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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5638 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
I
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine di cui all' art 127 ter c.p.c. del 10/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 3471/2024 vertente
TRA Sig. Avv. nata a [...] il1.7.68, Cf , Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Renato Spadaro, Cf , fax 081667548, pec C.F._2
presso il suo studio in Napoli alla via Dei Email_1 Mille n. 16, giusta procura su separato foglio;
ricorrente
CONTRO
la (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore il Presidente Avv. Valter Militi, con sede in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 8, rappresentata e difesa – giusta procura rilasciata su foglio separato – dall'Avv. Gabriele Chiosi (C.F. , e presso di lui elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Napoli, alla via A. D'Isernia n. 63/D il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di fax 081/3606285, nonché all'indirizzo di PEC: Email_2 resistente Con ricorso depositato il 12/2/2024 l' Avv Maria Rosaria DI COSTANZO PREMESSO Che ad istanza della le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 65.163,96 CP_1 per omesso versamento contributi minimi e di maternità, nonché per omesso versamento contributi in eccedenza rispetto ai minimi anni 2015/16/17/18, nonché spese generali, IVA e CPA, diritti ed onorari della procedura. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1450/23 Deduceva in via pregiudiziale: la nullità assoluta/inesistenza del decreto ingiuntivo notificato alla ricorrente ex art. 132, 161 Cpc , in quanto privo di qualunque sottoscrizione, autografa o digitale, del Giudice emittente. (Cfr. Cass. n. 3524/23, n. 6494/21 ex multis); In via preliminare: l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria ed alla conseguente azione ordinaria;
giacché l'art. 73 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 23 novembre 2018,come modificata in data 21 febbraio 2020 – Approvato con Ministeriale del 21 luglio 2020 – G.U. Serie Generale n. 200 dell'11
1 agosto 2020, al comma 1 del recita L'esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi, disciplinati dal Titolo VI del presente Regolamento, avviene a mezzo ruoli, con la procedura specificata negli articoli seguenti.
. Il comma 2 del cennato articolo, poi, recita: Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in via generale o per casi particolari, che l'esazione degli importi di cui al comma precedente venga eseguita in modo diverso. L'art. 18 della l. 576/1980, poi, recita: La può CP_1 provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette (2). Ai fini della riscossione la può in ogni tempo CP_1 giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita. Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale CP_1 Nel merito deduceva che ai sensi dell' art . 635 c.p.c. per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459 (2), sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall' del CP_2 lavoro e dai funzionari degli enti., invertendo l'onere della prova dei fatti accertati nella fase monitoria, ma ciò non comporta alcuna deroga ai principi generali che delimitano lo stesso concetto di “prova”, che può solo concernere il diritto e dunque i fatti storici, costitutivi, modificativi, estintivi, impeditivi, di quel determinato diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.). Tanto è che la norma generale dell'art. 633 c.p.c., nel cui contesto sistematico va inquadrato l'art.635 c.p.c., da un lato, al comma 1, richiede che, laddove il credito riguardi una somma di denaro, questa debba essere «liquida», e dall'altro, pone, con autonoma e distinta previsione, al n. 1), l'ulteriore condizione che del diritto si dia «prova scritta». Ne consegue che, oltre all'esistenza di una prova scritta, è necessario altresì che il credito, a monte, sia immediatamente liquido, sicché l'esistenza di una prova scritta dei fatti posti a fondamento del diritto non comporta automaticamente l'ammissibilità del decreto ingiuntivo, ove il credito che da quel diritto deriva non risulti altresì liquido. Ed è del tutto evidente che la liquidità del credito non è disponibile dalle parti, dipendendo dalla corretta applicazione di parametri legali ed aritmetici che non possono essere in alcun modo alterati, come peraltro prova l'art. 1988 c.c. che al riconoscimento del debito attribuisce il solo effetto di invertire l'onere della prova del «rapporto fondamentale» sottostante ma che certo non può in alcun modo cristallizzare quella determinata somma oggetto di riconoscimento. Affermava che in quest'ottica, l'idoneità della prova scritta attribuita dall'art. 635 comma 2 c.p.c. all'attestazione del funzionario dell'ente, se certamente riguarda l'accertamento dei fatti storici che stanno alla base del diritto vantato dall'istituto, quali, ad esempio, l'iscrizione all'ente, l'omissione contributiva, parametri dichiarati dall'obbligato all'istituto, etc., non può essere estesa altresì alla liquidità del credito intesa come concreta determinazione dell'ammontare del credito, per contributi, sanzioni ed accessori, determinazione che è frutto di un procedimento logico di interpretazione delle fonti giuridiche e dell'individuazione di parametri estranei al rapporto contributivo (quali l'importo del contributo, il tasso di riferimento, etc.), nonché di un calcolo contabile, tale da richiedere l'ausilio di c.t.u. Dunque, la riscossione in forma diversa dal ruolo esecutivo, ovvero nella forma ordinaria (anche del procedimento monitorio),presuppone che il giudice non possa ritenersi vincolato dall' accertamento effettuato dal funzionario, ma deve essere messo in condizione di verificare la liquidità del credito e ciò non è consentito in presenza di procedimenti , preventivamente deliberata dal CdiA della CP_1
2 Peraltro deduceva l' inammissibilità della domanda anche in quanto i crediti ti oggetto della presente procedura sono stati oggetto di emissione di ruolo esecutivo ex d.lgs. 46/1999 e trasmissione all'Agenzia delle Entrate riscossione per l'esazione, sicchè già esisteva un titolo esecutivo , costituendo il ricorso alla procedura monitoria una duplicazione
Chiedeva pertanto revocare il decreto opposto nei confronti del sig. Avv. Mariarosaria Di Costanzo, e, nel merito, rigettare la domanda della ricorrente perché improcedibile, inammissibile ed infondata. Vinte le spese e le competenze di lite, anche parzialmente, con attribuzione . Si costituiva la , eccependo in ordine alla pretesa nullità del decreto Controparte_1 ingiuntivo, in quanto privo di sottoscrizione autografa, che il medesimo è un documento informatico firmato digitalmente. Ciò rispetta pienamente i requisiti di forma per tale tipologia di provvedimenti, come stabiliti dalla vigente normativa in tema di processo civile telematico. La ricorrente si è poi doluta della inosservanza, da parte della della previsione di cui al CP_1 comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, per cui l'Ente non avrebbe potuto chiedere il decreto ingiuntivo, stante la natura pubblicistica della funzione previdenziale svolta che imporrebbe la riscossione a mezzo ruoli esattoriali, nonché l'inesistenza di apposita delibera del CdA della - CP_1
In ordine all' ulteriore motivo posto a base dell' opposizione che si richiama all' 'obbligo di procedere con la riscossione a mezzo ruoli evidenziava che trova applicazione la Legge n. 576/1980 – come pure la successiva previsione contenuta nella Legge n. 141/1992 – in forza della quale, all'art. 18, comma 6, è espressamente previsto che la abbia una facoltà, non CP_1 un obbligo, di procedere nel recupero delle somme non versate tramite ruolo esattoriale, ben potendo ricorrere alle misure messe a disposizione dall' ordinamento giuridico e pertanto dai rimedi privatistici quali il procedimento monitorio . In ordine poi alla lamentata la duplicazione degli importi compresi nel provvedimento monitorio con quelli già iscritti nei ruoli esattoriali a proprio carico, di cui ha depositato taluni estratti, evidenziava la genericità delle affermazioni , eccependo che per le somme portate dalle cartelle richiamate la opponente aveva chiesto la definizione agevolata i. Nel caso di specie alcuna seria contestazione è stata formulata al conteggio delle somme dovute dalla professionista. Per ogni annualità la medesima ha infatti lamentato unicamente la poca chiarezza della modalità di calcolo delle somme dovute senza formulare alcuna valida critica.Chiedeva pertanto il rigetto dell' opposizione con condanna dell' opponente al pagamento delle spese di lite
All' udienza del 10/6//2025 tenutasi in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. all' esito del deposito di note il giudice decideva come da sentenza
Va preliminarmente disattesa l' eccezione di nullità del decreto ingiuntivo emesso per mancanza di sottoscrizione . Ciò in quanto dalla consultazione del file .pdf del decreto ingiuntivo risulta la firma digitale del giudice , come da ricevuta di consegna della notifica del provvedimento monitorio ove vi è il documento denominato “31088230” e porta valida firma del Giudice ZO Maria Pia
Quanto alla necessità per la di procedere per il recupero dei propri crediti con le forme CP_1 della riscossione delle imposte dirette , va evidenziato che questa costituisce una mera facoltà, come risulta Legge n. 141/1992 – in forza della quale, all'art. 18, comma 6, si prevede La
può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere delle somme e degli CP_1
3 interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall' intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette [...]”.Tanto viene ribadito anche nel Regolamento Unico della previdenza, all'art. 73 co. 2, richiamato anche da controparte, ove è sancito che il Consiglio di Amministrazione della “[...] può stabilire, in via generale o CP_1 per casi particolari, che l'esazione degli importi di cui al comma precedente venga eseguita in modo diverso
Peraltro con delibera dell' 8 luglio 78/2021 /( doc 12 ) è stato avviato “e un progetto straordinario ed urgente di accertamento e recupero crediti nei confronti degli iscritti inadempienti con le modalità e i tempi descritti nell'allegata relazione degli uffici (AII.JJ);
Ad esso ha fatto seguito una proposta operativa in data 20 aprile 2023 consistente “ nel dividere l'attività in due step, seguendo procedure separate in ragione dell'entità dell'esposizione debitoria rilevata: 1) Avviare l'attività partendo dai professionisti che presentano un'esposizione debitoria più elevata. Considerato il numero massimo di risorse che il Servizio Accertamenti potrebbe impegnare (impegnopart-time, per consentire la prosecuzione delle altre attività), si potrebbe procedere con priorità,~ partire dal 1° ottobre 2021, nei confronti dei professionisti che presentano un'esposizione debitoria superiore a ( 100.000,00 (circa 260 avvocati). Via via che gli accertamenti diventeranno definitivi nel rispetto delle procedure regolamentari, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute, il Servizio Accertamenti procederebbe alle redazioni delle certificazioni di credito necessarie alla procedura monitoria. Entro il 30/09/2022, quindi, l'ufficio legale dovrebbe aver ricevuto tutte le certificazioni di credito prodotte” ( doc 13 )
Quanto alla dedotta duplicazione dei titoli azionati con il decreto ingiuntivo opposto, e già oggetto di cartelle esattoriali , va evidenziato che nonostante la genericità delle allegazioni relative al motivo addotto, la ha fornito prova idonea ad escludere detta duplicazione CP_1 depositando il prospetto per cartella redatto dall' (doc. 14), da porre Controparte_3
a confronto con i dati dell'Ente previdenziale (doc. 15) Deve peraltro riconoscersi valore di prova scritta all' attestazione del funzionario . In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Napoli con sentenza n. 957/2023 "... Gli accertamenti eseguiti dagli enti previdenziali privatizzati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, costituiscono prova scritta idonea a suffragare il procedimento monitorio, in applicazione dell'art. 635, comma 2, c.p.c.
Infine l' ammontare del credito quale risulta dall' l'accertamento del gennaio 2022 (cfr. doc. 4), è conforme ai i vigenti regolamenti e delibere del CdA della comeè CP_1 riscontrabile dalkla documentazione prodotta (doc.ti da 16 a 25).
Ne consegue il rigetto dell' opposizione
Stante il carattere dilatorio della stessa le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ,.
P.Q.M.
1) Rigetta l' opposizione al decreto ingiuntivo n. 1450/2023
2) Condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4500,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge . Napoli 10/6/2025 Il l giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine di cui all' art 127 ter c.p.c. del 10/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 3471/2024 vertente
TRA Sig. Avv. nata a [...] il1.7.68, Cf , Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Renato Spadaro, Cf , fax 081667548, pec C.F._2
presso il suo studio in Napoli alla via Dei Email_1 Mille n. 16, giusta procura su separato foglio;
ricorrente
CONTRO
la (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore il Presidente Avv. Valter Militi, con sede in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 8, rappresentata e difesa – giusta procura rilasciata su foglio separato – dall'Avv. Gabriele Chiosi (C.F. , e presso di lui elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Napoli, alla via A. D'Isernia n. 63/D il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di fax 081/3606285, nonché all'indirizzo di PEC: Email_2 resistente Con ricorso depositato il 12/2/2024 l' Avv Maria Rosaria DI COSTANZO PREMESSO Che ad istanza della le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 65.163,96 CP_1 per omesso versamento contributi minimi e di maternità, nonché per omesso versamento contributi in eccedenza rispetto ai minimi anni 2015/16/17/18, nonché spese generali, IVA e CPA, diritti ed onorari della procedura. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1450/23 Deduceva in via pregiudiziale: la nullità assoluta/inesistenza del decreto ingiuntivo notificato alla ricorrente ex art. 132, 161 Cpc , in quanto privo di qualunque sottoscrizione, autografa o digitale, del Giudice emittente. (Cfr. Cass. n. 3524/23, n. 6494/21 ex multis); In via preliminare: l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria ed alla conseguente azione ordinaria;
giacché l'art. 73 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 23 novembre 2018,come modificata in data 21 febbraio 2020 – Approvato con Ministeriale del 21 luglio 2020 – G.U. Serie Generale n. 200 dell'11
1 agosto 2020, al comma 1 del recita L'esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi, disciplinati dal Titolo VI del presente Regolamento, avviene a mezzo ruoli, con la procedura specificata negli articoli seguenti.
. Il comma 2 del cennato articolo, poi, recita: Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in via generale o per casi particolari, che l'esazione degli importi di cui al comma precedente venga eseguita in modo diverso. L'art. 18 della l. 576/1980, poi, recita: La può CP_1 provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette (2). Ai fini della riscossione la può in ogni tempo CP_1 giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita. Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale CP_1 Nel merito deduceva che ai sensi dell' art . 635 c.p.c. per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459 (2), sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall' del CP_2 lavoro e dai funzionari degli enti., invertendo l'onere della prova dei fatti accertati nella fase monitoria, ma ciò non comporta alcuna deroga ai principi generali che delimitano lo stesso concetto di “prova”, che può solo concernere il diritto e dunque i fatti storici, costitutivi, modificativi, estintivi, impeditivi, di quel determinato diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.). Tanto è che la norma generale dell'art. 633 c.p.c., nel cui contesto sistematico va inquadrato l'art.635 c.p.c., da un lato, al comma 1, richiede che, laddove il credito riguardi una somma di denaro, questa debba essere «liquida», e dall'altro, pone, con autonoma e distinta previsione, al n. 1), l'ulteriore condizione che del diritto si dia «prova scritta». Ne consegue che, oltre all'esistenza di una prova scritta, è necessario altresì che il credito, a monte, sia immediatamente liquido, sicché l'esistenza di una prova scritta dei fatti posti a fondamento del diritto non comporta automaticamente l'ammissibilità del decreto ingiuntivo, ove il credito che da quel diritto deriva non risulti altresì liquido. Ed è del tutto evidente che la liquidità del credito non è disponibile dalle parti, dipendendo dalla corretta applicazione di parametri legali ed aritmetici che non possono essere in alcun modo alterati, come peraltro prova l'art. 1988 c.c. che al riconoscimento del debito attribuisce il solo effetto di invertire l'onere della prova del «rapporto fondamentale» sottostante ma che certo non può in alcun modo cristallizzare quella determinata somma oggetto di riconoscimento. Affermava che in quest'ottica, l'idoneità della prova scritta attribuita dall'art. 635 comma 2 c.p.c. all'attestazione del funzionario dell'ente, se certamente riguarda l'accertamento dei fatti storici che stanno alla base del diritto vantato dall'istituto, quali, ad esempio, l'iscrizione all'ente, l'omissione contributiva, parametri dichiarati dall'obbligato all'istituto, etc., non può essere estesa altresì alla liquidità del credito intesa come concreta determinazione dell'ammontare del credito, per contributi, sanzioni ed accessori, determinazione che è frutto di un procedimento logico di interpretazione delle fonti giuridiche e dell'individuazione di parametri estranei al rapporto contributivo (quali l'importo del contributo, il tasso di riferimento, etc.), nonché di un calcolo contabile, tale da richiedere l'ausilio di c.t.u. Dunque, la riscossione in forma diversa dal ruolo esecutivo, ovvero nella forma ordinaria (anche del procedimento monitorio),presuppone che il giudice non possa ritenersi vincolato dall' accertamento effettuato dal funzionario, ma deve essere messo in condizione di verificare la liquidità del credito e ciò non è consentito in presenza di procedimenti , preventivamente deliberata dal CdiA della CP_1
2 Peraltro deduceva l' inammissibilità della domanda anche in quanto i crediti ti oggetto della presente procedura sono stati oggetto di emissione di ruolo esecutivo ex d.lgs. 46/1999 e trasmissione all'Agenzia delle Entrate riscossione per l'esazione, sicchè già esisteva un titolo esecutivo , costituendo il ricorso alla procedura monitoria una duplicazione
Chiedeva pertanto revocare il decreto opposto nei confronti del sig. Avv. Mariarosaria Di Costanzo, e, nel merito, rigettare la domanda della ricorrente perché improcedibile, inammissibile ed infondata. Vinte le spese e le competenze di lite, anche parzialmente, con attribuzione . Si costituiva la , eccependo in ordine alla pretesa nullità del decreto Controparte_1 ingiuntivo, in quanto privo di sottoscrizione autografa, che il medesimo è un documento informatico firmato digitalmente. Ciò rispetta pienamente i requisiti di forma per tale tipologia di provvedimenti, come stabiliti dalla vigente normativa in tema di processo civile telematico. La ricorrente si è poi doluta della inosservanza, da parte della della previsione di cui al CP_1 comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, per cui l'Ente non avrebbe potuto chiedere il decreto ingiuntivo, stante la natura pubblicistica della funzione previdenziale svolta che imporrebbe la riscossione a mezzo ruoli esattoriali, nonché l'inesistenza di apposita delibera del CdA della - CP_1
In ordine all' ulteriore motivo posto a base dell' opposizione che si richiama all' 'obbligo di procedere con la riscossione a mezzo ruoli evidenziava che trova applicazione la Legge n. 576/1980 – come pure la successiva previsione contenuta nella Legge n. 141/1992 – in forza della quale, all'art. 18, comma 6, è espressamente previsto che la abbia una facoltà, non CP_1 un obbligo, di procedere nel recupero delle somme non versate tramite ruolo esattoriale, ben potendo ricorrere alle misure messe a disposizione dall' ordinamento giuridico e pertanto dai rimedi privatistici quali il procedimento monitorio . In ordine poi alla lamentata la duplicazione degli importi compresi nel provvedimento monitorio con quelli già iscritti nei ruoli esattoriali a proprio carico, di cui ha depositato taluni estratti, evidenziava la genericità delle affermazioni , eccependo che per le somme portate dalle cartelle richiamate la opponente aveva chiesto la definizione agevolata i. Nel caso di specie alcuna seria contestazione è stata formulata al conteggio delle somme dovute dalla professionista. Per ogni annualità la medesima ha infatti lamentato unicamente la poca chiarezza della modalità di calcolo delle somme dovute senza formulare alcuna valida critica.Chiedeva pertanto il rigetto dell' opposizione con condanna dell' opponente al pagamento delle spese di lite
All' udienza del 10/6//2025 tenutasi in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. all' esito del deposito di note il giudice decideva come da sentenza
Va preliminarmente disattesa l' eccezione di nullità del decreto ingiuntivo emesso per mancanza di sottoscrizione . Ciò in quanto dalla consultazione del file .pdf del decreto ingiuntivo risulta la firma digitale del giudice , come da ricevuta di consegna della notifica del provvedimento monitorio ove vi è il documento denominato “31088230” e porta valida firma del Giudice ZO Maria Pia
Quanto alla necessità per la di procedere per il recupero dei propri crediti con le forme CP_1 della riscossione delle imposte dirette , va evidenziato che questa costituisce una mera facoltà, come risulta Legge n. 141/1992 – in forza della quale, all'art. 18, comma 6, si prevede La
può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere delle somme e degli CP_1
3 interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall' intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette [...]”.Tanto viene ribadito anche nel Regolamento Unico della previdenza, all'art. 73 co. 2, richiamato anche da controparte, ove è sancito che il Consiglio di Amministrazione della “[...] può stabilire, in via generale o CP_1 per casi particolari, che l'esazione degli importi di cui al comma precedente venga eseguita in modo diverso
Peraltro con delibera dell' 8 luglio 78/2021 /( doc 12 ) è stato avviato “e un progetto straordinario ed urgente di accertamento e recupero crediti nei confronti degli iscritti inadempienti con le modalità e i tempi descritti nell'allegata relazione degli uffici (AII.JJ);
Ad esso ha fatto seguito una proposta operativa in data 20 aprile 2023 consistente “ nel dividere l'attività in due step, seguendo procedure separate in ragione dell'entità dell'esposizione debitoria rilevata: 1) Avviare l'attività partendo dai professionisti che presentano un'esposizione debitoria più elevata. Considerato il numero massimo di risorse che il Servizio Accertamenti potrebbe impegnare (impegnopart-time, per consentire la prosecuzione delle altre attività), si potrebbe procedere con priorità,~ partire dal 1° ottobre 2021, nei confronti dei professionisti che presentano un'esposizione debitoria superiore a ( 100.000,00 (circa 260 avvocati). Via via che gli accertamenti diventeranno definitivi nel rispetto delle procedure regolamentari, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute, il Servizio Accertamenti procederebbe alle redazioni delle certificazioni di credito necessarie alla procedura monitoria. Entro il 30/09/2022, quindi, l'ufficio legale dovrebbe aver ricevuto tutte le certificazioni di credito prodotte” ( doc 13 )
Quanto alla dedotta duplicazione dei titoli azionati con il decreto ingiuntivo opposto, e già oggetto di cartelle esattoriali , va evidenziato che nonostante la genericità delle allegazioni relative al motivo addotto, la ha fornito prova idonea ad escludere detta duplicazione CP_1 depositando il prospetto per cartella redatto dall' (doc. 14), da porre Controparte_3
a confronto con i dati dell'Ente previdenziale (doc. 15) Deve peraltro riconoscersi valore di prova scritta all' attestazione del funzionario . In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Napoli con sentenza n. 957/2023 "... Gli accertamenti eseguiti dagli enti previdenziali privatizzati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, costituiscono prova scritta idonea a suffragare il procedimento monitorio, in applicazione dell'art. 635, comma 2, c.p.c.
Infine l' ammontare del credito quale risulta dall' l'accertamento del gennaio 2022 (cfr. doc. 4), è conforme ai i vigenti regolamenti e delibere del CdA della comeè CP_1 riscontrabile dalkla documentazione prodotta (doc.ti da 16 a 25).
Ne consegue il rigetto dell' opposizione
Stante il carattere dilatorio della stessa le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ,.
P.Q.M.
1) Rigetta l' opposizione al decreto ingiuntivo n. 1450/2023
2) Condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4500,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge . Napoli 10/6/2025 Il l giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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