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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena NO Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 20882/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/08/1963, con il patrocinio dell'Avv. CASCELLA ASCANIO e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
JORDAO (BRASILE) il 10/02/1967
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.02.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/05/2024 premesso che in data Parte_1
05.05.2001 aveva contratto matrimonio ad NO IA (RM) con CP_1
e che dalla predetta unione erano nati i figli (01.05.1999) e
[...] Per_1
(08.09.2005), esponeva che con sentenza n. 1701/2022 il Tribunale di Per_2
Velletri aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi e che da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocata, CP_1
che veniva, pertanto, dichiarata contumace.
[...] All'udienza del 24.02.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa nella stessa udienza riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Nulla deve disporsi con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, dal momento che il ricorrente ha dichiarato che anche il figlio non Per_2
economicamente indipendente ai tempi della separazione tra le parti, ha raggiunto l'autosufficienza economica.
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 20882/2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad NO IA
(RM) il 05.05.2001 tra ; Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di NO IA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 28, parte II, serie A);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
27/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI