Articolo 1 della Legge 11 marzo 1974, n. 73
Versione
10 aprile 1974
Art. 1. Articolo unico

Il diritto di contingenza stabilito con la legge 19 maggio 1971, n. 367 , nella misura dello 0,25 per cento annuo nei confronti della sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108 , si applica a tutti i mutui erogati in contanti con emissione a fronte degli stessi di obbligazioni al tasso del 5 per cento o 5,50 per cento o 6 per cento fino a tutto il 31 dicembre 1970.
Tale diritto di contingenza nella misura predetta si applica altresi' ai mutui stipulati con contratti condizionati alla suindicata data del 31 dicembre 1970, a fronte dei quali sono state successivamente emesse obbligazioni al tasso del 5 per cento, 5,50 per cento e 6 per cento.

Entrata in vigore il 10 aprile 1974