TAR Roma, sez. II, sentenza breve 09/02/2026, n. 2466
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Sentenza breve 9 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto che la procura alle liti, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g) del c.p.a. e dell'art. 83 c.p.c., la procura speciale deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'autenticazione, ai sensi dell'art. 2703 c.c., richiede l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza e che ha previamente accertato l'identità della persona che sottoscrive. Nel caso di specie, la procura non reca l'indicazione che la firma è stata conferita in presenza del pubblico ufficiale, il quale non ha previamente accertato le generalità di chi sottoscrive. Pertanto, la sottoscrizione non soddisfa i requisiti dell'autenticazione, comportando la carenza di una valida procura alle liti e quindi la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a) del c.p.a. Il Tribunale ha inoltre precisato, richiamando la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025, che l'art. 182 c.p.c. non è applicabile al giudizio amministrativo e che non è possibile sanare il vizio né tramite rimessione in termini, dato che la pronuncia della Adunanza Plenaria è successiva alla notifica del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza breve 09/02/2026, n. 2466
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2466
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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