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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/10/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, IO BU,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 22.10.25, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 7438/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025, promossa da
, C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CONTESSA ANTONIO, giusta procura depositata a seguito del provvedimento assunto dal g.i. ex artt. 171-bis, comma secondo, cod. proc. civ. e 182 cod. proc. civ.
ATTRICE OPPONENTE
nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
FAVERO MASSIMO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1.- L'opposizione proposta dalla subcommittente nei confronti della subappaltatrice che ha agito nei suoi confronti in sede monitoria
1 chiedendo e ottenendo l'emissione di un decreto di condanna per il pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di subappalto non è fondata.
1.2.- L'opposizione si fonda su “problemi” non meglio circostanziati che avrebbero avuto gli impianti fotovoltaici installati dalla subappaltatrice;
i quali problemi, a loro volta, avrebbero portato delle imprecisate
“contestazioni di inadempimento” da parte della committente nei confronti della appaltatrice che sarebbero state definite mediante la stipula di una transazione tra committente e appaltatrice. In buona sostanza la subcommittente rifiuta di adempiere alla propria prestazione di pagare il corrispettivo del contratto di subappalto eccependo, ex art. 1460 cod. civ.,
l'inesatto adempimento della subappaltatrice all'obbligazione di facere dedotta in contratto.
2.1.- Orbene, ai fini del decidere, occorre premettere che, nei contratti a prestazioni corrispettive, è senz'altro vero che le “esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
2.2.- Tale principio, tuttavia, opera sul piano del riparto dell'onere della prova, ma non sul distinto e preliminare piano delle allegazioni difensive, le quali devono contenere “l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti” (cfr. art. 163, comma 1°, n. 4) cod. proc. civ.) su cui si fondano le domande o le eccezioni spiegate dalle parti.
2.3.- Conseguentemente, se sul piano probatorio la parte che eccepisce l'altrui inadempimento non ha l'onere di dimostrare il fatto su cui si fonda l'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ., sul piano assertivo essa ha, però,
2 sicuramente l'onere di allegare il fatto storico o i fatti storici su cui si fonda l'eccezione, anche al fine di consentire al debitore della prestazione di offrire la prova in giudizio dell'esatto adempimento, deducendo mezzi istruttori relativi a fatti specifici e circoscritti, che sono ritualmente entrati nel thema decidendum.
3.1.- Nel caso di specie, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto descrivere i vizi dell'opera subappaltata e le difformità rispetto al progetto che le sarebbero state denunciate dal committente finale e che avrebbe portato alla stipula del contratto di transazione il cui contenuto non risulta neppure riportato negli scritti difensivi (e che, peraltro, costituisce una res inter alios acta che, ai sensi dell'art. 1372 c.c., non può certamente essere opposto o fatto valere come fonte di prova nei confronti della parte rimasta estranea al contratto).
3.2.- L'eccezione d'inadempimento, invece, risulta formulata in termini generici e astratti, senza alcun riferimento spaziale e temporale concreto alla relazione contrattuale per cui è causa che consenta di calare la categoria giuridica evocata dall'opponente e gli effetti invocati nella concreta vicenda storica posta all'attenzione di questo giudice.
3.3..- E non è neppure possibile per l'opponente soddisfare l'onere di allegazione dei fatti impeditivi del credito fatto valere in sede monitoria dalla subappaltatrice (e, cioè, l'inesatto adempimento della subappaltatrice alle obbligazioni contrattuali di cui chiede il pagamento) attraverso il rinvio a un documento (il contratto di transazione concluso dall'opponente con la committente finale dell'opera), atteso che le produzioni documentali servono per provare i fatti dedotti negli scritti difensivi, ma non anche per integrare il contenuto assertivo assente negli atti processuali.
4.1.- Oltre a ciò, l'eccezione di inadempimento deve essere respinta per un ulteriore e concorrente motivo da solo idoneo a fondarne il rigetto.
3 4.2.- Come è noto, infatti, “l'istituto previsto dall' art. 1460 cod. civ. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva
l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede avuto riguardo alle circostanze, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico - sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
26/02/2025, n. 5071).
4.3.- Se tale premessa è vera, ne consegue che l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'opponente non può essere positivamente esaminata ai fini invocati dall'attrice, perché la sua conclamata genericità non consente la verifica della sua rispondenza al canone di buona fede oggettivo e, cioè, all'apprezzamento che essa sia stata spiegata per reagire ad un inadempimento avversario di entità proporzionata al fine conservare l'equilibrio del rapporto sinallagmatico e stimolare l'adempimento della controparte negoziale.
4.4.- L'esercizio abusivo del diritto di sollevare l'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ. risulta, poi, ulteriormente corroborato dalla condotta processuale dell'attrice opponente e, segnatamente, dalla mancata comparizione della parte all'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.: si tratta di una condotta che è espressamente valutabile come argomento di prova a sfavore dell'esistenza dei fatti dedotti dalla parte assente ed a favore dei fatti allegati dalla parte che, invece, obbedendo al comando legislativo, è comparsa all'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.
4 5.1.- L'opponente, essendo soccombente, deve essere condannata alla refusione a favore della parte opposta delle spese legali. Esse si liquidano direttamente in dispositivo alla stregua dei suddetti parametri: - scaglione in cui è compreso il valore del decreto ingiuntivo opposto;
- parametri medi per le prime due fasi;
- parametri minimi per le ultime fasi, considerato che non vi è stata istruttoria e che la fase decisoria si è concentrata in una succinta discussione orale tenuta all'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.
5.2.- La condotta complessiva dell'attrice opponente – che ha sollevato un'eccezione di inadempimento senza circostanziare i fatti in cui si concretizzerebbe l'inesatta esecuzione dell'obbligazione contrattuale unitamente al successivo contegno della parte che immotivatamente non si è presentata alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. per rendere l'interrogatorio libero e cooperare col giudice e la controparte nel tentativo di conciliazione della causa che ora è obbligatorio – è sintomatico della mala fede processuale di cui all'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. Tale condotta, pertanto, deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ. nella misura indicata in dispositivo: 1/2 di quanto liquidato a titolo di spese legali a favore dell'opposta; il doppio del minimo edittale per quanto riguarda la somma da pagare alla cassa ammende, considerato il modesto importo del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico, IO
BU, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente alla refusione a favore dell'opposta delle spese legali che si liquidano in euro 3.387,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge;
5 3) condanna l'opponente al pagamento ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. della somma di euro 1693,00 euro a favore dell'opposta;
4) condanna l'opponente al pagamento ex art. 96, comma quarto, cod. proc. civ. della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa ammende.
Così deciso. Bergamo, 22/10/2025
Il Giudice
IO BU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, IO BU,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 22.10.25, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 7438/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025, promossa da
, C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CONTESSA ANTONIO, giusta procura depositata a seguito del provvedimento assunto dal g.i. ex artt. 171-bis, comma secondo, cod. proc. civ. e 182 cod. proc. civ.
ATTRICE OPPONENTE
nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
FAVERO MASSIMO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1.- L'opposizione proposta dalla subcommittente nei confronti della subappaltatrice che ha agito nei suoi confronti in sede monitoria
1 chiedendo e ottenendo l'emissione di un decreto di condanna per il pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di subappalto non è fondata.
1.2.- L'opposizione si fonda su “problemi” non meglio circostanziati che avrebbero avuto gli impianti fotovoltaici installati dalla subappaltatrice;
i quali problemi, a loro volta, avrebbero portato delle imprecisate
“contestazioni di inadempimento” da parte della committente nei confronti della appaltatrice che sarebbero state definite mediante la stipula di una transazione tra committente e appaltatrice. In buona sostanza la subcommittente rifiuta di adempiere alla propria prestazione di pagare il corrispettivo del contratto di subappalto eccependo, ex art. 1460 cod. civ.,
l'inesatto adempimento della subappaltatrice all'obbligazione di facere dedotta in contratto.
2.1.- Orbene, ai fini del decidere, occorre premettere che, nei contratti a prestazioni corrispettive, è senz'altro vero che le “esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
2.2.- Tale principio, tuttavia, opera sul piano del riparto dell'onere della prova, ma non sul distinto e preliminare piano delle allegazioni difensive, le quali devono contenere “l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti” (cfr. art. 163, comma 1°, n. 4) cod. proc. civ.) su cui si fondano le domande o le eccezioni spiegate dalle parti.
2.3.- Conseguentemente, se sul piano probatorio la parte che eccepisce l'altrui inadempimento non ha l'onere di dimostrare il fatto su cui si fonda l'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ., sul piano assertivo essa ha, però,
2 sicuramente l'onere di allegare il fatto storico o i fatti storici su cui si fonda l'eccezione, anche al fine di consentire al debitore della prestazione di offrire la prova in giudizio dell'esatto adempimento, deducendo mezzi istruttori relativi a fatti specifici e circoscritti, che sono ritualmente entrati nel thema decidendum.
3.1.- Nel caso di specie, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto descrivere i vizi dell'opera subappaltata e le difformità rispetto al progetto che le sarebbero state denunciate dal committente finale e che avrebbe portato alla stipula del contratto di transazione il cui contenuto non risulta neppure riportato negli scritti difensivi (e che, peraltro, costituisce una res inter alios acta che, ai sensi dell'art. 1372 c.c., non può certamente essere opposto o fatto valere come fonte di prova nei confronti della parte rimasta estranea al contratto).
3.2.- L'eccezione d'inadempimento, invece, risulta formulata in termini generici e astratti, senza alcun riferimento spaziale e temporale concreto alla relazione contrattuale per cui è causa che consenta di calare la categoria giuridica evocata dall'opponente e gli effetti invocati nella concreta vicenda storica posta all'attenzione di questo giudice.
3.3..- E non è neppure possibile per l'opponente soddisfare l'onere di allegazione dei fatti impeditivi del credito fatto valere in sede monitoria dalla subappaltatrice (e, cioè, l'inesatto adempimento della subappaltatrice alle obbligazioni contrattuali di cui chiede il pagamento) attraverso il rinvio a un documento (il contratto di transazione concluso dall'opponente con la committente finale dell'opera), atteso che le produzioni documentali servono per provare i fatti dedotti negli scritti difensivi, ma non anche per integrare il contenuto assertivo assente negli atti processuali.
4.1.- Oltre a ciò, l'eccezione di inadempimento deve essere respinta per un ulteriore e concorrente motivo da solo idoneo a fondarne il rigetto.
3 4.2.- Come è noto, infatti, “l'istituto previsto dall' art. 1460 cod. civ. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva
l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede avuto riguardo alle circostanze, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico - sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
26/02/2025, n. 5071).
4.3.- Se tale premessa è vera, ne consegue che l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'opponente non può essere positivamente esaminata ai fini invocati dall'attrice, perché la sua conclamata genericità non consente la verifica della sua rispondenza al canone di buona fede oggettivo e, cioè, all'apprezzamento che essa sia stata spiegata per reagire ad un inadempimento avversario di entità proporzionata al fine conservare l'equilibrio del rapporto sinallagmatico e stimolare l'adempimento della controparte negoziale.
4.4.- L'esercizio abusivo del diritto di sollevare l'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ. risulta, poi, ulteriormente corroborato dalla condotta processuale dell'attrice opponente e, segnatamente, dalla mancata comparizione della parte all'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.: si tratta di una condotta che è espressamente valutabile come argomento di prova a sfavore dell'esistenza dei fatti dedotti dalla parte assente ed a favore dei fatti allegati dalla parte che, invece, obbedendo al comando legislativo, è comparsa all'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.
4 5.1.- L'opponente, essendo soccombente, deve essere condannata alla refusione a favore della parte opposta delle spese legali. Esse si liquidano direttamente in dispositivo alla stregua dei suddetti parametri: - scaglione in cui è compreso il valore del decreto ingiuntivo opposto;
- parametri medi per le prime due fasi;
- parametri minimi per le ultime fasi, considerato che non vi è stata istruttoria e che la fase decisoria si è concentrata in una succinta discussione orale tenuta all'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.
5.2.- La condotta complessiva dell'attrice opponente – che ha sollevato un'eccezione di inadempimento senza circostanziare i fatti in cui si concretizzerebbe l'inesatta esecuzione dell'obbligazione contrattuale unitamente al successivo contegno della parte che immotivatamente non si è presentata alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. per rendere l'interrogatorio libero e cooperare col giudice e la controparte nel tentativo di conciliazione della causa che ora è obbligatorio – è sintomatico della mala fede processuale di cui all'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. Tale condotta, pertanto, deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ. nella misura indicata in dispositivo: 1/2 di quanto liquidato a titolo di spese legali a favore dell'opposta; il doppio del minimo edittale per quanto riguarda la somma da pagare alla cassa ammende, considerato il modesto importo del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico, IO
BU, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente alla refusione a favore dell'opposta delle spese legali che si liquidano in euro 3.387,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge;
5 3) condanna l'opponente al pagamento ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. della somma di euro 1693,00 euro a favore dell'opposta;
4) condanna l'opponente al pagamento ex art. 96, comma quarto, cod. proc. civ. della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa ammende.
Così deciso. Bergamo, 22/10/2025
Il Giudice
IO BU
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