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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1018/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa promossa in appello con ricorso del 20.12.2021
da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Villani e Pier Vettore Grimani giusta delega in calce alla memoria di costituzione in primo grado, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Venezia, Piazzale Roma S. Croce 466/G
Appellante Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Tronchin giusta procura Controparte_1 in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, viale F.lli Cairoli 127
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n. 669/2021 del 9.11.2021
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni: Per parte appellante: “”accertato il proprio difetto di legittimazione passiva, condannare
al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio” Controparte_1
Per parte appellata: “” in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
nei confronti di ex art 348 bis c.p.c. In principalità Parte_2 Controparte_1 rigettarsi l'appello proposto e, conseguentemente, confermarsi la sentenza nl 669/2021
1 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro in data 09.11.2021. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva sostanziale quanto a con integrale compensazione Parte_2 delle spese di lite tra la predetta società ed il ricorrente, mentre avuto riguardo alle rivendicazioni economiche avanzate dal ha condannato la EB ND Soc Coop. CP_1 quale obbligata principale e la quale responsabile Controparte_2 solidale ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 a corrispondere al ricorrente l'importo di €
2.670,00 a titolo di lavoro ordinario oltre accessori e incidenza su 13^, 14^ e tfr, nonché € 9.436,00 oltre accessori per lavoro straordinario, compensando tra dette parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condannando EB ND Soc. Coop e in via interna Controparte_2 solidale alla rifusione a favore del ricorrente degli ulteriori 2/3.
2. Avuto riguardo alla legittimazione passiva di (unica questione che qui interessa Parte_2 per quanto in appresso specificato) il primo giudice ha ritenuto che la carenza di legittimazione della predetta società era in radice trattandosi di soggetto totalmente estraneo, che non aveva intrattenuto né alcun rapporto diretto con il ricorrente (pacifico), né alcun contratto di appalto o di trasporto o anche solo di fatto con la cooperativa EB ND;
dalla relativa visura camerale si evinceva chiaramente come l'oggetto sociale di Parte_2 era costituito dalla “assunzione di incarichi per la gestione di marchi”, ossia non Parte_2 esercitando attività di trasporto e/o attività di deposito, e non avendo mai avuto alcuna sede in Noventa di Piave.
3. La e la hanno proposto appello Parte_2 Controparte_2 avverso la sentenza di prime cure per due motivi. L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per Controparte_1 la conferma della decisione impugnata.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per sostituzione del relatore;
indi all'esito della discussione orale, previa interruzione del processo nei confronti della EB ND Soc Coop disposta con ordinanza resa in udienza risultando detta società cancellata dal registro delle imprese, e dunque estinta, nelle more del processo, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia il 13 novembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 5. Con il primo motivo, relativo alla statuizione di condanna emessa nei confronti della la sentenza è stata censurata per erroneità della motivazione Controparte_2 in ordine al mancato riconoscimento della clausola di manleva e di garanzia prevista nel contrato di appalto in essere con la Soc. Coop EB ND. Con il secondo motivo, quanto a , è stata dedotta la erroneità della Parte_2 motivazione della sentenza riguardo al mancato riconoscimento delle spese di lite. Il primo giudice aveva correttamente rilevato la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e la sua totale estraneità ai fatti di causa e tuttavia, senza alcuna motivazione, Parte_2 aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite
5.1 Come rilevato dal Tribunale, era soggetto totalmente estraneo alle vicende Parte_2 di causa, non avendo mai intrattenuto alcun rapporto né con il ricorrente, né tantomeno alcun contratto di appalto o di trasporto o anche solo “di fatto”- con la cooperativa SEB ND.
2 Più precisamente, , quale proprietaria del marchio omonimo, nell'ambito Parte_2 della propria attività commerciale, riveste la figura di “franchisor” verso i diversi corrieri espressi suoi affiliati, svolgendo funzione di coordinamento delle attività delegate;
a loro volta, i singoli franchisee, licenziatari, svolgono la propria attività in via autonoma ed indipendente. Dalla visura camerale prodotta si evinceva chiaramente come l'oggetto sociale di Parte_2 risultava “l'assunzione di incarichi per la gestione di marchi”; non
[...] Parte_2 esercitava, quindi, “attività di trasporto” e/o attività di deposito;
la predetta società, peraltro, non disponeva di alcuna sede in Noventa di Piave, Via Canova 109 presso cui il ricorrente aveva dedotto di aver operato in pendenza di rapporto risultando sede principale della società quella di San Giuliano Milanese, Via Basento n. 19, sede della unità produttiva quella di Bertinoro, sede della unità operativa quella di Assago con un magazzino a Lainate. Il , quindi, aveva convenuto in giudizio un soggetto erroneo in quanto, CP_1 Parte_2
non risultava essere mai stata la committente della Cooperativa SEB ND presso la
[...] quale aveva lavorato. CP_1 Il Tribunale, però, aveva disposto la compensazione delle spese senza specificarne il motivo, e ciò ancorchè vi fosse riscontro che aveva informato il legale di Parte_2
anteriormente al giudizio circa la propria totale estraneità alle rivendicazioni del CP_1 suo assistito. Ciò nonostante era stata comunque convenuta in giudizio sostenendonei Parte_2 relativi costi.
6. , rispetto alle ragioni di appello della , ha Controparte_1 Parte_2 preliminarmente eccepito la inammissibilità della impugnazione ex art 348 bis cpc non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito, quanto alla presunta comunicazione della con la quale aveva Parte_2 rappresentato la propria estraneità alle rivendicazioni del lavoratore, ha rilevato come detta comunicazione non aveva alcun valore probatorio non essendo stata documentata la ricevuta di consegna della stessa. Peraltro risultava di difficile individuazione il fatto che fosse solo un Parte_2 franchisor del network di corrieri espressi esercenti l'attività di autotrasporto sotto il Parte marchio e la stessa cooperativa EB ND nulla aveva eccepito al riguardo nel corso del giudizio di primo grado. La compensazione integrale delle spese di lite disposta dal primo giudice tra il e CP_1 la risultava corretta e conforme all'art. 92 cpc risultando evidente Parte_2 l'impossibilità del ricorrente di comprendere che la società (effettiva titolare Parte_2 Parte del marchio svolgeva unicamente una funzione di coordinamento dei servizi comuni alle varie società licenziatarie e quali fossero gli effettivi soggetti che avevano stipulato con EB ND il contratto di appalto dei servizi.
7. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni di seguito rappresentate.
8. Deve osservarsi che alla udienza del 13 novembre 2025 il Collegio, preso atto dell'intervenuta cancellazione della dal registro delle Parte_3 imprese e della conseguenziale estinzione della società, in ragione della scindibilità delle domande, ha disposto la interruzione del processo nei confronti della società cooperativa così residuando quale unica questione quella tra la ed il relativa Parte_2 CP_1 alle spese di lite del giudizio di primo grado.
9. Sul punto, il primo giudice, pur riconoscendo la estraneità al giudizio della Parte_2
, agevolmente rilevabile dalla visura camerale in atti, ha compensato le spese di lite tra
[...] il e la senza nulla precisare e motivare riguardo alle ragioni che CP_1 Parte_2
3 giustificavano tale statuizione, così restando la stessa carente di qualsiasi supporto motivazionale.
10. Era onere del ricorrente, prima di evocare in giudizio il presunto soggetto nei cui confronti ottenere il riconoscimento delle differenze retributive vantate, accertarsi che quello individuato fosse l'effettivo legittimato passivo al quale indirizzare le proprie rivendicazioni. Prive di rilievo e fondamento giuridico risultano le argomentazioni svolte al riguardo dall'appellato secondo le quali risultava di difficile individuazione il fatto che Parte_2
fosse solo un franchisor del network di corrieri espressi esercenti l'attività di
[...] Parte autotrasporto sotto il marchio e che la stessa svolgesse unicamente una funzione di coordinamento dei servizi comuni alle varie società licenziatarie che avevano stipulato con EB ND il contratto di appalto dei servizi ovvero che la cooperativa EB ND nulla aveva eccepito al riguardo nel corso del giudizio di primo grado. Come evidenziato dal primo giudice, dalla semplice visura camerale era agevole desumere la totale estraneità della alle vicende di causa avendo detta società quale Parte_2 oggetto sociale la assunzione di incarichi per la gestione di marchi. Tra le attività societarie non vi era quella di trasporto e/o di deposito né dalla visura la società risultava aver mai avuto alcuna sede in Noventa di Piave, dove il ricorrente ha precisato di aver svolto la propria attività lavorativa. Una corretta diligenza ed un attento scrupolo difensivo avrebbero consentito al , CP_1 attraverso una semplice preventiva visura camerale, di avvedersi della estraneità della
[...]
alle rivendicazioni ed alle pretese che intendeva azionare giudizialmente e di Parte_2 approfondire le ricerche nell'individuare i soggetti che andavano correttamente evocati in giudizio. Né l'appellato ha dedotto e indicato puntuali e fondanti elementi da cui rilevare che effettivamente risultava difficoltoso desumere la estraneità della rispetto alle Parte_2 vicende di causa ovvero individuare i soggetti che avevano stipulato con la cooperativa EB ND il contratto di appalto dei servizi limitandosi, sul punto, solo a generiche affermazioni. Anche la presunta corrispondenza richiamata non assume rilievo rispetto ai preventivi accertamenti e verifiche che il ricorrente avrebbe dovuto attivare prima di evocare in giudizio la quale legittimato passivo. Parte_2
11. Per le ragioni innanzi rappresentate la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata con il conseguenziale riconoscimento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di da porre a carico dell'originario ricorrente Parte_2 CP_1
liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche
[...] secondo la fascia di valore da € 5.200 ad € 26.000,00 (scaglione in cui rientra l'importo oggetto di condanna da parte del primo giudice) e secondo i valori minimi, trattandosi di questione di facile soluzione e senza particolari impegni difensivi, e senza considerare la fase istruttoria.
12. All'accoglimento dell'appello nei limiti innanzi indicati consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellato va condannato alla rifusione in CP_1 favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, secondo i medesimi criteri indicati al precedente punto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
4 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 ( ) delle spese di lite del primo grado del giudizio liquidate in € 1.700,00 Parte_2 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
2) condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_1 [...]
) delle spese di lite del presente grado di Parte_4 giudizio liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
Venezia, 13 novembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa promossa in appello con ricorso del 20.12.2021
da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Villani e Pier Vettore Grimani giusta delega in calce alla memoria di costituzione in primo grado, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Venezia, Piazzale Roma S. Croce 466/G
Appellante Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Tronchin giusta procura Controparte_1 in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, viale F.lli Cairoli 127
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n. 669/2021 del 9.11.2021
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni: Per parte appellante: “”accertato il proprio difetto di legittimazione passiva, condannare
al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio” Controparte_1
Per parte appellata: “” in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
nei confronti di ex art 348 bis c.p.c. In principalità Parte_2 Controparte_1 rigettarsi l'appello proposto e, conseguentemente, confermarsi la sentenza nl 669/2021
1 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro in data 09.11.2021. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva sostanziale quanto a con integrale compensazione Parte_2 delle spese di lite tra la predetta società ed il ricorrente, mentre avuto riguardo alle rivendicazioni economiche avanzate dal ha condannato la EB ND Soc Coop. CP_1 quale obbligata principale e la quale responsabile Controparte_2 solidale ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 a corrispondere al ricorrente l'importo di €
2.670,00 a titolo di lavoro ordinario oltre accessori e incidenza su 13^, 14^ e tfr, nonché € 9.436,00 oltre accessori per lavoro straordinario, compensando tra dette parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condannando EB ND Soc. Coop e in via interna Controparte_2 solidale alla rifusione a favore del ricorrente degli ulteriori 2/3.
2. Avuto riguardo alla legittimazione passiva di (unica questione che qui interessa Parte_2 per quanto in appresso specificato) il primo giudice ha ritenuto che la carenza di legittimazione della predetta società era in radice trattandosi di soggetto totalmente estraneo, che non aveva intrattenuto né alcun rapporto diretto con il ricorrente (pacifico), né alcun contratto di appalto o di trasporto o anche solo di fatto con la cooperativa EB ND;
dalla relativa visura camerale si evinceva chiaramente come l'oggetto sociale di Parte_2 era costituito dalla “assunzione di incarichi per la gestione di marchi”, ossia non Parte_2 esercitando attività di trasporto e/o attività di deposito, e non avendo mai avuto alcuna sede in Noventa di Piave.
3. La e la hanno proposto appello Parte_2 Controparte_2 avverso la sentenza di prime cure per due motivi. L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per Controparte_1 la conferma della decisione impugnata.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per sostituzione del relatore;
indi all'esito della discussione orale, previa interruzione del processo nei confronti della EB ND Soc Coop disposta con ordinanza resa in udienza risultando detta società cancellata dal registro delle imprese, e dunque estinta, nelle more del processo, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia il 13 novembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 5. Con il primo motivo, relativo alla statuizione di condanna emessa nei confronti della la sentenza è stata censurata per erroneità della motivazione Controparte_2 in ordine al mancato riconoscimento della clausola di manleva e di garanzia prevista nel contrato di appalto in essere con la Soc. Coop EB ND. Con il secondo motivo, quanto a , è stata dedotta la erroneità della Parte_2 motivazione della sentenza riguardo al mancato riconoscimento delle spese di lite. Il primo giudice aveva correttamente rilevato la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e la sua totale estraneità ai fatti di causa e tuttavia, senza alcuna motivazione, Parte_2 aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite
5.1 Come rilevato dal Tribunale, era soggetto totalmente estraneo alle vicende Parte_2 di causa, non avendo mai intrattenuto alcun rapporto né con il ricorrente, né tantomeno alcun contratto di appalto o di trasporto o anche solo “di fatto”- con la cooperativa SEB ND.
2 Più precisamente, , quale proprietaria del marchio omonimo, nell'ambito Parte_2 della propria attività commerciale, riveste la figura di “franchisor” verso i diversi corrieri espressi suoi affiliati, svolgendo funzione di coordinamento delle attività delegate;
a loro volta, i singoli franchisee, licenziatari, svolgono la propria attività in via autonoma ed indipendente. Dalla visura camerale prodotta si evinceva chiaramente come l'oggetto sociale di Parte_2 risultava “l'assunzione di incarichi per la gestione di marchi”; non
[...] Parte_2 esercitava, quindi, “attività di trasporto” e/o attività di deposito;
la predetta società, peraltro, non disponeva di alcuna sede in Noventa di Piave, Via Canova 109 presso cui il ricorrente aveva dedotto di aver operato in pendenza di rapporto risultando sede principale della società quella di San Giuliano Milanese, Via Basento n. 19, sede della unità produttiva quella di Bertinoro, sede della unità operativa quella di Assago con un magazzino a Lainate. Il , quindi, aveva convenuto in giudizio un soggetto erroneo in quanto, CP_1 Parte_2
non risultava essere mai stata la committente della Cooperativa SEB ND presso la
[...] quale aveva lavorato. CP_1 Il Tribunale, però, aveva disposto la compensazione delle spese senza specificarne il motivo, e ciò ancorchè vi fosse riscontro che aveva informato il legale di Parte_2
anteriormente al giudizio circa la propria totale estraneità alle rivendicazioni del CP_1 suo assistito. Ciò nonostante era stata comunque convenuta in giudizio sostenendonei Parte_2 relativi costi.
6. , rispetto alle ragioni di appello della , ha Controparte_1 Parte_2 preliminarmente eccepito la inammissibilità della impugnazione ex art 348 bis cpc non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito, quanto alla presunta comunicazione della con la quale aveva Parte_2 rappresentato la propria estraneità alle rivendicazioni del lavoratore, ha rilevato come detta comunicazione non aveva alcun valore probatorio non essendo stata documentata la ricevuta di consegna della stessa. Peraltro risultava di difficile individuazione il fatto che fosse solo un Parte_2 franchisor del network di corrieri espressi esercenti l'attività di autotrasporto sotto il Parte marchio e la stessa cooperativa EB ND nulla aveva eccepito al riguardo nel corso del giudizio di primo grado. La compensazione integrale delle spese di lite disposta dal primo giudice tra il e CP_1 la risultava corretta e conforme all'art. 92 cpc risultando evidente Parte_2 l'impossibilità del ricorrente di comprendere che la società (effettiva titolare Parte_2 Parte del marchio svolgeva unicamente una funzione di coordinamento dei servizi comuni alle varie società licenziatarie e quali fossero gli effettivi soggetti che avevano stipulato con EB ND il contratto di appalto dei servizi.
7. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni di seguito rappresentate.
8. Deve osservarsi che alla udienza del 13 novembre 2025 il Collegio, preso atto dell'intervenuta cancellazione della dal registro delle Parte_3 imprese e della conseguenziale estinzione della società, in ragione della scindibilità delle domande, ha disposto la interruzione del processo nei confronti della società cooperativa così residuando quale unica questione quella tra la ed il relativa Parte_2 CP_1 alle spese di lite del giudizio di primo grado.
9. Sul punto, il primo giudice, pur riconoscendo la estraneità al giudizio della Parte_2
, agevolmente rilevabile dalla visura camerale in atti, ha compensato le spese di lite tra
[...] il e la senza nulla precisare e motivare riguardo alle ragioni che CP_1 Parte_2
3 giustificavano tale statuizione, così restando la stessa carente di qualsiasi supporto motivazionale.
10. Era onere del ricorrente, prima di evocare in giudizio il presunto soggetto nei cui confronti ottenere il riconoscimento delle differenze retributive vantate, accertarsi che quello individuato fosse l'effettivo legittimato passivo al quale indirizzare le proprie rivendicazioni. Prive di rilievo e fondamento giuridico risultano le argomentazioni svolte al riguardo dall'appellato secondo le quali risultava di difficile individuazione il fatto che Parte_2
fosse solo un franchisor del network di corrieri espressi esercenti l'attività di
[...] Parte autotrasporto sotto il marchio e che la stessa svolgesse unicamente una funzione di coordinamento dei servizi comuni alle varie società licenziatarie che avevano stipulato con EB ND il contratto di appalto dei servizi ovvero che la cooperativa EB ND nulla aveva eccepito al riguardo nel corso del giudizio di primo grado. Come evidenziato dal primo giudice, dalla semplice visura camerale era agevole desumere la totale estraneità della alle vicende di causa avendo detta società quale Parte_2 oggetto sociale la assunzione di incarichi per la gestione di marchi. Tra le attività societarie non vi era quella di trasporto e/o di deposito né dalla visura la società risultava aver mai avuto alcuna sede in Noventa di Piave, dove il ricorrente ha precisato di aver svolto la propria attività lavorativa. Una corretta diligenza ed un attento scrupolo difensivo avrebbero consentito al , CP_1 attraverso una semplice preventiva visura camerale, di avvedersi della estraneità della
[...]
alle rivendicazioni ed alle pretese che intendeva azionare giudizialmente e di Parte_2 approfondire le ricerche nell'individuare i soggetti che andavano correttamente evocati in giudizio. Né l'appellato ha dedotto e indicato puntuali e fondanti elementi da cui rilevare che effettivamente risultava difficoltoso desumere la estraneità della rispetto alle Parte_2 vicende di causa ovvero individuare i soggetti che avevano stipulato con la cooperativa EB ND il contratto di appalto dei servizi limitandosi, sul punto, solo a generiche affermazioni. Anche la presunta corrispondenza richiamata non assume rilievo rispetto ai preventivi accertamenti e verifiche che il ricorrente avrebbe dovuto attivare prima di evocare in giudizio la quale legittimato passivo. Parte_2
11. Per le ragioni innanzi rappresentate la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata con il conseguenziale riconoscimento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di da porre a carico dell'originario ricorrente Parte_2 CP_1
liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche
[...] secondo la fascia di valore da € 5.200 ad € 26.000,00 (scaglione in cui rientra l'importo oggetto di condanna da parte del primo giudice) e secondo i valori minimi, trattandosi di questione di facile soluzione e senza particolari impegni difensivi, e senza considerare la fase istruttoria.
12. All'accoglimento dell'appello nei limiti innanzi indicati consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellato va condannato alla rifusione in CP_1 favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, secondo i medesimi criteri indicati al precedente punto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
4 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 ( ) delle spese di lite del primo grado del giudizio liquidate in € 1.700,00 Parte_2 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
2) condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_1 [...]
) delle spese di lite del presente grado di Parte_4 giudizio liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
Venezia, 13 novembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
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