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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 559/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Barbieri
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 Parte_2 il 15/2/2025, deducendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 9/9/2009 in Ponsacco (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Ponsacco dell'anno 2009, parte II, serie A, atto n. 32, in regime di separazione dei beni (doc. 2, fascicolo dei ricorrenti); - venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 8765/2022 del 19/5/2022, reso nel procedimento R.G.N. 4076/2021 (doc. 1);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“2) la casa coniugale sita in Casciana Terme Lari (PI), Via Donizzetti n. 14 di proprietà del Sig.
[...]
rimarrà in uso e nella sua esclusiva disponibilità unitamente agli arredi ivi presenti;
Parte_1
3) I coniugi dichiarano altresì di aver provveduto alla regolamentazione dei rispettivi interessi economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
2. L'udienza di comparizione del 19/3/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (15/2/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 19/5/2022; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e a Ponsacco (PI), in data 9/9/2009 (anno 2009, parte II, serie A,
[...] Parte_2
atto n. 32);
- da atto che:
▪ i coniugi dichiarano di aver definito tutti gli aspetti relativi ai rapporti economico- patrimoniali;
▪ la casa coniugale sita in Casciana Terme Lari (PI), Via Donizzetti n. 14, di proprietà di
[...]
rimarrà in uso e nella sua esclusiva disponibilità unitamente agli arredi ivi Parte_1
presenti;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 12/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Barbieri
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 Parte_2 il 15/2/2025, deducendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 9/9/2009 in Ponsacco (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Ponsacco dell'anno 2009, parte II, serie A, atto n. 32, in regime di separazione dei beni (doc. 2, fascicolo dei ricorrenti); - venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 8765/2022 del 19/5/2022, reso nel procedimento R.G.N. 4076/2021 (doc. 1);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“2) la casa coniugale sita in Casciana Terme Lari (PI), Via Donizzetti n. 14 di proprietà del Sig.
[...]
rimarrà in uso e nella sua esclusiva disponibilità unitamente agli arredi ivi presenti;
Parte_1
3) I coniugi dichiarano altresì di aver provveduto alla regolamentazione dei rispettivi interessi economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
2. L'udienza di comparizione del 19/3/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (15/2/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 19/5/2022; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e a Ponsacco (PI), in data 9/9/2009 (anno 2009, parte II, serie A,
[...] Parte_2
atto n. 32);
- da atto che:
▪ i coniugi dichiarano di aver definito tutti gli aspetti relativi ai rapporti economico- patrimoniali;
▪ la casa coniugale sita in Casciana Terme Lari (PI), Via Donizzetti n. 14, di proprietà di
[...]
rimarrà in uso e nella sua esclusiva disponibilità unitamente agli arredi ivi Parte_1
presenti;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 12/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina