Parere sospensivo 16 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 4 luglio 2025
Parere definitivo 1 settembre 2025
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/07/2025, n. 5762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5762 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05762/2025REG.PROV.COLL.
N. 00560/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2025, proposto dalla società Costruzioni Edilvie a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Parlato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di AN RI CA ET, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione quarta) n. 07184/2024, pubblicata il 19 dicembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AN RI CA ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Paolo Parlato e, in delega dell'avvocato Manzo, l'avvocato Elia Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante, nella sua qualità di cessionaria del credito, ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto per ottenere l’ottemperanza del lodo arbitrale di cui all’ordinanza n. 3 del 19 luglio 2010, della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4775 del 2 dicembre 2014, dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4480 del 19 febbraio 2021 e conseguentemente per la condanna del Comune appellato al pagamento in suo favore di complessivi euro 1.615.740,05, oltre interessi legali e moratori ed oltre agli ulteriori interessi moratori maturandi dalla data del 29 febbraio 2024 fino al soddisfo.
1.2. La società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata in considerazione della validità dell’atto di cessione stipulato con la società Edilcantieri in bonis avente ad oggetto il credito vantato da quest’ultima nei confronti del Comune di AN RI CA ET (atto per notaio Orsi del 23 settembre 2009 successivamente integrato con atto per notaio CAno del 24 ottobre 2010). Attesa la validità della cessione del credito, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare il debito del Comune appellato e interrogarsi se tale debito dovesse essere adempiuto con il rimedio richiesto nei confronti dell’originario titolare, vale a dire il fallimento Edilcantieri, o nei confronti del cessionario. Inoltre, ad avviso dell’appellante, a far data dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4480 del 19 febbraio 2021 il credito acquistato sarebbe divenuto liberamente cedibile, tanto è vero che è stato rinotificato in data 30 ottobre 2023, mentre sarebbe del tutto irrilevante la dissertazione dedicata dal T.a.r. alla incidenza sul giudizio della sentenza n. 1153 del 2023 della Corte di Appello di Napoli, essendo venuto meno l’impedimento normativo a prescindere dal contenuto di quest’ultima.
2. Il Comune di AN RI CA ET si è costituito in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per essere la vicenda già coperta dal giudicato di cui alla sentenza del medesimo T.a.r. n. 5418 del 2022, concludendo per il rigetto.
3. In vista dell’udienza camerale le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. All’udienza camerale del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato e deve essere respinto.
6. Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha:
- rammentato che lo stesso T.a.r. con la sentenza n. 5418 del 2022, passata in giudicato, aveva rilevato che “l’atto di cessione di crediti del 23.9.2009 (ed il successivo atto integrativo del 24.11.2010) era stato dichiarato inefficace nei confronti dell’ente locale resistente, con sentenza del Tribunale di Napoli n. 3926/2019, su domanda giudiziale della curatela fallimentare e sul presupposto che non era intervenuta l’espressa accettazione dell’amministrazione debitrice ex art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e art. 9 della L. n. 2248/1865, all. E” , ribadendo l’inopponibilità della cessione del credito nei confronti del Comune intimato ed escludendo la legittimazione attiva della cessionaria alla proposizione del rimedio dell’ottemperanza per la riscossione del credito di cui era titolare Edilcantieri s.r.l.;
- evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto dall’odierna appellante, “la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1153/23 non ha mai riformato la pronuncia di inefficacia dell’atto cessione del credito disposta dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 3926/2019; ha, anzi preso atto che il Fallimento non aveva impugnato il capo della sentenza di prime cure che aveva accertato l’inefficacia della cessione dei crediti nei confronti del Comune e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto per la riforma di tale capo di sentenza. Ha, infine, preso anche atto della inefficacia della ordinanza del 5 giugno 2005, ex art. 700 c.p.c., del Tribunale di Napoli” ;
- concluso nel senso della conferma di quanto “già statuito da questo Tribunale con sentenza n. 5418/22, anch’essa passata in giudicato, ovvero che la ricorrente non può vantare alcun credito nei confronti del Comune di AN RI CA ET e che, pertanto, la presente azione di ottemperanza non può essere accolta” .
7. Le censure articolate dall’appellante sono infondate e vanno disattese.
7.1. Dalla lettura dei provvedimenti giurisdizionali azionati in sede di ottemperanza si evince:
- con sentenza del Tribunale di Napoli n. 3296 del 2019 è stata dichiarata la non opponibilità della cessione del 23 settembre 2009 al Comune di AN RI CA ET, quale debitore ceduto, per carenza dell’espressa accettazione da parte di questi ultimi, qualificabili entrambi come P.A. ai sensi dell’art. 70 R.d. n. 2440/1923 e dell’art. 9 della legge n. 2248/1865 All. E;
- con sentenza n. 5418 del 2022 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso per l’ottemperanza del lodo arbitrale n. 98/2010 richiamando quanto statuito dalla citata sentenza n. 3296 del 2019 del Tribunale di Napoli in ordine alla non opponibilità dell’atto di cessione del 23 settembre 2009 al debitore ceduto, cioè il Comune di AN RI CA ET, concludendo che “il ricorso non può trovare accoglimento, dovendosi escludere la legittimazione attiva della ricorrente alla proposizione del rimedio dell’ottemperanza per la riscossione del credito di cui è titolare Edilcantieri s.r.l.” ;
- con sentenza n. 1153 del 2023 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato il non luogo provvedere sulla richiesta di revoca dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Napoli perché la misura cautelare perde efficacia ipso iure ex art. 669 novies c.p.c., nonché ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierna appellante.
7.2. Alla luce delle predette risultanze appare condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado confermando quanto “già statuito da questo Tribunale con sentenza n. 5418/22, anch’essa passata in giudicato, ovvero che la ricorrente non può vantare alcun credito nei confronti del Comune di AN RI CA ET e che, pertanto, la presente azione di ottemperanza non può essere accolta” .
A differenza di quanto sostenuto dall’appellante il giudice di primo grado ha correttamente preso atto che non vi è stata alcuna modifica della situazione rispetto a quanto statuito nella citata sentenza n. 5418 del 2022, passata in giudicato, avente ad oggetto l’ottemperanza al medesimo lodo, persistendo l’inopponibilità della cessione del credito del 23 settembre 2009 al Comune di AN RI CA ET per le ragioni enunciate nella sentenza n. 3296 del 2019, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1153 del 2023. Né l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4480 del 19 febbraio 2021 ha reso il credito acquistato liberamente cedibile, atteso che la questione centrale nel caso di specie non è la cedibilità del credito ma l’opponibilità al debitore ceduto, come emerge da tutte le sentenze citate.
8. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Comune appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO