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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/04/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 13351/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] - Bielorussia il 30.4.1972, elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'avv. Elisa Bagni che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...]- Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2023, ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della separazione e poi dello scioglimento del matrimonio contratto l'11.9.2010 a Lastra a Signa (FI) con , deducendo che, in assenza di figli, il Controparte_1
rapporto coniugale era entrato in crisi a causa di profonde divergenze ed incompatibilità caratteriali che avevano reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale dei coniugi e la successiva pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
In contumacia del resistente, all'udienza del 27.2.2024, in conformità alle conclusioni della ricorrente è stata pronunciata sentenza di separazione, senza ulteriori condizioni accessorie.
Contestualmente la causa è stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b L. 898/70 per la pronuncia del divorzio.
Riassunto regolarmente il processo a seguito del verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, all'udienza del 22.4.2025, la ricorrente ha confermato la volontà di procedere con il divorzio ed il procuratore ha concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che la ricorrente è comparsa davanti al Giudice delegato dal Presidente all'udienza del 27.2.2024, ove ha rassegnato le proprie conclusioni per la disciplina della separazione in contumacia del resistente, sicché alla data della riassunzione (3.3.25) erano già trascorsi dalla comparizione dinanzi al Presidente oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza datata 28-29.2.2024, risulta passata in giudicato con attestazione in data 4.7.2024-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.Tanto più che il resistente non si è costituito in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per lo scioglimento del matrimonio.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Nulla per spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto l'11.9.2010 a Lastra a Signa (FI) tra nata a [...] - Bielorussia il 30.4.1972, e nato a Parte_1 Controparte_1
Firenze il 13.8.1972, iscritto nei Registri del Comune di Lastra a Signa (FI), atto n. 28, parte 1, anno 2010;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 23 aprile 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 13351/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] - Bielorussia il 30.4.1972, elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'avv. Elisa Bagni che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...]- Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2023, ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della separazione e poi dello scioglimento del matrimonio contratto l'11.9.2010 a Lastra a Signa (FI) con , deducendo che, in assenza di figli, il Controparte_1
rapporto coniugale era entrato in crisi a causa di profonde divergenze ed incompatibilità caratteriali che avevano reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale dei coniugi e la successiva pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
In contumacia del resistente, all'udienza del 27.2.2024, in conformità alle conclusioni della ricorrente è stata pronunciata sentenza di separazione, senza ulteriori condizioni accessorie.
Contestualmente la causa è stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b L. 898/70 per la pronuncia del divorzio.
Riassunto regolarmente il processo a seguito del verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, all'udienza del 22.4.2025, la ricorrente ha confermato la volontà di procedere con il divorzio ed il procuratore ha concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che la ricorrente è comparsa davanti al Giudice delegato dal Presidente all'udienza del 27.2.2024, ove ha rassegnato le proprie conclusioni per la disciplina della separazione in contumacia del resistente, sicché alla data della riassunzione (3.3.25) erano già trascorsi dalla comparizione dinanzi al Presidente oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza datata 28-29.2.2024, risulta passata in giudicato con attestazione in data 4.7.2024-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.Tanto più che il resistente non si è costituito in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per lo scioglimento del matrimonio.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Nulla per spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto l'11.9.2010 a Lastra a Signa (FI) tra nata a [...] - Bielorussia il 30.4.1972, e nato a Parte_1 Controparte_1
Firenze il 13.8.1972, iscritto nei Registri del Comune di Lastra a Signa (FI), atto n. 28, parte 1, anno 2010;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 23 aprile 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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