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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.421 /2025
VERBALE DI UDIENZA del 24 giugno 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Giovanni Taccone, che si riporta al ricorso a tutti gli scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
Per l'avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. Christian Lo CP_1
Scalzo, si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
CP_2
Si ritira in Camera di Consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott. Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 421/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: , giusta procura in C.F._2
atti;
ricorrente
E
, in persona del suo Controparte_3
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo
(c.f. ), giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 in C.F._3
atti resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,27dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2025, l'odierna ricorrente, adiva il
Tribunale di PA , per impugnare l' intimazione di pagamento N. 094 2024
90077270 80/000, ricevuta in data 21.05.2024, limitatamente agli avvisi di addebito N. 394 2016 0001238455 000; N. 394 2016 0003936061 000 e N. 394
2017 0002207153 000, aventi ad oggetto il pagamento dell'importo di €
1.560,53, emessi per il recupero di contributi i contributi IVS
Fissi/percentuale sul minimale e correlate somme aggiuntive per gli anni
2015 – 2016, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo. A sostegno della propria difesa, adduceva l'illegittimità della pretesa contributiva, per intervenuta prescrizione. Pertanto, concludeva, chiedendo “Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2024
90077270 80/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e correlate somme aggiuntive per gli anni 2015 – 2016, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, in quanto prescritti ai CP_1
sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo
a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”.
Regolarmente istruita la causa si costituiva l' eccependo la regolare CP_1
notifica degli avvisi di addebito, come da documentazione versata in atti.
Quindi, concludeva chiedendo di”ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria. Vittoria di competenze legali”. All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa sulle conclusioni di cui al ricorso illustrato e decisa come da sentenza letta al termine della Camera di Consiglio.
Il ricorso in opposizione è fondato e va, pertanto, accolto.
Come detto, nel caso in esame parte ricorrente ha eccepito la prescrizione degli avvisi di addebito N. 394 2016 0001238455 000; N. 394 2016 0003936061
000 e N. 394 2017 0002207153 000, sottesi all'intimazione N. 094 2024
90077270 80/000, notificata in data 21.05.2024, con richiesta di versamento dei contributi relativi agli anni 2015 – 2016, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo. A fondamento dell'opposizione, parte ricorrentesi, deduceva la maturazione del termine di prescrizione ex art. 3 legge n. 335 del 1995, trattandosi di contributi IVS, per i quali si applica il termine di prescrizione quinquennale. A maggior ragione parlando di sanzioni la prescrizione è indiscutibilmente quinquennale. Comunque, l'art. 3, comma
9, legge n. 335/95 testualmente dispone che "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 103/91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/91, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei sui superstiti. b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente…". Tale norma ha ridotto, dal
01.01.1996, il termine prescrizionale dei contributi dovuti alle gestioni pensionistiche obbligatorie - originariamente decennale ex art. 40, legge n.
153/69 - a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Sul punto, vi è stato anche l'intervento chiarificatore della la S.C. secondo cui "In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95 stabilisce tra l'altro: a) che la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1 gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza;
b) che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall' atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la CP_3
vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) che il periodo di sospensione triennale, di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 638/83, è soppresso, ma continua ad applicarsi qualora in precedenza siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure di recupero…" sul punto: Cassazione civile, SS.UU. sentenza 07.03.2008 n°
6173; Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 04.05.2012 n° 6741 . Non è stato prodotto, alcun atto interruttivo precedente la notifica oggi opposte.
Pertanto, trova esclusiva applicazione il termine di prescrizione quinquennale, nella specie ampiamente decorso.
Tuttavia, l' nonostante nella memoria abbia asserito l'esistenza di atti CP_1
interruttivi , nei fatti dalla documentazione allegata non ha dato piena prova degli atti interruttivi elencati in indice e nel corpo della difesa, non risultando le ricevute Parte_2 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, in accoglimento del ricorso, gli avvisi di addebito N. 394 2016 0001238455 000; N. 394 2016 0003936061 000
e N. 394 2017 0002207153 000, sottesi all'intimazione N. 094 2024 90077270
80/000, vanno annullati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai minimi tabellari, in considerazione dell'esigua complessità delle questioni di diritto trattate, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanni TacconePezzani, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in funzione di Giudice del Lavoro, nella figura del
GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, conseguenzialmente, annulla gli avvisi di addebito
N. 394 2016 0001238455 000; N. 394 2016 0003936061 000 e N. 394 2017
0002207153 000;
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
rifondere in favore della Sig.ra le spese di lite, che liquida Parte_1
in € 886,00, oltre spese generali , IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in PA, 24 giugno 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.421 /2025
VERBALE DI UDIENZA del 24 giugno 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Giovanni Taccone, che si riporta al ricorso a tutti gli scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
Per l'avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. Christian Lo CP_1
Scalzo, si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
CP_2
Si ritira in Camera di Consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott. Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 421/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: , giusta procura in C.F._2
atti;
ricorrente
E
, in persona del suo Controparte_3
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo
(c.f. ), giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 in C.F._3
atti resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,27dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2025, l'odierna ricorrente, adiva il
Tribunale di PA , per impugnare l' intimazione di pagamento N. 094 2024
90077270 80/000, ricevuta in data 21.05.2024, limitatamente agli avvisi di addebito N. 394 2016 0001238455 000; N. 394 2016 0003936061 000 e N. 394
2017 0002207153 000, aventi ad oggetto il pagamento dell'importo di €
1.560,53, emessi per il recupero di contributi i contributi IVS
Fissi/percentuale sul minimale e correlate somme aggiuntive per gli anni
2015 – 2016, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo. A sostegno della propria difesa, adduceva l'illegittimità della pretesa contributiva, per intervenuta prescrizione. Pertanto, concludeva, chiedendo “Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2024
90077270 80/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e correlate somme aggiuntive per gli anni 2015 – 2016, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, in quanto prescritti ai CP_1
sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo
a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”.
Regolarmente istruita la causa si costituiva l' eccependo la regolare CP_1
notifica degli avvisi di addebito, come da documentazione versata in atti.
Quindi, concludeva chiedendo di”ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria. Vittoria di competenze legali”. All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa sulle conclusioni di cui al ricorso illustrato e decisa come da sentenza letta al termine della Camera di Consiglio.
Il ricorso in opposizione è fondato e va, pertanto, accolto.
Come detto, nel caso in esame parte ricorrente ha eccepito la prescrizione degli avvisi di addebito N. 394 2016 0001238455 000; N. 394 2016 0003936061
000 e N. 394 2017 0002207153 000, sottesi all'intimazione N. 094 2024
90077270 80/000, notificata in data 21.05.2024, con richiesta di versamento dei contributi relativi agli anni 2015 – 2016, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo. A fondamento dell'opposizione, parte ricorrentesi, deduceva la maturazione del termine di prescrizione ex art. 3 legge n. 335 del 1995, trattandosi di contributi IVS, per i quali si applica il termine di prescrizione quinquennale. A maggior ragione parlando di sanzioni la prescrizione è indiscutibilmente quinquennale. Comunque, l'art. 3, comma
9, legge n. 335/95 testualmente dispone che "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 103/91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/91, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei sui superstiti. b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente…". Tale norma ha ridotto, dal
01.01.1996, il termine prescrizionale dei contributi dovuti alle gestioni pensionistiche obbligatorie - originariamente decennale ex art. 40, legge n.
153/69 - a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Sul punto, vi è stato anche l'intervento chiarificatore della la S.C. secondo cui "In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95 stabilisce tra l'altro: a) che la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1 gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza;
b) che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall' atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la CP_3
vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) che il periodo di sospensione triennale, di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 638/83, è soppresso, ma continua ad applicarsi qualora in precedenza siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure di recupero…" sul punto: Cassazione civile, SS.UU. sentenza 07.03.2008 n°
6173; Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 04.05.2012 n° 6741 . Non è stato prodotto, alcun atto interruttivo precedente la notifica oggi opposte.
Pertanto, trova esclusiva applicazione il termine di prescrizione quinquennale, nella specie ampiamente decorso.
Tuttavia, l' nonostante nella memoria abbia asserito l'esistenza di atti CP_1
interruttivi , nei fatti dalla documentazione allegata non ha dato piena prova degli atti interruttivi elencati in indice e nel corpo della difesa, non risultando le ricevute Parte_2 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, in accoglimento del ricorso, gli avvisi di addebito N. 394 2016 0001238455 000; N. 394 2016 0003936061 000
e N. 394 2017 0002207153 000, sottesi all'intimazione N. 094 2024 90077270
80/000, vanno annullati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai minimi tabellari, in considerazione dell'esigua complessità delle questioni di diritto trattate, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanni TacconePezzani, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in funzione di Giudice del Lavoro, nella figura del
GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, conseguenzialmente, annulla gli avvisi di addebito
N. 394 2016 0001238455 000; N. 394 2016 0003936061 000 e N. 394 2017
0002207153 000;
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
rifondere in favore della Sig.ra le spese di lite, che liquida Parte_1
in € 886,00, oltre spese generali , IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in PA, 24 giugno 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo