Articolo 25 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 24Articolo 26
Versione
24 novembre 1966
Art. 25. (Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica)

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , sono prorogate al 31 dicembre 1970 e si applicano in tutti i territori classificati comprensori di bonifica o di bonifica montana.
Il recupero delle somme anticipate ai sensi del citato articolo 24 puo' essere effettuato con le modalita' di cui all'ultimo comma dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 .
Entrata in vigore il 24 novembre 1966