Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01209/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2025, proposto da
EL RE GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’esecuzione
-del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, n. 3156/2024, pubblicata il 17.10.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 08.11.2024, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “ accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l’effetto, - dichiara che il ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura complessiva di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in favore del ricorrente del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 1.500,00 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; compensa le spese di lite ”
e per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa AR BA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 3156/2024, pubblicata il 17.10.2024, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, iscritto al n. 8481/2023, il Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, ha accolto la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha così stabilito: “ accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l’effetto, - dichiara che il ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura complessiva di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in favore del ricorrente del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 1.500,00 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; compensa le spese di lite ”.
2. Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 14.11.2025 e depositato lo stesso giorno, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi. A tal fine espone la parte ricorrente che, nonostante la prefata sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 08.11.2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto a darvi esecuzione.
3. Il 20.11.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata.
4. Con memoria depositata il 4.02.2026 il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il Ministero resistente ottemperato alla predetta sentenza, con condanna dello stesso Ministero alla rifusione delle spese delle suddette procedure e del contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
5. Nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso di ottemperanza - regolare in rito e tempestivo - è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
In particolare, questo Collegio osserva che, con istanza depositata il 4.02.2026, il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che il Ministero resistente ha provveduto al pagamento della somma prevista nella sentenza di cui in epigrafe (n. 3156/2024), con la conseguenza che, la pretesa azionata dall’odierno ricorrente per l’esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe è stata, nelle more del presente giudizio, integralmente soddisfatta, per cui il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
In conclusione, il ricorso di ottemperanza va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
7. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 300,00 (trecento/00), per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR OR, Presidente
AR BA, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR BA | TR OR |
IL SEGRETARIO