Art. 52.
In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli Enti di cui all'articolo 6 del presente Ordinamento o viceversa, il Testo unico 21 febbraio 1895, n.70 , e sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli Enti, la liquidazione degli assegni e' fatta dallo Stato.
Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli Enti, da valutarsi rispettivamente con le norme riguardanti il personale dello Stato e con quelle della Cassa di previdenza dei sanitari, nonche', nei casi previsti dall'articolo 49, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti di previdenza.
Le quote di indennita' o di pensione a carico della Cassa di previdenza dei sanitari, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite dal presente Ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione.
Nei casi in cui, secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennita' o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota a carico della Cassa di previdenza dei sanitari, valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza. L'assegno dovuto non puo' essere minore della somma delle quote a carico della Cassa, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.
Nei casi in cui la indennita' o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della Cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.
Le maggiori quote della indennita' o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennita' o pensione, ne' agli effetti del terzo comma del presente articolo.
La quota dovuta dallo Stato e' a carico del Ministero alle cui dipendenze e' stato reso l'ultimo servizio statale.
Il pagamento e' integralmente effettuato dalla Cassa dl previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto d'impiego erano in servizio presso gli Enti e alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonche' di quelle a carico degli Enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento e' integralmente effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della Cassa e degli Enti.
In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli Enti di cui all'articolo 6 del presente Ordinamento o viceversa, il Testo unico 21 febbraio 1895, n.70 , e sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli Enti, la liquidazione degli assegni e' fatta dallo Stato.
Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli Enti, da valutarsi rispettivamente con le norme riguardanti il personale dello Stato e con quelle della Cassa di previdenza dei sanitari, nonche', nei casi previsti dall'articolo 49, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti di previdenza.
Le quote di indennita' o di pensione a carico della Cassa di previdenza dei sanitari, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite dal presente Ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione.
Nei casi in cui, secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennita' o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota a carico della Cassa di previdenza dei sanitari, valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza. L'assegno dovuto non puo' essere minore della somma delle quote a carico della Cassa, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.
Nei casi in cui la indennita' o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della Cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.
Le maggiori quote della indennita' o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennita' o pensione, ne' agli effetti del terzo comma del presente articolo.
La quota dovuta dallo Stato e' a carico del Ministero alle cui dipendenze e' stato reso l'ultimo servizio statale.
Il pagamento e' integralmente effettuato dalla Cassa dl previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto d'impiego erano in servizio presso gli Enti e alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonche' di quelle a carico degli Enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento e' integralmente effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della Cassa e degli Enti.