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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/11/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NT OL, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 61/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marino Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE - oggetto: assegno sociale L. n. 335/1995, art. 3, comma 6.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in Cancelleria il 14.01.2025, la ricorrente esponeva di avere presentato domanda per ottenere l'assegno sociale e che la richiesta era stata respinta.
Lamentava l'erroneità del giudizio dell' che aveva condotto al rigetto della CP_1 domanda, non percependo alcun reddito al momento della presentazione dell'istanza amministrativa fatta eccezione per un canone di affitto di un immobile annuale di €
3.409,00.
Si è costituito l' il quale ha depositato documentazione attestante la liquidazione CP_1 della prestazione per cui è causa, con relativa liquidazione degli importi arretrati erogati, in data 13 ottobre 2025, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalla parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni. In particolare, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione
1 della materia del contendere, considerato che in data 29.10.2025, le è pervenuta la comunicazione che la prestazione oggetto di causa è stata liquidata nelle more del giudizio, insistendo, però, nella condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
2. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto l' ha, CP_1 nelle more del giudizio - promosso il 14.01.2025 - accreditato alla ricorrente, con provvedimento del 13 ottobre 2025, quanto dalla stessa rivendicato (cfr. all.to depositato dal ricorrente con le note scritte del 29.10.2025).
3. Per quanto riguarda le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale - essendo intervenuto il pagamento successivamente all'instaurazione del ricorso e alla sua notifica all' , avvenuta, quest'ultima il 04.07.2025 (cfr. all.to ricorso ) CP_1 CP_1
- sono poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, nel rispetto dei CP_1 parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia (scaglione
5.201,00- 26.000,00) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1
, che liquida in € 1.865,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per
[...] legge, da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 29.11.2025.
Il Giudice
NT OL
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