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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/11/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2025
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 11 novembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per essuno. Parte_1
Per l'avv. LA AR, oggi sostituito dall'avv. FERRARI STEFANO. Controparte_1
L'avv. Ferrari dà atto che la “rinuncia agli atti” depositata dalla controparte non è stata notificata all'opposta, che in ogni caso non accetta la suddetta rinuncia. Precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4/2025 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in VIA AMENDOLA 27 51017 PESCIA Parte_1 P.IVA_1
ITALIA; rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNELLI CRISTIANO giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_2
), domiciliato in PIAZZA ERCULEA 20122 MILANO;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
LA AR giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 796/2024 (RG n. 1848/2024) emesso dal Tribunale di Cremona, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa, e consequenzialmente dichiarare non dovute le somme ingiunte con il procedimento monitorio. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo: “NEL RITO In via preliminare Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 796/2024 (R.G. n. 1848/2024), emesso 8/11/2024 dal Tribunale di Cremona, pubblicato
pagina 2 di 4 in data 12/11/2024, e ritualmente notificato in data 12/11/2024, non fondandosi l'opposizione proposta da su prova scritta o di pronta soluzione;
NEL MERITO Rigettare l'opposizione Parte_1
proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 796/2024 (R.G. n. 1848/2024), emesso Parte_1
8/11/2024 dal Tribunale di Cremona, pubblicato in data 12/11/2024, e ritualmente notificato in data
12/11/2024, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atto, e per l'effetto
Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 796/2024 (R.G. n. 1848/2024), emesso 8/11/2024 dal Tribunale di Cremona, pubblicato in data 12/11/2024, e ritualmente notificato in data 12/11/2024;
In ogni caso Condannare al pagamento, in favore di in forma estesa Parte_1 Controparte_1
dell'importo di €. 21.323,98 a saldo delle fatture n. Controparte_3
2722V1 del 15/03/24 di €. 28,93, n. 2723V1 del 15/03/24 di €. 4.071,06, n. 2167Vn del 20/03/24 di €.
104,16 €, n. 2168Vn del 20/03/24 di €. 1.684,30, n. 2500Vn del 02/04/24 di €. 653,32, n. 3440V1 del
02/04/24 di €. 1.820,64, n. 3533V1 del 04/04/24 di €. 340,81, n. 2748Vn del 15/04/24 di €. 1.099,47, n.
3737Vn del 23/05/24 di €. 1.380,37, n. 5315V1 del 23/05/24 di €. 1.959,09, n. 3859Vn del 24/05/24 di
€. 94,38, n. 5503V1 del 28/05/24 di €. 204,28, n. 4195Vn del 04/06/24 di €. 101,63, n. 5893V1 del
04/06/24 di €. 67,82, n. 5947V1 del 05/06/24 di €. 1.891,53, n. 4371Vn del 10/06/24 di €. 1.247,90, n.
5160Vn del 05/07/24 di €. 241,85, n. 5161Vn del 05/07/24 di €. 854,72, n. 7378V1 del 09/07/24 di €.
42,59, n. 7379V1 del 09/07/24 di €. 1.472,90, n. 5446Vn del 19/07/24 di €. 108,69, n. 7837V1 del
19/07/24 di €. 37,34, n. 7837V1 del 19/07/24 di €. 1.082,99, n. 5797Vn del 31/07/24 di €. 733,21, o quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi moratori, ex D.Lgs. 192/2012, maturati dalle singole scadenze al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione, e del giudizio monitorio”.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 11/11/2025, le parti presenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da come da verbale allegato alla presente decisione, ed il Giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va premesso che la rinuncia agli atti depositata da parte opponente – e peraltro non svolta verbalmente in udienza o con atto notificato alla controparte, in violazione dell'art. 306 comma 2 c.p.c. – non è stata accettata dalla parte opposta, per cui non può addivenirsi alla pronuncia di estinzione del giudizio.
L'opposizione proposta da non può essere accolta, per le ragioni che seguono. Parte_2
pagina 3 di 4 Parte opponente non ha invero contestato né l'esistenza del rapporto contrattuale alla base della pretesa monitoria (comunque dedotto dall'opposta con la produzione degli ordini effettuati, v. doc.
1-11 opposta) né l'effettiva consegna della merce di cui alle fatture ed ai DDT prodotti.
Essa ha invece contestato presunti vizi della merce ricevuta, tuttavia: a) la contestazione è assolutamente generica, assimilabile ad una clausola di stile, senza alcun riferimento concreto a quali vizi presentasse quale merce ricevuta;
b) non è in alcun modo provata l'effettiva e tempestiva (ai sensi dell'art. 1495 c.c.) contestazione di tali vizi nei confronti del venditore (la prova testimoniale dedotta, pur anch'essa latamente generica, tende solo a dimostrare le rimostranze al non meglio specificato
“corriere”).
In conclusione, l'opposizione va rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono dunque la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio (quindi con riduzione al minimo dei parametri per la fase istruttoria, non avendo il convenuto depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e non essendosi svolta concretamente prova, e per la fase decisione, svoltasi nelle forme della discussione orale) e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e ss. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4/2025 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto DICHIARA esecutivo il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 796/2024 (RG n. 1848/2024) emesso dal Tribunale di Cremona.
CO parte opponente rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 11 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 11 novembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per essuno. Parte_1
Per l'avv. LA AR, oggi sostituito dall'avv. FERRARI STEFANO. Controparte_1
L'avv. Ferrari dà atto che la “rinuncia agli atti” depositata dalla controparte non è stata notificata all'opposta, che in ogni caso non accetta la suddetta rinuncia. Precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4/2025 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in VIA AMENDOLA 27 51017 PESCIA Parte_1 P.IVA_1
ITALIA; rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNELLI CRISTIANO giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_2
), domiciliato in PIAZZA ERCULEA 20122 MILANO;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
LA AR giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 796/2024 (RG n. 1848/2024) emesso dal Tribunale di Cremona, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa, e consequenzialmente dichiarare non dovute le somme ingiunte con il procedimento monitorio. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo: “NEL RITO In via preliminare Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 796/2024 (R.G. n. 1848/2024), emesso 8/11/2024 dal Tribunale di Cremona, pubblicato
pagina 2 di 4 in data 12/11/2024, e ritualmente notificato in data 12/11/2024, non fondandosi l'opposizione proposta da su prova scritta o di pronta soluzione;
NEL MERITO Rigettare l'opposizione Parte_1
proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 796/2024 (R.G. n. 1848/2024), emesso Parte_1
8/11/2024 dal Tribunale di Cremona, pubblicato in data 12/11/2024, e ritualmente notificato in data
12/11/2024, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atto, e per l'effetto
Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 796/2024 (R.G. n. 1848/2024), emesso 8/11/2024 dal Tribunale di Cremona, pubblicato in data 12/11/2024, e ritualmente notificato in data 12/11/2024;
In ogni caso Condannare al pagamento, in favore di in forma estesa Parte_1 Controparte_1
dell'importo di €. 21.323,98 a saldo delle fatture n. Controparte_3
2722V1 del 15/03/24 di €. 28,93, n. 2723V1 del 15/03/24 di €. 4.071,06, n. 2167Vn del 20/03/24 di €.
104,16 €, n. 2168Vn del 20/03/24 di €. 1.684,30, n. 2500Vn del 02/04/24 di €. 653,32, n. 3440V1 del
02/04/24 di €. 1.820,64, n. 3533V1 del 04/04/24 di €. 340,81, n. 2748Vn del 15/04/24 di €. 1.099,47, n.
3737Vn del 23/05/24 di €. 1.380,37, n. 5315V1 del 23/05/24 di €. 1.959,09, n. 3859Vn del 24/05/24 di
€. 94,38, n. 5503V1 del 28/05/24 di €. 204,28, n. 4195Vn del 04/06/24 di €. 101,63, n. 5893V1 del
04/06/24 di €. 67,82, n. 5947V1 del 05/06/24 di €. 1.891,53, n. 4371Vn del 10/06/24 di €. 1.247,90, n.
5160Vn del 05/07/24 di €. 241,85, n. 5161Vn del 05/07/24 di €. 854,72, n. 7378V1 del 09/07/24 di €.
42,59, n. 7379V1 del 09/07/24 di €. 1.472,90, n. 5446Vn del 19/07/24 di €. 108,69, n. 7837V1 del
19/07/24 di €. 37,34, n. 7837V1 del 19/07/24 di €. 1.082,99, n. 5797Vn del 31/07/24 di €. 733,21, o quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi moratori, ex D.Lgs. 192/2012, maturati dalle singole scadenze al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione, e del giudizio monitorio”.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 11/11/2025, le parti presenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da come da verbale allegato alla presente decisione, ed il Giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va premesso che la rinuncia agli atti depositata da parte opponente – e peraltro non svolta verbalmente in udienza o con atto notificato alla controparte, in violazione dell'art. 306 comma 2 c.p.c. – non è stata accettata dalla parte opposta, per cui non può addivenirsi alla pronuncia di estinzione del giudizio.
L'opposizione proposta da non può essere accolta, per le ragioni che seguono. Parte_2
pagina 3 di 4 Parte opponente non ha invero contestato né l'esistenza del rapporto contrattuale alla base della pretesa monitoria (comunque dedotto dall'opposta con la produzione degli ordini effettuati, v. doc.
1-11 opposta) né l'effettiva consegna della merce di cui alle fatture ed ai DDT prodotti.
Essa ha invece contestato presunti vizi della merce ricevuta, tuttavia: a) la contestazione è assolutamente generica, assimilabile ad una clausola di stile, senza alcun riferimento concreto a quali vizi presentasse quale merce ricevuta;
b) non è in alcun modo provata l'effettiva e tempestiva (ai sensi dell'art. 1495 c.c.) contestazione di tali vizi nei confronti del venditore (la prova testimoniale dedotta, pur anch'essa latamente generica, tende solo a dimostrare le rimostranze al non meglio specificato
“corriere”).
In conclusione, l'opposizione va rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono dunque la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio (quindi con riduzione al minimo dei parametri per la fase istruttoria, non avendo il convenuto depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e non essendosi svolta concretamente prova, e per la fase decisione, svoltasi nelle forme della discussione orale) e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e ss. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4/2025 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto DICHIARA esecutivo il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 796/2024 (RG n. 1848/2024) emesso dal Tribunale di Cremona.
CO parte opponente rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 11 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 4 di 4