Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1398 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Crispi, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Anselmo Torchia, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Milano n. 9, presso lo studio dell'Avv. Guido Errera che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 1398/2024 - Pagina 1 di 8
1. Con ricorso congiuntamente proposto ed iscritto in data 6 settembre 2024, Pt_1
e deducevano:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in IN (CZ) il 17 agosto 2008, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- che in costanza di matrimonio erano nati i figli (nato il 20 Persona_1
dicembre 2011) e (nata il [...]); Persona_2
- di essersi consensualmente separati, giusto decreto emesso dal Tribunale di
Catanzaro il 14 settembre 2017.
Adivano, pertanto, l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno divorziati portandosi reciproco rispetto;
2) i figli minori e resteranno affidati Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
i coniugi concordano che la potestà sui figli minori resti affidata ad entrambi, atteso che gli stessi intendono esercitare il diritto ed assolvere al dovere di decidere in ordine alla loro istruzione ed educazione: ciascuno dei coniugi si impegna a non frapporre ostacoli di qualsiasi natura nei rapporti tra i minori e l'altro coniuge e si impegnano, inoltre, a notiziare prontamente l'altro coniuge su ogni problematica relative ai figli.
3) Il sig. avrà facoltà il diritto di vedere e tenere con sé i figli minori ogni Pt_1
qualvolta lo riterrà necessario, garantendo due visite settimanali, come di seguito meglio precisato:
a) una settimana dal venerdì pomeriggio dalle 17:00 fino alla domenica dopo pranzo;
b) la settimana successiva il martedì pomeriggio dalle 17;00 fino a dopo cena e il venerdì pomeriggio dalle 17:00 fino a dopo cena.
E così via a settimane alterne.
In occasione delle festività pasquali, i figli trascorreranno, alternando di anno in anno, la giornata di Pasqua con un genitore e la successiva giornata del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
in occasione delle festività natalizie di fine e inizio anno, i figli minori trascorreranno, alternando di anno in anno, il giorno di Natale
RGVG n. 1398/2024 - Pagina 2 di 8 la vigilia di Capodanno con un genitore, mentre la vigilia di Natale e il giorno di
Capodanno con l'altro genitore, salvo diversi migliori accordi tra le parti;
in occasione delle festività della Santa Immacolata e della epifania, i figli minori trascorreranno, alternando di anno in anno, la giornata dell'immacolata con un genitore e la successiva giornata dell'epifania con l'altro genitore.
4) E' a carico del Sig. la corresponsione di un assegno mensile, a Parte_1
titolo di mantenimento dei propri figli, dell'importo complessivo di euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente nelle forme di legge e solo per l'ipotesi di variazione agli indici Istat in aumento, così ripartito: euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00) a titolo di assegno per il mantenimento di entrambi i figli, nulla per la sig.ra atteso che la stessa lavora ed è indipendente. Pt_2
L'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) dovrà essere versato dal sig. entro il giorno 28 di ciascun mese, e deve intendersi al netto delle somme Pt_1 corrisposte dall'INPS a titolo di “Assegno Unico e Universale per i figli a carico” che, pertanto, saranno erogate ad integrazione direttamente dall'INPS e ripartite in misure del 50% per la sig.ra e del 50% per il sig. . Pt_2 Pt_1
5 ciascuno dei genitori provvederà a sostenere in egual misura le spese straordinarie necessarie ai figli minori, intendendosi sinteticamente quali tali le seguenti: spese medico-specialistiche, protesiche e terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
ticket sanitari;
tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica, testi di studio particolare attrezzature didattiche di norme escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico
(quali, ad esempio computer e relativi accessori e aggiornamenti); gite scolastiche;
lezioni private di sostegno scolastico se consigliate dagli insegnanti;
corsi di ordinaria pratica sportiva quali, ad esempio, oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazioni a tornei di categoria.
Dovranno essere preventivamente concordate e programmate, previo congruo preavviso, dai genitori le seguenti spese straordinarie: corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ad esempio, tennis, sci, nautica, golf, educazione musicale.
RGVG n. 1398/2024 - Pagina 3 di 8 6) l'autovettura Citroen targata ER127TE, di proprietà ed intestata al sig. Pt_1
rimarrà in uso esclusivo a quest'ultimo, atteso che lo stesso, così come
[...]
concordato nelle condizioni di separazione già omologate, ha già acquistato ed intestato alla sig.ra l'autovettura Opel Meriva targata DL 376 Parte_2
LF, che rimarrà in uso esclusivo alla sig.ra Pt_2
7) In ordine alla casa coniugale, composta da un piano terra e dalla mansarda soprastante, sita in località Pratora di IO, alla Via Cesare Pavese n. 33, riportata al foglio n. Foglio 30 Particella 214 Subalterno 3, Categoria A/3, Classe
2, Consistenza 5,0 vani, rendita catastale € 253,06 viene integralmente assegnata
(sia il piano terra che la mansarda soprastante) in gestione alla signora che Pt_2
ne fruirà liberamente, responsabilmente e in completa autonomia decisionale e di spesa, mantenendo per sé stessa il diritto di usufrutto a vita con nuda proprietà ai due figli.
Si precisa che sulla suddetta unità immobiliare i sig.ri ed hanno Pt_1 Pt_2
investito risorse finanziarie per le quali, a titolo di indennizzo e senza riconoscere alcun debito, la sig.ra - a totale tacitazione di ogni pretesa - con la Pt_2
sottoscrizione del presente accordo, intende riconoscere in via forfettario un rimborso mensile pari ad € 50,00 da versarsi entro giorno 30 di ogni mese in favore del Sig. che verrà erogato separatamente distintamente rispetto all'assegno Pt_1
di mantenimento. Detto contributo sarà erogato a far data dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 31.03.2033.
8) l'intero terreno sito a Pratora di IO (riportato in catasto al foglio 30, del
Comune di IO, comprensivo della parte di terreno concessa da entrambi dai coniugi ), sul quale da un lato è edificata la casa coniugale, sarà Parte_3
frazionata a cure e spese di entrambi i coniugi entro 90 giorni dalla data di omologa dell'atto di divorzio e verrà assegnato in gestione tra i due coniugi che ne condivideranno a metà anche l'indice edificatorio. Una parte, quella su cui è presente la casa coniugale alla sig.ra la restante parte dove è presente il Pt_2
nudo terreno al sig. La definizione del confine, sarà eseguita con un Pt_1
intervento divisorio in economia con rete metallica, atto a dividere la proprietà in due parti di distinte e separate, i cui costi saranno sostenuti integralmente dal sig.
RGVG n. 1398/2024 - Pagina 4 di 8 . Detto intervento divisorio sarà eseguito alla distanza di 50 cm Parte_1 rispetto all'esistente muro in cemento e pietra, per l'intera larghezza della dividenda proprietà, entro e non oltre il termine essenziale del 20 ottobre 2024. Il sig. si obbliga, altresì, locale a realizzare all'interno del suo confine per Pt_1
tutto il predetto muro divisorio una siepe ulteriormente divisoria con un'altezza minima di cm 180.
La sig.ra inoltre, autorizza il sig. sulla parte di terreno che gli viene Pt_2 Pt_1
assegnata, ha realizzare la sua abitazione a un ingresso autonomo rispetto a quello oggi esistente. L'attuale ingresso alla casa coniugale rimarrà in uso esclusivo alla sig.ra la quale pur tuttavia concede al sig. di potervi accedere al Pt_2 Pt_1
fine di ritirare tutto quanto in suo possesso presente nella mansarda attualmente in uso a quest'ultimo, fino alla data inderogabile del 30.9.2024.
9) entrambi i coniugi si autorizzano reciprocamente ad effettuare in maniera autonoma eventuali nuovi lavori o ristrutturazioni sulle rispettive quote dei beni suddivisi e/o assegnati, nel rispetto delle normative vigenti, esonerando l'altro coniuge da ogni responsabilità civile e penale, per tutte le opere eseguite successivamente alla sottoscrizione del presente accordo di divorzio.
In materia tributaria, ognuno dei coniugi avrà responsabilità di ottemperare al pagamento del 100% del totale delle imposte sulle quote dei beni in utilizzo e/o ad essi assegnati (luce, acqua, Tari, etc…) a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
10. L'immobile sito in Simeri Crichi, alla Via Arno snc,viene assegnato in gestione al sig. che ne fruirà liberamente, responsabilmente e in completa autonomia Pt_1
decisionale e di spesa, mantenendo per sé stesso il diritto di usufrutto a vita con nuda proprietà ai due figli.
11) sempre sull l'immobile di Simeri Crichi, oil sig. acconsentirà fino al Pt_1
compimento della maggiore età dei figli, che la cassa sia vissuta durante il periodo estivo dalla sig.ra per 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di Pt_2
agosto e solo quando ella avrà con sé i due minori. Resta inteso che coniugi concorderanno in maniera specifica come alternarsi fra loro per garantire la serena fruibilità della casa ai due minori.
RGVG n. 1398/2024 - Pagina 5 di 8 Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di aver regolamentato ad oggi in reciproca pendenza economica e di qualsiasi natura, nessuna esclusa.
I coniugi pertanto, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra”.
1.1. All'esito dell'udienza dell'8 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Delegato invitava le parti al deposito della documentazione reddituale prevista dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. al fine di poter meglio valutare la congruità dell'importo concordato dai coniugi in ordine al mantenimento d ella prole e disponeva, altresì, la comparizione dei medesimi per le modifiche da apportare in merito alla regolamentazione dei tempi di visita da parte del genitore non collocatario.
1.2. All'udienza del 19 marzo 2025 i procuratori delle parti rappresentavano di aver riversato in atti la documentazione richiesta e, con riferimento alle vacanze estive, precisavano che i minori avrebbero trascorso con il genitore non collocatario quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e altrettanti nel mese di agosto.
Periodo che sarebbe stato concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Con ordinanza del 2 aprile 2025 emessa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice delegato – preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente proposta da e è fondata e deve essere accolta, Parte_1 Parte_2
atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi previsti dalla
Legge, decorrenti da quando i coniugi – incardinato il giudizio per la separazione consensuale - sono comparsi all'udienza presidenziale del 2 maggio 2017 e la separazione è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto del 14 settembre
2017.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento
RGVG n. 1398/2024 - Pagina 6 di 8 che: la notevole durata della separazione, l'espressa volontà di non riconciliarsi, la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso sopra riportate - e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte - afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti i figli minori, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2.3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1398 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da nata a [...] il Parte_2
10.08.1983 e nato a [...] il [...], disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IG
(CZ) il 17 agosto 2008 da e trascritto nei Registri Parte_2 Parte_1
dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2008, Parte II, Serie A, N. 13;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti;
RGVG n. 1398/2024 - Pagina 7 di 8 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
2 giugno 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1398/2024 - Pagina 8 di 8