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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 7294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7294 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28/05/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 40020/2023 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall' Avv. CARUSO Parte_1
LOREDANA
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Convenuto
Oggetto: ricorso avverso revoca indennità di anticipazione NASPI
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 15/12/2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere CP_2
le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'indennità di anticipazione PI per il periodo 05.05.2017 -
12.02.2019 e, per l'effetto, dichiarare il diritto della Sig.ra a Parte_1
ricevere la prestazione in questione per il suddetto periodo. Accertare
conseguentemente l'insussistenza del diritto dell' a ripetere la complessiva CP_2
somma di € 18.937,72. Con vittoria di spese e compensi professionali del
presente giudizio”.
Al proposito ha riferito: Parte_1
-di aver ricevuto, in data 19.03.2023, dall' comunicazione della revoca CP_2
dell'indennità di anticipazione NASPI nr. 944082/17 per il periodo dal
05.05.2017 al 12.02.2019, con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di € 18.937,72;
-di aver proposto, in data 14.06.2023, ricorso amministrativo, respinto dal
Comitato Provinciale con delibera nr. 2333343 del 18.07.2023; CP_2
-che secondo l' , per effetto del disconoscimento - da parte dell' CP_2 CP_3
- della contribuzione relativa al rapporto di lavoro intercorso tra essa
[...]
ricorrente e Hotel Center Soc. Coop., per il periodo dal 01.01.2016 fino al licenziamento, avvenuto in data 30.06.2016, sarebbero venuti meno i requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'indennità di disoccupazione PI, “con
particolare riferimento al requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei
dodici mesi che precedono l'inizio dello stato di disoccupazione”;
-che sia il provvedimento di revoca dell'indennità, che il provvedimento del
Comitato Provinciale dell' sono carenti di motivazione;
Controparte_4
-che inoltre la revoca è illegittima in considerazione della sussistenza - in capo ad essa ricorrente - di tutti i requisiti ex art 3 D. Lgs. 22/2015.
L' , nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non si è costituito in CP_2
giudizio, talché si è proceduto nella sua contumacia.
2 Istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali, all'esito dell'udienza del 28.05.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. La parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni di seguito espresse.
Dalle prove testimoniali espletate è emersa la genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e le Società Hotel Center Parte_1
Società Cooperativa ed Edilizia Società Cooperativa.
Al riguardo si rinvia alle dichiarazioni rese dalle testi e Testimone_1
, colleghe di lavoro rispettivamente presso la società Hotel Testimone_2
Center e Società Cooperativa edilizia, che hanno confermato lo svolgimento del rapporto lavorativo di tipo subordinato, gli orari, i periodi e l'inquadramento posseduto dalla lavoratrice.
In ogni caso decisivi elementi probatori a sostegno delle argomentazioni di parte ricorrente provengono anche dalla documentazione depositata in atti (buste paga, Flussi Uniemens e Comunicazioni Unilav).
Alla luce di tali elementi, che disattendono le conclusioni formulate dall' in sede di ispezione, deve dichiararsi l'illegittimità Controparte_3
della revoca dell'indennità in questione per il periodo 5.05.2017 – 12.02.2019,
per la fruizione della quale sussistevano tutti i requisiti previsti dall'art. 3 del
D.Lgs. 22/2015 (stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, trenta giornate di lavoro effettivo, a
3 prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione).
Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza dell' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 40020/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'indennità di anticipazione PI per il periodo 05.05.2017 -
12.02.2019 con conseguente diritto di a ricevere la Parte_1
prestazione in questione per il suddetto periodo;
-accerta per l'effetto l'insussistenza del diritto dell' a ripetere la CP_2
complessiva somma di € 18.937,72;
-condanna l' al pagamento, in favore di , delle CP_2 Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 1865,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma, 28.05.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28/05/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 40020/2023 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall' Avv. CARUSO Parte_1
LOREDANA
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Convenuto
Oggetto: ricorso avverso revoca indennità di anticipazione NASPI
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 15/12/2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere CP_2
le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'indennità di anticipazione PI per il periodo 05.05.2017 -
12.02.2019 e, per l'effetto, dichiarare il diritto della Sig.ra a Parte_1
ricevere la prestazione in questione per il suddetto periodo. Accertare
conseguentemente l'insussistenza del diritto dell' a ripetere la complessiva CP_2
somma di € 18.937,72. Con vittoria di spese e compensi professionali del
presente giudizio”.
Al proposito ha riferito: Parte_1
-di aver ricevuto, in data 19.03.2023, dall' comunicazione della revoca CP_2
dell'indennità di anticipazione NASPI nr. 944082/17 per il periodo dal
05.05.2017 al 12.02.2019, con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di € 18.937,72;
-di aver proposto, in data 14.06.2023, ricorso amministrativo, respinto dal
Comitato Provinciale con delibera nr. 2333343 del 18.07.2023; CP_2
-che secondo l' , per effetto del disconoscimento - da parte dell' CP_2 CP_3
- della contribuzione relativa al rapporto di lavoro intercorso tra essa
[...]
ricorrente e Hotel Center Soc. Coop., per il periodo dal 01.01.2016 fino al licenziamento, avvenuto in data 30.06.2016, sarebbero venuti meno i requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'indennità di disoccupazione PI, “con
particolare riferimento al requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei
dodici mesi che precedono l'inizio dello stato di disoccupazione”;
-che sia il provvedimento di revoca dell'indennità, che il provvedimento del
Comitato Provinciale dell' sono carenti di motivazione;
Controparte_4
-che inoltre la revoca è illegittima in considerazione della sussistenza - in capo ad essa ricorrente - di tutti i requisiti ex art 3 D. Lgs. 22/2015.
L' , nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non si è costituito in CP_2
giudizio, talché si è proceduto nella sua contumacia.
2 Istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali, all'esito dell'udienza del 28.05.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. La parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni di seguito espresse.
Dalle prove testimoniali espletate è emersa la genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e le Società Hotel Center Parte_1
Società Cooperativa ed Edilizia Società Cooperativa.
Al riguardo si rinvia alle dichiarazioni rese dalle testi e Testimone_1
, colleghe di lavoro rispettivamente presso la società Hotel Testimone_2
Center e Società Cooperativa edilizia, che hanno confermato lo svolgimento del rapporto lavorativo di tipo subordinato, gli orari, i periodi e l'inquadramento posseduto dalla lavoratrice.
In ogni caso decisivi elementi probatori a sostegno delle argomentazioni di parte ricorrente provengono anche dalla documentazione depositata in atti (buste paga, Flussi Uniemens e Comunicazioni Unilav).
Alla luce di tali elementi, che disattendono le conclusioni formulate dall' in sede di ispezione, deve dichiararsi l'illegittimità Controparte_3
della revoca dell'indennità in questione per il periodo 5.05.2017 – 12.02.2019,
per la fruizione della quale sussistevano tutti i requisiti previsti dall'art. 3 del
D.Lgs. 22/2015 (stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, trenta giornate di lavoro effettivo, a
3 prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione).
Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza dell' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 40020/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'indennità di anticipazione PI per il periodo 05.05.2017 -
12.02.2019 con conseguente diritto di a ricevere la Parte_1
prestazione in questione per il suddetto periodo;
-accerta per l'effetto l'insussistenza del diritto dell' a ripetere la CP_2
complessiva somma di € 18.937,72;
-condanna l' al pagamento, in favore di , delle CP_2 Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 1865,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma, 28.05.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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