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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella NI Presidente
Dott. AR IT RI Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 34/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 1026/2024 pubblicata in data 22 luglio
2024 promossa con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025 da:
Parte_1
[...] elettivamente domiciliata a Milano via Correggio n.43 presso e nello studio dell'avv. Matteo Borgini che la rappresenta e difende unitamente agli avv.
NE AG e AS AR come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
[...]
[...] elettivamente domiciliati a Rimini Corso D'Augusto n.134 presso e nello studio degli avv. Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli che li rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: Contributo di solidarietà
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 2 ottobre 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. AR IT RI,
1 sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da e Controparte_1 CP_1
nella loro asserita qualità di eredi di nei confronti Controparte_1 Persona_1 di Parte_1 accertando l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione di e la condannava a restituire le trattenute effettuate a tale Persona_1 titolo al netto della prescrizione decennale maturata fino a marzo 2014 oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo.
In particolare in tale ricorso e Controparte_1 CP_1 [...]
nella loro asserita qualità di eredi di esponevano che CP_1 Persona_1 questo era stato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti (CNPADC) e titolare di pensione di vecchiaia e che la gli aveva applicato una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, in Pt_1 forza dell'art. 22 del Regolamento della stessa approvato con D.M. n. 14.7.2004
e delle successive delibere.
Deducevano che dette trattenute fossero illegittime in quanto lesive di diritti quesiti, suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale. In conseguenza di ciò chiedevano che fosse accertata l'illegittimità del contributo di solidarietà e la condanna della alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo nei limiti della Pt_1 prescrizione.
Si costituiva la Parte_1
eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda
[...]
e nel merito chiedeva l'accertamento della carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti con conseguente rigetto della domanda e, sempre nel merito, comunque, il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Domandava, in subordine, che venisse dichiarata inammissibile la domanda volta a dichiarare non più operabile la detrazione a titolo di contributo di solidarietà per il futuro e l'accertamento della prescrizione quinquennale o decennale dalla notifica del ricorso introduttivo.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 2 Proponeva appello la Parte_1 deducendo con il primo motivo di appello l'improcedibilità della
[...] domanda ex art. 443 cpc.
Come secondo motivo di appello chiedeva che venisse dichiarata la carenza di legittimazione attiva degli appellati non avendo dimostrato la loro qualità di eredi.
Con il terzo motivo di appello deduceva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione dell'art. 2697 c.c. con errata allocazione dell'onere probatorio, nonché violazione dell'art. 115 cpc.
Con il quarto motivo di appello erroneamente indicato come terzo contestava la legittimità del contributo di solidarietà.
Con il quinto motivo di appello erroneamente indicato come quarto censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la prescrizione decennale anziché quinquennale.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, accogliesse le medesime conclusioni rassegnate in primo grado.
Si costituivano con memoria depositata in data 29 settembre 2025 gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Il primo motivo di appello che attiene all'improcedibilità ex art. 443 cpc è infondato.
Come correttamente asserito dal giudice di primo grado, infatti, l'art. 443 cpc contempla espressamente la condizione di procedibilità soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la totale mancanza di una speciale disciplina di rango legislativo. Peraltro, l'art. 57 del
Regolamento unitario della (cfr., doc. 1 fasc. resistente), prevede che è Pt_1 ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di
Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore
Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo, fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio.
Peraltro l'art. 443 cpc prevede come unica conseguenza del mancato
3 espletamento dei procedimenti amministrativi previsti per legge che il giudice, rilevata alla prima udienza di discussione detta improcedibilità, sospenda il giudizio fissando all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.
Ne consegue, pertanto, che non avendo il giudice di primo grado proceduto in tal senso nessuna improcedibilità può essere statuita in secondo grado
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato.
In relazione al secondo motivo di appello relativo alla carenza di legittimazione attiva degli appellati per carenza di prova della loro qualità di eredi si osserva quanto segue.
Parte appellante sin dalla memoria di primo grado ha specificamente contestato la qualità di eredi degli appellati contestando sia che fosse provato il decesso del pensionato, sia la qualità di eredi degli stessi.
A fronte di questa specifica contestazione gli appellati che avevano prodotto con il ricorso di primo grado solo il cedolino della pensione di luglio 2021 di Per_1 non hanno prodotto alcuna altra documentazione,
[...]
Il difensore degli stessi si è limitato a dedurre all'udienza del 28 maggio 2024 che: “ Parte ricorrente preso atto della memoria di costituzione della convenuta rileva come la signora percepisce la pensione di reversibilità da Parte_2 parte della convenuta dal decesso del marito, circostanza nota alla Cassa e pertanto l'eccezione sollevata sul punto è infondata e valutabile ai sensi dell'art
88 e 96 c.p.c.
Rileva inoltre come gli eredi si siano dichiarati tali nel mandato e che detta dichiarazione se mendace avrebbe conseguenze anche penali.”
Nel presente giudizio di appello, poi, gli appellati a fronte dello specifico motivo di appello non hanno né dedotto né prodotto nulla, non prendendo posizione in alcun modo sullo stesso.
Orbene la circostanza che sia morto si può ritenere provata stante Persona_1 la mancata contestazione della circostanza che percepisca Persona_2 la pensione di reversibilità.
Tale circostanza, come osservato dall'appellante, non è, però, idonea a provare la qualità di erede della stessa, a differenza di quanto erroneamente indicato dal giudice di primo grado.
Il diritto alla pensione di reversibilità, infatti, costituisce un diritto autonomo che
4 viene acquisito iure proprio dal coniuge superstite come si ricava dalla normativa e come ritenuto dalla concorde giurisprudenza
Come ripetutamente asserito dalla Suprema Corte, infatti, ( e multis Cass civ n.
17514/2015, n. 28410/2011) “Il diritto alla pensione di reversibilità è acquisito
"iure proprio" al momento della morte del titolare della pensione diretta”.
A maggior ragione tale fatto non prova in alcun modo la qualità di eredi degli altri due appellati.
Si evidenzia, poi, che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. civ n. 22730/2021, 10519/2024, 25860/2024), in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione o vi contraddice nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697
c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede in quanto altrimenti rimane indimostrato uno dei fatti costitutivi dell'azione.
In particolare la Suprema Corte ha evidenziato la necessità di produzione in giudizio di idonea documentazione atta a provare detta qualità.
Nel caso di specie e hanno semplicemente Controparte_1 CP_1 dedotto di essere eredi di senza neppure indicare il loro rapporto di Persona_1 parentela con nè hanno prodotto alcun tipo di documentazione a Persona_1 supporto della loro qualità di eredi e ciò in entrambi i gradi di giudizio.
Ne deriva che non risulta in alcun modo provata la loro qualità di eredi e, quindi, la loro legittimazione attiva in concreto.
Parimenti non ha prodotto alcuna documentazione a Controparte_1 supporto della sua qualità di erede e si può ritenere che fosse la moglie solo per la circostanza, non specificamente contestata dall'appellata, della percezione da parte sua della pensione di reversibilità dalla morte di indicato come Persona_1 suo marito.
Considerato, peraltro, che non risulta neppure se la successione che si è aperta a seguito della morte di sia successione legittima o testamentaria e Persona_1 considerato che anche i legittimari in caso di pretermissione prima dell'esperimento dell'azione non sono neppure chiamati all'eredità non vi è alcuna prova della qualità di erede neppure di quest'ultima, prova che la stessa avrebbe dovuto e potuto agevolmente fornire a fronte della specifica
5 contestazione dell'appellante.
Si osserva, peraltro, che la puntuale prova della propria qualità di erede e della quota di eredità spettante è tanto più necessaria in quanto i crediti ereditari competono pro quota e, conseguentemente, chi agisce in giudizio deve specificare oltre alla qualità di erede, indicando la modalità di devoluzione dell'eredità, la propria quota.
Stante il difetto di prova della legittimazione attiva in concreto da parte degli appellati e non risultando, quindi, provata la loro qualità di eredi di Persona_1
l'appello deve essere accolto e devono essere rigettate le domande proposte dagli stessi con il ricorso di primo grado per tale assorbente motivo.
Stanti i motivi della decisione e la peculiarità della fattispecie devono essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.34/2025 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da
[...] rigetta le domande proposte da Parte_3
, e con il ricorso di primo Controparte_1 CP_1 Controparte_1 grado
2) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, 02/10/2025
Il Consigliere est.
Dott.AR IT RI
Il Presidente
Dott.Marcella NI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella NI Presidente
Dott. AR IT RI Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 34/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 1026/2024 pubblicata in data 22 luglio
2024 promossa con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025 da:
Parte_1
[...] elettivamente domiciliata a Milano via Correggio n.43 presso e nello studio dell'avv. Matteo Borgini che la rappresenta e difende unitamente agli avv.
NE AG e AS AR come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
[...]
[...] elettivamente domiciliati a Rimini Corso D'Augusto n.134 presso e nello studio degli avv. Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli che li rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: Contributo di solidarietà
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 2 ottobre 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. AR IT RI,
1 sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da e Controparte_1 CP_1
nella loro asserita qualità di eredi di nei confronti Controparte_1 Persona_1 di Parte_1 accertando l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione di e la condannava a restituire le trattenute effettuate a tale Persona_1 titolo al netto della prescrizione decennale maturata fino a marzo 2014 oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo.
In particolare in tale ricorso e Controparte_1 CP_1 [...]
nella loro asserita qualità di eredi di esponevano che CP_1 Persona_1 questo era stato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti (CNPADC) e titolare di pensione di vecchiaia e che la gli aveva applicato una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, in Pt_1 forza dell'art. 22 del Regolamento della stessa approvato con D.M. n. 14.7.2004
e delle successive delibere.
Deducevano che dette trattenute fossero illegittime in quanto lesive di diritti quesiti, suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale. In conseguenza di ciò chiedevano che fosse accertata l'illegittimità del contributo di solidarietà e la condanna della alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo nei limiti della Pt_1 prescrizione.
Si costituiva la Parte_1
eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda
[...]
e nel merito chiedeva l'accertamento della carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti con conseguente rigetto della domanda e, sempre nel merito, comunque, il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Domandava, in subordine, che venisse dichiarata inammissibile la domanda volta a dichiarare non più operabile la detrazione a titolo di contributo di solidarietà per il futuro e l'accertamento della prescrizione quinquennale o decennale dalla notifica del ricorso introduttivo.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 2 Proponeva appello la Parte_1 deducendo con il primo motivo di appello l'improcedibilità della
[...] domanda ex art. 443 cpc.
Come secondo motivo di appello chiedeva che venisse dichiarata la carenza di legittimazione attiva degli appellati non avendo dimostrato la loro qualità di eredi.
Con il terzo motivo di appello deduceva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione dell'art. 2697 c.c. con errata allocazione dell'onere probatorio, nonché violazione dell'art. 115 cpc.
Con il quarto motivo di appello erroneamente indicato come terzo contestava la legittimità del contributo di solidarietà.
Con il quinto motivo di appello erroneamente indicato come quarto censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la prescrizione decennale anziché quinquennale.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, accogliesse le medesime conclusioni rassegnate in primo grado.
Si costituivano con memoria depositata in data 29 settembre 2025 gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Il primo motivo di appello che attiene all'improcedibilità ex art. 443 cpc è infondato.
Come correttamente asserito dal giudice di primo grado, infatti, l'art. 443 cpc contempla espressamente la condizione di procedibilità soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la totale mancanza di una speciale disciplina di rango legislativo. Peraltro, l'art. 57 del
Regolamento unitario della (cfr., doc. 1 fasc. resistente), prevede che è Pt_1 ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di
Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore
Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo, fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio.
Peraltro l'art. 443 cpc prevede come unica conseguenza del mancato
3 espletamento dei procedimenti amministrativi previsti per legge che il giudice, rilevata alla prima udienza di discussione detta improcedibilità, sospenda il giudizio fissando all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.
Ne consegue, pertanto, che non avendo il giudice di primo grado proceduto in tal senso nessuna improcedibilità può essere statuita in secondo grado
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato.
In relazione al secondo motivo di appello relativo alla carenza di legittimazione attiva degli appellati per carenza di prova della loro qualità di eredi si osserva quanto segue.
Parte appellante sin dalla memoria di primo grado ha specificamente contestato la qualità di eredi degli appellati contestando sia che fosse provato il decesso del pensionato, sia la qualità di eredi degli stessi.
A fronte di questa specifica contestazione gli appellati che avevano prodotto con il ricorso di primo grado solo il cedolino della pensione di luglio 2021 di Per_1 non hanno prodotto alcuna altra documentazione,
[...]
Il difensore degli stessi si è limitato a dedurre all'udienza del 28 maggio 2024 che: “ Parte ricorrente preso atto della memoria di costituzione della convenuta rileva come la signora percepisce la pensione di reversibilità da Parte_2 parte della convenuta dal decesso del marito, circostanza nota alla Cassa e pertanto l'eccezione sollevata sul punto è infondata e valutabile ai sensi dell'art
88 e 96 c.p.c.
Rileva inoltre come gli eredi si siano dichiarati tali nel mandato e che detta dichiarazione se mendace avrebbe conseguenze anche penali.”
Nel presente giudizio di appello, poi, gli appellati a fronte dello specifico motivo di appello non hanno né dedotto né prodotto nulla, non prendendo posizione in alcun modo sullo stesso.
Orbene la circostanza che sia morto si può ritenere provata stante Persona_1 la mancata contestazione della circostanza che percepisca Persona_2 la pensione di reversibilità.
Tale circostanza, come osservato dall'appellante, non è, però, idonea a provare la qualità di erede della stessa, a differenza di quanto erroneamente indicato dal giudice di primo grado.
Il diritto alla pensione di reversibilità, infatti, costituisce un diritto autonomo che
4 viene acquisito iure proprio dal coniuge superstite come si ricava dalla normativa e come ritenuto dalla concorde giurisprudenza
Come ripetutamente asserito dalla Suprema Corte, infatti, ( e multis Cass civ n.
17514/2015, n. 28410/2011) “Il diritto alla pensione di reversibilità è acquisito
"iure proprio" al momento della morte del titolare della pensione diretta”.
A maggior ragione tale fatto non prova in alcun modo la qualità di eredi degli altri due appellati.
Si evidenzia, poi, che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. civ n. 22730/2021, 10519/2024, 25860/2024), in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione o vi contraddice nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697
c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede in quanto altrimenti rimane indimostrato uno dei fatti costitutivi dell'azione.
In particolare la Suprema Corte ha evidenziato la necessità di produzione in giudizio di idonea documentazione atta a provare detta qualità.
Nel caso di specie e hanno semplicemente Controparte_1 CP_1 dedotto di essere eredi di senza neppure indicare il loro rapporto di Persona_1 parentela con nè hanno prodotto alcun tipo di documentazione a Persona_1 supporto della loro qualità di eredi e ciò in entrambi i gradi di giudizio.
Ne deriva che non risulta in alcun modo provata la loro qualità di eredi e, quindi, la loro legittimazione attiva in concreto.
Parimenti non ha prodotto alcuna documentazione a Controparte_1 supporto della sua qualità di erede e si può ritenere che fosse la moglie solo per la circostanza, non specificamente contestata dall'appellata, della percezione da parte sua della pensione di reversibilità dalla morte di indicato come Persona_1 suo marito.
Considerato, peraltro, che non risulta neppure se la successione che si è aperta a seguito della morte di sia successione legittima o testamentaria e Persona_1 considerato che anche i legittimari in caso di pretermissione prima dell'esperimento dell'azione non sono neppure chiamati all'eredità non vi è alcuna prova della qualità di erede neppure di quest'ultima, prova che la stessa avrebbe dovuto e potuto agevolmente fornire a fronte della specifica
5 contestazione dell'appellante.
Si osserva, peraltro, che la puntuale prova della propria qualità di erede e della quota di eredità spettante è tanto più necessaria in quanto i crediti ereditari competono pro quota e, conseguentemente, chi agisce in giudizio deve specificare oltre alla qualità di erede, indicando la modalità di devoluzione dell'eredità, la propria quota.
Stante il difetto di prova della legittimazione attiva in concreto da parte degli appellati e non risultando, quindi, provata la loro qualità di eredi di Persona_1
l'appello deve essere accolto e devono essere rigettate le domande proposte dagli stessi con il ricorso di primo grado per tale assorbente motivo.
Stanti i motivi della decisione e la peculiarità della fattispecie devono essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.34/2025 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da
[...] rigetta le domande proposte da Parte_3
, e con il ricorso di primo Controparte_1 CP_1 Controparte_1 grado
2) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, 02/10/2025
Il Consigliere est.
Dott.AR IT RI
Il Presidente
Dott.Marcella NI
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