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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 26258/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 17.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 26258 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., elett. dom.ta a Benevento, alla Via Carlo Da Tocco n. 11, presso lo studio dell'avv. Cosimo Stefanelli che la difende e rappresenta, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P. I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., elett. dom.ta a Napoli, al C.so Vittorio Emanuele n. 168, presso lo studio dell' avv.to Francesco Postiglione che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 14.11.2022,
[...]
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 7284/2022, Parte_1
depositato e regolarmente notificato in data 7.10.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare ad la somma di Controparte_1
€12.124,53 oltre spese della relativa procedura monitoria per somministrazione di energia elettrica.
L'opponente avverso il d.i. chiedeva:
“In via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'azione monitoria intrapresa dalla società in quanto non Controparte_1
esperito in tentativo di mediazione obbligatoria, così come per legge;
2) Sempre in via preliminare, non concedere e comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nr
7284/2022;
3) Accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo nr 7284/2022 illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. cpc per i motivi esposti e conseguentemente revocarlo, o annullarlo, o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto;
n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 3 4) Condannare, in ogni caso, la società al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.”.
L'opponente contestava principalmente il mancato ricorso alla mediazione obbligatoria come previsto dalla delibera Arera n.
209/2016/E/COM (Testo Integrato Conciliazione-TICO).
Inoltre, sosteneva di non aver mai stipulato un contratto con parte opposta e che la semplice presentazione delle fatture costituiva al massimo un indizio o una presunzione semplice, ma non una prova del credito.
Secondo l'opponente spettava alla società elettrica, in base all'art. 2697
c.c. e alle normative nazionali e comunitarie, dimostrare l'effettiva esistenza dei consumi pagati dal cliente.
3. Si costituiva l'opposta che, in via pregiudiziale, chiedeva dichiararsi, con ordinanza ai sensi del 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 7284/2022 e, nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione.
Chiedeva in ogni caso l'accertamento e la dichiarazione di un credito nei confronti dell'opponente della somma di € 12.124,53, oltre interessi di cui al D. lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture e fino al soddisfo nonché condanna alle spese di lite del presente giudizio.
4. In prima udienza (3.4.2023), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente riteneva infondata l'eccezione di improcedibilità dell'opponente in quanto non applicabile alla fattispecie di recupero crediti ma solo per le controversie introdotte dal cliente finale (trattasi di giudizio introdotto antecedentemente rispetto all'ampliamento delle materie soggette alla mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010, tra cui la somministrazione).
Dichiarava, altresì, la provvisoria esecutività del d.i. 7284/2022 perché il credito si fondava su fatture dettagliate, il contratto era stato regolarmente depositato in giudizio e l'opponente era rimasta silente innanzi alla lettera di messa in mora ricevuta dall'opposta.
n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 4 5. Nell'udienza del 18.1.2024, sostituita anch'essa dal deposito di note scritte, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente rinviava la stessa per la precisione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.3.2025, con termine per note fino al 3.3.2025.
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c,, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è infondata.
7.1. Parte opposta ha allegato il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato e sottoscritto dall'opponente in data 24.8.2020 (v. allegati di parte opposta, doc. n. 2 pdf).
Una volta allegato il relativo titolo contrattuale, ai sensi del 1218 c.c., spetta al debitore dimostrare l'esatto avvenuto adempimento o i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'obbligazione assunta.
Infatti, “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (Cass. civ., Sez.
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, Cass., 9.2.2004, n. 2387; Cass.,
3.7.2009, n. 15677; Cass., 12.2.2010, n. 3373; Cass., 15.7.2011, n.
15659).
Di conseguenza l'onere della prova ex art. 2697 c.c. grava sul debitore.
Onere non provato nel caso in esame dall'opponente perché si è limitata a contestare genericamente l'esistenza del contratto, che invece è valido in quanto allegato agli atti del presente giudizio e contestato dalla stessa nelle successive memorie.
Altresì, non è valida l'argomentazione difensiva in merito ai consumi di energia elettrica calcolati dalla società opposta.
Orbene, nel campo della somministrazione di energia elettrica “si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova,
n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 5 spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi
e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605)
L'assunto difensivo in questo caso si è basato sulla circostanza che, nella somministrazione di energia elettrica, le fatture emesse e calcolate sulla base dei consumi rilevati tramite lettura del contatore elettrico rappresentino una mera presunzione semplice con la conseguenza che non risulterebbe rispettata la regola dell'onere probatorio prima richiamata (v. atto di citazione, p. 7).
Tuttavia, l'opponente non ha compreso che la funzione della presunzione semplice, gravante in questo caso sui consumi di energia elettrica consumati, serve proprio a ritenere provato il fatto ignoto obbligando semmai controparte a fornire adeguata prova contraria.
Prova contraria che non è stata fornita dalla società debitrice viste le contestazioni generiche addotte e l'assenza di qualsiasi supporto documentale a fondamento delle proprie pretese capace di dimostrare – come indicato dai giudici di legittimità – ad esempio consumi diversi da quelli conteggiati tramite lettura del contatore elettrico o l'effettivo malfunzionamento di quest'ultimo o l'operato di terzi.
In aggiunta società opponente non ha neppure contestato specificatamente la documentazione versata in atti dall'opposta limitandosi a richiamare genericamente le motivazioni addotte nell'atto di citazione (v. allegati di parte opponente, memoria 183 n. 1 c.p.c.).
Per questi motivi
l'opposizione è rigettata.
n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 6 8. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità del giudizio (scaglione da €5.201 ad
€26.000,00).
9. Parte opponente va anche condannata per lite temeraria, ex art. 96 comma 3 c.p.c. (il comma 4 non opera ratione temporis).
Invero l'opponente si è limitata a notificare un atto di opposizione del tutto pretestuoso, al solo fine di procrastinare l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
Prova ne sia l'inconsistenza delle eccezioni sollevate, per quanto sopra visto, quale l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti a fronte di un contratto regolarmente in atti (doc. 2 fascicolo monitorio) e neppure oggetto di disconoscimento.
Del resto la debitrice, non ha mosso alcuna contestazione all'ordinanza ex art. 648 c.p.c., al fine di indurre questo giudicante, in ipotesi, a mutare convincimento.
Tale comportamento processuale dimostra come l'opposizione sia manifestamente dilatoria.
Ebbene, la manifesta infondatezza della opposizione, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato e del comportamento processuale tenuto dal debitore, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso dell'opposizione esercitata, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr. Cass. S.U. n.
16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 7 espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. (con riferimento al solo giudizio di opposizione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi
[...]
professionali, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore importo di € 2.540,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c..
[...]
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 8
11 SEZIONE CIVILE
N. 26258/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 17.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 26258 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., elett. dom.ta a Benevento, alla Via Carlo Da Tocco n. 11, presso lo studio dell'avv. Cosimo Stefanelli che la difende e rappresenta, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P. I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., elett. dom.ta a Napoli, al C.so Vittorio Emanuele n. 168, presso lo studio dell' avv.to Francesco Postiglione che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 14.11.2022,
[...]
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 7284/2022, Parte_1
depositato e regolarmente notificato in data 7.10.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare ad la somma di Controparte_1
€12.124,53 oltre spese della relativa procedura monitoria per somministrazione di energia elettrica.
L'opponente avverso il d.i. chiedeva:
“In via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'azione monitoria intrapresa dalla società in quanto non Controparte_1
esperito in tentativo di mediazione obbligatoria, così come per legge;
2) Sempre in via preliminare, non concedere e comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nr
7284/2022;
3) Accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo nr 7284/2022 illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. cpc per i motivi esposti e conseguentemente revocarlo, o annullarlo, o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto;
n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 3 4) Condannare, in ogni caso, la società al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.”.
L'opponente contestava principalmente il mancato ricorso alla mediazione obbligatoria come previsto dalla delibera Arera n.
209/2016/E/COM (Testo Integrato Conciliazione-TICO).
Inoltre, sosteneva di non aver mai stipulato un contratto con parte opposta e che la semplice presentazione delle fatture costituiva al massimo un indizio o una presunzione semplice, ma non una prova del credito.
Secondo l'opponente spettava alla società elettrica, in base all'art. 2697
c.c. e alle normative nazionali e comunitarie, dimostrare l'effettiva esistenza dei consumi pagati dal cliente.
3. Si costituiva l'opposta che, in via pregiudiziale, chiedeva dichiararsi, con ordinanza ai sensi del 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 7284/2022 e, nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione.
Chiedeva in ogni caso l'accertamento e la dichiarazione di un credito nei confronti dell'opponente della somma di € 12.124,53, oltre interessi di cui al D. lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture e fino al soddisfo nonché condanna alle spese di lite del presente giudizio.
4. In prima udienza (3.4.2023), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente riteneva infondata l'eccezione di improcedibilità dell'opponente in quanto non applicabile alla fattispecie di recupero crediti ma solo per le controversie introdotte dal cliente finale (trattasi di giudizio introdotto antecedentemente rispetto all'ampliamento delle materie soggette alla mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010, tra cui la somministrazione).
Dichiarava, altresì, la provvisoria esecutività del d.i. 7284/2022 perché il credito si fondava su fatture dettagliate, il contratto era stato regolarmente depositato in giudizio e l'opponente era rimasta silente innanzi alla lettera di messa in mora ricevuta dall'opposta.
n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 4 5. Nell'udienza del 18.1.2024, sostituita anch'essa dal deposito di note scritte, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente rinviava la stessa per la precisione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.3.2025, con termine per note fino al 3.3.2025.
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c,, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è infondata.
7.1. Parte opposta ha allegato il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato e sottoscritto dall'opponente in data 24.8.2020 (v. allegati di parte opposta, doc. n. 2 pdf).
Una volta allegato il relativo titolo contrattuale, ai sensi del 1218 c.c., spetta al debitore dimostrare l'esatto avvenuto adempimento o i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'obbligazione assunta.
Infatti, “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (Cass. civ., Sez.
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, Cass., 9.2.2004, n. 2387; Cass.,
3.7.2009, n. 15677; Cass., 12.2.2010, n. 3373; Cass., 15.7.2011, n.
15659).
Di conseguenza l'onere della prova ex art. 2697 c.c. grava sul debitore.
Onere non provato nel caso in esame dall'opponente perché si è limitata a contestare genericamente l'esistenza del contratto, che invece è valido in quanto allegato agli atti del presente giudizio e contestato dalla stessa nelle successive memorie.
Altresì, non è valida l'argomentazione difensiva in merito ai consumi di energia elettrica calcolati dalla società opposta.
Orbene, nel campo della somministrazione di energia elettrica “si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova,
n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 5 spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi
e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605)
L'assunto difensivo in questo caso si è basato sulla circostanza che, nella somministrazione di energia elettrica, le fatture emesse e calcolate sulla base dei consumi rilevati tramite lettura del contatore elettrico rappresentino una mera presunzione semplice con la conseguenza che non risulterebbe rispettata la regola dell'onere probatorio prima richiamata (v. atto di citazione, p. 7).
Tuttavia, l'opponente non ha compreso che la funzione della presunzione semplice, gravante in questo caso sui consumi di energia elettrica consumati, serve proprio a ritenere provato il fatto ignoto obbligando semmai controparte a fornire adeguata prova contraria.
Prova contraria che non è stata fornita dalla società debitrice viste le contestazioni generiche addotte e l'assenza di qualsiasi supporto documentale a fondamento delle proprie pretese capace di dimostrare – come indicato dai giudici di legittimità – ad esempio consumi diversi da quelli conteggiati tramite lettura del contatore elettrico o l'effettivo malfunzionamento di quest'ultimo o l'operato di terzi.
In aggiunta società opponente non ha neppure contestato specificatamente la documentazione versata in atti dall'opposta limitandosi a richiamare genericamente le motivazioni addotte nell'atto di citazione (v. allegati di parte opponente, memoria 183 n. 1 c.p.c.).
Per questi motivi
l'opposizione è rigettata.
n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 6 8. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità del giudizio (scaglione da €5.201 ad
€26.000,00).
9. Parte opponente va anche condannata per lite temeraria, ex art. 96 comma 3 c.p.c. (il comma 4 non opera ratione temporis).
Invero l'opponente si è limitata a notificare un atto di opposizione del tutto pretestuoso, al solo fine di procrastinare l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
Prova ne sia l'inconsistenza delle eccezioni sollevate, per quanto sopra visto, quale l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti a fronte di un contratto regolarmente in atti (doc. 2 fascicolo monitorio) e neppure oggetto di disconoscimento.
Del resto la debitrice, non ha mosso alcuna contestazione all'ordinanza ex art. 648 c.p.c., al fine di indurre questo giudicante, in ipotesi, a mutare convincimento.
Tale comportamento processuale dimostra come l'opposizione sia manifestamente dilatoria.
Ebbene, la manifesta infondatezza della opposizione, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato e del comportamento processuale tenuto dal debitore, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso dell'opposizione esercitata, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr. Cass. S.U. n.
16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 7 espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. (con riferimento al solo giudizio di opposizione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi
[...]
professionali, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore importo di € 2.540,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c..
[...]
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 26258/2022 r.g.a.c. Pag. 8