Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente rel. dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 1692/2024 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data
03.10.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Quarrata (PT), in via Don Nazzareno Bardi n.44, (C.F.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Cresti C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato (PO), via
Cava n.66/5, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...] e residente a [...]
Montale (PT), in via Benvenuto Cellini n.2/B, (C.F.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Martini CodiceFiscale_2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Prato (PO), via
A. Simintendi n.29, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
e chiedevano la modifica delle condizioni di
[...] CP_1 divorzio (di cui al procedimento iscritto al n. R.G. 1281/2019) definito con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 646/2019 nei seguenti termini:
1) La figlia minore , rimane affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione della stessa presso la madre, nell'abitazione posta in
Quarrata (PT), via Don Nazzareno Bardi 44; Per_ 2) Il padre potrà tenere con sé la figlia un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio alle ore 15:30 (quando la preleverà dall'abitazione materna) alle ore
22:00 della domenica sera (quando la riaccompagnerà a casa della madre).
Nelle settimane il cui week end è di competenza della madre, la minore frequenterà il padre i pomeriggi del lunedì e del martedì a partire dalle ore 15:30, consumando Per_ con lo stesso la cena, ma senza il pernottamento, per il quale verrà accompagnata dalla madre.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la figlia dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane (anche non consecutive) da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3) Il SI. verserà in favore della SI.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 200,00 (duecento), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) I genitori terranno a carico nella misura del 50% le spese straordinarie così come indicate nel “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia” del Tribunale di Pistoia che si allega per la sola parte relativa alle spese e che forma parte integrante del presente accordo. Oltre alle spese straordinarie così come previste nel richiamato Protocollo verranno sostenute dai genitori nella misura del 50%, in deroga a quanto stabilito nel richiamato Protocollo, le spese di abbigliamento della figlia ed il costo del trasporto scolastico. Le spese straordinarie saranno di volta in volta anticipate da un solo genitore, il quale ne chiederà il rimborso pro quota all'altro che dovrà
2 provvedere entro 5 giorni dalla richiesta. Le spese verranno dedotte e/o detratte fiscalmente al 50% tra i genitori.
Le spese sostenute per l'attività sportiva, quelle per l'apparecchio dentale, per il doposcuola specialistico e le spese per la terapia psicologica relativa al disturbo della minore che non rientrano nel piano terapeutico approvato periodicamente dall'ASL verranno sostenute dai genitori utilizzando l'indennità di frequenza fino a quando questa verrà erogata. Con l'eventuale cessazione dell'erogazione dell'indennità di frequenza anche le suddette spese verranno suddivise al 50% tra i genitori.
5) L'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito da ciascun genitore per la metà dell'importo previsto.
6) Le parti si accordano affinché le condizioni sopra concordate prendano vigore dal deposito del presente ricorso.
7) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
All'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti confermavano le conclusioni indicate nel ricorso.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
Non vi sono ragioni ostative all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni del divorzio dei sig.ri e possono quindi Pt_1 CP_1 essere modificate in conformità alla richiesta delle parti.
Nulla deve disporsi in punto di spese, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e Pt_1 di cui al procedimento iscritto al n. R.G. 1281/2019, definito CP_1 con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 646/ 2019 in conformità all'accordo raggiunto dalle parti nel ricorso e riportato nella parte motiva del presente provvedimento;
b) nulla sulle spese di lite.
3 Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 17.02.2025.
Il Presidente
Stefano Billet
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