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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa MA Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1701/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata Benevento il 14.02.1968, c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. CARMEN GERARDA VETRONE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CARMEN GERARDA VETRONE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza depositate il 12/12/2024
FATTO
Con ricorso del 23/05/2024, ha dedotto: di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 29 marzo 1986, in Benevento, prima con rito civile e poi con rito CP_1
religioso, scegliendo il regime della comunione dei beni;
che da tale unione sono nati tre figli
1 il 25/01/1992, il 24/01/1997 e MA il 09/04/1986- attualmente maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti;
di non svolgere attività lavorativa, avendo dedicato tutta la sua vita ad accudire dapprima la famiglia e poi, una volta che i figli sono diventati autonomi, unicamente il marito, agente di polizia in pensione;
di risiedere insieme al marito in
Benevento, alla Rampa San Barbato n. 5, in un appartamento acquistato dal resistente in costanza di matrimonio e, quindi, in regime di comunione dei beni;
che CP_1 percepisce Euro 2.000,00 di pensione;
che l'unione matrimoniale e spirituale è cessata definitivamente a causa della ludopatia conclamata da cui è affetto il resistente, che ha reso la convivenza impossibile, sino a farle temere per la sua incolumità, in particolare nei momenti in cui il marito è colpito da crisi di astinenza da gioco;
che il resistente ha sperperato tutti i suoi averi e ha iniziato a non sostenerla più economicamente oltreché ad infierire contro di lei attraverso violenza psicologica e morale, manifestando un disinteresse totale nei confronti suoi e della famiglia.
Sulla base di tali deduzioni, ha domandato pronunziarsi la separazione Parte_1
personale dei coniugi, con addebito al resistente e, conseguentemente: assegnare la casa coniugale alla ricorrente, con obbligo del marito di lasciarla immediatamente;
condanna del resistente al pagamento della somma mensile di Euro 700,00 (o a quella somma diversa anche maggiore che l'On.le Tribunale adito Vorrà stabilire), rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, a titolo di mantenimento per la moglie, da corrispondere entro il giorno 5 del mese, mediante prelievo diretto dalla pensione da parte dell'ente erogatore il beneficio pensionistico e versamento da parte di questi in suo favore;
condanna di
[...]
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per i fatti di cui sopra. CP_1
Successivamente, l'Avv. Carmen Gerarda Vetrone ha depositato in giudizio: in data
30/05/2024, la dichiarazione congiunta delle parti di rinuncia alla comparizione personale in udienza e richiesta di sostituzione della stessa con note scritte;
in data 31/05/2024, l'accordo tra le parti in lite di modifica della separazione giudiziale in consensuale, alle condizioni che seguono: “la casa coniugale resterà assegnata al Sig. il quale, si precisa, è CP_1
proprietario esclusivo avendo ricevuto la stessa a titolo di donazione. La Signora Pt_1
continuerà ad abitare nella stessa casa coniugale ma potrà sempre decidere di lasciare la medesima portando via con sé i propri effetti personali. Il Sig. verserà a titolo di CP_1
mantenimento per la Signora la somma mensile di euro 650 con gli aumenti istat come Pt_1
per legge a partire già dal mese di luglio 2024 entro il giorno 2 del mese mediante prelievo da parte dell'Ente pensionistico dalla pensione che eroga al Sig. e con versamento CP_1
diretto alla Signora La misura del mantenimento fissato in euro 650 sarà tale fino a Pt_1
quando la Signora abiterà presso la casa coniugale ma nel momento in cui la Signora Pt_1
2 lascierà la stessa il Sig. verserà la somma di euro 700 mensili sempre secondo le stesse CP_1 modalità”; in data 03/06/2024, le parti depositavano l'istanza congiunta di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, contenente le condizioni sopra riportate, sottoscritta congiuntamente dalle parti del giudizio.
A seguito della fissazione del 23/01/2025 quale termine per note in sostituzione di udienza, le parti, con note scritte del 12/12/2024, si sono riportate nuovamente all'accordo congiunto depositato chiedendone l'accoglimento.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
Quanto alle statuizioni accessorie, deve precisarsi che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto (assegno di mantenimento, affidamento dei minori, poteri di visita del genitore non collocatario, assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette pattuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura definita su accordo delle parti, nulle deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 21, C.F._1 CP_1 C.F._2
parte I, Reg. Atti di Matrimonio anno 1986);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo del 03/06/2024, riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Benevento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3 V. compensa integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 13/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa MA Ilaria Romano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa MA Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1701/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata Benevento il 14.02.1968, c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. CARMEN GERARDA VETRONE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CARMEN GERARDA VETRONE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza depositate il 12/12/2024
FATTO
Con ricorso del 23/05/2024, ha dedotto: di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 29 marzo 1986, in Benevento, prima con rito civile e poi con rito CP_1
religioso, scegliendo il regime della comunione dei beni;
che da tale unione sono nati tre figli
1 il 25/01/1992, il 24/01/1997 e MA il 09/04/1986- attualmente maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti;
di non svolgere attività lavorativa, avendo dedicato tutta la sua vita ad accudire dapprima la famiglia e poi, una volta che i figli sono diventati autonomi, unicamente il marito, agente di polizia in pensione;
di risiedere insieme al marito in
Benevento, alla Rampa San Barbato n. 5, in un appartamento acquistato dal resistente in costanza di matrimonio e, quindi, in regime di comunione dei beni;
che CP_1 percepisce Euro 2.000,00 di pensione;
che l'unione matrimoniale e spirituale è cessata definitivamente a causa della ludopatia conclamata da cui è affetto il resistente, che ha reso la convivenza impossibile, sino a farle temere per la sua incolumità, in particolare nei momenti in cui il marito è colpito da crisi di astinenza da gioco;
che il resistente ha sperperato tutti i suoi averi e ha iniziato a non sostenerla più economicamente oltreché ad infierire contro di lei attraverso violenza psicologica e morale, manifestando un disinteresse totale nei confronti suoi e della famiglia.
Sulla base di tali deduzioni, ha domandato pronunziarsi la separazione Parte_1
personale dei coniugi, con addebito al resistente e, conseguentemente: assegnare la casa coniugale alla ricorrente, con obbligo del marito di lasciarla immediatamente;
condanna del resistente al pagamento della somma mensile di Euro 700,00 (o a quella somma diversa anche maggiore che l'On.le Tribunale adito Vorrà stabilire), rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, a titolo di mantenimento per la moglie, da corrispondere entro il giorno 5 del mese, mediante prelievo diretto dalla pensione da parte dell'ente erogatore il beneficio pensionistico e versamento da parte di questi in suo favore;
condanna di
[...]
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per i fatti di cui sopra. CP_1
Successivamente, l'Avv. Carmen Gerarda Vetrone ha depositato in giudizio: in data
30/05/2024, la dichiarazione congiunta delle parti di rinuncia alla comparizione personale in udienza e richiesta di sostituzione della stessa con note scritte;
in data 31/05/2024, l'accordo tra le parti in lite di modifica della separazione giudiziale in consensuale, alle condizioni che seguono: “la casa coniugale resterà assegnata al Sig. il quale, si precisa, è CP_1
proprietario esclusivo avendo ricevuto la stessa a titolo di donazione. La Signora Pt_1
continuerà ad abitare nella stessa casa coniugale ma potrà sempre decidere di lasciare la medesima portando via con sé i propri effetti personali. Il Sig. verserà a titolo di CP_1
mantenimento per la Signora la somma mensile di euro 650 con gli aumenti istat come Pt_1
per legge a partire già dal mese di luglio 2024 entro il giorno 2 del mese mediante prelievo da parte dell'Ente pensionistico dalla pensione che eroga al Sig. e con versamento CP_1
diretto alla Signora La misura del mantenimento fissato in euro 650 sarà tale fino a Pt_1
quando la Signora abiterà presso la casa coniugale ma nel momento in cui la Signora Pt_1
2 lascierà la stessa il Sig. verserà la somma di euro 700 mensili sempre secondo le stesse CP_1 modalità”; in data 03/06/2024, le parti depositavano l'istanza congiunta di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, contenente le condizioni sopra riportate, sottoscritta congiuntamente dalle parti del giudizio.
A seguito della fissazione del 23/01/2025 quale termine per note in sostituzione di udienza, le parti, con note scritte del 12/12/2024, si sono riportate nuovamente all'accordo congiunto depositato chiedendone l'accoglimento.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
Quanto alle statuizioni accessorie, deve precisarsi che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto (assegno di mantenimento, affidamento dei minori, poteri di visita del genitore non collocatario, assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette pattuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura definita su accordo delle parti, nulle deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 21, C.F._1 CP_1 C.F._2
parte I, Reg. Atti di Matrimonio anno 1986);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo del 03/06/2024, riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Benevento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3 V. compensa integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 13/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa MA Ilaria Romano
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