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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguent e
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 63 del RGC dell'anno 2016 avente ad oggetto servitù e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
ME TE (CZ) via Michelangelo n. 42 presso lo studio dell'avv. Carlo Isabella che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in ME TE (CZ) viale dei Mille n. 35, presso lo studio dell'avv. Davide
Esposito, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e delibera di giunta n. 94 del 18.5.2016
CONVENUTO
E
, residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: superficie.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2024, in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, dinnanzi all'i ntestato Tribunale, il Parte_1 Controparte_3
, chiedendo di accertare l'esistenza e la contitolarità del diritto di superficie su
[...] un'area cimiteriale e, per l'effetto, condannare i convenuti al rilascio della stessa in favore dell'attore, al pagamento delle spese di demolizione delle opere ivi realizzate ed al risarcimento dei danni cagionati all'attore, da determinarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In particolare, nel libello introduttivo di lite era d edotto: a) che era contitolare Parte_1 di un diritto di superficie sorto in forza di una concessione perpetua rilasciata ai suoi prossimi congiunti, tumulati fino a qualche anno prima nelle edicole funerarie edificate sul fondo in parola;
b) che non era possibile stabilire con precisione la data della concessione, che tuttavia risaliva senz'altro agli inizi del 900, in quanto i suoi parenti vi erano tumulati da allora;
c) che non era stato possibile rinvenire alcun documento cartaceo della conces sione, ma dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si poteva evincere che la sua esistenza non fosse in discussione;
d) che i loculi di proprietà della famiglia in seguito ad alcuni lavori di Pt_1 ristrutturazione, erano stati arbitrariamente ed ille gittimamente demoliti, ma la demolizione non aveva comportato l'estinzione del diritto dell'attore, la cui esistenza non era mai stata contestata dal e) che aveva avviato dei lavori edificatori nell'area cimiteriale in CP_1 CP_2 questione.
Si costituiva in giudizio il che contestava integralmente il contenuto della Controparte_1 domanda, eccependo innanzitutto il difetto di legittimazione attiva, dal momento che l'attore aveva affermato di essere contitolare di un diritto di superficie ered itato dai suoi aventi causa, senza indicare né chi fossero i soggetti da cui aveva ereditato né in base a quale titolo essi avessero ricevuto l'area cimiteriale;
infine, aveva omesso anche di identificare l'area cimiteriale stessa. Nel merito, poi, ricostr uiva la vicenda evidenziando che nel 1996 il Controparte_1 aveva deliberato dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di , intervenendo CP_1 nelle zone in evidente stato di abbandono con loculi fatiscenti. Successivamente, con determina n. 425 del 25.10.2010, il medesimo aveva assegnato un suolo cimiteriale al sig. CP_1 Per_1
, dopo aver effettuato verifiche e controlli in ordine al predetto suolo ed alla mancanza di
[...] assegnazioni pregresse. Tuttavia, l'attore aveva atteso che o edificasse per Pt_2 Per_1 instaurare il presente giudizio, anziché impugnare a tempo debito la delibera di assegnazione.
Evidenziava, altresì, l'ente convenuto di non aver avuto alcun obbligo di emettere il provvedimento di revoca, dal momento che non a veva dimostrato di essere in possesso Pt_1 della concessione, onere che in ogni caso incombeva su di lui. Chiedeva, pertanto, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , per la mancanza di un atto concessorio Parte_1 dell'area cimiteriale in favore dei suoi aventi causa e, pertanto, di rigettare tutte le richieste di parte attrice, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
, regolarmente citato, rimaneva contumace. Persona_1
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della doc umentazione prodotta dalle parti, e, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 22.10.2024, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , regolarmente citato e non Persona_1 costituito.
Nel merito, la domanda è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito specificate.
Il diritto di sepolcro costituisce materia di particolare interesse in ragione della carenza di disposizioni normative scritte che ne contengano la disciplina. Si tratta, infatti, sotto il profilo strettamente privatistico, di un istituto regolamentato integralmente dalla consuetudine, che, in questo caso, acquisisce valore suppletivo (cosiddetta consuetudine praeter legem).
Parte della dottrina, peraltro, non ha mancato di osservare come in questa materia si rinvengano disposizioni ispirate ad esigenze ed a principi che con il diritto privato ben poco hanno in comune. Sembra tuttavia corretto riportare anche la disciplina del diritto di sepolcro ai principi generali del diritto privato ed ai valori costituzionali, all'interno ed alla luce dei quali ogni disposizione del vigente ordinamento giuridico
(e, quindi, anche le norme consuetudinarie) deve essere rispettivamente posizionata e letta.
Orbene, mediante l'espressione diritto di sepolcro si fa riferimento ad un istituto complesso: occorre operare una distinzione tra lo ius sepulchri inteso come diritto sulla cappella funeraria in quanto edificio e il diritto di sepoltura suscettibile invece di essere scomposto in un diritto primario ed in un diritto secondario (vedi Cass. n.
3311/1984; ma anche Cass. n. 9190/1997).
Il primo diritto (quello sulla costruzione) trova il suo fondamento in una concessione amministrativa di terreno demaniale (art. 824 c.c.) la quale determina nel titolare un diritto reale assimilabile, secondo l'orientamento della giurisprudenza, al diritto di superficie (Cass. n. 8804/2003), il quale nei rapporti tra privati assume i connotati di un diritto assoluto sulla res (cioè di un diritto soggettivo perfetto di natura reale e, perciò, opponibile, "iure privatorum", agli altri privati) che si manifesta essenzialmente nella facoltà di costruire il monumento al di sopra o al di sotto del suolo di area cimiteriale (la quale è destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti)
e nella disponibilità della costruzione medesima.
Dunque, il diritto sulla cappella, gentilizia o familiare, si atteggia come un diritto reale particolare in tutto assimilabile al diritto di superficie (si esprime in termini generici di diritto reale Cass. 30 maggio 1984, n. 3311, mentre Cass. 15 settembre 1997, n. 9190 e Cass. 25 maggio 1983, n. 3607 ravvisano, più in particolare, la sussistenza di un diritto di superficie o, comunque, ad esso suscettibile di essere assimilato).
La natura reale del diritto sulla costruzione funeraria fa sì che esso possa essere oggetto di esecuzione forzata, mentre la sua temporaneità ed estinguibilità da parte della concedente amministrazione pubblica per ragioni di pubblico interesse, incide soltanto sulla sua valutazione patrimoniale (cfr., al riguardo, Cass. 15 settembre 1997,
n. 9190).
Come diritto reale il diritto sul sepolcro è alienabile, essendo il fondo ed il manufatto destinato a sepolcro da considerarsi una cosa commerciabile, anche se la destinazione a sepolcro ha l'effetto di limitare il diritto reale sul sepolcro medesimo.
Il diritto di sepoltura propriamente inteso invece si distingue, come già anticipato, in primario e secondario.
Il diritto primario di sepolcro consiste nel diritto di essere seppellito (ius sepulchri propriamente detto) o di seppellire altri in un determinato sepolcro (ius inferendi mortuum in sepulchro), che può essere attribuito dal proprietario del sepolcro a titolo gratuito oppure oneroso, per atto tra vivi o a causa di morte (cfr., in tal senso,
Cass. 5 luglio 1979, n. 3851, nonché Cass. 24 gennaio 1979, n. 532). La titolarità di tale diritto può derivare o dalla qualità di erede del fondatore (sepolcro ereditario) ovvero dall'appartenenza ad una famiglia (sepolcro familiare o gentilizio: cfr., in tal senso, T. A. R. Sicilia, Sez. III, Catania, 24 dicembre 1997, n. 2675).
Il diritto secondario di sepolcro, invece, spetta a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro e consiste nella facoltà di accedervi in occasione delle ricorrenze e di opporsi ad ogni sua trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella determinata spoglia e ad ogni atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba (cfr., in tal senso, Corte d'Appello di L'Aquila, 6 giugno 1984).
In base ad un primo orientamento giurisprudenziale il diritto primario di sepolcro è diritto di natura reale e patrimoniale con peculiari caratteristiche (Cass. 4 maggio 1982, n. 2736). Secondo altro indirizzo, invece, il diritto di sepolcro non può essere considerato di natura reale, poiché è accordato a tutela di un interesse che viene soddisfatto, e, quindi, si estingue, nel momento stesso nel quale la salma viene deposta nel sepolcro: tale diritto dunque avrebbe natura strettamente personale in quanto non può essere trasmesso per atto tra vivi nè per successione mortis causa e si estingue per ciascun titolare nel momento in cui il cadavere del medesimo viene deposto in quel dato sepolcro (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30/05/1984,
n. 3311).
In ogni caso, il diritto alla tumulazione (ius inferendi mortuum in sepulchrum) costituisce una posizione giuridica attiva autonoma e distinta rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono.
Quanto al diritto secondario di sepolcro, se ne può senz'altro escludere la natura reale, mancando anche il potere di uso che caratterizza, invece, il diritto primario e che rappresenta il presupposto di ogni diritto reale. Si deve, perciò, concludere che esso sia un diritto personale di godimento, il cui esercizio dura fino a quando permane la sepoltura (cfr., in tal senso, Pretura di Napoli, 3 aprile 1991).
In astratto, dunque, può anche darsi che chi esercita un potere di fatto sulla cappella intesa come costruzione può non essere titolare del diritto primario di sepolcro e non esercitare il relativo possesso trattandosi di due situazioni di fatto differenziate e separate.
Ciò detto in termini di inquadramento sistematico della fattispecie, dalla documentazione allegata nel corso del presente giudizio, non è emersa alcuna concessione da parte del in favore della famiglia Controparte_1
e, di conseguenza, nessuna concessione può dirsi ereditata dall'attore. Pt_1
Il invero, ha dimostrato di aver adottato delle delibere in ordine ad un'area cimiteriale che si trovava CP_1 in stato di abbandono, e per tale motivo fu oggetto di lavori di smantellamento delle edicole funerarie e di nuova assegnazione.
Parte attrice, invece, non ha dimostrato, essendo tenuta peraltro a farlo, la sussistenza di un diritto soggettivo alle edicole funerarie in cui erano custoditi i resti ossei dei parenti, trattandosi di manufatti la cui concessione era soggetta a termine abbondantemente scaduto all'epoca dell'estumulazione: infatti il decesso più prossimo tra i parenti i cui resti riposavano nei loculi di che trattasi risaliva al 1948, cioè a 49 anni prima del verificarsi dei fatti. Altro dato pacifico è costituito dalla circostanza che i numerosi loculi nei quali erano custoditi, tra gli altri, i resti ossei dei parenti dell'attore versassero in condizioni di particolare degrado, ma ciò nonostante l'attore non aveva spontaneamente ritenuto di avanzare istanza volta ad ottenere una nuova concessione, al fine di garantire una più idonea collocazione dei resti dei cari estinti.
L'infondatezza della domanda nel merito è assorbente e rende superflua la disamina dell'eccezione di carenza di legittimazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME TE, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico Teresa
Valeria Grieco, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in €
1.701,00. ME TE, 12 marzo 2025.
IL GIUDICE
Teresa Valeria Grieco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguent e
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 63 del RGC dell'anno 2016 avente ad oggetto servitù e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
ME TE (CZ) via Michelangelo n. 42 presso lo studio dell'avv. Carlo Isabella che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in ME TE (CZ) viale dei Mille n. 35, presso lo studio dell'avv. Davide
Esposito, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e delibera di giunta n. 94 del 18.5.2016
CONVENUTO
E
, residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: superficie.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2024, in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, dinnanzi all'i ntestato Tribunale, il Parte_1 Controparte_3
, chiedendo di accertare l'esistenza e la contitolarità del diritto di superficie su
[...] un'area cimiteriale e, per l'effetto, condannare i convenuti al rilascio della stessa in favore dell'attore, al pagamento delle spese di demolizione delle opere ivi realizzate ed al risarcimento dei danni cagionati all'attore, da determinarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In particolare, nel libello introduttivo di lite era d edotto: a) che era contitolare Parte_1 di un diritto di superficie sorto in forza di una concessione perpetua rilasciata ai suoi prossimi congiunti, tumulati fino a qualche anno prima nelle edicole funerarie edificate sul fondo in parola;
b) che non era possibile stabilire con precisione la data della concessione, che tuttavia risaliva senz'altro agli inizi del 900, in quanto i suoi parenti vi erano tumulati da allora;
c) che non era stato possibile rinvenire alcun documento cartaceo della conces sione, ma dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si poteva evincere che la sua esistenza non fosse in discussione;
d) che i loculi di proprietà della famiglia in seguito ad alcuni lavori di Pt_1 ristrutturazione, erano stati arbitrariamente ed ille gittimamente demoliti, ma la demolizione non aveva comportato l'estinzione del diritto dell'attore, la cui esistenza non era mai stata contestata dal e) che aveva avviato dei lavori edificatori nell'area cimiteriale in CP_1 CP_2 questione.
Si costituiva in giudizio il che contestava integralmente il contenuto della Controparte_1 domanda, eccependo innanzitutto il difetto di legittimazione attiva, dal momento che l'attore aveva affermato di essere contitolare di un diritto di superficie ered itato dai suoi aventi causa, senza indicare né chi fossero i soggetti da cui aveva ereditato né in base a quale titolo essi avessero ricevuto l'area cimiteriale;
infine, aveva omesso anche di identificare l'area cimiteriale stessa. Nel merito, poi, ricostr uiva la vicenda evidenziando che nel 1996 il Controparte_1 aveva deliberato dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di , intervenendo CP_1 nelle zone in evidente stato di abbandono con loculi fatiscenti. Successivamente, con determina n. 425 del 25.10.2010, il medesimo aveva assegnato un suolo cimiteriale al sig. CP_1 Per_1
, dopo aver effettuato verifiche e controlli in ordine al predetto suolo ed alla mancanza di
[...] assegnazioni pregresse. Tuttavia, l'attore aveva atteso che o edificasse per Pt_2 Per_1 instaurare il presente giudizio, anziché impugnare a tempo debito la delibera di assegnazione.
Evidenziava, altresì, l'ente convenuto di non aver avuto alcun obbligo di emettere il provvedimento di revoca, dal momento che non a veva dimostrato di essere in possesso Pt_1 della concessione, onere che in ogni caso incombeva su di lui. Chiedeva, pertanto, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , per la mancanza di un atto concessorio Parte_1 dell'area cimiteriale in favore dei suoi aventi causa e, pertanto, di rigettare tutte le richieste di parte attrice, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
, regolarmente citato, rimaneva contumace. Persona_1
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della doc umentazione prodotta dalle parti, e, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 22.10.2024, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , regolarmente citato e non Persona_1 costituito.
Nel merito, la domanda è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito specificate.
Il diritto di sepolcro costituisce materia di particolare interesse in ragione della carenza di disposizioni normative scritte che ne contengano la disciplina. Si tratta, infatti, sotto il profilo strettamente privatistico, di un istituto regolamentato integralmente dalla consuetudine, che, in questo caso, acquisisce valore suppletivo (cosiddetta consuetudine praeter legem).
Parte della dottrina, peraltro, non ha mancato di osservare come in questa materia si rinvengano disposizioni ispirate ad esigenze ed a principi che con il diritto privato ben poco hanno in comune. Sembra tuttavia corretto riportare anche la disciplina del diritto di sepolcro ai principi generali del diritto privato ed ai valori costituzionali, all'interno ed alla luce dei quali ogni disposizione del vigente ordinamento giuridico
(e, quindi, anche le norme consuetudinarie) deve essere rispettivamente posizionata e letta.
Orbene, mediante l'espressione diritto di sepolcro si fa riferimento ad un istituto complesso: occorre operare una distinzione tra lo ius sepulchri inteso come diritto sulla cappella funeraria in quanto edificio e il diritto di sepoltura suscettibile invece di essere scomposto in un diritto primario ed in un diritto secondario (vedi Cass. n.
3311/1984; ma anche Cass. n. 9190/1997).
Il primo diritto (quello sulla costruzione) trova il suo fondamento in una concessione amministrativa di terreno demaniale (art. 824 c.c.) la quale determina nel titolare un diritto reale assimilabile, secondo l'orientamento della giurisprudenza, al diritto di superficie (Cass. n. 8804/2003), il quale nei rapporti tra privati assume i connotati di un diritto assoluto sulla res (cioè di un diritto soggettivo perfetto di natura reale e, perciò, opponibile, "iure privatorum", agli altri privati) che si manifesta essenzialmente nella facoltà di costruire il monumento al di sopra o al di sotto del suolo di area cimiteriale (la quale è destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti)
e nella disponibilità della costruzione medesima.
Dunque, il diritto sulla cappella, gentilizia o familiare, si atteggia come un diritto reale particolare in tutto assimilabile al diritto di superficie (si esprime in termini generici di diritto reale Cass. 30 maggio 1984, n. 3311, mentre Cass. 15 settembre 1997, n. 9190 e Cass. 25 maggio 1983, n. 3607 ravvisano, più in particolare, la sussistenza di un diritto di superficie o, comunque, ad esso suscettibile di essere assimilato).
La natura reale del diritto sulla costruzione funeraria fa sì che esso possa essere oggetto di esecuzione forzata, mentre la sua temporaneità ed estinguibilità da parte della concedente amministrazione pubblica per ragioni di pubblico interesse, incide soltanto sulla sua valutazione patrimoniale (cfr., al riguardo, Cass. 15 settembre 1997,
n. 9190).
Come diritto reale il diritto sul sepolcro è alienabile, essendo il fondo ed il manufatto destinato a sepolcro da considerarsi una cosa commerciabile, anche se la destinazione a sepolcro ha l'effetto di limitare il diritto reale sul sepolcro medesimo.
Il diritto di sepoltura propriamente inteso invece si distingue, come già anticipato, in primario e secondario.
Il diritto primario di sepolcro consiste nel diritto di essere seppellito (ius sepulchri propriamente detto) o di seppellire altri in un determinato sepolcro (ius inferendi mortuum in sepulchro), che può essere attribuito dal proprietario del sepolcro a titolo gratuito oppure oneroso, per atto tra vivi o a causa di morte (cfr., in tal senso,
Cass. 5 luglio 1979, n. 3851, nonché Cass. 24 gennaio 1979, n. 532). La titolarità di tale diritto può derivare o dalla qualità di erede del fondatore (sepolcro ereditario) ovvero dall'appartenenza ad una famiglia (sepolcro familiare o gentilizio: cfr., in tal senso, T. A. R. Sicilia, Sez. III, Catania, 24 dicembre 1997, n. 2675).
Il diritto secondario di sepolcro, invece, spetta a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro e consiste nella facoltà di accedervi in occasione delle ricorrenze e di opporsi ad ogni sua trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella determinata spoglia e ad ogni atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba (cfr., in tal senso, Corte d'Appello di L'Aquila, 6 giugno 1984).
In base ad un primo orientamento giurisprudenziale il diritto primario di sepolcro è diritto di natura reale e patrimoniale con peculiari caratteristiche (Cass. 4 maggio 1982, n. 2736). Secondo altro indirizzo, invece, il diritto di sepolcro non può essere considerato di natura reale, poiché è accordato a tutela di un interesse che viene soddisfatto, e, quindi, si estingue, nel momento stesso nel quale la salma viene deposta nel sepolcro: tale diritto dunque avrebbe natura strettamente personale in quanto non può essere trasmesso per atto tra vivi nè per successione mortis causa e si estingue per ciascun titolare nel momento in cui il cadavere del medesimo viene deposto in quel dato sepolcro (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30/05/1984,
n. 3311).
In ogni caso, il diritto alla tumulazione (ius inferendi mortuum in sepulchrum) costituisce una posizione giuridica attiva autonoma e distinta rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono.
Quanto al diritto secondario di sepolcro, se ne può senz'altro escludere la natura reale, mancando anche il potere di uso che caratterizza, invece, il diritto primario e che rappresenta il presupposto di ogni diritto reale. Si deve, perciò, concludere che esso sia un diritto personale di godimento, il cui esercizio dura fino a quando permane la sepoltura (cfr., in tal senso, Pretura di Napoli, 3 aprile 1991).
In astratto, dunque, può anche darsi che chi esercita un potere di fatto sulla cappella intesa come costruzione può non essere titolare del diritto primario di sepolcro e non esercitare il relativo possesso trattandosi di due situazioni di fatto differenziate e separate.
Ciò detto in termini di inquadramento sistematico della fattispecie, dalla documentazione allegata nel corso del presente giudizio, non è emersa alcuna concessione da parte del in favore della famiglia Controparte_1
e, di conseguenza, nessuna concessione può dirsi ereditata dall'attore. Pt_1
Il invero, ha dimostrato di aver adottato delle delibere in ordine ad un'area cimiteriale che si trovava CP_1 in stato di abbandono, e per tale motivo fu oggetto di lavori di smantellamento delle edicole funerarie e di nuova assegnazione.
Parte attrice, invece, non ha dimostrato, essendo tenuta peraltro a farlo, la sussistenza di un diritto soggettivo alle edicole funerarie in cui erano custoditi i resti ossei dei parenti, trattandosi di manufatti la cui concessione era soggetta a termine abbondantemente scaduto all'epoca dell'estumulazione: infatti il decesso più prossimo tra i parenti i cui resti riposavano nei loculi di che trattasi risaliva al 1948, cioè a 49 anni prima del verificarsi dei fatti. Altro dato pacifico è costituito dalla circostanza che i numerosi loculi nei quali erano custoditi, tra gli altri, i resti ossei dei parenti dell'attore versassero in condizioni di particolare degrado, ma ciò nonostante l'attore non aveva spontaneamente ritenuto di avanzare istanza volta ad ottenere una nuova concessione, al fine di garantire una più idonea collocazione dei resti dei cari estinti.
L'infondatezza della domanda nel merito è assorbente e rende superflua la disamina dell'eccezione di carenza di legittimazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME TE, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico Teresa
Valeria Grieco, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in €
1.701,00. ME TE, 12 marzo 2025.
IL GIUDICE
Teresa Valeria Grieco