Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 67 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Antonella Germanò) Parte_1
appellante
E
(avv. Anna Torchia) Controparte_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Rivendicazioni salariali.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Catanzaro ha disatteso le rivendicazioni retributive che
[...]
aveva avanzato, con ricorso del 9.10.2018, nei confronti della società Parte_1 CP_1 che dall'ottobre 2012 l'aveva assunta alle sue dipendenze con qualifica di operaia e che
[...] il 25.2.2017 l'aveva licenziata.
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3. È solo contro questa specifica statuizione che la ricorrente interpone appello, lamentandosi dell'erronea valutazione, da parte del tribunale, delle prove, orali e documentali, che ha addotto a sostegno della circostanza che fonda la sua pretesa restitutoria.
4. Nella resistenza della società appellata che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello “per mancanza dell'attestazione di conformità degli atti di primo grado” e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio ha disposto la trattazione in forma cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalle parti, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'impugnazione è ammissibile, perché l'eccepita mancanza di attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in formato digitale dall'appellante, che peraltro già erano stati acquisiti al fascicolo telematico di primo grado, è smentita dalla attestazione di conformità allegata all'atto di appello e riferita anche al “fascicolo di primo grado” di parte ricorrente (cfr. l'allegato al ricorso in appello contraddistinto con la dicitura
“ATTC Attestazione Conformità”). È quindi ultroneo rilevare che la denunciata mancanza non inficerebbe comunque l'ammissibilità del gravame, in difetto di una espressa previsione normativa in tal senso.
6. Nel merito l'appello è infondato.
7. Il tribunale ha ritenuto che le prove acquisite non siano sufficienti a dimostrare che la lavoratrice abbia dovuto restituire al datore di lavoro la parte del salario, che quegli le aveva corrisposto, eccedente la misura effettiva dell'importo mensile, pari a seicento euro, di cui assume di aver concretamente beneficiato.
8. La valutazione merita di essere condivisa e resiste alle censure che l'appellante le muove.
9. Ed invero, la prova della dazione di denaro al datore di lavoro, da parte della lavoratrice appellante, non si evince dalla documentazione prodotta, in quanto:
Pag. 2 di 4 a) le annotazioni manoscritte sulle copie dei bonifici bancari (“stampa dettaglio bonifico”), che secondo l'appellante darebbero prova dei calcoli matematici operati dal datore di lavoro per determinare quanto essa era tenuta a restituirgli, non sono riconducibili al legale rappresentante della società appellata perché non recano la sua firma. Il tribunale ha specificamente valorizzato tale mancanza e il suo apprezzamento, sul punto, non è stato confutato altrettanto specificamente dall'appellante;
b) i movimenti bancari registrati dagli “estratti conto” che ha prodotto, e che secondo l'appellante dimostrerebbero la sequenza di accrediti stipendiali e di successivi prelievi delle somme restituite alla società appellata, non sono tali da fornire siffatta dimostrazione. In primo lugo, perché si riferiscono solo al biennio 2015 – 2016, nonostante l'appellante sostenga che l'accreditamento dello stipendio sul suo conto corrente bancario abbia avuto inizio già nel 2013. In secondo luogo, perché i prelievi, immediatamente susseguenti agli accrediti, non sono di ammontare tale da suffragare l'assunto dell'appellante, la quale, in effetti, non cura di indicarli in dettaglio e si affida ad un conteggio peritale che, tuttavia, consta solo dell'indicazione delle complessive “somme restituite” mensilmente (cfr. tab. da 7
a 11), senza però specificare l'ammontare dei singoli prelievi che sarebbero stati destinati a quello scopo. In terzo luogo, perché analoga mancanza si riscontra con riguardo alle date dei prelievi stessi (che né l'appellante, né il perito di parte indicano), con la conseguente difficoltà di ravvisare quel collegamento tra accrediti e prelievi che dovrebbe suffragare l'assunto attoreo.
10. Vero è che l'unico teste addotto dalla ricorrente, ha confermato Testimone_1
tale assunto, riferendo di essere sempre stato presente quando la ricorrente restituiva parte della sua retribuzione e, altresì, quando il responsabile aziendale apponeva sulle stampe dei bonifici le anzidette annotazioni manoscritte. Nondimeno è condivisibile il giudizio di inattendibilità che il tribunale ha riservato alla sua testimonianza. Ciò avuto riguardo alla complessiva valorizzazione: 1) del coinvolgimento sentimentale del testimone, che è l'ex compagno della ricorrente;
2) della vicenda contenziosa che lo contrappone alla società resistente (della quale è stato socio e dipendente) di cui egli stesso ha testimoniato dando atto del vano esperimento, in data 27.9.2019, di una conciliazione stragiudiziale con la medesima società pochi giorni prima di essere escusso all'udienza del 1.10.2019; 3) del contrasto tra quanto egli ha riferito in merito alla prassi aziendale che imponeva ai dipendenti di restituire alla società parte del salario incassato e la smentita di tale prassi da parte della testimone la cui credibilità non è sospetta giacché al momento della deposizione Testimone_2
Pag. 3 di 4 non era più dipendente della società che l'ha citata;
4) della generica conferma, da parte del teste, della circostanza, riguardante l'estensione temporale delle restituzioni a cui la ricorrente deduceva di essere stata costretta “fin dalla data di assunzione”, che la stessa ricorrente ha però contraddetto nel momento in cui ha affermato che tanto aveva iniziato a fare solo più tardi, dal 2015, da quando cioè lo stipendio le era stato corrisposto mediante bonifici bancari.
E a tal proposito non è superfluo osservare che in appello essa ha precisato di essere incorsa in errore nel fornire quell'indicazione temporale, chiarendo che intendeva in realtà riferirsi al
2013. Nondimeno, gli estratti bancari e le distinte dei bonifici che ha prodotto afferiscono solo al biennio 2015/2016, sicché il suo chiarimento resta priva di riscontro e concorre ad aggravare i dubbi sulla precisione (e dunque sull'attendibilità) delle conferme che il testimone ha offerto alle sue allegazioni.
11. Ne consegue il rigetto dell'appello,
12. La situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, scaturente dalla controvertibilità delle risultanze istruttorie passate in rassegna, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado (cfr. Cass. 21157/2019).
13. Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono (e se ne dà atto) i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 26.1.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 801/22, pubblicata in data 15.11.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in 1.984 euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
11/01/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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