Articolo 341 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 341.
(Uso della bandiera di Stato estero)


L'uso da parte delle navi nazionali della bandierai di Stati esteri all'entrata nei rispettivi porti o all'uscita o durante la permanenza nelle loro acque territoriali e' regolato, a condizione di reciprocita', dagli usi internazionali. Quando viene alzata la bandiera di Stati esteri deve essere sempre alzata al picco dell'albero poppiero o all'asta di poppa anche la bandiera nazionale italiana.
Nelle feste nazionali e nelle solennita' civili di uni> Stato
estero il comandante della nave nazionale, che trovasi in un porto o nelle acque territoriali di detto Stato, deve domandare istruzioni all'autorita' consolare per l'uso della bandiera nazionale e di quella dello Stato estero.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952