Sentenza 28 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 28/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RO Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B668ACB898, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, Ilenia Paziani e Lara Bonoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Territoriale di CO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana Pesarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BO S.r.l., Belli S.r.l., Diasorin Italia S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determina del dirigente dell'area dipartimentale acquisti e logistica dell’AS CO n. 62 del 30 dicembre 2025 nelle parti di cui in esposizione con riguardo all’accesso agli atti e cioè laddove l’AS CO, dando atto della richiesta di oscuramento ricevuta dalla controinteressata, ritiene di accoglierla (doc. 1);
- della Comunicazione di aggiudicazione del 7 gennaio 2026 laddove dà atto di avere accolto la richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica della controinteressata (doc. 2);
- ove occorrer possa, del Disciplinare e della lex specialis nelle parti di cui in esposizione in punto di disciplina dell’accesso agli atti (docc. 3, 4 e 5);
nonché per l’accertamento
- del diritto di RO all’accesso integrale all’offerta tecnica del TI BO – Belli – DiaSorin;
e per la condanna
- dell’AS CO all’ostensione integrale dell’offerta tecnica del TI BO – Belli – DiaSorin;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 febbraio 2026:
- della Determina del dirigente dell'area dipartimentale acquisti e logistica della AS CO n. 3 del 6 febbraio 2026, comunicata in data 9 febbraio 2026, con cui è stata rettificata in parte qua la Determina del dirigente dell'area dipartimentale acquisti e logistica della AS CO n. 62 del 30 dicembre 2025 gravata con il ricorso introduttivo in merito alle decisioni assunte sulla richiesta di oscuramento della controinteressata;
- ove occorrer possa, di tutti gli atti istruttori sottesi a tale Determina nelle parti in cui hanno condotto alla decisione di rigetto solo parziale, e non integrale, dell’istanza di oscuramento formulata dal TI BO;
- ove occorrer possa, del Disciplinare e della lex specialis nelle parti di cui in esposizione in punto di disciplina dell’accesso agli atti, nonché per l’accertamento del diritto di RO all’accesso integrale all’offerta tecnica del TI BO, Belli, DiaSorin e per la condanna della AS CO all’ostensione integrale dell’offerta tecnica del TI BO, Belli, DiaSorin;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Territoriale di CO;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa SI De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- successivamente alla proposizione del ricorso in epigrafe, il TI BO e la ricorrente RO hanno concordato di autorizzare la Stazione Appaltante a consentire reciprocamente l’accesso in forma integrale alle rispettive offerte;
- pertanto, in data 19 febbraio 2026, l’AS di CO ha messo a disposizione di entrambe le parti tutta la documentazione presentata in gara da ciascuna di esse;
- sulla scorta di ciò, la ricorrente ha dichiarato essere venuto meno l’interesse al presente ricorso;
Ritenuto, per quanto sopra, che il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate, anche in considerazione della richiesta formulata in tal senso dalla ricorrente e dell’accordo al riguardo manifestato dalle parti in udienza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CO nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM IG, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
SI De IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De IA | Renata MM IG |
IL SEGRETARIO