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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 3 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 199 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Serena Iazzetta e Giacomo Santi
Laurini del Foro di Grosseto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Grosseto, Via Piave n 42, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, (P.Iva , con sede in Grosseto, via VA Controparte_1 P.IVA_1
RG n. 11, in persona del suo legale rappresentate pro tempore.
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: pagamento spettanze retributive. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
- dichiarare che dal 21.02.2024 al 12 novembre 2024 il sig. ha Parte_1
lavorato alle dipendenze di con sede in Grosseto, via Controparte_1
VA RG n. 11, con contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadrato nel 2° livello del CCNL Edili
Industria ed orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì;
- dichiarare dovute le retribuzioni richieste per le ragioni sopra esposte;
- condannare (P.Iva , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Grosseto, via VA RG n. 11, a corrispondere al sig. la Parte_1 somma di € 6.960,27, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dovuti sino all'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, al contributo Cassa Avvocati 4% e ad Iva se dovuta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.03.2025 adiva il Tribunale Parte_1
di Grosseto, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di veder accertato e dichiarato che con la convenuta era intercorso Controparte_1
un rapporto di lavoro subordinato dal 21.02.2024 al 12.11.2024 in forza di contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadramento nel 2° livello del CCNL Edili
Industria. Chiedeva quindi che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alle differenze retributive maturate in misura di € 6.960,27 con la
Pag. 2 di 7 condanna della società a corrispondergli tali Controparte_1
differenze, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì
del dovuto al saldo effettivo.
A tal fine rappresentava i) di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze alle dipendenze della società con Controparte_1
sede in Grosseto, in forza di un contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadrato nel 2° livello del CCNL Edili Industria ed orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; ii) che nel corso del rapporto, la società non avrebbe provveduto a corrispondergli le retribuzioni relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e ai primi dodici giorni di novembre 2024, comprensive di paga base,
maggiorazione edile del 4,95%, EVR, indennità sostitutiva di mensa e quota di TFR;
iii) di aver svolto, nel mese di agosto 2024, due interventi di riparazione in regime di reperibilità occasionale nella città di Firenze,
insieme ai colleghi e , con Controparte_2 Persona_1
partenza da Grosseto alle ore 19 e rientro alle ore 4 del giorno successivo senza ricevere per tali prestazioni compenso alcuno;
iv) che il rapporto di lavoro cessava a seguito delle proprie dimissioni con decorrenza dal
13 novembre 2024, rimanendo creditore delle spettanze retributive relative alle mensilità di agosto, settembre, ottobre e ai primi dodici giorni di novembre 2024, quantificate nella somma complessiva di a €
6.639,39, calcolata sulla base dell'ultimo cedolino disponibile (luglio
2024), unico parametro certo, posto che, nonostante le richieste formali la società non ha fornito le buste paga relative alle mensilità di sopra citate,
comprensivo della somma di € 320,88 relativa al compenso per le
Pag. 3 di 7 prestazioni svolte nel mese di agosto 2024 in regime di reperibilità
occasionale – rientranti nel lavoro straordinario diurno e notturno con relative maggiorazioni del CCNL, oltre alla maggiorazione per trasferta del 22%. Concludeva pertanto come in epigrafe dettagliatamente riportato.
2. La società convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva.
3. All'udienza del 29.07.2025, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica,
dichiarava la contumacia della società resistente e ordinava alla società
di produrre i cedolini con la retribuzione di Controparte_1
agosto, settembre, ottobre e 12 giorni di novembre, ordine rimasto inevaso.
4. Escussi due testimoni, all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è
data lettura.
***
5. Il ricorso è fondato.
6. Il corredo documentale, ha consentito, pur nella contumacia della controparte, di accertare l'esistenza del credito per le spettanze retributive.
7. D'altronde, il mancato adempimento senza giustificato motivo all'ordine di esibizione da parte convenuta consente, ai sensi dell'art. 210, quarto comma c.p.c., di desumere argomenti di prova dal comportamento omissivo della parte nei cui confronti l'ordine di esibizione sia stato impartito a norma dell'articolo 116, secondo comma.
8. Ne consegue che risultano sufficientemente provate tutte le circostanze allegate in ricorso, dedotte con sufficiente precisione, e dunque la
Pag. 4 di 7 mancata corresponsione degli emolumenti richiesti e spettanti per l'attività svolta, il cui contrario onere probatorio sarebbe gravato sul datore di lavoro. Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere le spettanze retributive non riscosse maturate nel corso del rapporto di lavoro effettivamente svolto per la resistente
[...]
CP_1
9. Ai fini della quantificazione possono essere certamente utilizzati i conteggi allegati al ricorso, che appaiono correttamente elaborati sulla base sulla base dell'ultimo cedolino disponibile (luglio 2024), unico parametro certo in assenza di successive buste paga.
10. In merito alle prestazioni lavorative effettuate in regime di reperibilità e di straordinario notturno, gli interventi svolti nel mese di agosto a
Firenze, in orario eccedente la normale prestazione lavorativa risultano suffragati dalle dichiarazioni rese dai colleghi in sede di escussione testimoniale.
In particolare, il teste , di professione idraulico, già Persona_1
dipendente della società (aprile-settembre Controparte_1
2024) ha confermato che, nel mese di agosto 2024, egli e il hanno Pt_1
effettuato due interventi straordinari di reperibilità recandosi da
Grosseto a Firenze. Interrogato sul capitolo 1 ha risposto: “ADR: Vero, si è
trattato di due interventi straordinari che abbiamo eseguito presso il negozio di
a I GIGLI;
in quel caso l'intervento è stato più di natura elettrica che Pt_2
idraulica” ha inoltre confermato che per eseguire ciascuno di tali interventi,
sono partiti da Grosseto alle ore 19:00 e sono ritornati alle ore 4:00 del giorno
dopo. (cfr. verbale 26.11.25).
Pag. 5 di 7 Il teste anche egli già dipendente della resistente (da Controparte_2
maggio – settembre 2024), interrogato sul capitolo 1 ha dichiarato: “ADR:
Vero. SI è trattato di un intervento a I GIGLI, avvenuto di notte. So che il
è andato con il sempre ai GIGLI in un'altra occasione”; ha Per_1 Pt_1
poi inoltre confermato le circostanze riportate al capitolo 2, ovverosia, che gli
spostamenti erano avvenuti con partenza alle 19:00 e rientro intorno alle 4:00
del mattino, dichiarando “ADR: Vero, abbiamo fatto anche le 5 del mattino”.
Ciò posto, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria espletata, il credito derivante dall'espletamento dell'attività in regime di reperibilità
occasionale e di lavoro straordinario deve essere riconosciuto nella somma determinata da parte ricorrente, che appare correttamente calcolata in quanto le relative maggiorazioni sono quelle previste dal
CCNL Edili Industria per lavoro straordinario diurno (25%),
straordinario notturno (40%) e trasferta (22%).
11.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014 seguono la soccombenza.
Inoltre, giusta la previsione dell'art. 210 cpc., co. 4, la società contumace,
che ha omesso di dar seguito senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, deve essere condannata al pagamento pena pecuniaria, da quantificarsi nel caso di specie in euro 700.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
Pag. 6 di 7 - accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle spettanze retributive rispettivamente maturate e non riscosse nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della pari Controparte_1
nel complesso ad € 6.960,27;
- condanna la società convenuta in persona Controparte_1
del l.r. pro tempore, a corrispondergli la predetta somma di 6.960,27 euro lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalle scadenze fino all'effettivo soddisfo;
- condanna in persona del l.r. pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.000 oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa, ove dovute come per legge;
- condanna in persona del l.r. pro tempore, al Controparte_1
pagamento della pena pecuniaria di euro 700.
Grosseto, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 3 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 199 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Serena Iazzetta e Giacomo Santi
Laurini del Foro di Grosseto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Grosseto, Via Piave n 42, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, (P.Iva , con sede in Grosseto, via VA Controparte_1 P.IVA_1
RG n. 11, in persona del suo legale rappresentate pro tempore.
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: pagamento spettanze retributive. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
- dichiarare che dal 21.02.2024 al 12 novembre 2024 il sig. ha Parte_1
lavorato alle dipendenze di con sede in Grosseto, via Controparte_1
VA RG n. 11, con contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadrato nel 2° livello del CCNL Edili
Industria ed orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì;
- dichiarare dovute le retribuzioni richieste per le ragioni sopra esposte;
- condannare (P.Iva , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Grosseto, via VA RG n. 11, a corrispondere al sig. la Parte_1 somma di € 6.960,27, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dovuti sino all'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, al contributo Cassa Avvocati 4% e ad Iva se dovuta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.03.2025 adiva il Tribunale Parte_1
di Grosseto, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di veder accertato e dichiarato che con la convenuta era intercorso Controparte_1
un rapporto di lavoro subordinato dal 21.02.2024 al 12.11.2024 in forza di contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadramento nel 2° livello del CCNL Edili
Industria. Chiedeva quindi che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alle differenze retributive maturate in misura di € 6.960,27 con la
Pag. 2 di 7 condanna della società a corrispondergli tali Controparte_1
differenze, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì
del dovuto al saldo effettivo.
A tal fine rappresentava i) di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze alle dipendenze della società con Controparte_1
sede in Grosseto, in forza di un contratto di apprendistato professionalizzante, con la qualifica di apprendista operaio e inquadrato nel 2° livello del CCNL Edili Industria ed orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; ii) che nel corso del rapporto, la società non avrebbe provveduto a corrispondergli le retribuzioni relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e ai primi dodici giorni di novembre 2024, comprensive di paga base,
maggiorazione edile del 4,95%, EVR, indennità sostitutiva di mensa e quota di TFR;
iii) di aver svolto, nel mese di agosto 2024, due interventi di riparazione in regime di reperibilità occasionale nella città di Firenze,
insieme ai colleghi e , con Controparte_2 Persona_1
partenza da Grosseto alle ore 19 e rientro alle ore 4 del giorno successivo senza ricevere per tali prestazioni compenso alcuno;
iv) che il rapporto di lavoro cessava a seguito delle proprie dimissioni con decorrenza dal
13 novembre 2024, rimanendo creditore delle spettanze retributive relative alle mensilità di agosto, settembre, ottobre e ai primi dodici giorni di novembre 2024, quantificate nella somma complessiva di a €
6.639,39, calcolata sulla base dell'ultimo cedolino disponibile (luglio
2024), unico parametro certo, posto che, nonostante le richieste formali la società non ha fornito le buste paga relative alle mensilità di sopra citate,
comprensivo della somma di € 320,88 relativa al compenso per le
Pag. 3 di 7 prestazioni svolte nel mese di agosto 2024 in regime di reperibilità
occasionale – rientranti nel lavoro straordinario diurno e notturno con relative maggiorazioni del CCNL, oltre alla maggiorazione per trasferta del 22%. Concludeva pertanto come in epigrafe dettagliatamente riportato.
2. La società convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva.
3. All'udienza del 29.07.2025, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica,
dichiarava la contumacia della società resistente e ordinava alla società
di produrre i cedolini con la retribuzione di Controparte_1
agosto, settembre, ottobre e 12 giorni di novembre, ordine rimasto inevaso.
4. Escussi due testimoni, all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è
data lettura.
***
5. Il ricorso è fondato.
6. Il corredo documentale, ha consentito, pur nella contumacia della controparte, di accertare l'esistenza del credito per le spettanze retributive.
7. D'altronde, il mancato adempimento senza giustificato motivo all'ordine di esibizione da parte convenuta consente, ai sensi dell'art. 210, quarto comma c.p.c., di desumere argomenti di prova dal comportamento omissivo della parte nei cui confronti l'ordine di esibizione sia stato impartito a norma dell'articolo 116, secondo comma.
8. Ne consegue che risultano sufficientemente provate tutte le circostanze allegate in ricorso, dedotte con sufficiente precisione, e dunque la
Pag. 4 di 7 mancata corresponsione degli emolumenti richiesti e spettanti per l'attività svolta, il cui contrario onere probatorio sarebbe gravato sul datore di lavoro. Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere le spettanze retributive non riscosse maturate nel corso del rapporto di lavoro effettivamente svolto per la resistente
[...]
CP_1
9. Ai fini della quantificazione possono essere certamente utilizzati i conteggi allegati al ricorso, che appaiono correttamente elaborati sulla base sulla base dell'ultimo cedolino disponibile (luglio 2024), unico parametro certo in assenza di successive buste paga.
10. In merito alle prestazioni lavorative effettuate in regime di reperibilità e di straordinario notturno, gli interventi svolti nel mese di agosto a
Firenze, in orario eccedente la normale prestazione lavorativa risultano suffragati dalle dichiarazioni rese dai colleghi in sede di escussione testimoniale.
In particolare, il teste , di professione idraulico, già Persona_1
dipendente della società (aprile-settembre Controparte_1
2024) ha confermato che, nel mese di agosto 2024, egli e il hanno Pt_1
effettuato due interventi straordinari di reperibilità recandosi da
Grosseto a Firenze. Interrogato sul capitolo 1 ha risposto: “ADR: Vero, si è
trattato di due interventi straordinari che abbiamo eseguito presso il negozio di
a I GIGLI;
in quel caso l'intervento è stato più di natura elettrica che Pt_2
idraulica” ha inoltre confermato che per eseguire ciascuno di tali interventi,
sono partiti da Grosseto alle ore 19:00 e sono ritornati alle ore 4:00 del giorno
dopo. (cfr. verbale 26.11.25).
Pag. 5 di 7 Il teste anche egli già dipendente della resistente (da Controparte_2
maggio – settembre 2024), interrogato sul capitolo 1 ha dichiarato: “ADR:
Vero. SI è trattato di un intervento a I GIGLI, avvenuto di notte. So che il
è andato con il sempre ai GIGLI in un'altra occasione”; ha Per_1 Pt_1
poi inoltre confermato le circostanze riportate al capitolo 2, ovverosia, che gli
spostamenti erano avvenuti con partenza alle 19:00 e rientro intorno alle 4:00
del mattino, dichiarando “ADR: Vero, abbiamo fatto anche le 5 del mattino”.
Ciò posto, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria espletata, il credito derivante dall'espletamento dell'attività in regime di reperibilità
occasionale e di lavoro straordinario deve essere riconosciuto nella somma determinata da parte ricorrente, che appare correttamente calcolata in quanto le relative maggiorazioni sono quelle previste dal
CCNL Edili Industria per lavoro straordinario diurno (25%),
straordinario notturno (40%) e trasferta (22%).
11.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014 seguono la soccombenza.
Inoltre, giusta la previsione dell'art. 210 cpc., co. 4, la società contumace,
che ha omesso di dar seguito senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, deve essere condannata al pagamento pena pecuniaria, da quantificarsi nel caso di specie in euro 700.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
Pag. 6 di 7 - accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle spettanze retributive rispettivamente maturate e non riscosse nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della pari Controparte_1
nel complesso ad € 6.960,27;
- condanna la società convenuta in persona Controparte_1
del l.r. pro tempore, a corrispondergli la predetta somma di 6.960,27 euro lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalle scadenze fino all'effettivo soddisfo;
- condanna in persona del l.r. pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.000 oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa, ove dovute come per legge;
- condanna in persona del l.r. pro tempore, al Controparte_1
pagamento della pena pecuniaria di euro 700.
Grosseto, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
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