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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 6285/2024 promossa con ricorso del 19/12/2024 da Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DAL MASO CRISTINA e NA TI
[...] rappresentato e difeso dall'avv. MONTI MARIA MONIA;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, con ricorso del 19/12/2024 e NA TI chiedevano la Parte_1
regolamentazione del rapporto genitori-figlio alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) I genitori di sono consapevoli della necessità di continuare a collaborare tra loro al fine di Per_1
esercitare la responsabilità genitoriale e assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione, scelte che dovranno essere individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
3) I genitori concordano di tenersi reciprocamente informati sulle iniziative e sugli eventi cui il minore parteciperà, siano essi di carattere culturale, sportivo o quant'altro, anche avente natura extrascolastica, comunque fondamentali per la sua crescita psico-fisica.
4) Ciascun genitore visionerà personalmente i registri elettronici scolastici relativi al figlio minore.
5) Il figlio minore trascorrerà: - a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola sino Per_1 alle ore 20:00 di domenica con il padre, quando quest'ultimo riaccompagnerà il minore presso la madre dopo averlo fatto cenare;
- il lunedì con il padre, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00 del medesimo giorno quando lo riaccompagnerà presso la madre;
- il periodo natalizio con un genitore
1 dall'ultimo giorno di scuola sino al 30 dicembre sera, e con l'altro dal 30 dicembre sera alla sera del giorno precedente il rientro a scuola, alternandosi di anno in anno quanto ai periodi, prevedendo comunque che trascorra con un genitore il giorno di Natale e con l'altro la vigilia, ad anni Per_1
alterni, salvo che il genitore a cui spetta il periodo di Natale abbia previsto una vacanza fuori città decorrente da prima di Natale;
- le festività pasquali con un genitore dall'ultimo giorno di scuola sino al giorno di Pasqua sera, e con l'altro dalla sera del giorno di Pasqua sino alla sera precedente il rientro a scuola, alternandosi di anno in anno;
- le vacanze estive con il padre per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di aprile di ciascun anno. In caso di disaccordo, la madre stabilirà e comunicherà al padre, entro il 10 giugno, il proprio periodo di vacanza da trascorrere con il figlio minore per gli anni pari, mentre il padre per gli anni dispari;
- le altre festività nazionali, religiose e scolastiche verranno accorpate al fine settimana di rispettiva competenza, di fatto “estendendo” il week end;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore verrà trascorso da con il medesimo, a prescindere dai rispettivi periodi di spettanza e dal criterio Per_1 dell'alternanza, salvo diverso accordo;
- trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con Per_1
l'uno o l'altro genitore, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori;
6) La Sig.ra ST continuerà a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale.
7) Il padre concorrerà al mantenimento del figlio minore fino al raggiungimento della sua Per_1
indipendenza economica, mediante il versamento mensile entro il giorno 10 di ogni mese dell'importo pari ad euro 250,00 (importo soggetto a rivalutazione ISTAT a partire dal dodicesimo mese successivo al deposito del presente ricorso) mediante bonifico bancario alla Sig.ra ST le cui coordinate sono già state comunicate al Sig. Le parti concordano che nell'ipotesi in cui Pt_1
l'abitazione famigliare, acquistata in comproprietà al 50% ciascuno, dovesse essere alienata,
l'importo a titolo di contributo al mantenimento del minore verrà automaticamente aumentato di €
50,00 al mese;
8) I genitori, inoltre, ripartiranno tra loro al 50% le ulteriori spese straordinarie come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, nonché presso il Tribunale di Busto Arsizio, che si riporta di seguito per comodità, ad eccezione dei corsi sportivi che vengono proposti dalla scuola frequentata dal minore, che rimarranno a carico integrale del signor «Le scelte di istruzione, Pt_1
educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica,
2 il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuari età (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si renderebbero necessarie per la prole secondo il seguente schema: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuola pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi
3 di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d)spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.».
9) Per quanto concerne la scuola materna paritaria al quale il minore risulta attualmente iscritto, la madre si impegna a farsi integralmente carico della relativa retta. I genitori concordano di iscrivere presso una scuola pubblica a partire dalla scuola elementare. Qualora tuttavia uno dei genitori Per_1
volesse iscrivere il minore ad una scuola paritaria/privata anche per i cicli successivi, lo stesso, salvo diverso accordo, si farà carico dei relativi costi.
10) Con riferimento al mutuo cointestato tra i coniugi per l'acquisto dell'immobile cointestato ai
Sigg. e ST, le parti concordano che ciascuno provvederà a pagare la metà delle relative Pt_1
rate mensili mediante versamento della propria quota sul conto corrente cointestato, destinato al mutuo, che dovrà essere utilizzato solo per la copertura delle relative rate. La Sig.ra ST provvederà con urgenza entro la data di deposito del presente ricorso a spostare ogni altro pagamento, utenze incluse, su altro conto a lei sola intestato, lasciando che questo rimanga dedicato al mutuo;
11) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti e dei documenti di identità validi per l'espatrio, per sé e per i figli
12) Le spese di lite vengono integralmente compensate e il contributo unificato verrà sostenuto in pari quota nella misura del 50%.
13) Le parti dichiarano di aver tra loro definito ogni questione di carattere patrimoniale e di nulla aver ulteriormente a pretendere l'una nei confronti dell'altra, una volta adempiute le obbligazioni di cui ai punti che precedono”.
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
4 Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figlio nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 05/02/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 6285/2024 promossa con ricorso del 19/12/2024 da Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DAL MASO CRISTINA e NA TI
[...] rappresentato e difeso dall'avv. MONTI MARIA MONIA;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, con ricorso del 19/12/2024 e NA TI chiedevano la Parte_1
regolamentazione del rapporto genitori-figlio alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) I genitori di sono consapevoli della necessità di continuare a collaborare tra loro al fine di Per_1
esercitare la responsabilità genitoriale e assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione, scelte che dovranno essere individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
3) I genitori concordano di tenersi reciprocamente informati sulle iniziative e sugli eventi cui il minore parteciperà, siano essi di carattere culturale, sportivo o quant'altro, anche avente natura extrascolastica, comunque fondamentali per la sua crescita psico-fisica.
4) Ciascun genitore visionerà personalmente i registri elettronici scolastici relativi al figlio minore.
5) Il figlio minore trascorrerà: - a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola sino Per_1 alle ore 20:00 di domenica con il padre, quando quest'ultimo riaccompagnerà il minore presso la madre dopo averlo fatto cenare;
- il lunedì con il padre, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00 del medesimo giorno quando lo riaccompagnerà presso la madre;
- il periodo natalizio con un genitore
1 dall'ultimo giorno di scuola sino al 30 dicembre sera, e con l'altro dal 30 dicembre sera alla sera del giorno precedente il rientro a scuola, alternandosi di anno in anno quanto ai periodi, prevedendo comunque che trascorra con un genitore il giorno di Natale e con l'altro la vigilia, ad anni Per_1
alterni, salvo che il genitore a cui spetta il periodo di Natale abbia previsto una vacanza fuori città decorrente da prima di Natale;
- le festività pasquali con un genitore dall'ultimo giorno di scuola sino al giorno di Pasqua sera, e con l'altro dalla sera del giorno di Pasqua sino alla sera precedente il rientro a scuola, alternandosi di anno in anno;
- le vacanze estive con il padre per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di aprile di ciascun anno. In caso di disaccordo, la madre stabilirà e comunicherà al padre, entro il 10 giugno, il proprio periodo di vacanza da trascorrere con il figlio minore per gli anni pari, mentre il padre per gli anni dispari;
- le altre festività nazionali, religiose e scolastiche verranno accorpate al fine settimana di rispettiva competenza, di fatto “estendendo” il week end;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore verrà trascorso da con il medesimo, a prescindere dai rispettivi periodi di spettanza e dal criterio Per_1 dell'alternanza, salvo diverso accordo;
- trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con Per_1
l'uno o l'altro genitore, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori;
6) La Sig.ra ST continuerà a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale.
7) Il padre concorrerà al mantenimento del figlio minore fino al raggiungimento della sua Per_1
indipendenza economica, mediante il versamento mensile entro il giorno 10 di ogni mese dell'importo pari ad euro 250,00 (importo soggetto a rivalutazione ISTAT a partire dal dodicesimo mese successivo al deposito del presente ricorso) mediante bonifico bancario alla Sig.ra ST le cui coordinate sono già state comunicate al Sig. Le parti concordano che nell'ipotesi in cui Pt_1
l'abitazione famigliare, acquistata in comproprietà al 50% ciascuno, dovesse essere alienata,
l'importo a titolo di contributo al mantenimento del minore verrà automaticamente aumentato di €
50,00 al mese;
8) I genitori, inoltre, ripartiranno tra loro al 50% le ulteriori spese straordinarie come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, nonché presso il Tribunale di Busto Arsizio, che si riporta di seguito per comodità, ad eccezione dei corsi sportivi che vengono proposti dalla scuola frequentata dal minore, che rimarranno a carico integrale del signor «Le scelte di istruzione, Pt_1
educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica,
2 il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuari età (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si renderebbero necessarie per la prole secondo il seguente schema: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuola pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi
3 di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d)spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.».
9) Per quanto concerne la scuola materna paritaria al quale il minore risulta attualmente iscritto, la madre si impegna a farsi integralmente carico della relativa retta. I genitori concordano di iscrivere presso una scuola pubblica a partire dalla scuola elementare. Qualora tuttavia uno dei genitori Per_1
volesse iscrivere il minore ad una scuola paritaria/privata anche per i cicli successivi, lo stesso, salvo diverso accordo, si farà carico dei relativi costi.
10) Con riferimento al mutuo cointestato tra i coniugi per l'acquisto dell'immobile cointestato ai
Sigg. e ST, le parti concordano che ciascuno provvederà a pagare la metà delle relative Pt_1
rate mensili mediante versamento della propria quota sul conto corrente cointestato, destinato al mutuo, che dovrà essere utilizzato solo per la copertura delle relative rate. La Sig.ra ST provvederà con urgenza entro la data di deposito del presente ricorso a spostare ogni altro pagamento, utenze incluse, su altro conto a lei sola intestato, lasciando che questo rimanga dedicato al mutuo;
11) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti e dei documenti di identità validi per l'espatrio, per sé e per i figli
12) Le spese di lite vengono integralmente compensate e il contributo unificato verrà sostenuto in pari quota nella misura del 50%.
13) Le parti dichiarano di aver tra loro definito ogni questione di carattere patrimoniale e di nulla aver ulteriormente a pretendere l'una nei confronti dell'altra, una volta adempiute le obbligazioni di cui ai punti che precedono”.
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
4 Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figlio nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 05/02/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
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