Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4326/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4326/2022, avente ad oggetto: “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Irene Chiffi, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
Ricorrente
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Mario Coppola, CP_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
Resistente
Conclusioni:
Come da verbale di udienza del 22.10.2024.
Con la partecipazione del P.M.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 27.05.2022 chiedeva la separazione con addebito nei Parte_2 riguardi di CP_1
Con decreto del 20.06.2022 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato.
Con comparsa depositata in data 10.02.2022 si costituiva a sua volta aderendo alla CP_1 richiesta di separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito, con la previsione di un contributo economico in suo favore ed in favore della prole di € 1.000,00 mensili. A seguito dell'udienza presidenziale, venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti. All'udienza del 22.10.2024 le parti precisavano le conclusioni sullo status, chiedendo l'emissione di una sentenza parziale.
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Rileva il Collegio che sussistono nel caso di specie le condizioni per la pronuncia di separazione dei coniugi, essendo emersa in maniera univoca la cessazione della comunione materiale e morale tra essi per incompatibilità caratteriale che ha reso improseguibile la convivenza.
Indi, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., deve nella presente sede pronunciarsi sentenza parziale di separazione dei coniugi.
Quanto alle altre condizioni di separazione, deve disporsi il prosieguo dell'attività istruttoria. Le spese saranno regolate con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale:
1) dichiara la separazione tra i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]; CP_1
3) rimette all'esito del procedimento la regolamentazione delle spese di giudizio;
4) dispone per il prosieguo come da separata coeva ordinanza.
Lecce, 7.01.2025
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese Di Battista dott.ssa Cinzia MONDATORE