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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 7986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7986 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 38783/2024 all'udienza dell'08/07/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dalla Legalelia STA s.r.l. in persona dell'avv. Parte_1
FR IA anche disgiuntamente all'avv. Daniela De Salvatore pec:
giusta mandato in calce all'opposizione per Email_1
ATP;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo, pec: t, in virtù di procura generale Email_2 alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024, con Persona_1 domicilio eletto in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/10/2024 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il proprio al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 01.09.2023, con condanna dell al pagamento delle spese di lite da attribuire ai CP_1 procuratori antistatari. Deduceva:
- di essere portatrice di una grave invalidità fisica e che sussistevano i requisiti ex art. 1 L. 18/80;
- che in data 01.09.2023 la ricorrente inoltrava alla sede di competenza istanza CP_1 rivolta ad ottenere il requisito sopra indicato;
- che la ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che non le veniva riconosciuto il beneficio richiesto;
- che la parte ricorrente in data 29.09.2024 depositava atto di contestazione;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano la ricorrente;
in particolare deduceva come non fosse stata correttamente valutata l'impossibilità di deambulare. Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso, in quanto non era CP_1 possibile verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa. Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La parte ricorrente in data 29.09.2024 ha depositato le proprie contestazioni come appare dalla consolle del giudice e in data 24.10.2024 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo. La ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo all'impossibilità di deambulare autonomamente. Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, si chiede l'accertamento dello status ex art. 1 L. 18/80. Il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che si tratta di persona invalida al 100% con impossibilità di deambulare dal gennaio 2025. Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice. Le spese di lite si compensano, stante il riconoscimento positivo ma successivo alla domanda amministrativa del requisito. Si pongono a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente dato l'esito CP_1 positivo della perizia.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- accoglie il ricorso,
- dichiara la ricorrente invalida al 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ex art. 1 L. 18/80 a decorrere da gennaio 2025.
- compensa le spese di lite;
- condanna l' al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 08.07.2025
Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio Ufficio per il Processo – Dott. Lorenzo Maria Gatta)