Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 335/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 335/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti promosso da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Gorizia in via Morelli n. 34 presso lo studio dell'avv. MARTELLI
SERENA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Gorizia in Corso Verdi n. 68 presso lo studio dell'avv. GALLETTA. , che la Pt_3
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico presso il Tribunale di Gorizia CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1
a) assegnazione della casa familiare sita in Gorizia (Go), Via Pola n.3/02, piano Terra alla signora . Parte_2
b) Affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori della coppia, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione materna sita in
Gorizia (GO), Via Pola n. 3/02 Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle minori stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c) Le figlie della coppia saranno affidate ai genitori in forma alternata e paritetica,
ed trascorreranno una settimana con il padre ed una settimana Per_1 Per_2 con la madre dall'uscita della scuola del lunedì, in cui la madre andrà a prelevarle, al lunedì mattina e per l'effetto ognuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della prole nel periodo di propria spettanza o in altro che si rendesse necessario per ricovero o altro impedimento non volontario del genitore. Ciascuno dei due genitori si riserva la facoltà di trascorrere un giorno infrasettimanale con le minori nella settimana di pertinenza dell'altro, concordandolo previamente.
d) Nel periodo estivo il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con le esigenze delle minori avrà diritto di tenere con sé le figlie per quindici giorni consecutivi. Il padre s'impegna ad informare la madre della propria disponibilità in ordine al periodo di affidamento estivo entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
Analoghi periodi di permanenza estiva esclusiva delle minori sono riconosciuti a favore della madre, la quale dovrà darne preventiva comunicazione al padre con le medesime modalità sopra indicate. D'altro canto le figlie minori trascorreranno con la madre o con il padre rispettivamente, ad anni alterni, sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale ricomprendenti la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ovvero alternativamente il Capodanno ed il primo dell'anno. Inoltre durante il periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua/Pasquetta le figlie minori trascorreranno l'intero
2 periodo ad anni alterni con uno dei genitori. Le parti s'impegnano a comunicare vicendevolmente il luogo in cui si troveranno le figlie minori nel periodo in cui le stesse saranno assegnate alle cure dell'uno o dell'altro genitore, in particolare nei periodi di vacanza, nonché a tenersi reciprocamente informati di eventuali cambiamenti di indirizzi e di recapiti telefonici, favorendo in ogni momento i contatti con il genitore assente. Resta inteso che qualora tali previsioni di visita e di pernottamento non dovessero risultare compatibili con gli impegni lavorativi delle parti, ovvero con le esigenze delle minori, queste - di comune accordo - potranno liberamente derogarvi nell'interesse preminente della prole.
e) I genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. Si impegnano, altresì a ricorrere alla figura professionale del mediatore familiare, ove lo ritenessero necessario ed opportuno.
f) Riconoscimento di un assegno di mantenimento per le figli minori della coppia dell'importo mensile di € 50,00 (cinquanta/00) di cui 25,00 (venticinque/00) per ciascuna figlia rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT che il sig.
verserà alla signora entro e non oltre il giorno Parte_1 Parte_2
05 di ogni mese di competenza per compensare l'incidenza della residenza delle due figlie nel calcolo delle TARI di pertinenza della signora Pt_2
d) Le parti concordano che nel caso in cui uno dei genitori debba assentarsi per questioni lavorative per più di una settimana, includendo le sole ipotesi in ci l'altro genitore si trovi a gestire le minori in forma esclusiva per più di tre settimane al mese il genitore impegnato verserà all'altro un assegno di mantenimento di € 600,00
(seicento/00) mensili (trecento euro per figlia) ove si tratti di impegno da adempiere all'estero e di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) (duecentoventicinque euro per figlia) mensili ove l'impegno riguardi attività da svolgere in Italia, ma che comportino l'impossibilità di gestire le minori durante i periodi di propria spettanza. In tale caso eventuali iscrizioni al centro estivo che richiedano un minimo di due settimane di
3 iscrizione vengano sin d'ora accordati e sostenuti da ambi le parti I predetti importi saranno soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT,
e) Le parti concordano che le spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Gorizia ed allegate in questa sede sub documento n. 11 saranno suddivise tra le parti al 50%.
f) Le parti concordano che le figlie rimangano fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% e l'assegno unico e universale (AUU) erogato dall'Inps sarà anch'esso ripartito al 50%.
g) Darsi atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno dei genitori possa inserire le figlie nel proprio passaporto e trascorrere con quest'ultime le vacanze all'estero.”
Conclusioni del P.M.:
Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 06/02/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 28/01/2025, e Parte_1 Pt_2
premesso di aver intrapreso una relazione nel corso della quale sono nate le
[...]
figlie il 21/11/2016 a Monfalcone e il Persona_3 Persona_4
15/02/2020 a Monfalcone, hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e ai contributi economici in favore di queste, alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 10/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
Sussistono i presupposti di Legge per l'accoglimento del ricorso, attesa la manifesta volontà delle parti di interrompere la convivenza, essendo la stessa divenuta insopportabile.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, alla luce delle capacità economiche e patrimoniali delle parti emergenti dalla documentazione prodotta, valuta tali condizioni corrispondenti all'interesse educativo, affettivo e materiale delle figlie ed e Per_2 Persona_3
stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4 Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e ai contributi economici in favore di queste, come sopra riportati;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
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