Sentenza 24 novembre 2021
Massime • 1
In caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pur se l'emissione sia avvenuta nella veste di legale rappresentante di società diverse.
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- 1. Art. 8 D.lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistentihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Indice: Che cos'è e quando si configura La riforma …
Leggi di più… - 2. Reati tributari: La scoperta di fatture presso i clienti è prova dell'istituzione della contabilitàAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 marzo 2023
Indice: 1. Il caso 2.Il processo 3. I riferimenti 4. La massima 5. La sentenza della corte di cassazione 1. Il caso All'imprenditore venivano contestate distinte ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, ed in particolare: due condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), una ipotesi di distruzione di documenti contabili (art. 10) ed una ipotesi di omessa dichiarazione (art. 5). 2. Il processo All'esito del processo di primo grado, l'imprenditore veniva condannato per i reati sopra indicati, riuniti nel vincolo della continuazione, alla pena di anni 3 e mesi otto di reclusione e la sentenza veniva confermata nel successivo giudizio di appello. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2021, n. 9440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9440 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2021 |
Testo completo
09440-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 9235 Grazia Lapalorcia -Presidente - Sent. n. sez. Elisabetta Rosi UP 24/11/2021- R.G.N. 33709/2021 Giovanni Liberati AN Corbetta Alessandro Maria Andronio - Relatore - 21 MAR 2022 ha pronunciato la seguente IL CANCE ESPERT SENTENZA sul ricorso proposto da IN AN, nato a [...] al Tagliamento (PN) il 28/04/1975 avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere estinto il reato sub I), per intervenuta prescrizione, il rigetto in punto di responsabilità con riferimento al reato sub F), l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena;
udito il difensore, avv. Livia Sega, in sostituzione dell'avv. Matteo Brovedani. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 novembre 2020, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 16 aprile 2018, con la quale l'imputato era stato condannato per reati di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 e, in particolare, per avere: F) in qualità di amministratore della società "M.G. AG UI RO & C s.n.c.", al fine di consentire a terzi, segnatamente alla società destinataria Tematika s.n.c., l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso nei confronti di quest'ultima la fattura n. 128 del 30 novembre 2011, relativa ad operazioni inesistenti.; I) per avere emesso in data 1 febbraio 2011 una fattura relativa ad operazioni inesistenti, quale titolare della ditta individuale "STUDIO TI IN Rag. AN", al fine di consentire a terzi, segnatamente a "M.G. AG UI RO & C s.n.c.", l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con una prima doglianza, si deduce la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla mancata declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato contestato al capo I). Secondo la prospettazione difensiva, la Corte d'appello di Trieste avrebbe omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione, sebbene il termine massimo, determinato ex art. 161 cod. pen. in 7 anni e mesi 6, risultasse ampiamente superato al momento della pronuncia della sentenza d'appello, perché il reato di cui al capo I) risulterebbe essere stato commesso in data 01/02/2011. 2.2. Si deducono, in secondo luogo, vizi della motivazione in relazione alla valutazione delle prove e dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai coindagati, con particolare riferimento al superamento del "ragionevole dubbio" e alla violazione del principio di non colpevolezza. In particolare, dalla ricostruzione operata dalla difesa emerge che, fino ai primi mesi del 2011, Tematika s.n.c. forniva a MG AG s.n.c. il servizio di elaborazione dei dati contabili dei propri dipendenti. Nel mentre, i sigg.ri. RO (socio di MG AG, Tematika s.n.c. ed Euromontaggi), BE (socio di Euromontaggi) e IN (socio di Tematika s.n.c., di Euromontaggi e titolare della ditta individuale Tematika di AN IN) avevano progettato di riunire le proprie competenze e i propri settori di attività sotto MG AG s.n.c. e avevano contestualmente proposto ai dipendenti storici di entrare a far parte della nuova compagine sociale, mutandone altresì il nome in MG Service. In conseguenza di tale cambiamento, i rapporti tra Tematika s.n.c. e MG AG s.n.c. si erano invertiti, con quest'ultima che, assunti i tre dipendenti contabili precedentemente in forza a Tematika s.n.c., era diventata fornitrice del servizio di elaborazione dei dati anche per tutti quelli che restavano formalmente, per tutto il 2011, clienti di Tematika s.n.c e che sarebbero poi dovuti passare gradualmente alla nuova "MG Service s.n.c.". Pertanto, secondo la difesa, sarebbe coerente con questa inversione il fatto che MG Service s.n.c. 2 avesse addebitato a Tematika s.n.c. le fatture n. 46, 67 e 128 del 2011 in relazione al servizio di elaborazione delle contabilità svolto nell'interesse dei suoi clienti. Inoltre, si afferma che le dichiarazioni rese dagli altri soci (che erano risultati coindagati di RO e IN in relazione a questo capo d'imputazione) trovano palese smentita in plurimi elementi documentali acquisiti nel corso dell'istruttoria (nella visura MG Service s.nc., nella visura Tematika s.n.c., nella dichiarazione resa dall'imputato il 23 marzo 2012 e nei PVC del 22 novembre 2013) e che l'unico riscontro esterno, consistente nella "nota di accredito" unilateralmente predisposta dagli stessi soci rimasti dopo l'uscita dalla compagine sociale dell'imputato e di RO e su suggerimento del nuovo consulente, non è idoneo a far propendere per la tesi accusatoria. Si sottolinea, infatti, che tale rinuncia riguardava un credito che si era rivelato di difficile esigibilità, in quanto Tematika s.n.c. si trovava in liquidazione da quasi un anno, e che al tempo stesso avrebbe consentito il recupero dell'imposta. In aggiunta, si afferma che la Corte d'appello di Trieste avrebbe errato nell'interpretare sia la dichiarazione dell'imputato datata 23/03/2012 sia le risultanze dei PVC. Quanto al primo aspetto, giudici avrebbero omesso di considerare che, nella seconda pagina del documento considerato "confessorio", l'imputato conferma che le tre fatture oggetto di imputazione "sono relative a servizi realmente svolti"; quanto al secondo aspetto, invece, non si sarebbe considerato che MG Service s.n.c. aveva realmente effettuato il servizio di elaborazione contabile per i clienti di Tematika s.n.c., e si sarebbero così stravolte le risultanze emerse dai PVC dell'Agenzia dell'Entrate che, ad avviso della difesa, attestavano come le fatture 46 e 67 del 2011 erano state regolarmente pagate e si riferivano ad operazioni effettivamente erogate.
2.3. In terzo luogo, si lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale e del dolo specifico, nonché la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. La sentenza d'appello sarebbe infatti, in relazione a quest'ultimo punto, del tutto illogica, in quanto, se l'imputato fosse stato davvero animato da un intento di evasione, la registrazione della fattura 128 secondo la difesa sarebbe stata la prima1 operazione che egli avrebbe dovuto compiere per Tematika».
2.4. Con una quarta doglianza, si deducono la violazione degli artt. 62, n. 4), 62-bis e 81 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, per travisamento dei fatti in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno/lucro di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche. A parere della difesa, infatti, i singoli reati conservano, all'interno della disciplina della continuazione, la loro autonomia in relazione alla sussistenza delle circostanze, anche in ossequio al principio del favor rei. Quanto invece alle circostanze attenuanti generiche, la difesa ribadisce che l'imputato non ha riportato condanne R definitive per reati tributari e che pertanto la Corte d'appello ha errato sul punto, travisando i fatti.
2.5. Con un quinto motivo di doglianza, introdotto con la memoria difensiva depositata in data 8 novembre 2021, la difesa lamenta la mancata assunzione di prove decisive, in violazione degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen. in quanto l'imputato, pur nell'impossibilità di fornire prova documentale del passaggio a MG Service s.n.c. dei dipendenti contabili di Tematika s.n.c., aveva indicato chiaramente i loro nominativi. In particolare, ad avviso della difesa, la Corte d'appello, dopo aver acquisito la documentazione attestante l'assunzione della sig.ra EN, avrebbe dovuto, anziché ipotizzare che la stessa fosse stata assunta per tenere la contabilità interna di MG Service, utilizzare tale documentazione come ineludibile elemento probatorio in merito alla veridicità delle dichiarazioni dell'imputato. In aggiunta, qualora la Corte avesse continuato a nutrire ulteriori dubbi circa le assunzioni degli impiegati da parte di MG Service, l'unica possibile alternativa sarebbe stata, secondo la tesi difensiva, quella di sentire la sig.ra EN e gli altri dipendenti sul punto, come del resto aveva richiesto lo stesso Procuratore generale presso la Corte d'appello nelle sue conclusioni. Con la stessa memoria, il difensore ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata e ha prodotto in allegato gli atti e i documenti processuali richiamati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I fatti contestati devono essere qualificati come unico reato, con conseguente eliminazione dell'aumento per la continuazione;
il ricorso deve essere dichiarato infondato nel resto.
1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si deduce la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla mancata declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato contestato al capo I) - è inammissibile. Deve preliminarmente rilevarsi che, sebbene quest'ultimo sia contestato come commesso in data 01/02/2011, tanto i giudici di primo grado quanto i giudici di appello hanno in realtà errato nella qualificazione giuridica del fatto. Deve rilevarsi che il reato ex art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso nella veste di legale rappresentante di diverse società o di titolare di diverse ditte, che si concretizzi nell'emanazione di fatture per operazioni inesistenti in diversi periodi dello stesso anno di imposta per conto di più società o ditte, deve essere ritenuto unico e il suo momento consumativo è quello dell'emanazione dell'ultima fattura. Infatti, la disposizione incriminatrice non punisce un reato proprio ma un reato comune e non fa riferimento alle diverse vesti eventualmente assunte dal reo, così AX che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti deve essere valutata complessivamente a suo carico, con riferimento all'intero anno di imposta. Fatta questa premessa, occorre sottolineare che, rispetto alla richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo I), basata su una scorretta qualificazione giuridica del fatto, il risultato pratico perseguito dal ricorrente è comunque raggiunto, in quanto quest'ultimo, poiché il reato deve essere considerato unitario, non dovrà più subire per il fatto indicato al capo I) -- l'applicazione del disposto aumento di pena di un mese di reclusione. In conclusione, il fatto va qualificato come un unico reato, con eliminazione dell'aumento di pena per continuazione, pari ad un mese di reclusione.
1.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione in relazione alla valutazione delle prove e dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai coindagati, con particolare riferimento al superamento del "ragionevole dubbio" e alla violazione del principio di non colpevolezza, è infondato. A tale proposito, occorre preliminarmente rilevare che i tanto i giudici di primo grado quanto i giudici di appello hanno correttamente ricostruito la vicenda e gli accadimenti societari verificatisi sotto la gestione RO IN. In particolare, -> con riferimento al reato di cui al capo F), la Corte d'appello ha correttamente sottolineato che: da un lato, a favore dell'inesistenza della fattura deponeva la circostanza che la stessa era stata fornita nella verifica fiscale non dalla società destinataria (Tematika), bensì da quella emittente (MG Service); dall'altro, la nota di accredito costitutiva un grave indizio a carico dell'imputato, posto che, nel rinunciarvi, la società MG Service avrebbe abbandonato ogni pretesa su un credito di non poco valore. In aggiunta, veniva correttamente sottolineato dai giudici di appello che la nota di accredito era emessa dopo un'attenta analisi condotta da professionisti terzi rispetto alla società, i quali, pertanto, ben difficilmente si sarebbero prestati ad una operazione di falsificazione della realtà. Quanto alle dichiarazioni dell'imputato, le stesse sono state sconfessate non solo dalle dichiarazioni rese dai coindagati, delle quali parte ricorrente sostiene genericamente l'inattendibilità, ma anche dalla stessa attività di controllo svolta dai professionisti nominati dagli stessi soci. Analogamente, con riferimento al reato di cui al capo I), la Corte d'appello ha ben evidenziato come le circostanze portassero a considerare come inesistente la fattura emessa in data 01/02/2011. In particolare, deponevano in tal senso tanto il fatto che la fattura presentasse un difetto grafico sospetto, tale da lasciare intendere che il documento fosse stato formato il giorno stesso della verifica da parte della Guardia di Finanza, quanto le varie versioni sulla natura della fattura rilasciate dall'imputato, tra loro contrastanti. 5 1.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale e del dolo specifico, è inammissibile per genericità. Ciononostante, occorre sottolineare che la Corte d'appello ha correttamente e logicamente motivato la sentenza con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non solo alla luce del complessivo quadro indiziario, che aveva portato a ritenere inesistenti le fatture de quibus, ma anche in relazione alla complessa ricostruzione della vicenda societaria dalla Corte stessa operata. E, quanto al profilo oggettivo, è sufficiente richiamare le considerazioni appena svolte circa la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato.
1.4. La quarta doglianza, relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno/lucro di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, occorre sottolineare che l'ultimo comma dell'art. 62-bis cod. pen. dispone che «in ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma>>; e l'imputato non richiama compiutamente elementi positivi di giudizio diversi dalla mera incensuratezza. A ciò deve aggiungersi che, come ben evidenziato dai giudici di merito, l'imposta evasa ammonta ad un importo che non può considerarsi modesto e che deve essere considerato il ruolo, tutt'altro che secondario, rivestito dall'imputato nell'attività di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.
1.5. Anche l'ultima doglianza, relativa alla mancata assunzione di prova decisiva, deve essere dichiarata inammissibile, posta l'inidoneità di tale prova ad incidere sulla gravità e convergenza dell'intero quadro istruttorio, come sopra descritto.
P.Q.M
Qualificati i fatti come unico reato ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento della pena per continuazione pari ad un mese di reclusione, aumento di pena che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 26/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia انكlofeloress Alessandro Maria Andronio Aa али IL CAN KTO : 6