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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1283/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2469/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000648248000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000648248000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000648248000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000648248000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10.04.2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259000648248000 notificata il 18.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento della somma complessiva pari ad
€ 1.898,42, limitatamente ed esclusivamente alle seguenti cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria:
A) cartella di pagamento n° 09420110006845447001, (DIR. CAMERALI – anno 2008), dell'importo di
€ 592,53, asseritamente notificata il 22.02.2011; B) cartella di pagamento n° 09420120001969503001,
(DIR. CAMERALI – anno 2009), dell'importo di € 447,93, asseritamente notificata il 01.02.2012; C) cartella di pagamento n° 09420130005518139001, (DIR. CAMERALI – anno 2010), dell'importo di
€ 446,85, asseritamente notificata il 13.03.2013; D) cartella di pagamento n° 09420140018653560001,
(DIR. CAMERALI – anno 2012), dell'importo di € 411,11, asseritamente notificata il 17.02.2015.
Il ricorrente sosteneva che l'atto opposto non era stato preceduto dalla rituale notifica delle cartelle di pagamento come asseritamente dichiarato dall'Agente della riscossione, richiamando il principio delle
Sezioni Unite secondo cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (cfr. Cass. S.U. sent. n. 16412 del
03.07.2007).
Il ricorrente eccepiva che i diritti camerali, avendo scadenza annuale e presentando tutte le caratteristiche per rientrare nel novero di "ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi", sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. A sostegno di tale tesi, richiamava la recente giurisprudenza della Suprema Corte, Sezione Tributaria, ordinanza n. 14244 del 25 maggio 2021, che ha definitivamente chiarito l'applicabilità della prescrizione quinquennale ai diritti camerali. Il ricorrente sosteneva che, anche nel caso di rituale notifica delle cartelle, la prescrizione dei crediti ivi contenuti era comunque decorsa, essendo trascorsi abbondantemente i termini quinquennali dalla data di notifica delle cartelle a quella di ricezione dell'intimazione opposta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con controdeduzioni depositate il
02.06.2025 eccepiva:
L'Agenzia eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che le questioni attinenti al merito della vicenda riguardano esclusivamente il "Ruolo" emesso e trasmesso dall'Ente Impositore e non la successiva attività di riscossione. Richiamava la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la legittimazione passiva dell'agente trova giustificazione solo laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili ed in quanto inficiati da errori allo stesso imputabili (cfr. Cass. sent. n. 3242/2007 e n. 11667/2001). L'Agenzia contestava l'eccezione di omessa notifica delle cartelle, producendo documentazione attestante la regolarità della notifica di tutte le cartelle mediante consegna nelle mani proprie del destinatario. Sosteneva che la mancata opposizione alle cartelle nei termini di legge le rende non più contestabili, con effetti analoghi a quelli del giudicato sostanziale.
L'Agenzia eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, producendo documentazione relativa ai seguenti atti interruttivi della prescrizione:
Per la cartella n. 09420110006845447001: Avviso intimazione n. 09420219004513682000 notificata il
20/01/2023;
Per la cartella n. 09420120001969503001: Avviso intimazione n. 09420239008168245000 notificata il
15/05/2024;
Per la cartella n. 09420130005518139001: Avviso intimazione n. 09420239006727755000 notificata il
30/04/2024;
Per la cartella n. 09420140018653560001: Avviso intimazione n. 09420199009876988000 notificata il
06/11/2019.
L'Agenzia sosteneva inoltre che il termine prescrizionale dell'intero credito portato nelle cartelle non opposte è decennale, a prescindere dalla natura del tributo, in forza dell'operatività dell'istituto della novazione, richiamando la sentenza del Tribunale di Trento n. 271/2017 e la giurisprudenza di
Cassazione (Cass. 13418 del 2016). Evidenziava infine la necessità di considerare nel calcolo la sospensione ex lege COVID-19 disposta dalla normativa emergenziale.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali sollevate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano infondate.
L'eccezione di omessa o irrituale notifica delle cartelle di pagamento risulta infondata. Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta provata la regolarità della notifica di tutte le cartelle esattoriali mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, come attestato dalle relative relate di notifica depositate in atti.
Nel merito, le contestazioni del ricorrente attengono alla prescrizione della pretesa tributaria per diritti camerali relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2012.
Sul punto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte, Sezione Tributaria (cfr. cass. 22897 del
21.7.2022) che ha definitivamente chiarito che il diritto camerale è assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per i quali trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., ovvero la prescrizione quinquennale.
Il diritto camerale presenta infatti tutte le caratteristiche per rientrare nel novero di "ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi", costituendo una prestazione periodica versata annualmente in un'unica soluzione, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo.
Stabilito che per la riscossione dei diritti camerali vale il principio della prescrizione quinquennale, occorre verificare se l'Agenzia delle Entrate-Riscossione abbia validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale mediante la notifica di atti interruttivi.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta che sono stati notificati i seguenti atti interruttivi:
Per la cartella n. 09420110006845447001 (anno 2008): Avviso intimazione n. 09420219004513682000 notificata il 20/01/2023
Per la cartella n. 09420120001969503001 (anno 2009): Avviso intimazione n. 09420239008168245000 notificata il 15/05/2024
Per la cartella n. 09420130005518139001 (anno 2010): Avviso intimazione n. 09420239006727755000 notificata il 30/04/2024
Per la cartella n. 09420140018653560001 (anno 2012): Avviso intimazione n. 09420199009876988000 notificata il 06/11/2019
Si tratta, come è chiaro, di atto precedentemente notificato a quello oggi opposto e recante la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
Ciò posto, infondata è anche l'eccepita prescrizione. La prescrizione quinquennale dei tributi in oggetto è stata pacificamente interrotta da parte dell'Ente della riscossione, che prova i vari atti interruttivi sopra menzionati intervenuti tra il 2023 e il 2024 , oltre quello del 2019 per il quale si aggiunge al sospensione covid 19 di 24 mesi.
Inoltre, devono essere considerati i termini di prescrizione sospesi a causa dell'emergenza COVID-19.
Infatti, sia il Decreto Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), che il Decreto Sostegni (art. 4 del D.
L. n. 41/2021), hanno sospeso tutti i termini di prescrizione e di decadenza dall'8/03/2020 al 31/08/2021, prorogando di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e/o dei vari atti di riscossione. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
960/2025), i termini di sospensione, infatti, si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Per l'atto interruttivo notificato il 6.11.2019 relativo alla cartella del 2012, si deve pertanto considerare la sospensione del termine di prescrizione di 24 mesi per l'agente della riscossione ai sensi dell'art. 68 D.L.
18/2020.
Il ricorso va pertanto respinto, risultando tutti i crediti portati dalle cartelle esattoriali non prescritti per effetto degli atti interruttivi validamente notificati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID-19.
La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2469/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000648248000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000648248000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000648248000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000648248000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10.04.2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259000648248000 notificata il 18.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento della somma complessiva pari ad
€ 1.898,42, limitatamente ed esclusivamente alle seguenti cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria:
A) cartella di pagamento n° 09420110006845447001, (DIR. CAMERALI – anno 2008), dell'importo di
€ 592,53, asseritamente notificata il 22.02.2011; B) cartella di pagamento n° 09420120001969503001,
(DIR. CAMERALI – anno 2009), dell'importo di € 447,93, asseritamente notificata il 01.02.2012; C) cartella di pagamento n° 09420130005518139001, (DIR. CAMERALI – anno 2010), dell'importo di
€ 446,85, asseritamente notificata il 13.03.2013; D) cartella di pagamento n° 09420140018653560001,
(DIR. CAMERALI – anno 2012), dell'importo di € 411,11, asseritamente notificata il 17.02.2015.
Il ricorrente sosteneva che l'atto opposto non era stato preceduto dalla rituale notifica delle cartelle di pagamento come asseritamente dichiarato dall'Agente della riscossione, richiamando il principio delle
Sezioni Unite secondo cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (cfr. Cass. S.U. sent. n. 16412 del
03.07.2007).
Il ricorrente eccepiva che i diritti camerali, avendo scadenza annuale e presentando tutte le caratteristiche per rientrare nel novero di "ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi", sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. A sostegno di tale tesi, richiamava la recente giurisprudenza della Suprema Corte, Sezione Tributaria, ordinanza n. 14244 del 25 maggio 2021, che ha definitivamente chiarito l'applicabilità della prescrizione quinquennale ai diritti camerali. Il ricorrente sosteneva che, anche nel caso di rituale notifica delle cartelle, la prescrizione dei crediti ivi contenuti era comunque decorsa, essendo trascorsi abbondantemente i termini quinquennali dalla data di notifica delle cartelle a quella di ricezione dell'intimazione opposta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con controdeduzioni depositate il
02.06.2025 eccepiva:
L'Agenzia eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che le questioni attinenti al merito della vicenda riguardano esclusivamente il "Ruolo" emesso e trasmesso dall'Ente Impositore e non la successiva attività di riscossione. Richiamava la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la legittimazione passiva dell'agente trova giustificazione solo laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili ed in quanto inficiati da errori allo stesso imputabili (cfr. Cass. sent. n. 3242/2007 e n. 11667/2001). L'Agenzia contestava l'eccezione di omessa notifica delle cartelle, producendo documentazione attestante la regolarità della notifica di tutte le cartelle mediante consegna nelle mani proprie del destinatario. Sosteneva che la mancata opposizione alle cartelle nei termini di legge le rende non più contestabili, con effetti analoghi a quelli del giudicato sostanziale.
L'Agenzia eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, producendo documentazione relativa ai seguenti atti interruttivi della prescrizione:
Per la cartella n. 09420110006845447001: Avviso intimazione n. 09420219004513682000 notificata il
20/01/2023;
Per la cartella n. 09420120001969503001: Avviso intimazione n. 09420239008168245000 notificata il
15/05/2024;
Per la cartella n. 09420130005518139001: Avviso intimazione n. 09420239006727755000 notificata il
30/04/2024;
Per la cartella n. 09420140018653560001: Avviso intimazione n. 09420199009876988000 notificata il
06/11/2019.
L'Agenzia sosteneva inoltre che il termine prescrizionale dell'intero credito portato nelle cartelle non opposte è decennale, a prescindere dalla natura del tributo, in forza dell'operatività dell'istituto della novazione, richiamando la sentenza del Tribunale di Trento n. 271/2017 e la giurisprudenza di
Cassazione (Cass. 13418 del 2016). Evidenziava infine la necessità di considerare nel calcolo la sospensione ex lege COVID-19 disposta dalla normativa emergenziale.
All'udienza odierna si procedeva alla trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che le eccezioni processuali sollevate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano infondate.
L'eccezione di omessa o irrituale notifica delle cartelle di pagamento risulta infondata. Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta provata la regolarità della notifica di tutte le cartelle esattoriali mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, come attestato dalle relative relate di notifica depositate in atti.
Nel merito, le contestazioni del ricorrente attengono alla prescrizione della pretesa tributaria per diritti camerali relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2012.
Sul punto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte, Sezione Tributaria (cfr. cass. 22897 del
21.7.2022) che ha definitivamente chiarito che il diritto camerale è assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per i quali trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., ovvero la prescrizione quinquennale.
Il diritto camerale presenta infatti tutte le caratteristiche per rientrare nel novero di "ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi", costituendo una prestazione periodica versata annualmente in un'unica soluzione, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo.
Stabilito che per la riscossione dei diritti camerali vale il principio della prescrizione quinquennale, occorre verificare se l'Agenzia delle Entrate-Riscossione abbia validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale mediante la notifica di atti interruttivi.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta che sono stati notificati i seguenti atti interruttivi:
Per la cartella n. 09420110006845447001 (anno 2008): Avviso intimazione n. 09420219004513682000 notificata il 20/01/2023
Per la cartella n. 09420120001969503001 (anno 2009): Avviso intimazione n. 09420239008168245000 notificata il 15/05/2024
Per la cartella n. 09420130005518139001 (anno 2010): Avviso intimazione n. 09420239006727755000 notificata il 30/04/2024
Per la cartella n. 09420140018653560001 (anno 2012): Avviso intimazione n. 09420199009876988000 notificata il 06/11/2019
Si tratta, come è chiaro, di atto precedentemente notificato a quello oggi opposto e recante la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
Ciò posto, infondata è anche l'eccepita prescrizione. La prescrizione quinquennale dei tributi in oggetto è stata pacificamente interrotta da parte dell'Ente della riscossione, che prova i vari atti interruttivi sopra menzionati intervenuti tra il 2023 e il 2024 , oltre quello del 2019 per il quale si aggiunge al sospensione covid 19 di 24 mesi.
Inoltre, devono essere considerati i termini di prescrizione sospesi a causa dell'emergenza COVID-19.
Infatti, sia il Decreto Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), che il Decreto Sostegni (art. 4 del D.
L. n. 41/2021), hanno sospeso tutti i termini di prescrizione e di decadenza dall'8/03/2020 al 31/08/2021, prorogando di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e/o dei vari atti di riscossione. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
960/2025), i termini di sospensione, infatti, si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Per l'atto interruttivo notificato il 6.11.2019 relativo alla cartella del 2012, si deve pertanto considerare la sospensione del termine di prescrizione di 24 mesi per l'agente della riscossione ai sensi dell'art. 68 D.L.
18/2020.
Il ricorso va pertanto respinto, risultando tutti i crediti portati dalle cartelle esattoriali non prescritti per effetto degli atti interruttivi validamente notificati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID-19.
La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026