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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
VAROTTO VALTER, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 352/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Palazzo Balbi, Dorsoduro, N. 3901 30123 Venezia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Padova - Via Longhin, N. 115 35129 Padova PD
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 422/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorreva in data 11.04.2025, in uno con deposito del 12.05.2025 ed istanza in P.U., contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Padova e Regione del Veneto avverso e per la dichiarazione di nullità
e/o annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo di autovettura Tg. Targa_1 doc. nr. 07780202500000036000 – Fascicolo nr. 2024/000103968, notificata a mezzo posta raccomandata il
13/02/2025, con riferimento ad una serie di cartelle asseritamente notificate nel corso degli anni dal 2015 al 2019, riguardanti tassa automobilistica, sanzioni, interessi ed oneri per il complessivo importo di € 3.413,72.
Il ricorrente:
- eccepisce illegittimità ed infondatezza dell'atto impugnato per carenza di valido titolo giusta il decorso dei termini di prescrizione del credito e decadenza dal legittimo potere di riscossione;
- eccepisce illegittimità dell'intimazione quanto ad interessi e sanzioni per avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione e decadenza;
- eccepisce illegittimità ed infondatezza dell'intimazione per omessa valida notifica delle cartelle presupposte e di eventuali atti interruttivi successivi;
- chiede: - in via principale, la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo con riferimento alle cartelle citate in atti, per carenza di valido titolo presupposto, giusta intervenuta prescrizione del credito e decadenza dal relativo potere di riscossione, violazione di legge ed omessa notifica degli atti presupposti, come pure quanto all'intervenuta prescrizione e decadenza in riferimento alle sanzioni ed agli interessi;
- la vittoria delle spese.
Si costituisce AdE Riscossione in data 16.06.2025:
- palesando i giustificativi del ricorso ed i precedenti tutti in ordine alle cartelle, ai successivi avvisi di intimazione e preavvisi di fermo, atti tutti ritualmente notificati, privi di riscontro in impugnativa e resisi definitivi;
- rigettando ogni altra eccezione sottoposta con la presente impugnativa;
- chiedendo: - la dichiarazione di inammissibilità ex art 21 D. Lgs. n. 546/92 del ricorso per definitività delle cartelle presupposte stante la mancata opposizione di plurimi atti successivi;
- nel merito, per tutte le cartelle sottese, rigettare il ricorso per presenza di atti interruttivi consolidati;
- la vittoria delle spese e competenze.
Si costituisce la Regione del Veneto in data 18.07.2025:
- rinviando alla competenza dell'Agente della Riscossione le eccezioni in ordine agli asseriti vizi del preavviso di fermo amministrativo e delle cartelle di pagamento;
- sottoponendo la lista degli omessi pagamenti della tassa automobilistica risultanti dall'archivio regionale in ordine ai veicoli in possesso nel tempo da parte del ricorrente;
- richiamando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Venezia n. 307 del 23.05.2025 in ordine alla preclusione alla “Corte di andare a ritroso al fine di verificare l'esistenza di vizi degli atti presupposti che non possono in questa sede essere più impugnati, proprio per effetto del combinato disposto degli art. 19 e 21 del D. Lgs. 546/1992”, attesa la inerzia del ricorrente avverso gli atti della riscossione, citando altresì ulteriore giurisprudenza delle Corti tributarie;
- nella fattispecie, rilevando infine altresì come non vi è stata alcuna specifica censura avverso gli avvisi di accertamento e le relative notifiche;
- chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato nel merito.
In data 10.10.2025 il ricorrente sottopone atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 D.lgs. n. 546/1992 chiedendo alla Corte la dichiarazione di estinzione del processo, con argomentazione motivata in ordine alla compensazione delle spese, sottoscritta anche da parte dell'Agente della Riscossione
All'udienza odierna, il legale del ricorrente sottopone altresì corrispondenza intercorsa con il legale patrocinante la Regione Veneto in ordine ai richiesti motivi della compensazione delle spese;
quest'ultimo legale dichiara di “non insistere per la condanna alle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, prende visione della documentazione in atti e valuta accoglibile l'atto di rinuncia al ricorso come prodotto dal ricorrente. Considera plausibili le argomentazioni svolte dal ricorrente in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, pur visto “l'accordo raggiunto in modalità non del tutto ortodossa”, e secondo i crismi del c. 2 dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/92, come pure osservando non formalmente espressa la richiesta delle spese in sede di controdeduzioni da parte del legale rappresentante della Regione Veneto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso a mente dell'art. 44 D. Lgs. 546/1992.
Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
VAROTTO VALTER, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 352/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Palazzo Balbi, Dorsoduro, N. 3901 30123 Venezia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Padova - Via Longhin, N. 115 35129 Padova PD
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07780202500000036000 TASSA AUTOMOBIL 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 422/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorreva in data 11.04.2025, in uno con deposito del 12.05.2025 ed istanza in P.U., contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Padova e Regione del Veneto avverso e per la dichiarazione di nullità
e/o annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo di autovettura Tg. Targa_1 doc. nr. 07780202500000036000 – Fascicolo nr. 2024/000103968, notificata a mezzo posta raccomandata il
13/02/2025, con riferimento ad una serie di cartelle asseritamente notificate nel corso degli anni dal 2015 al 2019, riguardanti tassa automobilistica, sanzioni, interessi ed oneri per il complessivo importo di € 3.413,72.
Il ricorrente:
- eccepisce illegittimità ed infondatezza dell'atto impugnato per carenza di valido titolo giusta il decorso dei termini di prescrizione del credito e decadenza dal legittimo potere di riscossione;
- eccepisce illegittimità dell'intimazione quanto ad interessi e sanzioni per avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione e decadenza;
- eccepisce illegittimità ed infondatezza dell'intimazione per omessa valida notifica delle cartelle presupposte e di eventuali atti interruttivi successivi;
- chiede: - in via principale, la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo con riferimento alle cartelle citate in atti, per carenza di valido titolo presupposto, giusta intervenuta prescrizione del credito e decadenza dal relativo potere di riscossione, violazione di legge ed omessa notifica degli atti presupposti, come pure quanto all'intervenuta prescrizione e decadenza in riferimento alle sanzioni ed agli interessi;
- la vittoria delle spese.
Si costituisce AdE Riscossione in data 16.06.2025:
- palesando i giustificativi del ricorso ed i precedenti tutti in ordine alle cartelle, ai successivi avvisi di intimazione e preavvisi di fermo, atti tutti ritualmente notificati, privi di riscontro in impugnativa e resisi definitivi;
- rigettando ogni altra eccezione sottoposta con la presente impugnativa;
- chiedendo: - la dichiarazione di inammissibilità ex art 21 D. Lgs. n. 546/92 del ricorso per definitività delle cartelle presupposte stante la mancata opposizione di plurimi atti successivi;
- nel merito, per tutte le cartelle sottese, rigettare il ricorso per presenza di atti interruttivi consolidati;
- la vittoria delle spese e competenze.
Si costituisce la Regione del Veneto in data 18.07.2025:
- rinviando alla competenza dell'Agente della Riscossione le eccezioni in ordine agli asseriti vizi del preavviso di fermo amministrativo e delle cartelle di pagamento;
- sottoponendo la lista degli omessi pagamenti della tassa automobilistica risultanti dall'archivio regionale in ordine ai veicoli in possesso nel tempo da parte del ricorrente;
- richiamando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Venezia n. 307 del 23.05.2025 in ordine alla preclusione alla “Corte di andare a ritroso al fine di verificare l'esistenza di vizi degli atti presupposti che non possono in questa sede essere più impugnati, proprio per effetto del combinato disposto degli art. 19 e 21 del D. Lgs. 546/1992”, attesa la inerzia del ricorrente avverso gli atti della riscossione, citando altresì ulteriore giurisprudenza delle Corti tributarie;
- nella fattispecie, rilevando infine altresì come non vi è stata alcuna specifica censura avverso gli avvisi di accertamento e le relative notifiche;
- chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato nel merito.
In data 10.10.2025 il ricorrente sottopone atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 D.lgs. n. 546/1992 chiedendo alla Corte la dichiarazione di estinzione del processo, con argomentazione motivata in ordine alla compensazione delle spese, sottoscritta anche da parte dell'Agente della Riscossione
All'udienza odierna, il legale del ricorrente sottopone altresì corrispondenza intercorsa con il legale patrocinante la Regione Veneto in ordine ai richiesti motivi della compensazione delle spese;
quest'ultimo legale dichiara di “non insistere per la condanna alle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, prende visione della documentazione in atti e valuta accoglibile l'atto di rinuncia al ricorso come prodotto dal ricorrente. Considera plausibili le argomentazioni svolte dal ricorrente in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, pur visto “l'accordo raggiunto in modalità non del tutto ortodossa”, e secondo i crismi del c. 2 dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/92, come pure osservando non formalmente espressa la richiesta delle spese in sede di controdeduzioni da parte del legale rappresentante della Regione Veneto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso a mente dell'art. 44 D. Lgs. 546/1992.
Spese compensate.