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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
DE TO IU, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore GIULIANI ALDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 68/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale di Trento - Via Brennero 133 38122 Trento TN
elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difesa da Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Resistente_2 P.IVA_1 s.r.l. -
Difesa da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Rappresentante_1 Indirizzo_1 Rappresentata da -
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 413/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720230132461046 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle Parti: l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trento conferma le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_11. La dott.ssa ha rivestito l'incarico di Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RA) del Resistente_2 s.r.l. In tali qualità il RA e il Resistente_2 hanno ricevuto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma la notifica di 1 cartella di pagamento emessa a seguito del controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento, ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, sul Mod. 730/ anno 2017, nei confronti di un contribuente residente in [...], al quale il nominato Centro aveva prestato assistenza fiscale, modello sul quale il RA aveva apposto il visto sui documenti allegati in quanto professionista
Resistente_2abilitato a tale incombente su incarico del nominato . La cartella contestata è scaturita dall'iscrizione a ruolo con cui l'Agenzia delle Entrate di Trento ha richiesto al nominato RA, in applicazione dell'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, nel testo vigente ratione temporis, “l'importo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi” che sarebbero stati richiesti al contribuente all'esito non regolare del controllo eseguito.
2. Le nominate Parti hanno impugnato la cartella deducendo plurimi vizi tra i quali, in via preliminare,
“il difetto di competenza territoriale e funzionale dell'Ufficio che ha emesso la cartella esattoriale e la conseguente nullità dell'atto stesso”.
L'Amministrazione finanziaria, Direzione provinciale di Trento, ha resistito.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, con sentenza n. 413/2024, depositata il 29 luglio
2024, ha accolto il ricorso dichiarando la nullità della cartella di pagamento perché “non è controverso che l'iscrizione a ruolo sia stata effettuata dall'Ufficio territoriale di Trento e Rovereto, ove aveva domicilio fiscale il contribuente, e non da quello di Roma, ove aveva domicilio fiscale il RA”.
4. Questa è la sentenza qui appellata dall'Agenzia delle Entrate per i seguenti motivi di diritto: I – “violazione e falsa applicazione dell'art 39 del d.lgs. n. 241 del 1997”,
2 II – “errore sull'oggetto del ricorso - impugnazione della sola cartella di pagamento legittimamente emessa dall'Agente della Riscossione di Roma”, perché controparte nel ricorso di Primo Grado ha dichiarato di ricorrere “contro la cartella esattoriale [...] emessa dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Trento, Ufficio territoriale di Trento” evidenziandone l'incompetenza territoriale;
tuttavia, la cartella impugnata ed avente il numero 097 2023 01324610 46 000 non risulta emessa né dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento né dall'Agente della riscossione di Trento, ma dall'Agente della Riscossione di Roma esattamente in linea a quanto la Parte ricorrente afferma avrebbe dovuto essere e cioè dall'Agente della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore che in questo caso è il RA Resistente_1; per tale confusione e riferendosi i Ricorrenti sempre e solo alla cartella esattoriale ricevuta senza dolersi in alcun caso della competenza dell'Ufficio che ha invece formato il ruolo prodromico alla cartella impugnata, la Corte di Primo Grado sarebbe incorsa in errore su quello che è l'oggetto concreto della doglianza potendosi pronunciare allo stato degli atti solo sulla presunta incompetenza territoriale riferita alla cartella;
III – “sulla asserita natura sanzionatoria della misura indicata dall'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 e sull'applicazione del favor rei”;
IV – “sull'assunto di incostituzionalità delle disposizioni contenute nell'art. 39 del d.lgs. n. 241 del
1997 quale norma con funzione prevalentemente risarcitoria”; V – “sulla legittimità e fondatezza nel merito della illegittima detrazione di imposta operata dal contribuente”.
L'Agenzia conclude chiedendo di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
3. Si sono costituiti in giudizio sia il RA Resistente_1, dottore commercialista, sia il
Resistente_2 s.r.l., eccependo:
- il difetto di competenza territoriale e funzionale dell'Ufficio che ha emesso la cartella esattoriale e la conseguente nullità dell'atto stesso;
- che pronunce della Sezione tributaria della Corte di cassazione hanno individuato nella “Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore” il soggetto legittimato all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti dai soggetti che rilasciano il visto di conformità o di asseverazione infedeli;
- che la cartella esattoriale oggetto di impugnazione è stata erroneamente convalidata e formata, anziché “dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio 3 fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia” (come previsto dal comma 2 del citato art. 39) direttamente dalla Direzione provinciale competente per il controllo delle dichiarazioni del contribuente originario debitore d'imposta.
Le Parti appellate concludono chiedendo la conferma della decisione del Giudice di Primo Grado che ha accolto la principale domanda del ricorso introduttivo e che ha annullato la cartella esattoriale oggetto di impugnazione essendo il ruolo stato emesso da un Ufficio territorialmente incompetente.
4. All'udienza pubblica del 19 gennaio 2026, udita la relazione della Giudice relatrice e il Difensore dell'Agenzia che ha illustrato la posizione pubblica (mentre nessuno è comparso per le Parti appellate), la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non può essere accolto.
2. Invero, sulla natura giuridica dell'obbligo di pagamento previsto per i Responsabili dell'assistenza fiscale e per i Centri di assistenza fiscale “della 'somma' disciplinata dal secondo periodo della lett. a) del comma 1 dell'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, nel testo vigente anteriormente alla novella apportata con l'art. 7 bis, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4 del 2019”, questa Corte si è espressa un poco di tempo fa affermando:
- sulla base dell'esegesi testuale del testo, per ragioni di ordine logico-sistematico, per ragioni di ordine teleologico ossia per le finalità in base alle quali la disposizione è stata immessa nell'ordinamento, nonché sulla base dell'evoluzione subita dalla disposizione stessa, che l'introdotto obbligo di pagamento della “somma” prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, nel testo vigente prima della novella del 2019, si traduce in una “sanzione amministrativa tributaria”;
- che come sanzione soggiace al principio di applicazione della legge successiva più favorevole ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997;
- che discutendosi della competenza a contestare e a irrogare una sanzione, ai sensi della norma speciale di cui all'art. 39 in esame, la stessa è inequivocabilmente della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore/RA;
- che spetta all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate procedere al controllo delle dichiarazioni dei contribuenti e, all'esito di essi, segnalare le eventuali irregolarità alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore/RA, solo la quale è competente a contestare a
4 quest'ultimo la violazione di “visto di conformità infedele” e a irrogare le “sanzioni” come stabilito dal comma 2 dell'art. 39;
- tuttavia, il vizio di incompetenza territoriale relativa di un Ufficio dello stesso Ente costituisce un tipico vizio di legittimità del provvedimento che determina la sua mera annullabilità, in quanto l'atto è comunque idoneo a produrre effetti giuridici;
- trattasi dunque di un vizio di legittimità che causa l'annullamento dell'atto stesso solo se non ricorrono le condizioni di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, che trova applicazione anche in caso d'incompetenza relativa, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa;
- che discendeva da tale impostazione “che i provvedimenti impugnati [quale quello di causa] pur viziati da incompetenza relativa non possono essere annullati poiché, ai sensi dell'art. 21 octies della l.
n. 241 del 1990, per la loro natura vincolata (applicazione di una sanzione in misura fissa) è palese che il contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato” (sentenza n.
34/2023 depositata il 5.10.2023).
3. Nelle more:
- detta posizione (ossia l'applicazione alla fattispecie di causa del citato art. 21 octies della l. n. 241 del
1990) è rimasta del tutto isolata;
- la giurisprudenza di merito si era divisa solo in relazione all'individuazione dell'organo legittimato a iscrivere a ruolo l'anzidetta somma/sanzione: alcune pronunce, con riferimento essenzialmente al dato letterale del comma 2 dell'art. 39, avevano individuato la competenza nella Direzione regionale delle
Entrate del domicilio del trasgressore (in tal senso la citata sentenza di questa Corte); altre pronunce avevano affermato la competenza delle Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate in quanto uffici che dispongono degli elementi necessari per accertare le trasgressioni e calcolare le somme conseguentemente dovute;
- nel corso del 2024 la Corte di legittimità ha enunciato il principio di diritto secondo cui “la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del
d.m. n. 164 del 1999 ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio 5 fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione” (sez. V, 30.4.2024, n. 11660);
- altre pronunce di legittimità hanno confermato il riportato principio di diritto, tanto che la Prima
Presidente della Corte di cassazione, con decreto 25.7.2024, n. 20830, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, sollevato da una Corte di Giustizia Tributaria, sulla competenza a iscrivere a ruolo le somme dovute dal trasgressore e dal Resistente_2;
- nel corso del 2025 e anche di recente altre pronunce hanno confermato che “in tema di violazioni legate al rilascio di visti di conformità infedeli nelle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997, la competenza per la contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni spetta alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. L'iscrizione a ruolo da parte di uffici territoriali diversi comporta la nullità degli atti emessi per incompetenza” (sez. V, 1.2.2025, n. 2444; id., sez. V, 4.2.2025, n. 2648; id., sez. V, 24.3.2025, n. 7761; id., sez. V, 24.3.2025, n. 7796; id., sez. V, 24.3.2025, n. 7797; id., sez.
V, 24.3.2025, n. 7802; id., sez. V, 3.7.2025, n. 18095; id., sez. V, 3.9.2025, n. 24455; id., sez. V, 8.11.2025, n. 29581; id., sez. V, 8.11.2025, n. 29582; id., sez. V, 26.11.2025, n. 30992; id., sez. V,
2.1.2026, n. 65; id., sez. V, 2.1.2026, n. 137; id., sez. V, 2.1.2026, n. 140; id., sez. V, 2.1.2026, n. 141).
4. In definitiva questo Collegio, non ravvisando argomenti per discostarsi da tale orientamento di legittimità, ritiene che sia corretta – e dunque da confermare – la pronuncia del Primo Giudice che ha accolto il ricorso accertando la sussistenza del vizio di “difetto di competenza territoriale e funzionale dell'Ufficio” che ha emesso l'atto gravato, con assorbenza degli altri motivi presentati in via subordinata.
5. Le spese di lite possono essere compensate data la recente formazione dell'orientamento di legittimità in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Trento, Sezione II, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe indicato,
Respinge l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Giuseppe De Benedetto
6
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
DE TO IU, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore GIULIANI ALDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 68/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale di Trento - Via Brennero 133 38122 Trento TN
elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difesa da Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Resistente_2 P.IVA_1 s.r.l. -
Difesa da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Rappresentante_1 Indirizzo_1 Rappresentata da -
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 413/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720230132461046 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle Parti: l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trento conferma le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_11. La dott.ssa ha rivestito l'incarico di Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RA) del Resistente_2 s.r.l. In tali qualità il RA e il Resistente_2 hanno ricevuto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma la notifica di 1 cartella di pagamento emessa a seguito del controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento, ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, sul Mod. 730/ anno 2017, nei confronti di un contribuente residente in [...], al quale il nominato Centro aveva prestato assistenza fiscale, modello sul quale il RA aveva apposto il visto sui documenti allegati in quanto professionista
Resistente_2abilitato a tale incombente su incarico del nominato . La cartella contestata è scaturita dall'iscrizione a ruolo con cui l'Agenzia delle Entrate di Trento ha richiesto al nominato RA, in applicazione dell'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, nel testo vigente ratione temporis, “l'importo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi” che sarebbero stati richiesti al contribuente all'esito non regolare del controllo eseguito.
2. Le nominate Parti hanno impugnato la cartella deducendo plurimi vizi tra i quali, in via preliminare,
“il difetto di competenza territoriale e funzionale dell'Ufficio che ha emesso la cartella esattoriale e la conseguente nullità dell'atto stesso”.
L'Amministrazione finanziaria, Direzione provinciale di Trento, ha resistito.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, con sentenza n. 413/2024, depositata il 29 luglio
2024, ha accolto il ricorso dichiarando la nullità della cartella di pagamento perché “non è controverso che l'iscrizione a ruolo sia stata effettuata dall'Ufficio territoriale di Trento e Rovereto, ove aveva domicilio fiscale il contribuente, e non da quello di Roma, ove aveva domicilio fiscale il RA”.
4. Questa è la sentenza qui appellata dall'Agenzia delle Entrate per i seguenti motivi di diritto: I – “violazione e falsa applicazione dell'art 39 del d.lgs. n. 241 del 1997”,
2 II – “errore sull'oggetto del ricorso - impugnazione della sola cartella di pagamento legittimamente emessa dall'Agente della Riscossione di Roma”, perché controparte nel ricorso di Primo Grado ha dichiarato di ricorrere “contro la cartella esattoriale [...] emessa dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Trento, Ufficio territoriale di Trento” evidenziandone l'incompetenza territoriale;
tuttavia, la cartella impugnata ed avente il numero 097 2023 01324610 46 000 non risulta emessa né dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento né dall'Agente della riscossione di Trento, ma dall'Agente della Riscossione di Roma esattamente in linea a quanto la Parte ricorrente afferma avrebbe dovuto essere e cioè dall'Agente della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore che in questo caso è il RA Resistente_1; per tale confusione e riferendosi i Ricorrenti sempre e solo alla cartella esattoriale ricevuta senza dolersi in alcun caso della competenza dell'Ufficio che ha invece formato il ruolo prodromico alla cartella impugnata, la Corte di Primo Grado sarebbe incorsa in errore su quello che è l'oggetto concreto della doglianza potendosi pronunciare allo stato degli atti solo sulla presunta incompetenza territoriale riferita alla cartella;
III – “sulla asserita natura sanzionatoria della misura indicata dall'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 e sull'applicazione del favor rei”;
IV – “sull'assunto di incostituzionalità delle disposizioni contenute nell'art. 39 del d.lgs. n. 241 del
1997 quale norma con funzione prevalentemente risarcitoria”; V – “sulla legittimità e fondatezza nel merito della illegittima detrazione di imposta operata dal contribuente”.
L'Agenzia conclude chiedendo di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
3. Si sono costituiti in giudizio sia il RA Resistente_1, dottore commercialista, sia il
Resistente_2 s.r.l., eccependo:
- il difetto di competenza territoriale e funzionale dell'Ufficio che ha emesso la cartella esattoriale e la conseguente nullità dell'atto stesso;
- che pronunce della Sezione tributaria della Corte di cassazione hanno individuato nella “Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore” il soggetto legittimato all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti dai soggetti che rilasciano il visto di conformità o di asseverazione infedeli;
- che la cartella esattoriale oggetto di impugnazione è stata erroneamente convalidata e formata, anziché “dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio 3 fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia” (come previsto dal comma 2 del citato art. 39) direttamente dalla Direzione provinciale competente per il controllo delle dichiarazioni del contribuente originario debitore d'imposta.
Le Parti appellate concludono chiedendo la conferma della decisione del Giudice di Primo Grado che ha accolto la principale domanda del ricorso introduttivo e che ha annullato la cartella esattoriale oggetto di impugnazione essendo il ruolo stato emesso da un Ufficio territorialmente incompetente.
4. All'udienza pubblica del 19 gennaio 2026, udita la relazione della Giudice relatrice e il Difensore dell'Agenzia che ha illustrato la posizione pubblica (mentre nessuno è comparso per le Parti appellate), la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non può essere accolto.
2. Invero, sulla natura giuridica dell'obbligo di pagamento previsto per i Responsabili dell'assistenza fiscale e per i Centri di assistenza fiscale “della 'somma' disciplinata dal secondo periodo della lett. a) del comma 1 dell'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, nel testo vigente anteriormente alla novella apportata con l'art. 7 bis, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4 del 2019”, questa Corte si è espressa un poco di tempo fa affermando:
- sulla base dell'esegesi testuale del testo, per ragioni di ordine logico-sistematico, per ragioni di ordine teleologico ossia per le finalità in base alle quali la disposizione è stata immessa nell'ordinamento, nonché sulla base dell'evoluzione subita dalla disposizione stessa, che l'introdotto obbligo di pagamento della “somma” prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, nel testo vigente prima della novella del 2019, si traduce in una “sanzione amministrativa tributaria”;
- che come sanzione soggiace al principio di applicazione della legge successiva più favorevole ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997;
- che discutendosi della competenza a contestare e a irrogare una sanzione, ai sensi della norma speciale di cui all'art. 39 in esame, la stessa è inequivocabilmente della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore/RA;
- che spetta all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate procedere al controllo delle dichiarazioni dei contribuenti e, all'esito di essi, segnalare le eventuali irregolarità alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore/RA, solo la quale è competente a contestare a
4 quest'ultimo la violazione di “visto di conformità infedele” e a irrogare le “sanzioni” come stabilito dal comma 2 dell'art. 39;
- tuttavia, il vizio di incompetenza territoriale relativa di un Ufficio dello stesso Ente costituisce un tipico vizio di legittimità del provvedimento che determina la sua mera annullabilità, in quanto l'atto è comunque idoneo a produrre effetti giuridici;
- trattasi dunque di un vizio di legittimità che causa l'annullamento dell'atto stesso solo se non ricorrono le condizioni di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, che trova applicazione anche in caso d'incompetenza relativa, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa;
- che discendeva da tale impostazione “che i provvedimenti impugnati [quale quello di causa] pur viziati da incompetenza relativa non possono essere annullati poiché, ai sensi dell'art. 21 octies della l.
n. 241 del 1990, per la loro natura vincolata (applicazione di una sanzione in misura fissa) è palese che il contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato” (sentenza n.
34/2023 depositata il 5.10.2023).
3. Nelle more:
- detta posizione (ossia l'applicazione alla fattispecie di causa del citato art. 21 octies della l. n. 241 del
1990) è rimasta del tutto isolata;
- la giurisprudenza di merito si era divisa solo in relazione all'individuazione dell'organo legittimato a iscrivere a ruolo l'anzidetta somma/sanzione: alcune pronunce, con riferimento essenzialmente al dato letterale del comma 2 dell'art. 39, avevano individuato la competenza nella Direzione regionale delle
Entrate del domicilio del trasgressore (in tal senso la citata sentenza di questa Corte); altre pronunce avevano affermato la competenza delle Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate in quanto uffici che dispongono degli elementi necessari per accertare le trasgressioni e calcolare le somme conseguentemente dovute;
- nel corso del 2024 la Corte di legittimità ha enunciato il principio di diritto secondo cui “la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del
d.m. n. 164 del 1999 ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio 5 fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione” (sez. V, 30.4.2024, n. 11660);
- altre pronunce di legittimità hanno confermato il riportato principio di diritto, tanto che la Prima
Presidente della Corte di cassazione, con decreto 25.7.2024, n. 20830, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, sollevato da una Corte di Giustizia Tributaria, sulla competenza a iscrivere a ruolo le somme dovute dal trasgressore e dal Resistente_2;
- nel corso del 2025 e anche di recente altre pronunce hanno confermato che “in tema di violazioni legate al rilascio di visti di conformità infedeli nelle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997, la competenza per la contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni spetta alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. L'iscrizione a ruolo da parte di uffici territoriali diversi comporta la nullità degli atti emessi per incompetenza” (sez. V, 1.2.2025, n. 2444; id., sez. V, 4.2.2025, n. 2648; id., sez. V, 24.3.2025, n. 7761; id., sez. V, 24.3.2025, n. 7796; id., sez. V, 24.3.2025, n. 7797; id., sez.
V, 24.3.2025, n. 7802; id., sez. V, 3.7.2025, n. 18095; id., sez. V, 3.9.2025, n. 24455; id., sez. V, 8.11.2025, n. 29581; id., sez. V, 8.11.2025, n. 29582; id., sez. V, 26.11.2025, n. 30992; id., sez. V,
2.1.2026, n. 65; id., sez. V, 2.1.2026, n. 137; id., sez. V, 2.1.2026, n. 140; id., sez. V, 2.1.2026, n. 141).
4. In definitiva questo Collegio, non ravvisando argomenti per discostarsi da tale orientamento di legittimità, ritiene che sia corretta – e dunque da confermare – la pronuncia del Primo Giudice che ha accolto il ricorso accertando la sussistenza del vizio di “difetto di competenza territoriale e funzionale dell'Ufficio” che ha emesso l'atto gravato, con assorbenza degli altri motivi presentati in via subordinata.
5. Le spese di lite possono essere compensate data la recente formazione dell'orientamento di legittimità in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Trento, Sezione II, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe indicato,
Respinge l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Giuseppe De Benedetto
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