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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2024, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 28 maggio
2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1749/13 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Pt_3 presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mariniello, presso il quale CP_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Filangieri n. 48
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l'Amministrazione indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 5807 del 2022 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata accolta l'impugnativa di Dirigente scolastica presso l'Istituto Comprensivo CP_1
Statale “Cimarosa” di Napoli, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi 2, irrogatole con decreto n. 64 del 14 ottobre 2020.
1 Censurava detta pronuncia, rilevando che non vi era alcun difetto di specificità della contestazione del 28 gennaio 2020, ove venivano riportati i fatti materiali costituenti illecito, il contenuto degli esposti e, infine, le voci del codice disciplinare violate. Da tener presente, in tale contesto, che la era una dirigente scolastica, quindi in grado di comprendere riferimenti pur sinteticamente CP_1
riportati nella contestazione.
Si doleva, poi, delle improprie valutazioni del Tribunale, che investivano profili rimessi alla discrezionalità della p.a., sui tempi e i modi dello svolgersi dell'attività ispettiva, che invece era stata necessaria e aveva provato gli illeciti commessi dalla lavoratrice.
Contestava, poi, l'assunto del primo Giudice, per il quale l'Amministrazione non aveva messo a disposizione della dirigente gli atti istruttori, perché il concedere l'accesso a tutti i documenti in alcun modo avrebbe inciso sulla comprensibilità degli addebiti. Puntualizzava che in tali ambiti occorreva contemperare interessi diversi, anche di tutela della privacy di terzi.
Ribadiva, poi, il rispetto dei termini procedimentali di cui all'art. 55 del d.l.vo n. 165 del 2001, dal
Giudice di prime cure messo in dubbio per il sovrapporsi degli accertamenti ispettivi, relativi a fattispecie diverse, non considerando il Tribunale che all'esito confermativo della relazione ispettiva, Parte acquisita al protocollo dell' in data 20 gennaio 2020, seguiva dopo solo 8 giorni la contestazione.
Ribadiva ed argomentava, la fondatezza, nel merito, delle contestazioni.
Concludeva, pertanto, chiedendo a questa Corte di riformare la sentenza di primo grado, con il rigetto della domanda proposta dalla controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva che articolatamente resisteva all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
E', infatti, assorbente, per questa Corte, l'argomento del mancato rispetto dei termini procedimentali posti a pena di decadenza dal potere disciplinare dall'art. 55 bis de d.l,.vo n. 165 del 2001, sotto il duplice profilo del tardivo avvio del procedimento disciplinare e dello sforamento dei tempi per la sua conclusione.
Va osservato, sul primo punto, che la contestazione disciplinare è del 28 gennaio 2020 (notificata a mani in data 30 gennaio 2020) e traeva pacificamente impulso (v. relazione ispettiva) da segnalazioni
Parte pervenute all' costituito presso l' nelle date del 4 Controparte_2
aprile 2019 e del 1° luglio 2019,
L'art. 55-bis, comma 4, del d.l.vo n. 165/2001 testualmente recita:
“L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia
2 altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”.
Appare del tutto evidente, dalla successione temporale descritta, che il termine di 30 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare nella fattispecie al vaglio non è stato rispettato, tenendo conto che già gli esposti erano circostanziati, mentre l'indagine ispettiva si è svolta in modo anomalo, come osservato nella sentenza impugnata, con fatti e indagini che si sono confusamente succeduti e che hanno allungato oltremodo l'attività di indagine e quindi ingiustificatamente ritardato la contestazione da fare alla lavoratrice nel termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza del fatto
(altrimenti lo strumento dell'ispezione può essere utilizzato per dilatazioni senza limiti del giudizio disciplinare).
Possiamo tuttavia anche ipotizzare la fondatezza (pur non sorretta da solidi elementi probatori) dell'assunto del , per il quale solo la conclusione dell'attività ispettiva, avvenuta in data 20 Parte_1
Parte gennaio 2020, con relazione trasmessa all' , abbia fatto emerge in modo chiaro e acclarato la commissione degli illeciti contestati alla per cui alcuna tardività risulterebbe sotto tale CP_1
aspetto integrata.
Al riguardo va rilevato che la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 28.5.2024 n.14896) ha statuito che il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione.
Anche in tal caso, tuttavia, il potere disciplinare sarebbe stato invalidamente esercitato, secondo la corretta ricostruzione già offerta dalla lavoratrice in primo grado e, in assenza di delibazione del
Giudice di prime cure, riproposto in appello ex art. 346 c.p.c., perché il procedimento non si è concluso nel termine di 120 giorni .
Recita l'art. 55 bis, comma 4, del d.l.vo n. 165 del 2001:
“L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”.
Nella fattispecie al vaglio la sequenza è stata la seguente:
1) in data 20 gennaio 2020 veniva acquisita dall'UPD la relazione ispettiva;
3 2) in data 28/30 gennaio 2020 veniva notificata alla la contestazione degli addebiti, CP_1 quindi assunta l'azione disciplinare, con convocazione per la data del 16 marzo 2020, per l'audizione personale;
3) in data 13 marzo 2020, fissata appunto per l'audizione, la trasmetteva istanza di CP_1
Parte differimento dell'audizione, che in pari data veniva accolta dall' , con fissazione della nuova data di audizione al 27 aprile 2020;
4) in data 17 marzo 2020 veniva emesso il d.l. n. 18 del 2020 (poi convertito in legge n. 27 del
2020), che disponeva la sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari pendenti del personale delle pubbliche amministrazioni, sospensione che si trascinava sino al 15 maggio
2020, ex art. art. 37 del d.l. n. 23 del 2020;
5) in data 16 aprile 2020, la considerando la sospensione ex lege, a mezzo pec chiedeva CP_1 di conoscere “la designanda data fissata per l'audizione”;
6) in data 21 aprile 2020, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari rispondeva: “In riscontro all'istanza di differimento del 16.04.2020, si comunica che, in ottemperanza a quanto espresso dal D.L. n. 18/2020 in considerazione dell'Emergenza Sanitaria in corso l'audizione del 27
Aprile 2020 è differita”, fissando la nuova data al 21 settembre 2020;
7) espletata l'audizione, il procedimento disciplinare si concludeva, con l'emissione dell'impugnata sanzione disciplinare, in data 14 ottobre 2020.
In conclusione, secondo il calcolo più generoso, il 30 gennaio 2020 e il 14 ottobre 2020 costituiscono rispettivamente il dies a quo e il dies ad quem entro i quali parametrare i 120 giorni del procedimento disciplinare. Si tratta di 260 giorni, dai quali scomputare il periodo che va dal
17 marzo 2020 (data dell'accolta richiesta di rinvio da parte della al 15 maggio 2020 CP_1
(data in cui terminava il periodo di sospensione ex lege, che si saldava con l'iniziale richiesta della lavoratrice) per un totale di 59 giorni, per cui il procedimento è durato complessivamente 201 giorni (260-59), ben oltre i 120 previsti dalle legge.
L'equivoco in cui incorre l'Amministrazione sta nel considerare la seconda richiesta della del 16 aprile 2020, quale sua nuova istanza di rinvio, con conseguente nuova CP_1 sospensione sino alla rifissata audizione. Tuttavia essa, come d'altronde evincibile dal tenore letterale della comunicazione, non esprimeva un'ulteriore domanda di differimento, peraltro neppure ammissibile, giacché tale facoltà, ex art. 55 bis del d.l.vo n. 165 del 2001, è concessa, con sospensione dei termini, “una sola volta”, laddove la lavoratrice, nella fattispecie in esame, se ne era già avvalsa con l'istanza di differimento del 13 marzo 2020. L'istanza, invece, facendo esplicito riferimento alla sospensione ex lege, che faceva di per sé saltare l'audizione originariamente fissata al 27 aprile, che in detto periodo di sospensione ricadeva, costituiva una
4 mera richiesta di comunicazione della nuova data che l'Ufficio avrebbe dovuto, in ogni caso, fissare in vista della cessazione del periodo protetto dalle legge.
In altri termini, il primo differimento della data di audizione (dal 16 marzo al 27 aprile) corrispondeva all'esercizio della facoltà di differimento della data di audizione (che non ricadeva nel periodo di sospensione ex lege) rimesso in capo alla lavoratrice, mentre il secondo spostamento della data di audizione (dal 27 aprile al 21 settembre) non veniva richiesto dalla predetta, la quale non avrebbe nemmeno potuto formulare una seconda istanza in tal senso, quindi limitandosi la richiesta a conoscere la nuova fissata d'ufficio in virtù della disposta proroga della sospensione dei termini sino al 15 maggio 2020
In conclusione, l'Amministrazione ha fatto decorrere dalla data di esercizio dell'iniziativa disciplinare, pur detraendo il periodo di sospensione, oltre 120 giorni, termine posto a pena di decadenza dall'esercizio del potere disciplinare, come ribadito dal d.l.vo n. 75 del 2017, che introducendo l'ultimo periodo del comma 9-ter del prefato art. 55 bis, ha disposto:
“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Va allora puntualizzato che i termini iniziali e finali che cadenzano il procedimento disciplinare rappresentano il limite per l'esercizio del potere disciplinare e alla loro violazione è ricollegata la sanzione della decadenza. La violazione di questi termini si sostanzia nella preclusione irrimediabile all'adozione del provvedimento disciplinare, operando in via automatica la decadenza prevista dalla disposizione, in quanto con la fissazione di tale ambito temporale massimo il legislatore ha inteso disciplinare l'esercizio di uno dei tipici poteri di cui il datore di lavoro è titolare nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il potere disciplinare, l'esercizio del quale incide sulla sfera giuridica del lavoratore (cfr. Cass., Sez. Lav., 22.8.2016 n.17245
In conclusione, l'appello proposto va disatteso, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
In considerazione dell'obiettiva particolarità, in fatto e in diritto, della vicenda azionata, nonché della parziale rimodulazione della motivazione, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost.
n. 77/18, compensate, tra le parti, nella misura delle metà, le spese di lite del grado, che per la restante parte seguono la soccombenza, nella misura, reputata congrua, ricompresa nello scaglione della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 14 del 2022, per causa di valore indeterminabile, euro 26.000,00 (cfr. Cass, VI, 25.6.2018 n. 16671), esclusa la fase istruttoria, con distrazione all'avv. Giancarlo Mariniello, antistatario.
5 Va precisato, infine, che non sussistono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass., Sez. Lav., 27.11.2017 n.28250).
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura delle metà, le spese di lite del grado;
condanna il appellante a corrispondere a con distrazione all'avv. Parte_1 CP_1
Giancarlo Mariniello, la rimanente metà delle spese medesime, che determina in euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 28 maggio
2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1749/13 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Pt_3 presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mariniello, presso il quale CP_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Filangieri n. 48
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l'Amministrazione indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 5807 del 2022 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata accolta l'impugnativa di Dirigente scolastica presso l'Istituto Comprensivo CP_1
Statale “Cimarosa” di Napoli, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi 2, irrogatole con decreto n. 64 del 14 ottobre 2020.
1 Censurava detta pronuncia, rilevando che non vi era alcun difetto di specificità della contestazione del 28 gennaio 2020, ove venivano riportati i fatti materiali costituenti illecito, il contenuto degli esposti e, infine, le voci del codice disciplinare violate. Da tener presente, in tale contesto, che la era una dirigente scolastica, quindi in grado di comprendere riferimenti pur sinteticamente CP_1
riportati nella contestazione.
Si doleva, poi, delle improprie valutazioni del Tribunale, che investivano profili rimessi alla discrezionalità della p.a., sui tempi e i modi dello svolgersi dell'attività ispettiva, che invece era stata necessaria e aveva provato gli illeciti commessi dalla lavoratrice.
Contestava, poi, l'assunto del primo Giudice, per il quale l'Amministrazione non aveva messo a disposizione della dirigente gli atti istruttori, perché il concedere l'accesso a tutti i documenti in alcun modo avrebbe inciso sulla comprensibilità degli addebiti. Puntualizzava che in tali ambiti occorreva contemperare interessi diversi, anche di tutela della privacy di terzi.
Ribadiva, poi, il rispetto dei termini procedimentali di cui all'art. 55 del d.l.vo n. 165 del 2001, dal
Giudice di prime cure messo in dubbio per il sovrapporsi degli accertamenti ispettivi, relativi a fattispecie diverse, non considerando il Tribunale che all'esito confermativo della relazione ispettiva, Parte acquisita al protocollo dell' in data 20 gennaio 2020, seguiva dopo solo 8 giorni la contestazione.
Ribadiva ed argomentava, la fondatezza, nel merito, delle contestazioni.
Concludeva, pertanto, chiedendo a questa Corte di riformare la sentenza di primo grado, con il rigetto della domanda proposta dalla controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva che articolatamente resisteva all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
E', infatti, assorbente, per questa Corte, l'argomento del mancato rispetto dei termini procedimentali posti a pena di decadenza dal potere disciplinare dall'art. 55 bis de d.l,.vo n. 165 del 2001, sotto il duplice profilo del tardivo avvio del procedimento disciplinare e dello sforamento dei tempi per la sua conclusione.
Va osservato, sul primo punto, che la contestazione disciplinare è del 28 gennaio 2020 (notificata a mani in data 30 gennaio 2020) e traeva pacificamente impulso (v. relazione ispettiva) da segnalazioni
Parte pervenute all' costituito presso l' nelle date del 4 Controparte_2
aprile 2019 e del 1° luglio 2019,
L'art. 55-bis, comma 4, del d.l.vo n. 165/2001 testualmente recita:
“L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia
2 altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”.
Appare del tutto evidente, dalla successione temporale descritta, che il termine di 30 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare nella fattispecie al vaglio non è stato rispettato, tenendo conto che già gli esposti erano circostanziati, mentre l'indagine ispettiva si è svolta in modo anomalo, come osservato nella sentenza impugnata, con fatti e indagini che si sono confusamente succeduti e che hanno allungato oltremodo l'attività di indagine e quindi ingiustificatamente ritardato la contestazione da fare alla lavoratrice nel termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza del fatto
(altrimenti lo strumento dell'ispezione può essere utilizzato per dilatazioni senza limiti del giudizio disciplinare).
Possiamo tuttavia anche ipotizzare la fondatezza (pur non sorretta da solidi elementi probatori) dell'assunto del , per il quale solo la conclusione dell'attività ispettiva, avvenuta in data 20 Parte_1
Parte gennaio 2020, con relazione trasmessa all' , abbia fatto emerge in modo chiaro e acclarato la commissione degli illeciti contestati alla per cui alcuna tardività risulterebbe sotto tale CP_1
aspetto integrata.
Al riguardo va rilevato che la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 28.5.2024 n.14896) ha statuito che il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione.
Anche in tal caso, tuttavia, il potere disciplinare sarebbe stato invalidamente esercitato, secondo la corretta ricostruzione già offerta dalla lavoratrice in primo grado e, in assenza di delibazione del
Giudice di prime cure, riproposto in appello ex art. 346 c.p.c., perché il procedimento non si è concluso nel termine di 120 giorni .
Recita l'art. 55 bis, comma 4, del d.l.vo n. 165 del 2001:
“L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”.
Nella fattispecie al vaglio la sequenza è stata la seguente:
1) in data 20 gennaio 2020 veniva acquisita dall'UPD la relazione ispettiva;
3 2) in data 28/30 gennaio 2020 veniva notificata alla la contestazione degli addebiti, CP_1 quindi assunta l'azione disciplinare, con convocazione per la data del 16 marzo 2020, per l'audizione personale;
3) in data 13 marzo 2020, fissata appunto per l'audizione, la trasmetteva istanza di CP_1
Parte differimento dell'audizione, che in pari data veniva accolta dall' , con fissazione della nuova data di audizione al 27 aprile 2020;
4) in data 17 marzo 2020 veniva emesso il d.l. n. 18 del 2020 (poi convertito in legge n. 27 del
2020), che disponeva la sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari pendenti del personale delle pubbliche amministrazioni, sospensione che si trascinava sino al 15 maggio
2020, ex art. art. 37 del d.l. n. 23 del 2020;
5) in data 16 aprile 2020, la considerando la sospensione ex lege, a mezzo pec chiedeva CP_1 di conoscere “la designanda data fissata per l'audizione”;
6) in data 21 aprile 2020, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari rispondeva: “In riscontro all'istanza di differimento del 16.04.2020, si comunica che, in ottemperanza a quanto espresso dal D.L. n. 18/2020 in considerazione dell'Emergenza Sanitaria in corso l'audizione del 27
Aprile 2020 è differita”, fissando la nuova data al 21 settembre 2020;
7) espletata l'audizione, il procedimento disciplinare si concludeva, con l'emissione dell'impugnata sanzione disciplinare, in data 14 ottobre 2020.
In conclusione, secondo il calcolo più generoso, il 30 gennaio 2020 e il 14 ottobre 2020 costituiscono rispettivamente il dies a quo e il dies ad quem entro i quali parametrare i 120 giorni del procedimento disciplinare. Si tratta di 260 giorni, dai quali scomputare il periodo che va dal
17 marzo 2020 (data dell'accolta richiesta di rinvio da parte della al 15 maggio 2020 CP_1
(data in cui terminava il periodo di sospensione ex lege, che si saldava con l'iniziale richiesta della lavoratrice) per un totale di 59 giorni, per cui il procedimento è durato complessivamente 201 giorni (260-59), ben oltre i 120 previsti dalle legge.
L'equivoco in cui incorre l'Amministrazione sta nel considerare la seconda richiesta della del 16 aprile 2020, quale sua nuova istanza di rinvio, con conseguente nuova CP_1 sospensione sino alla rifissata audizione. Tuttavia essa, come d'altronde evincibile dal tenore letterale della comunicazione, non esprimeva un'ulteriore domanda di differimento, peraltro neppure ammissibile, giacché tale facoltà, ex art. 55 bis del d.l.vo n. 165 del 2001, è concessa, con sospensione dei termini, “una sola volta”, laddove la lavoratrice, nella fattispecie in esame, se ne era già avvalsa con l'istanza di differimento del 13 marzo 2020. L'istanza, invece, facendo esplicito riferimento alla sospensione ex lege, che faceva di per sé saltare l'audizione originariamente fissata al 27 aprile, che in detto periodo di sospensione ricadeva, costituiva una
4 mera richiesta di comunicazione della nuova data che l'Ufficio avrebbe dovuto, in ogni caso, fissare in vista della cessazione del periodo protetto dalle legge.
In altri termini, il primo differimento della data di audizione (dal 16 marzo al 27 aprile) corrispondeva all'esercizio della facoltà di differimento della data di audizione (che non ricadeva nel periodo di sospensione ex lege) rimesso in capo alla lavoratrice, mentre il secondo spostamento della data di audizione (dal 27 aprile al 21 settembre) non veniva richiesto dalla predetta, la quale non avrebbe nemmeno potuto formulare una seconda istanza in tal senso, quindi limitandosi la richiesta a conoscere la nuova fissata d'ufficio in virtù della disposta proroga della sospensione dei termini sino al 15 maggio 2020
In conclusione, l'Amministrazione ha fatto decorrere dalla data di esercizio dell'iniziativa disciplinare, pur detraendo il periodo di sospensione, oltre 120 giorni, termine posto a pena di decadenza dall'esercizio del potere disciplinare, come ribadito dal d.l.vo n. 75 del 2017, che introducendo l'ultimo periodo del comma 9-ter del prefato art. 55 bis, ha disposto:
“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Va allora puntualizzato che i termini iniziali e finali che cadenzano il procedimento disciplinare rappresentano il limite per l'esercizio del potere disciplinare e alla loro violazione è ricollegata la sanzione della decadenza. La violazione di questi termini si sostanzia nella preclusione irrimediabile all'adozione del provvedimento disciplinare, operando in via automatica la decadenza prevista dalla disposizione, in quanto con la fissazione di tale ambito temporale massimo il legislatore ha inteso disciplinare l'esercizio di uno dei tipici poteri di cui il datore di lavoro è titolare nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il potere disciplinare, l'esercizio del quale incide sulla sfera giuridica del lavoratore (cfr. Cass., Sez. Lav., 22.8.2016 n.17245
In conclusione, l'appello proposto va disatteso, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
In considerazione dell'obiettiva particolarità, in fatto e in diritto, della vicenda azionata, nonché della parziale rimodulazione della motivazione, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost.
n. 77/18, compensate, tra le parti, nella misura delle metà, le spese di lite del grado, che per la restante parte seguono la soccombenza, nella misura, reputata congrua, ricompresa nello scaglione della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 14 del 2022, per causa di valore indeterminabile, euro 26.000,00 (cfr. Cass, VI, 25.6.2018 n. 16671), esclusa la fase istruttoria, con distrazione all'avv. Giancarlo Mariniello, antistatario.
5 Va precisato, infine, che non sussistono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass., Sez. Lav., 27.11.2017 n.28250).
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura delle metà, le spese di lite del grado;
condanna il appellante a corrispondere a con distrazione all'avv. Parte_1 CP_1
Giancarlo Mariniello, la rimanente metà delle spese medesime, che determina in euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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