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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2855/2020
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 23.1.2025
Nel proc. N. 2855/2020 instaurato da
[...]
(Avv.SANTORO CATERINA) Pt_1 contro_ADER (Avv. MARCO ANDRISANI) nonché
(contumace) Controparte_1
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
R.G. 2855/2020
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2855/2020 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Santoro Caterina , presso il cui studio è elett.te domiciliato in Sessa
Aurunca (CE), alla Via XXI Luglio 54;
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Andrisani Marco, presso lo studio del quale è elett.te domiciliata in Caserta (CE) alla Via Fulvio Renella n.65;
APPELLATO
E
in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore con sede in alla Via V. CP_1
Emanuele;
APPELLATO CONTUMACE
pagina 2 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1705/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Carinola, in data 23.09.2019, nel procedimento recante R.G. n. 1743/19 da lui proposto, volto ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della cartella di pagamento n. 028 2018 0017738968000 emessa dall' Controparte_4
per riscontrate violazioni al Codice della Strada, per un importo
[...] di € 620,44.
L'appellante, alla base del proposto gravame, ha riproposto, quale unico motivo di gravame, l'omessa notifica dei verbali di contestazione dell'infrazione sottesi alla cartella di pagamento e l'erronea pronuncia del
Giudice di Prime cure sul punto.
L' si è ritualmente costituita in Controparte_2
giudizio, sollevando, in via preliminare, eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 339 comma 3 cpc, in quanto resa secondo equità in controversie di valore inferiore a € 1.100,00, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'inerenza della doglianza richiamata alla sfera di attività propria dell'ente accertatore.
Diversamente, il – nonostante la regolare Controparte_1
notifica – è rimasto contumace.
La causa, dopo essere pervenuta allo scrivente magistrato in data
16.9.2024, viene decisa contestualmente all'udienza del 23.1.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
1. L'appello va rigettato, sebbene la decisione di prime cure sia da riformare sulla scorta del rilievo d'ufficio di tardività della domanda, previa sua riqualificazione in opposizione ex art. 7 d.lgs 150/2011.
Di seguito le ragioni.
2. L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe dichiarato la nullità della cartella di pagamento per pagina 3 di 12 omessa previa notifica del verbale di contestazione della sanzione al Codice della Strada, con conseguente operare della fattispecie estintiva di cui all'art. 201 CdS.
Più di preciso, in primo grado, l'odierno appellante chiedeva l'accertamento dell'omessa notifica del predetto verbale in uno alla declaratoria di estinzione della sanzione amministrativa comminata, per effetto del decorso del termine di 90 giorni di cui all'art. 201 del CDS che al successivo comma 5 CDS, prevede espressamente che: “ L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.L'opposizione veniva prospettata dall'attore come eccezione di prescrizione e qualificata ex art. 615 c.p.c.
Il Giudice di Pace nel rigettare la domanda argomentava nel modo seguente: “Innanzitutto deve rilevarsi che la cartella di pagamento n.
02820190017738968000, sulla base di quanto è dato ricavare dalle deduzioni ed allegazioni difensive della convenuta, fu effettuata in data 13.2.2019, mentre il verbale cui essa di riferisce è stato notificato il giorno 11.12.2014
(come risulta dalla stessa cartella impugnata) per cui alla data di notifica della cartella non era ancora prescritto. Il gravame va pertanto rigettato, compensandosi le spese di giudizio”.
3. Tanto esposto, in via preliminare, va rigettata l'eccezione, formulata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 comma 3 c.p.c.
L'art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011, esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace si applichi l'art. 113, secondo comma c.p.c. Detta norma trova pacifica applicazione anche nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada. Sul punto, infatti, la Cassazione ha avuto modo di affermare che “D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui
pagina 4 di 12 è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. 17212/2017).
4. Deve poi certamente essere confermata la legittimazione passiva dell' Infatti, premesso che per le osservazioni sulla corretta CP_5 qualificazione dell'azione si svolgeranno al successivo punto 5, basti osservare che se da un lato il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa;
parimenti, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa, atteso che l'appellante contesta sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo
è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi è legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti (si v. da ultimo: Cassazione civile sez. III, 07/03/2024,
n.6204).
5. Tanto esposto, in primis deve essere operata la riqualificazione del motivo di opposizione riproposto in appello, con il quale l'istante impugna la cartella di pagamento per dedurre proprio l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al CDS, ad essa sotteso.
5.1 Giova una breve premessa in diritto.
In termini generali si possono ipotizzare tre tipi di opposizioni avverso la cartella di pagamento:
1) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
pagina 5 di 12 2) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
3) l'opposizione propria del rapporto giuridico che ha dato origine al credito riscosso. Questa opposizione, che segue le modalità, le forme ed i tempi stabiliti dalla legge che disciplina la contestazione del rapporto controverso, è ammissibile quando la cartella non deve essere o non è stata preceduta dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile e risponde alla necessità di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge per l'opposizione all'atto prodromico non notificato. Questi principi di carattere generale possono essere chiaramente desunti, tra le tante pronunce, da Cass., Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4139.
Solo le opposizioni di cui al punto n.3) devono essere necessariamente coordinate con le specificità normative disciplinanti i singoli rapporti giuridici dedotti in giudizio (così, ad esempio, nel caso di riscossione di crediti aventi natura contributiva, l opposizione di cui al punto 1) dovrà essere proposta dinanzi al giudice del lavoro entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 24, c.5, D.Lgs. 46/1999) ed il giudizio sarà regolato dagli artt. 442 e ss cpc. Nel caso di riscossione dei tributi devoluti alla giurisdizione del giudice tributario, l opposizione dovrà essere proposta dinanzi alla Commissione Tributaria nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella (artt.19 e 21 D.Lgs.546/92) ed il giudizio sarà regolato dal
D.Lgs.546/92. Nel caso di riscossione di sanzioni amministrative,
l'opposizione dovrà essere proposta dinanzi al giudice competente nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella (artt. 6 e 7 d.lgs 150/2011).
5.2 Nell'ambito di detto tema, si è posta poi la questione specifica – che si pone per il caso in esame - concernente la qualificazione dell'azione da esercitarsi da parte del destinatario di una cartella di pagamento notificata pagina 6 di 12 dall'agente della riscossione per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, quando l'interessato intenda dedurre che il verbale di accertamento dell'infrazione non gli sia stato notificato o sia stato notificato invalidamento ovvero oltre il termine di legge, con conseguente operare dell'effetto estintivo di cui all'art. 201 CDS,
Ciò che ha rappresentato motivo di contrasto giurisprudenziale è stata la qualificazione di tale azione e dunque la individuazione del regime giuridico applicabile.
Secondo un primo indirizzo ermeneutico tale opposizione andrebbe qualificata ai sensi dell'art. 615 cpc essendo diretta a negare la esistenza di un titolo esecutivo (si citano tra le altre: sez. 2, ord. n. 4814 del 25 febbraio 2008; sez. 2, sent. n. 29696 del 29 dicembre 2011; tra le più recenti: sez. 6 - 2, ord.
n. 19579 del 30 settembre 2015; sez. 2, sent. n. 3751 del 25 febbraio 2016; sez.
2, sent. n. 14125 dell'11 luglio 2016).
Per altro orientamento, andrebbe qualificata come recuperatoria ai sensi dell'art.7 D.Lgs 150/201 e quindi proposta entro il termine decadenziale di 30 giorni decorrenti dalla notifica del primo atto con cui si è avuta conoscenza della pretesa (e, dunque, nel caso specifico della cartella di pagamento), in quanto “le contestazioni contro la formazione del titolo basate su fatti impeditivi della sua formazione, quando il soggetto passivo del titolo non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in modo da poter reagire contro il verbale di accertamento o contro l'ordinanza ingiunzione, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire la formazione del titolo al cui utilizzo il soggetto è ammesso allorquando riceva quella conoscenza imponendosi una sua automatica rimessione in termini” (si citano a sostegno di detto indirizzo: sez. 3, n. 1985 del 29 gennaio 2014; sez. 3, n. 12412 del 16 giugno 2016; sez.
3, n. 15120 del 22 luglio 2016; sez. 3, n. 16282 del 4 agosto 2016).
A dirimere il contrasto interpretativo sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con pronuncia Sentenza 22 settembre 2017, n.
pagina 7 di 12 22080 le quali hanno affermato che: “l'opposizione a cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art.7 D.Lgs 150/2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità
o dell'omissione della notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso
è quello di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
In tali casi, il destinatario della cartella di pagamento che non abbia ricevuto la notificazione del verbale di accertamento non è affatto privato di tutela nei confronti dell'amministrazione, soltanto che questa va esercitata entro un termine di decadenza di durata pari a quello del quale si sarebbe potuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell'irrogazione della sanzione.
Le SSUU precisano poi che l'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può “recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale
(riguardanti perciò il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti perciò la pretesa sanzionatoria). Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione pagina 8 di 12 oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione.
Traendo le conseguenze dalla succitata decisione, la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel senso che quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al C.d.S., D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7 (pur se in esito a riqualificazione di un'opposizione erroneamente denominata ex art. 615 c.p.c.) sia stata esperita - in difetto di valida notificazione del verbale
- entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale, senza necessità di contestare il merito della violazione del C.d.S. (si v. da ultimo: Cass. 4690/2022).
6. Tanto premesso, l'opposizione avanzata, senz'altro rientrante nell'ipotesi considerata dalla Sezioni Unite, va dunque riqualificata d'ufficio in opposizione ex art. 7 del d.lgs 150/2011.
Da ciò discende il rilievo d'ufficio della tardività della domanda, in quanto avrebbe dovuto proporsi con ricorso entro 30 giorni dalla notifica della cartella, mentre, nel caso al vaglio, come pacificamente ammesso anche in primo grado dall'odierna appellante, la cartella risulta essere stata regolarmente notificata in data 13.02.2019, a fronte di un'azione introdotta
(conformemente all'originaria qualificazione della domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c.) con atto di citazione notificato alla controparte in data 11.6.2019 e successivamente depositato in cancelleria.
pagina 9 di 12 L'opposizione era, pertanto, previa riqualificazione d'ufficio, da dichiarare inammissibile.
Il Giudice di prime cure, invece, non prendendo alcuna posizione sul tema preliminare della qualificazione da dare alla domanda, né valutando conseguentemente la sua tempestività, si è limitato a rigettare l'azione proposta sul rilievo preliminare dell'insussistenza della fattispecie estintiva della prescrizione – in realtà neppure mai proposta dal ricorrente che si era limitato ad eccepire il decorso del termine decadenziale di cui all'art. 201 CDS.
La decisione è dunque sicuramente da riformare, sebbene non per i motivi dedotti dall'appellante, ma per effetto del rilievo preliminare di tardività.
7. Nessun dubbio può esservi nel caso specifico sulla legittimità del rilievo d'ufficio in grado di appello della tardività della domanda previa sua riqualificazione.
Orbene, in assenza di un giudicato interno formatosi in primo grado sulla questione, il giudice del gravame è legittimato a pronunciarsi d'ufficio sulla manifesta tardività dell'azione esercitata (arg. ex Sez. Un. Civili, 25 marzo
2021, n. 8501, sebbene quest'ultima con riferimento all'opposizione ex art. 617 c.p.c.).
L'onere della riproposizione posto dall'art. 346 c.p.c. di certo non opera per le questioni rilevabili d'ufficio dal giudice in sede di gravame, ove non oggetto di esame e decisione in primo grado. Ciò comporta che le questioni pregiudiziali di rito che non siano state fatte oggetto di alcuna soluzione nella motivazione della sentenza di primo grado rimarranno rilevabili anche ad opera del giudice di appello, pur in mancanza di un motivo di gravame o della riproposizione di esse. Il principio secondo cui l'art. 346 c.p.c. non si applica con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio deve coordinarsi con il sistema delle preclusioni e con l'art. 342 c.p.c. che sancisce la specificità dei motivi d'impugnazione, in virtù dei quali la libera iniziativa del giudice con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio trova un limite nel caso in cui una di pagina 10 di 12 tali questioni sia stata espressamente decisa nel precedente grado di giudizio ed il relativo punto non abbia formato oggetto di impugnazione ovvero, nel caso di parte praticamente vittoriosa, non sia stato comunque riproposto al giudice di appello. (cfr. Cassazione n. 7940 del 2019).
8. Alla luce delle considerazioni esposte, sebbene l'appello vada rigettato deve essere riformata la sentenza di I grado, sostituendo la declaratoria di rigetto con una di inammissibilità dell'opposizione.
9. Si reputa invece opportuno disporre la compensazione delle spese del presente grado, in quanto alla base della decisione è stato posto un vizio rilevato d'ufficio.
10. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare
Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- in riforma della sentenza di primo grado n. 1705/2019, emessa dal
Giudice di Pace di Carinola, in data 23.09.2019, nel procedimento recante R.G.
n. 1743/19, dichiara inammissibile l'opposizione;
- Compensa le spese.
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 11 di 12 unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002,
n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 24.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
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