Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2493/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2493/2025 promossa con ricorso depositato il 20/05/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] l'[...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...]
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati dall'Abogado Laura Dal Sacco
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Samarate (VA), in data 11.12.2014
(anno 2014 atto n. 17 parte I serie A )
□ senza figli;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.05.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
• I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
1
abitarci, e per 2/3 dei genitori dello stesso;
sulla casa è accesso un mutuo per il quale il IG. versa la somma di € 500,00 mensile ai propri genitori, cointestatari del mutuo. Parte_1
• Le parti concordano che la IG.ra potrà continuare ad abitare nella casa coniugale Parte_2
per dodici mesi a far data dal deposito del presente ricorso. Trascorsi dodici mesi la IG.ra dovrà lasciare la ex casa coniugale. Le parti, in questo periodo, si impegnano a non interferire nella vita l'uno dell'altro.
• La IG.ra nei dodici mesi in cui rimarrà nella casa coniugale non dovrà più Parte_2
contribuire al pagamento del 50% delle spese di casa (utenze e spese ordinarie) salvo partecipare al 50% della spesa alimentare.
• Il IG. si impegna ad aiutare la IG.ra contribuendo al pagamento del Parte_1 Parte_2
50% del solo canone d'affitto – per un massimo di 250,00 euro mensili - per 12 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto di locazione. Per lo stesso periodo, 12 mesi, il IG.
[...]
di impegna a farLe da garante con il locatore. Pt_1
• La IG.ra si impegna, trascorsi 12 mesi, a spostare la propria residenza dalla casa Parte_2
coniugale presso la nuova abitazione.
• Qualora la IG.ra sottoscrivesse il contratto di locazione trascorsi 24 mesi dopo Parte_2
aver lasciato la casa coniugale, il IG. non sarà più tenuto ad aiutarla nel Parte_1
contribuire al pagamento del canone di locazione, come indicato al punto precedente.
• Le parti si impegnano ad acquistare un veicolo (nuovo o usato) che sarà scelto di comune accordo tra le stesse e che sarà intestato al IG. Il relativo prezzo, fino a un Parte_1
massimo di Euro 7.000,00, sarà pagato dal IG. l'ulteriore eventuale importo Parte_1
dovuto per l'acquisto sarà a carico esclusivo della IG.ra Dopo il divorzio e non Parte_2
appena la IG.ra lascerà la casa coniugale, la proprietà del predetto veicolo sarà Parte_2
trasferita alla stessa. Il IG. si farà carico del pagamento degli emolumenti PRA e Parte_1
dei diritti dovuti alla Motorizzazione. La trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà sarà esente dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987.
• Dare atto che il trasferimento della proprietà della predetta autovettura, in sede di divorzio, dal IG. alla IG.ra nonché il versamento, per 12 mesi, dell'importo di Parte_1 Parte_2
€ 250,00 a titolo di contributo al canone di locazione, costituiscono oggetto di una tantum a soddisfazione di ogni pretesa reciproca.
2 • Qualora poi nell'esclusiva ipotesi in cui le parti non provvederanno all'acquisto del veicolo di cui ai precedenti punti, in sede di udienza divorzile il IG. verserà alla IG.ra Parte_1
l'importo di € 7.000,00 in un'unica soluzione una tantum a soddisfazione di ogni Parte_2
pretesa reciproca.
• L'autovettura Dacia Sandero targata GA691HG, intestata al IG. rimarrà di Parte_1
proprietà dello stesso.
• I coniugi non hanno alcun conto corrente bancario e/o postale in comune. Ognuno è titolare di un proprio conto corrente.
• Il IG. è assunto a tempo indeterminato e a orario pieno presso la con una Parte_1 CP_1 retribuzione mensile di circa 1.750,00 €;
• Sul predetto stipendio gravano le seguenti spese:
- rateo di mutuo mensile sull'immobile di Samarate di € 500,00;
- finanziamento automobile € 250,00;
- rata mensile Agenzia Entrate € 55,00 circa
• La IG.ra è in attesa di trovare una occupazione stabile anche se svolge alcuni Parte_2
lavoretti con cui contribuisce al 50% delle spese di casa.
• Nulla disporre a titolo di mantenimento a favore dei coniugi.
• I coniugi provvederanno ad estinguere con le proprie personali sostanze ogni debito assunto in proprio nonché ogni debito che assumeranno in proprio a far data dalla sottoscrizione del presente atto, non impegnando più l'altro coniuge.
• Dall'anno 2026, ottenuti i provvedimenti di separazione e di divorzio, i coniugi dovranno redigere in maniera autonoma la rispettiva dichiarazione dei redditi. Per l'anno in corso si occuperà il IG. di tale incombente. Parte_1
• I coniugi, fatto salvo quanto specificato nei punti precedenti, dichiarano di avere risolto e definito ogni loro rapporto e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro sotto ogni profilo.
• I coniugi chiedono l'omologazione e contestualmente la declaratoria degli effetti civili del matrimonio. Con rinuncia congiunta all'appello della sentenza di divorzio.
E CHIEDONO
3 che la S.V. Ill.ma fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Samarate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale è di proprietà per 1/3 del IG. , che continuerà ad Parte_1
abitarci, e per 2/3 dei genitori dello stesso;
sulla casa è accesso un mutuo per il quale il IG. versa la somma di € 500,00 mensile ai propri genitori, cointestatari del mutuo. Parte_1
3. Le parti concordano che la IG.ra potrà continuare ad abitare nella casa coniugale Parte_2
per dodici mesi a far data dal deposito del presente ricorso. Trascorsi dodici mesi mesi la
IG.ra dovrà lasciare la ex casa coniugale. Le parti, in questo periodo, si impegnano a non interferire nella vita l'uno dell'altro.
4. La IG.ra nei dodici mesi in cui rimarrà nella casa coniugale non dovrà più Parte_2
contribuire al pagamento del 50% delle spese di casa (utenze e spese ordinarie) salvo partecipare al 50% della spesa alimentare.
5. Il IG. si impegna ad aiutare la IG.ra contribuendo al pagamento del Parte_1 Parte_2
50% del solo canone d'affitto – per un massimo di 250,00 euro mensili - per 12 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto di locazione. Per lo stesso periodo, 12 mesi, il IG.
[...]
di impegna a farLe da garante con il locatore. Pt_1
6. La IG.ra si impegna, trascorsi 12 mesi, a spostare la propria residenza dalla casa Parte_2
coniugale presso la nuova abitazione.
7. Qualora la IG.ra sottoscrivesse il contratto di locazione trascorsi 24 mesi dopo Parte_2
aver lasciato la casa coniugale, il IG. non sarà più tenuto ad aiutarla nel Parte_1
contribuire al pagamento del canone di locazione, come indicato al punto precedente
8. Le parti si impegnano ad acquistare un veicolo (nuovo o usato) che sarà scelto di comune accordo tra le stesse e che sarà intestato al IG. Il relativo prezzo, fino a un Parte_1
massimo di Euro 7.000,00, sarà pagato dal IG. l'ulteriore eventuale importo Parte_1
dovuto per l'acquisto sarà a carico esclusivo della IG.ra Dopo il divorzio e non Parte_2
appena la IG.ra lascerà la casa coniugale, la proprietà del predetto veicolo sarà Parte_2
trasferita alla stessa. Il IG. si farà carico del pagamento degli emolumenti PRA e Parte_1
4 dei diritti dovuti alla Motorizzazione. La trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà sarà esente dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987.
9. Dare atto che il trasferimento della proprietà della predetta autovettura, in sede di divorzio, dal IG. alla IG.ra nonché il versamento, per 12 mesi, dell'importo di Parte_1 Parte_2
€ 250,00 a titolo di contributo al canone di locazione, costituiscono oggetto di una tantum a soddisfazione di ogni pretesa reciproca.
10. Qualora poi nell'esclusiva ipotesi in cui le parti non provvederanno all'acquisto del veicolo di cui ai precedenti punti, in sede di udienza divorzile il IG. verserà alla IG.ra Parte_1
l'importo di € 7.000,00 in un'unica soluzione una tantum a soddisfazione di ogni Parte_2
pretesa reciproca.
11. L'autovettura Dacia Sandero targata GA691HG, intestata al IG. rimarrà di Parte_1
proprietà dello stesso.
12. I coniugi non hanno alcun conto corrente bancario e/o postale in comune. Ognuno è titolare di un proprio conto corrente.
13. Il IG. è assunto a tempo indeterminato e a orario pieno presso la con una Parte_1 CP_1 retribuzione mensile di circa 1.750,00 €.
14. Sul predetto stipendio gravano le seguenti spese:
- rateo di mutuo mensile sull'immobile di Samarate di € 500,00;
- finanziamento automobile € 250,00;
- rata mensile Agenzia Entrate € 55,00 circa
15. La IG.ra è in attesa di trovare una occupazione stabile anche se svolge alcuni Parte_2
lavoretti con cui contribuisce al 50% delle spese di casa.
16. Nulla disporre a titolo di mantenimento a favore dei coniugi.
17. I coniugi provvederanno ad estinguere con le proprie personali sostanze ogni debito assunto in proprio nonché ogni debito che assumeranno in proprio a far data dalla sottoscrizione del presente atto, non impegnando più l'altro coniuge.
18. Dall'anno 2026, ottenuti i provvedimenti di separazione e di divorzio, i coniugi dovranno redigere in maniera autonoma la rispettiva dichiarazione dei redditi. Per l'anno in corso si occuperà il IG. di tale incombente. Parte_1
19. I coniugi, fatto salvo quanto specificato nei punti precedenti, dichiarano di avere risolto e definito ogni loro rapporto e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro sotto ogni profilo.
5 20. I coniugi chiedono l'omologazione e contestualmente la declaratoria degli effetti civili del matrimonio. Con rinuncia congiunta all'appello della sentenza di divorzio.
E CHIEDONO, INOLTRE
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito:
- rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
• dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
11.12.2014; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Samarate
(VA) registrato al Numero 17, Parte I, Anno 2014,
• ordinare al Comune di Samarate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le seguenti condizioni:
A) La casa coniugale è di proprietà per 1/3 del IG. , che continuerà ad abitarci, e Parte_1
per 2/3 dei genitori dello stesso;
sulla casa è accesso un mutuo per il quale il IG. versa la Parte_1 somma di € 500,00 mensile ai propri genitori, cointestatari del mutuo.
B) Le parti concordano che la IG.ra potrà continuare ad abitare nella casa coniugale per Parte_2
dodici mesi a far data dal deposito del presente ricorso. Trascorsi i dodici mesi la IG.ra dovrà lasciare la ex casa coniugale. La IG.ra nei dodici mesi in cui rimarrà nella casa Parte_2
coniugale non dovrà più contribuire al pagamento del 50% delle spese di casa (utenze e spese ordinarie) salvo partecipare al 50% della spesa alimentare.
Le parti, in questo periodo, si impegnano a non interferire nella vita l'uno dell'altro.
C) Il IG. si impegna ad aiutare la IG.ra contribuendo al pagamento del 50% Parte_1 Parte_2
del solo canone d'affitto – per un massimo di 250,00 euro mensili - per 12 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto di locazione. Per lo stesso periodo, 12 mesi, il IG. di impegna Parte_1
a farLe da garante con il locatore.
D) La IG.ra si impegna, trascorsi 12 mesi, a spostare la propria residenza dalla casa Parte_2
coniugale presso la nuova abitazione.
6 E) Qualora la IG.ra sottoscrivesse il contratto di locazione trascorsi 24 mesi dopo aver Parte_2
lasciato la casa coniugale, il IG. non sarà più tenuto ad aiutarla nel contribuire al Parte_1
pagamento del canone di locazione, come indicato al punto precedente.
F) Le parti si impegnano ad acquistare un veicolo (nuovo o usato) che sarà scelto di comune accordo tra le stesse e che sarà intestato al IG. Il relativo prezzo, fino a un massimo di Parte_1
Euro 7.000,00, sarà pagato dal IG. l'ulteriore eventuale importo dovuto per l'acquisto Parte_1
sarà a carico esclusivo della IG.ra Dopo il divorzio e non appena la IG.ra Parte_2 Parte_2
lascerà la casa coniugale, la proprietà del predetto veicolo sarà trasferita alla stessa. Il IG. Parte_1
si farà carico del pagamento degli emolumenti PRA e dei diritti dovuti alla Motorizzazione. La trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà sarà esente dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987.
G) Dare atto che il trasferimento della proprietà della predetta autovettura, in sede di divorzio, dal
IG. alla IG.ra nonché il versamento, per 12 mesi, dell'importo di € 250,00 a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo al canone di locazione, costituiscono oggetto di una tantum a soddisfazione di ogni pretesa reciproca.
H) Qualora poi nell'esclusiva ipotesi in cui le parti non provvederanno all'acquisto del veicolo di cui ai precedenti punti, in sede di udienza divorzile il IG. verserà alla IG.ra Parte_1 Parte_2
l'importo di € 7.000,00 in un'unica soluzione una tantum a soddisfazione di ogni pretesa reciproca.
I) L'autovettura Dacia Sandero targata GA691HG, intestata al IG. rimarrà di proprietà Parte_1
dello stesso.
J) I coniugi non hanno alcun conto corrente bancario e/o postale in comune. Ognuno è titolare di un proprio conto corrente.
K) Il IG. è assunto a tempo indeterminato e a orario pieno presso la con una Parte_1 CP_1 retribuzione mensile di circa 1.750,00 €;
L) Sul predetto stipendio gravano le seguenti spese:
- rateo di mutuo mensile sull'immobile di Samarate di € 500,00;
- finanziamento automobile € 250,00;
- rata mensile Agenzia Entrate € 55,00 circa
M) La IG.ra è in attesa di trovare una occupazione stabile anche se svolge alcuni Parte_2
lavoretti con cui contribuisce al 50% delle spese di casa.
N) Nulla disporre a titolo di mantenimento a favore dei coniugi.
O) I coniugi provvederanno ad estinguere con le proprie personali sostanze ogni debito assunto in proprio nonché ogni debito che assumeranno in proprio a far data dalla sottoscrizione del presente atto, non impegnando più l'altro coniuge.
7 P) Dall'anno 2026, ottenuti i provvedimenti di separazione e di divorzio, i coniugi dovranno redigere in maniera autonoma la rispettiva dichiarazione dei redditi. Per l'anno in corso si occuperà il IG. di tale incombente. Parte_1
Q) I coniugi, fatto salvo quanto specificato nei punti precedenti, dichiarano di avere risolto e definito ogni loro rapporto e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro sotto ogni profilo.
R) I coniugi chiedono l'omologazione e contestualmente la declaratoria degli effetti civili del matrimonio.
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Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c..
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 11.12.2025, in Samarate (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Samarate (anno 2014, atto n. 17, parte I, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____16.6.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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