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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/07/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7374/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 7374 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 12 marzo 2025, vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Parte_1 C.F._1
Grassani (C.F. ) e Mario Grassani (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Thiene (Vi), Piazza G. Rossi, 7, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- attrice - contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. Milena Maggi (C.F. C.F._5 C.F._6 ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Matelica (Mc), Piazza Enrico Mattei, 17, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenute -
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Borga Controparte_2 C.F._7
(C.F. ) e Marco Pasqualin (C.F. ed elettivamente C.F._8 C.F._9 domiciliato presso il loro studio in Vicenza, Contrà Apolloni, 21, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto -
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 12.3.2025 si riscontrava il pagina 1 di 17 deposito delle note del 6.3.2025 in cui parte attrice così precisava le conclusioni:
“1) dichiararsi lo scioglimento della comunione esistente tra le parti in causa, relativamente agli immobili:
COMUNE DI BREGANZE – Catasto Fabbricati - FG. 20 . Pt_2
- 131 (al catasto terreni M.N. 132) , Sub 2 Via Maragnole n. 26 p.T. – Cat C/6 – classe 2 – consistenza
22 m2 – rendita € 30,68
- 131 Sub 3 Via San Felice n. 26 piano T-1– Cat. A/3 – classe 2 – consistenza 9.5 vani – rendita €
515,17
- 131 Sub 4 Via San Felice n. 26 p.T.– Cat. C/6 – classe 2 – consistenza 59 m2 – rendita € 82,27
- 131 Sub 5 Via San Felice n. 26 P.T-1-2– Cat. C/6 – classe 1 – consistenza 704 m2 – rendita € 836,25 -
131 Sub 6 Via San Felice n. 26 piano T – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 50 m2 – rendita € 54,23 -
131 Sub 7 Via San Felice n. 26 piano T. – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 37 m2 – rendita € 40,13
– - FG. 20 . Controparte_3 Controparte_4 Pt_2
- 125 di are 02.39 RDE 2,96 RAE 1,79
2) Accertarsi e dichiararsi che il compendio non è comodamente divisibile in natura, come accertato dal CTU e riconosciuto dalle parti. Darsi atto che nessuna delle parti ne ha chiesto l'assegnazione, ordinandosi il procedere delle operazioni di vendita.
3)Ordinarsi al convenuto di presentare il rendiconto economico per l'unilaterale Controparte_2 occupazione esclusiva e l'uso permanente degli immobili, delle pertinenze e dei frutti, e accertato e dichiarato l'uso esclusivo della cosa comune, da parte di , per l'effetto condannarsi Controparte_2 lo stesso al pagamento nei confronti dell'attrice della quota di sua spettanza della indennità di occupazione come accertata, che si quantifica, a seguito della CTU, in un importo mensile (per la quota della attrice) di € 223,54 pari ad un importo di € 25.036,48 al mese di febbraio 2025 compreso, così determinato:
n. 95 mensilità (dal novembre 2015 al settembre 2023, come calcolato dal CTU) oltre alle successive mensilità da ottobre 2023 a febbraio 2025 (ulteriori 17 mensilità) per totali n. 112 mensilità pari ad un credito dell'attrice di € 25.036,48, oltre alle successive mensilità fintantoché il convenuto CP_2
continuerà a utilizzare in via esclusiva l'immobile.
[...]
4) Con il rigetto di tutte le diverse domande di , non accettandosi il contraddittorio su Controparte_2 eventuali domande nuove.
5) Spese e competenze di causa secondo la soccombenza”
Nelle note del 4.3.2025 le convenute così precisavano le conclusioni:
“1) accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione fra attore e convenuti in relazione ai beni pagina 2 di 17 descritti in premessa di comparsa di costituzione e risposta e quindi:
a) bene immobile distinto al N.C.E.U. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla 131, sub 2, via
Maragnole n. 26 P.T categoria C/6, classe 2, metri quadrati 22, rendita 30,68; b) bene immobile distinto al N.C.E.U. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla 131, sub 3, categoria A/3, classe
2, consistenza 9,5 vani, superficie catastale 217 metri quadrati, rendita euro 515,17, via san Felice n.
26 piano T - 1; c) bene immobile distinto al N.C.E.U. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla
131, sub 4, categoria C/6, classe 2, consistenza 59 metri quadrati, superficie catastale 65, rendita euro
82,87; via San Felice n. 26 piano T;
d) bene immobile distinto al N.C.E.U. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla 131, sub 5, categoria C/6, classe 1, consistenza 704 metri quadrati, superficie catastale 318, rendita euro 836,25, via san Felice n. 26 piano T – 1 – 2; e) bene immobile distinto al
N.C.E.U. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla 131, sub 6, categoria C/2, classe 2, consistenza 50 metri quadrati, superficie catastale 50, rendita euro 54,23, via San Felice n. 26 piano T;
f) bene immobile distinto al N.C.E.U. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla 131, sub 7, categoria C/2, classe 2, consistenza 37 metri quadrati, superficie catastale 56, rendita euro 40,13, via
San Felice n. 26 piano T;
g) bene distinto al N.C.T. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla
125, qualità classe vigneto 1, superficie are 02 ca 39, reddito dominicale euro 2,96, reddito agrario euro 1,79;
2) accertare e dichiarare che il compendio immobiliare non è comodamente divisibile in natura, come accertato dal c.t.u.; dare atto che nessuna delle parti ne ha chiesto l'assegnazione, con conseguente ordine di procedersi alle operazioni di vendita;
4) a) ordinare a di presentare il rendiconto economico per l'unilaterale occupazione Controparte_2 esclusiva e l'uso permanente degli immobili, delle pertinenze e dei frutti;
b) accertato e dichiarato
l'uso esclusivo non autorizzato della cosa comune da parte di , condannare lo stesso Controparte_2 al pagamento nei confronti delle convenute e delle quote di loro spettanza Controparte_2 CP_1 della indennità di occupazione come accertata e quantificata a seguito di c.t.u., determinata in un importo mensile (per le due quote paritarie delle convenute e ) in euro 223,54 CP_1 CP_2 cadauna e quindi euro 447,08 pari a euro 50.072,96 sino al mese di febbraio 2025 compreso e così determinato:
n. 95 mensilità (dal mese di novembre 2015 al mese di settembre 2023, come calcolato in c.t.u.) oltre le successive mensilità dal mese di ottobre 2023 al mese di febbraio 2025 (n. 17), per un totale di n. 112 mensilità pari a un credito di e di euro 50.072,96, oltre le successive mensilità CP_1 CP_2 maturande sino a quando il convenuto continuerà nell'uso esclusivo non autorizzato Controparte_2 dell'immobile; pagina 3 di 17 5) rigettare tutte le domande, eccezioni deduzioni e difese difformi del convenuto , Controparte_2 dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove formulate dallo stesso;
6) vittoria di spese competenze e onorari di causa.”
Nelle note dell'11.3.2025 il convenuto così precisava le conclusioni:
“1) Accertata e dichiarata l'indivisibilità dei beni immobili comuni alle parti, di cui all'atto di citazione, disporsi la vendita coattiva degli stessi, con successiva attribuzione alle parti della somma di spettanza, tenuto conto delle rispettive quote immobiliari.
2) Previo accertamento che il signor è creditore delle comproprietarie e/o coeredi, Controparte_2 per le ragioni di cui in atti, della somma di euro 24.000,00=, ovvero della diversa somma, anche maggiore, che risulterà di giustizia ed anche da liquidarsi in via equitativa dall'On.Le Tribunale, dichiararsi conseguentemente tenute e condannarsi le stesse, per la quota di relativa spettanza, a pagare al convenuto il suindicato importo, maggiorato degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con compensazione con ogni eventuale credito che dovesse essere riconosciuto come dovuto dal convenuto.
3) Spese e competenze del giudizio rifuse.
4) In via istruttoria, si insiste per tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. del 31.01.2022 e non ammesse”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attrice conveniva in giudizio le sorelle e e il fratello , deducendo che in CP_1 CP_2 CP_2 data 22.4.2005 era deceduta ab intestato la madre , lasciando suoi unici eredi i figli, Persona_1 intestatari e comproprietari per la quota di ¼ ciascuno pro-indiviso di alcuni beni immobili siti in
Comune di EG (Vi), catastalmente identificati al Catasto Fabbricati, fg. 20, m.n. 131 (al catasto terreni m.n. 132) Sub 2 in Via Maragnole n. 26 p.T. – Cat C/6 – classe 2 – consistenza 22 m2 – rendita
€ 30,68, m.n. 131 Sub 3 in Via San Felice n. 26 piano T-1– Cat. A/3 – classe 2 – consistenza 9.5 vani – rendita € 515,17, m.n. 131 Sub 4 in Via San Felice n. 26 p.T.– Cat. C/6 – classe 2 – consistenza 59 m2
– rendita € 82,27, m.n. 131 Sub 5 in Via San Felice n. 26 P.T-1-2– Cat. C/6 – classe 1 – consistenza 704
m2 – rendita € 836,25, m.n. 131 Sub 6 in Via San Felice n. 26 piano T – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 50 m2 – rendita € 54,23, m.n. 131 Sub 7 in Via San Felice n. 26 piano T. – Cat. C/2 – classe
2 – consistenza 37 m2 – rendita € 40,13 e al Catasto Terreni, fg. 20 m.n. 125 di are 02.39 R.D. 2,96
R.A. 1,79.
Allegava che il fratello, sin dal decesso della madre, occupava i suddetti immobili in via esclusiva senza il consenso delle sorelle, precisando che le medesime, tramite comunicazione del 19.11.2015 pagina 4 di 17 dell'Avv. Grassani, avevano inutilmente chiesto allo stesso la consegna delle chiavi degli immobili ed il pagamento di un'indennità di occupazione. Dava atto dello svolgimento in data 14.7.2020 del primo incontro per il procedimento di mediazione, poi concluso il 29.7.2020 senza accordo.
Ciò premesso, l'attrice chiedeva anzitutto lo scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente divisione del compendio ereditario, con eventuale conguaglio in denaro, salva la vendita dello stesso in caso di indivisibilità. Chiedeva poi la condanna del convenuto a presentare il rendiconto CP_2 economico e al pagamento in favore della medesima di un indennizzo pro quota per l'occupazione degli immobili (indicato in misura pari al valore locatizio degli stessi) sin dal decesso della madre, per aver impedito alle sorelle di farne uso, in violazione dell'art. 1102 c.c.
L'udienza di prima comparizione, indicata in citazione per il 15.4.2021, veniva differita ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c. al 28.5.2021. Si costituivano tempestivamente le convenute e , CP_1 CP_2 confermando le circostanze dedotte dall'attrice e aderendo alla domanda di divisione. In via riconvenzionale (c.d. trasversale) chiedevano la condanna del fratello al pagamento in favore delle medesime, ciascuna pro quota, di un'indennità di occupazione degli immobili ereditari, con decorrenza dal decesso della madre sino alla cessazione dell'occupazione.
Con decreto del 26.4.2021 la prima udienza veniva ulteriormente differita al 9.11.2021. Si costituiva tempestivamente anche il convenuto , il quale, premettendo di non opporsi alla divisione CP_2 ereditaria, contestava la richiesta di corresponsione di un'indennità di occupazione avanzata dalle sorelle. In proposito assumeva di avere occupato gli immobili ereditari con il consenso delle sorelle, quantomeno sino alla comunicazione dell'Avv. Grassani del 19.11.2015. Allegava di non aver ricevuto alcuna richiesta di uso da parte delle sorelle prima di allora, in quanto, a suo dire, insieme alla moglie si era preso cura degli anziani genitori che ivi risiedevano.
Aggiungeva che, a dimostrazione della propria buona fede e pur non essendovi tenuto, aveva proposto alle sorelle di stipulare un contratto di locazione, ricevendo il diniego delle medesime. Deduceva che l'attrice occupasse una porzione del m.n. 125 e che la restante porzione era libera e accessibile anche alle altre sorelle. Quanto a e , rappresentava che ogni qual volta le stesse, residenti in CP_1 CP_2
Matelica (Mc) da ormai quarant'anni, ovvero i loro stretti congiunti, si erano recate in Veneto, avevano sempre avuto libero accesso agli immobili in questione, anche dormendovi. Esponeva di aver sempre eseguito a proprie cure e spese tutti i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria degli immobili comuni, quali a titolo esemplificativo la manutenzione del tetto e la sostituzione della caldaia, precisando di aver sostenuto per l'intero anche il pagamento di talune imposte sugli stessi e delle spese funerarie della madre. Allegava che l'ammontare dei predetti lavori (eseguiti anche personalmente ed in economia) ed esborsi, era stimabile quanto meno in complessivi euro 24.000, di cui chiedeva il pagina 5 di 17 rimborso pro quota da parte delle sorelle, in misura di ¼ ciascuna, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Alla prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., con rinvio per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 16.3.2022. Con ordinanza del 25.3.2022 venivano ammesse le prove orali, con rinvio all'udienza del 1.6.2022 per l'incombente. A tale udienza, la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale dei convenuti e dell'attrice e l'escussione dei testi Testimone_1 ed di parte attrice, , delle convenute, e Testimone_2 Controparte_5 CP_6 Tes_3
, del convenuto;
il Giudice si riservava. Con ordinanza del 7.6.2022 veniva disposta CTU
[...] affidata all'Arch. , con rinvio per conferimento dell'incarico e giuramento Persona_2 all'udienza del 20.9.2022, all'esito della quale la causa veniva rinviata per esame della relazione peritale all'udienza del 28.2.2023, differita su istanza del CTU prima al 18.4.2023 e successivamente al
2.5.2023. Alla predetta udienza, preso atto del mancato deposito della relazione peritale e della difficoltà del CTU di portare a termine l'incarico per la sopravvenienza di ulteriori impegni lavorativi, veniva disposta la revoca del medesimo, con nomina, in sua sostituzione, dell'Ing. , con Persona_3 rinvio per conferimento dell'incarico e giuramento all'udienza del 24.5.2023. Il CTU prestava giuramento alla predetta udienza e depositava la relazione il 20.10.2023. All'udienza del 22.11.2023, il legale del convenuto contestava la genericità delle controdeduzioni rese dal CTU alle osservazioni del
CTP attoreo circa la presenza o meno di toppe per chiavi nei rustici, rilevando come molte delle porte di accesso non presentassero toppe per chiavi;
chiedeva di essere autorizzato a produrre una planimetria esplicativa e fotografie sul punto e che il CTU venisse chiamato a chiarimenti. I difensori, alla luce delle irregolarità edilistico -urbanistiche rilevate nella CTU, le quali impedivano la divisione/libera commerciabilità degli immobili in oggetto, davano atto della disponibilità delle parti a procedere alla sanatoria, chiedendo a tal fine un rinvio. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 27.2.2024 e subiva ulteriori rinvii, da ultimo al 9.7.2024, per l'esigenza di completare le pratiche di regolarizzazione. Alla predetta udienza i difensori davano atto della definizione con esito favorevole della sanatoria degli immobili e, alla luce della richiesta del difensore del convenuto, veniva disposta
CTU integrativa per l'accertamento della effettiva regolarizzazione degli stessi e della presenza di toppe per le chiavi nelle porte di ingresso, con rinvio per conferimento dell'incarico e giuramento all'udienza del 10.9.2024, all'esito della quale la causa veniva rinviata all'udienza del 15.1.2025 per esame della relazione peritale (medio tempore depositata il 7.12.2024). Seguivano alcuni rinvii anche nella prospettiva di pervenire ad una possibile intesa conciliativa, da ultimo all'udienza 25.2.2025, all'esito della quale, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, il giudizio veniva rinviato per p.c. all'udienza dell'11.3.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del 12.3.2025 si pagina 6 di 17 riscontrava il deposito delle note delle parti e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
2. Al fine di esaminare le domande delle parti, pare opportuno descrivere il compendio ereditario. A tal fine può farsi rinvio alla relazione di CTU del 20.10.2023 (in particolare, relazione CTU, pag. 10 ss.) e alla relazione integrativa del 7.12.2024; esplicative dei luoghi altresì le fotografie, elaborati 1 alla prima e 2 alla seconda relazione.
I beni risultano così censiti al C.F. del Comune di EG, foglio 20, m.n. 131 (al catasto terreni n.132), Sub 2 Via Maragnole n. 26 p.T. – Cat C/6 – classe 2 – consistenza 22 m2 – rendita € 30,68;
131 Sub 3 Via San Felice n. 26 piano T-1– Cat. A/3 – classe 2 – consistenza 9.5 vani – rendita € 515,17;
131 Sub 4 Via San Felice n. 26 p.T.– Cat. C/6 – classe 2 – consistenza 59 m2 – rendita € 82,27;
131 Sub 5 Via San Felice n. 26 P.T-1-2– Cat. C/6 – classe 1 – consistenza 704 m2 – rendita € 836,25;
131 Sub 6 Via San Felice n. 26 piano T – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 50 m2 – rendita € 54,23;
131 Sub 7 Via San Felice n. 26 piano T. – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 37 m2 – rendita € 40,13
131 Sub 8 Via San Felice n. 26, (corte e giardino, sottoposta ai diritti relativi ai CP_7 subb.nn.2,3,4,5,6,7)
e al CT di detto Comune, Foglio 20, mapp. 125 di are 02.39 - RDE 2,96 - RAE 1,79
Il compendio è sito in via S. Felice, loc. Maragnole, Comune di EG (VI), ed è composto da diversi corpi di fabbrica, costituiti da:
- un primo originario edificio (sub. 5), ex scuola elementare della frazione, ora destinato ad annesso rustico;
- un secondo edificio (sub. 3), realizzato dei primi anni '70, adibito a residenza;
- un terzo volume adibito a locali accessori quali autorimessa, tettoia e soppalco.
Il compendio include inoltre un giardino (sul fronte sud) e spazi accessori (corte e terreno sul fronte nord) oltre che un fondo agricolo (m.n. 125), catastalmente censito come vigneto.
Sono inoltre presenti dei volumi adibiti a tettoia, sia nella zona di collegamento tra il primo edificio ed i locali.
Il CTU ha chiarito che alla proprietà si accede da via S. Felice attraverso il cancello carraio posto in fronte agli spazi comuni tra il secondo ed il terzo edificio (corte interna). L'abitazione è anche accessibile anche dal cancello pedonale posto sul limite est della proprietà (cfr. per una migliore ricostruzione, elaborati e 1 e 2 alla relazione integrativa, ove detti accessi sono individuati come accesso 1 e 14).
È presente, inoltre, un cancello carrabile anche su via Maragnole, al limite nord-est della proprietà
(elaborato 2 all rel. int. all. 15). pagina 7 di 17 L'ex scuola elementare - definita dal CTU “edificio originario” - è un fabbricato a pianta pseudorettangolare (23x14,5m circa) su due livelli (terra e primo) oltre che dal sottotetto. A piano terra gli spazi sono divisi da un corridoio centrale da cui si accede, sul lato est, a n.2 locali (ripostiglio e cucina) oltre che ad una cantinetta posta su livello ribassato.
Sul lato ovest sono presenti un porticato, aperto sulla corte interna attraverso una tettoia, la stalla e n.2 piccoli vani destinati a ripostiglio.
Al piano superiore si trovano altri tre locali (lato est e sud), mentre al di sopra dei volumi destinati a stalla vi è il fienile. Una piccola scala permette poi l'accesso al sottotetto praticabile.
L'immobile è in condizioni di forte degrado e di fatto, al momento della relazione di CTU, l'unica parte abitata dell'edificio risultava essere il vano adibito a cucina.
L'abitazione principale (mapp. 131, sub. 3, 2, 8) è posta in aderenza all'ex scuola, lungo il suo lato sud ed in fronte via S. Felice. L'immobile ha una pianta rettangolare, max di 13,5x13m, per un'altezza di gronda di 6,15m circa.
Gli spazi sono articolati su due livelli: a piano terra vi è il porticato d'ingresso, il corridoio disimpegno n.1 camera, una cucina ed un soggiorno pranzo oltre che i locali accessori (bagno, centrale termica e garage) per circa 115,5 mq oltre che vano scala. Da questo si accede al primo livello ove sono presenti n.4 camere oltre che un bagno, spazio per disimpegno, terrazzo esterno e poggiolo per circa 122 mq.
L'edificio è vetusto, con un grado di conservazione medio basso.
I locali accessori si trovano nella parte ovest del compendio e sono collegati agli altri due edifici tramite una tettoia aperta sui lati sud e nord.
La pianta è pseudo rettangolare con dimensioni massime di 8,5x27m, per un'altezza massima interna di
6,3m. Gli spazi sono suddivisi in n.3 locali oltre che soppalco, per una superficie complessiva di circa
320 mq circa. Lo stato manutentivo di quest'ultimo edificio è pessimo.
I fabbricati dispongo di spazi comuni e aree pertinenziali, relative al mappale n.131 (n.132 al catasto terreni) costituite da corte interna e giardino.
Sul fronte nord è stata realizzata una tettoia (sub.7) delle dimensioni di circa 3,2x11,6m, per un'altezza massima di 2,45m: l'area su fronte sul fronte nord è esclusiva del sub. 7.
Il compendio è costituito anche da due fondi: il m.n. 125, si estende a nord ovest dei fabbricati per 239 mq circa, per un'area pseudo rettangolare;
parte dell'area è collocata nella zona di “Centro storico” e in parte in zona agricola;
il fondo si trova collocato entro un contesto urbano e, di fatto, ha perso vocazione agricola, venendo utilizzato come orto domestico e pertinenza agli edifici.
L'area esclusiva del sub. 7 (m.n. 131) è un terreno che, pur collocato in zona agricola, ha perso detta vocazione, essendo destinato a verde privato e rappresentando unicamente uno spazio pertinenziale. pagina 8 di 17 Esclusa la tettoia il terreno misura 1815 mq, è piano e disposto sul lato nord dell'edificio originario ed
è accessibile, oltre che dalla corte comune, anche dalla strada comunale (via Maragnole) attraverso uno stretto passaggio posto presso i limite nord del fondo, in sviluppo in direzione est. È delimitato da una recinzione lungo i confini ovest e nord e sono presenti alberature in filari a ca. 1,5 m oltre il confine est, in proprietà esclusiva di . Il fondo è inerbito e utilizzato, di fatto, come spazio Parte_1 pertinenziale del complesso degli edifici come verde privato, non essendoci colture in atto.
3. La domanda di scioglimento della comunione formulata dall'attrice, cui hanno aderito i convenuti, è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
L'immobile è stato descritto dal CTU, con relazioni chiare, precise e convincenti, che il Tribunale ritiene senz'altro di far proprie.
Il CTU ha accertato che il compendio è effettivamente in comproprietà tra le parti, per la quota di 1/4 ciascuna ed è pervenuto loro per effetto della successione del padre, – cui Persona_4 sono succedute le parti e la madre, – e di quest'ultima (cfr. relazione CTU del Persona_5
20.10.2023, pagg. 21-22).
Quanto alla regolarità edilizia dell'immobile, il CTU ha indicato tutti i titoli abilitativi succedutisi nel tempo (relazione CTU, pag. 23). Il CTU, da una verifica della documentazione reperita tramite accesso agli atti e un confronto con lo stato dei luoghi, aveva rilevato alcuni lievi difformità rispetto agli assentiti acquisiti, salvo “- alcune difformità metriche eccedenti la tolleranza del 2%; - la presenza di una finestra interna nella zona bagno-garage a piano terra;
- la presenza di una porta, al piano terra, tra la stalla e il corridoio del fabbricato sub.n.5; - la presenza di chiusura laterale, lungo il fronte nord, presso copertura piana di collegamento tra gli annessi rustici est ed ovest;
- il cambio d'uso e le modifiche prospettiche rispetto allo stato di fatto e di Progetto autorizzato con Licenza Edilizia n. 93 del 1973 per l'autorimessa, sub 4.
La parte dell'immobile di prima realizzazione (sub.5, porzione sul retro dell'abitazione indicata al sub.3) è certamente di realizzazione antecedente al 1° settembre 1967.
In corso di causa dette irregolarità sono state sanate, come pure accertato dal CTU nella relazione integrativa, sicché nulla osta alla libera commerciabilità.
Il CTU ha quindi evidenziato la non comoda divisibilità in natura del compendio in considerazione delle caratteristiche oggettive del bene e in particolare per la “sostanziale interdipendenza e parziale mutua fusione dei diversi corpi di fabbrica che costituiscono il compendio”, che lo rendono non pagina 9 di 17 utilmente frazionabile (cfr. relazione CTU del 20.10.2023, pag. 35). Le parti non hanno contestato tale assunto,
Nell'impossibilità di addivenire ad una divisione in natura del bene comune e tenuto conto che nessuno dei condividenti ha proposto una valida istanza di assegnazione dell'intero, questo Giudice ritiene senz'altro di disporre lo scioglimento della comunione per cui è causa mediante vendita della piena proprietà, con delega delle relative operazioni ad un notaio come da separata ordinanza.
In ordine al valore dei beni, si rileva che il CTU li ha determinati, nella relazione del 20.10.2023, in €
172.069,68 per l'abitazione (m.n. 131 – indicato in 132 per un refuso in relazione - sub. 3, 2,8), importo determinato sulla superficie dell'immobile (285 mq), computando la superficie della corte/giardino a sud per l'1/2 a carico dell'abitazione, per l'1/2 degli altri fabbricati. Ha quindi fatto riferimento alle quotazioni OMI per la zona di interesse, per 710 € al mq, decurtando il valore del 15% in ragione dello stato di manutenzione.
Per quanto concerne gli altri immobili (e quindi, sia l'ex scuola, sia il residuo: m.n. 131, subb. 5, 6, 7 e
4, comprendendo in detti immobili, sulla scorta dei rilievi del CTP convenuto, anche il garage originariamente valutato dal CTU unitamente all'abitazione), ne ha stimato il valore in € 263.786,07, importo determinato sulla base della superficie dell'immobile (964 mq), + l'1/2 della corte comune, moltiplicata per il valore medio di mercato di € 403/mq per immobili di caratteristiche similari, per caratteristiche e zone d'ubicazione, individuato in base a informazioni commerciali reperite in rete, valore che per i beni destinati a depositi agricoli è stato quantificato nell'1/3 dei 403 mq. Il CTU ha poi operato una decurtazione del 30%, stante il pessimo stato manutentivo.
Quanto al terreno agricolo m.n. 125 il CTU lo ha assimilato a bene di pertinenza all'abitazione, in ragione del suo collocamento nell'ambito del centro storico e dunque della circostanza che i terreni hanno perduto l'originaria vocazione agricola.
Ha quindi determinato la superficie commerciale nel 10% di quella del lotto, senza tetto del 10% della superficie dei vani principali e senza ulteriori riduzioni, stimando il prezzo unitario in quello abitato per l'abitazione, operando anche in questo caso, sulla scorta delle osservazioni del CTP convenuto, Per_6 una riduzione del 15% in analogia a quello applicato per l'abitazione, stimando il valore in € 14.423,65.
Nel complesso, il valore commerciale del compendio è stato stimato in € 450.279,40.
Il CTP di attrice e convenute, non ha mosso rilievi sulla stima, così come le difese di dette parti Per_7 negli scritti conclusivi. Il CTP del convenuto ha svolto dei rilievi (cfr. osservazioni allegate a relazione
20.10.2023), che porterebbero ad una diversa valutazione del compendo in € 439.791,05; in particolare il CTP ha suggerito che il CTU avrebbe dovuto calcolare il valore commerciale con riferimento ai singoli subalterni catastali, in base sostanzialmente alle diverse destinazioni. pagina 10 di 17 Il CTU ha superato tali rilievi, osservando che tale proposta presupporrebbe una autonoma, precisa e distinta capacità commerciale e reddituale dei singoli subalterni, da escludersi in ragione dell'assetto oggettivo dei luoghi (cfr. relazione CTU, pag. 35). Si condividono pienamente le conclusioni dell'ausiliario, frutto di una valutazione chiara e precisa e del confronto con i tecnici di parte. I rilievi del CTP non sono peraltro stati reiterati negli scritti conclusivi del convenuto.
Ne consegue che prezzo base della vendita sarà pari ad € 450.279,40.
All'esito delle operazioni delegate, il ricavato della vendita verrà assegnato in ragione della qualità e consistenza dei relativi diritti sul bene. Pertanto, a ciascuna delle parti spetterà l'1/4 del prezzo ottenuto, al netto della parte di debiti da imputare alle proprie quote ex artt. 723/724 c.p.c., di cui si dirà di seguito.
4. L'attrice e in adesione le convenute e hanno chiesto condannarsi a CP_1 Controparte_2 CP_2 presentare il “rendiconto economico” per l'unilaterale occupazione esclusiva e l'uso permanente degli immobili, delle pertinenze e dei frutti, con conseguente condanna dello stesso al pagamento della quota della “indennità di occupazione” a partire dalla morte della madre e sino all'attualità, domanda circoscritta negli scritti conclusivi al periodo successivo al periodo dal novembre 2015.
Il convenuto ha svolto analoga domanda nei confronti dell'attrice, allegando che essa occuperebbe una porzione del m.n. 125; ha poi allegato di aver sostenuto per l'intero l'esborso per talune imposte sugli immobili, delle spese funerarie della madre e di aver eseguito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (menzionando in particolare la manutenzione del tetto e la sostituzione della caldaia a sue cure, per un valore stimato in € 24.000,00).
Ha chiesto quindi, come in epigrafe, la condanna delle altre parti a pagargli pro quota i relativi importi.
Può osservarsi che le domande delle parti sono tese all'accertamento di debiti e crediti dipendenti dalla comunione nell'ambito del procedimento divisionale e che in quanto tali già dovrebbero essere intese come dirette al rendiconto ex art. 723 c.c. (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 27086 del 6/10/2021); in ogni caso l'attrice ha formulato comunque una espressa istanza in tal senso, sicché, all'esito delle operazioni di vendita, si dovrà procedere al regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dal rapporto di comunione, in ipotesi con il sistema dei prelevamenti (sempre la citata Cass. Sez. II, sent. n. 27086 del
6/10/2021).
4.1.1. Procedendo dall'esame delle domande di attrice e convenute – fondate sull'assunto che il convenuto occupi tutto il compendio immobiliare ereditario – l'attrice ha prodotto copia della comunicazione inviata il 19.11.2015 dal difensore attoreo, per conto suo e delle sorelle, con cui da un lato si invitava il convenuto a concordare la vendita del compendio, rivolgendosi ad una agenzia;
dall'altro “visto l'uso esclusivo che lei fa dell'intero compendio immobiliare, escludendo le sorelle, pagina 11 di 17 sono a diffidarla a voler consegnare alle sorelle copia di tutte le chiavi di accesso a tutti gli immobili della proprietà, segnalando che da oggi Le verrà chiesta una indennità per l'occupazione esclusiva della casa comune, nella misura che a breve Le verrà comunicata, previa stima del valore locatizio”
(doc. 3).
Nel costituirsi, non ha contestato di occupare l'immobile destinato ad abitazione, Controparte_2 limitandosi ad affermare che, fino alla lettera del 2015, le proprietarie fossero concordi che lui e la famiglia lo occupassero e che di seguito si sarebbe concordato di mettere in vendita l'immobile.
In corso di causa le parti hanno articolato vari capitoli di prova diretti a dimostrare se il convenuto occupi o meno il compendio e in che misura. Parte attrice, a prova contraria a fronte dei capitoli articolati dal convenuto e dunque ammissibilmente, ha anche prodotto con la terza memoria una comunicazione del 28.12.2015 (doc. 10) con cui l'allora difensore di , pur dando atto Controparte_2 della disponibilità a procedere alla vendita incaricando agenzie della zona, riferiva che l'assistito non avesse intenzione di consegnare alle sorelle copia delle chiavi dell'abitazione ove risiedeva.
Può dunque ritenersi senz'altro provato che sia nell'esclusiva disponibilità Controparte_2 dell'immobile destinato ad abitazione e lo sia stato già dal 2015.
Quanto alla stalla e annessi rustici, l'attrice e le convenute hanno sostenuto (i) anzitutto che CP_2 ne avrebbe la disponibilità esclusiva, in quanto gli accessi esterni, dalla pubblica via (contraddistinti dai numeri 1 e 14 dell'elaborato 2 all'integrazione di CTU) sarebbero dotati di catena e apertura elettrica, nell'esclusiva disponibilità del convenuto e l'unico altro accesso esterno (n. 16) sarebbe munito di gancio interno (cfr. conclusionale e pag. 8). Pt_1 CP_1
In realtà, può osservarsi che all'esito delle operazioni peritali, è emerso che la parte esterna del compendio immobiliare è liberamente accessibile dal c.d. accesso 1, un cancello carraio metallico a scorrimento laterale;
non è significativo (cfr. memoria replica e pag. 3) che il CTU CP_2 CP_1 avrebbe affermato altresì (cfr. descrizione sub. all. 2 a integrazione di CTU) che “nel pilastrino di battuta presenti segni di usura dovuti a probabile catena (o altro analogo dispositivo di chiusura) non presente al momento della visita. Presente anche battuta su pilastrino, priva del corpo serratura.”, dal che le convenute assumono che di norma detto cancello sarebbe serrato.
Dalle prove testimoniali, non può infatti dirsi provato che di norma detto cancello sia chiuso. Sul punto sono stati tra gli altri esaminati figlio di e marito, del Testimone_1 Pt_1 Testimone_2 secondo dei quali la difesa delle convenute ha eccepito l'incapacità a testimoniare. Può anzitutto osservarsi che l'eccezione è stata posta in maniera incompleta, non avendo le convenute eccepito la nullità della testimonianza assunta (Cass. S.U., sent. n. 9456 del 6/4/2023).
In secondo luogo, l'eccezione sarebbe comunque infondata: la difesa delle convenute ha allegato un pagina 12 di 17 presunto interesse patrimoniale alla causa, essendo il teste coniugato in regime di comunione dei beni, interesse che in realtà sarebbe solamente indiretto - posto che i beni destinati alla non Pt_1 potrebbero comunque formare oggetto della comunione, ex art. 179, n. b) c.c. - e dunque non tale da rilevare ex art. 246 c.p.c.
è stato incerto nel riferire se detto cancello sia o no liberamente apribile “non so dire se il Tes_1 cancello carraio abbia effettivamente un lucchetto;
so però che mio zio lo chiude, rendendolo inaccessibile, credo sbarrandolo dall'interno”; ha anzi riferito che “quanto al cancello Tes_2 carraio su via San Felice, quello non ha una chiave è solamente appoggiato;
si tratta di un cancello scorrevole, che viene chiuso senza chiavi o lucchetto”.
Non è provato che l'accesso 1 fosse di norma reso inaccessibile, anzi dalle stesse dichiarazioni del teste può ritenersi che lo stesso fosse percorribile dall'esterno, per accedere alla corte. Come Tes_2 ricostruito nella CTU integrativa, dalla corte è possibile accedere a parte delle pertinenze: la tettoia in cemento (cfr. foto pag. 4 dell'elaborato 2) e da qui (cfr. planimetria elaborato 1 e fotografie dei vari passaggi interni, da cui emerge che gli stessi risultano per lo più senza toppe/chiusure o dotati di catenacci non funzionanti – cfr. accessi n. 4, 5, 6) si può in realtà accedere a buona parte delle parti interne del fabbricato c.d. rustico;
in particolare, quanto alla c.d. stalla si potrebbe accedere passando dalla corte, accedendo alla tettoia e poi tramite la porta/accesso 5.
Quanto ai locali al piano 1 del rustico, nella CTU integrativa (pag. 1) si dà atto che essi sarebbero accessibili dalle scale di cui alla fotografia del c.d. accesso 7, cui a sua volta in effetti potrebbe accedersi anche dall'accesso 6, apribile da entrambi i lati.
L'unico dei locali accessori dotato di toppe per chiavi è rappresentato dall'autorimessa m.n. 131, sub.
4(cfr. foto accesso 2, pag. 3 elaborato 2). Dalle prove orali assunte può ritenersi provato che la stessa sia nell'esclusiva disponibilità di (cfr. testimonianza dei coerenti con la CP_2 Tes_1 ricostruzione del CTU, che ha appurato la presenza di toppe di chiavi;
può del resto osservarsi che anche le testi del convenuto, la moglie e la figlia si son limitate a riferire genericamente CP_6 Tes_3 che stalla e rustici non avrebbero chiavi, glissando sull'autorimessa).
4.1.2. Alla luce di quanto precede, la domanda di attrice e convenute è solo in parte fondata.
Si ricorda che l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risulti inerte nell'utilizzarlo; tuttavia, allorché quest'ultimo abbia manifestato l'intenzione di pagina 13 di 17 utilizzare l'immobile, eventualmente anche in maniera indiretta, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili del bene medesimo (cfr. Cass. Sez. II, ord. n. 10264 del 18/4/2023); l'ammontare dei frutti può poi essere determinato facendo riferimento al valore figurativo del canone locativo (Cass. Sez. II, ord. n. 17876 del 3/7/2019).
Nel caso di specie, la prima comunicazione con cui attrice e convenute hanno rivendicato il diritto di godere del bene risale al 19.11.2015 (cfr. doc. 3 attoreo).
In conclusionale (pag. 7) il convenuto ha dedotto che tale comunicazione non sarebbe sufficiente a fondare il diritto all'indennità (rectius, quota dei frutti), perché le sorelle non avrebbero mai chiesto di valersi dei beni direttamente, eventualmente con modalità turnarie, limitandosi a chiedere strumentalmente solamente le chiavi dei beni.
Il rilievo non è condivisibile. Anzitutto, la richiesta delle chiavi poteva ben essere finalizzata a consentire un uso diretto dei beni, sicché la mancata consegna necessariamente ha comportato l'impossibilità per le altre coeredi di esercitare i propri diritti dominicali. In secondo luogo, lo stesso convenuto aveva allegato – senza tuttavia provarlo, stante la genericità dei capitoli articolati – di aver proposto alle sorelle di pagare una locazione per i beni;
l'occupazione esclusiva del bene ha quindi impedito l'uso sia diretto, sia indiretto dello stesso da parte delle sorelle.
Il periodo per cui spetta la somma decorre dunque dal 19.11.2015 e, dunque, dal mese di novembre
2025, compreso.
Al CTU è stato chiesto di stimare il valore locativo a partire da tale mese. Il CTU ha provveduto alla stima (cfr. relazione CTU del 20.10.2023), quantificando il canone nell'importo mensile di € 592,78 per l'abitazione e di € 301,39 per i fabbricati rustici e fondo nel loro complesso, stimando quindi il canone in complessivi € 56.314,10 per il fabbricato residenziale, € 28.632,42 per tutto il resto
(fabbricato rustico e fondo) dal novembre 2015 al settembre 2023 (mese precedente al deposito della
CTU).
Detti valori non sono stati contrastati da attrice o convenute.
Il CTP convenuto ha proposto un valore locativo inferiore dell'abitazione (cfr. osservazioni CTP, pag.
4), e ha proposto distinguersi il valore locativo delle singole porzioni residue (cfr. osservazioni, pag. 4).
Quanto al valore locativo dell'abitazione, il CTP non ha meglio argomentato e deve condividersi la stima del CTU. Sul secondo aspetto, l'Ing. non ha condiviso le osservazioni sul rilievo che non Per_3 sarebbe “ipotizzabile suddividere l'affitto per ulteriori le singole porzioni di immobili (stalla, annessi, terreno), in quanto un'ulteriore suddivisione non potrebbe essere verosimilmente considerata come produttrice di reddito […]” (relazione CTU, pag. 32).
La considerazione non è condivisibile. In realtà deve valutarsi, come detto, che di tutto il residuo pagina 14 di 17 compendio, sono occupate solamente le autorimesse. Per tale ragione deve riconoscersi la quota dei frutti civili, parametrata sul valore locativo, solo per tale porzione. Detto valore è stato condivisibilmente – e senza specifiche contestazioni – stimato dal CTP convenuto in € 66,16 al mese
(pag. 4 osservazioni), importo coerente con le caratteristiche delle autorimesse, per € 6.825,20 complessivi dal novembre 2015 al settembre 2023 importo pienamente condivisibile.
Tanto chiarito, deve dunque essere accertato il diritto di attrice e convenute al riconoscimento delle quote dei frutti civili, parametrate come precede, aggiungendosi anche le 22 mensilità dal deposito della CTU e fino all'emissione della presente decisione, dato che è pacifico che stia ancora CP_2 occupando i beni esclusivamente: le ulteriori mensilità ammontano a € 13.041,16 (592,78x22) e €
1.455,52 (66,16x22).
Il valore locativo degli immobili occupati in via esclusiva da ammonta a complessivi € CP_2
69.355,26 (56.314,10 + 13.041,16) per l'abitazione ed € 8.280,72 (6.825,20 + 1.455,52) per le autorimesse.
Ad attrice e convenute deve essere riconosciuta la relativa quota, per l'1/4 ciascuna e quindi €
19.408,99 ciascuna (ossia € 17.338,81 per l'abitazione, € 2.070,18 per le autorimesse), sicché il convenuto è, all'attualità, debitore nei confronti delle sorelle del complessivo importo di € 58.226,97
(19.408,99 x 3).
La domanda per l'indennità (rectius, quota dei frutti) può essere accolta, per ora, solo fino all'attualità:
“Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione” (Cass.
Sez. III, n. 16621 del 19/6/2008; in senso conforme cfr. Cass. Sez. III, n. 19895 del 6/10/2015). Si tratta di una impostazione condivisibile, supportata dall'osservazione per cui i casi in cui è adottabile una condanna pro-futuro sono specificamente individuati dal legislatore (ad es., art. 664, co. 1 c.p.c.).
La domanda può quindi essere ammessa per i crediti derivanti dall'occupazione fino alla pubblicazione del presente provvedimento, posto che non è contestato che fino ad oggi il convenuto abbia occupato in via esclusiva l'immobile; la domanda non potrà essere invece per ora accolta per il periodo successivo, presupponendo l'accertamento del perpetuarsi della occupazione, riconoscimento che potrà essere eventualmente operato nel prosieguo del giudizio nelle operazioni ex art. 723 c.c. successive alla vendita, laddove le parti non concordino un uso turnario, ripartito o indiretto dei beni e laddove non lo abbia liberato, prima della vendita. pagina 15 di 17 Il convenuto non deve per ora essere condannato al versamento di detti importi, trattandosi di una posta debitoria di cui tenersi conto ex art. 723 c.c. e che, integrando un debito tra coeredi sorto in dipendenza dei rapporti di comunione, andrà imputato dalle convenute alle loro quote, ex art. 724, co. 2 c.c., provvedendosi in tal senso come in dispositivo, posto che l'eventuale condanna all'effettivo versamento di importi potrà seguire all'esito delle operazioni divisorie, in ragione dell'effettivo prezzo ritratto dalla vendita.
4.2. ha chiesto la condanna di al versamento dell'indennità per l'utilizzo esclusivo di CP_2 Pt_1 parte del m.n. 132. La domanda deve essere rigettata, non avendo il convenuto provato che la sorella utilizzi parte di detto terreno in maniera tale da escludere l'uso degli altri comunisti, avendo la teste riferito che la si limita a tagliare l'erba su parte del campo (risposta cap. 9; sfalcio CP_6 Pt_1 confermato anche dai testi di parte attrice) utilizzo in evidenza tale da non compromettere il potenziale uso paritario da parte degli altri coeredi.
4.3. ha poi chiesto il rimborso di parte delle spese di manutenzione/di spese per la CP_2 conservazione del bene e, in particolare (i) manutenzione del tetto dell'abitazione e sostituzione caldaia;
(ii) pagamento di imposte, oltre che il rimborso di quota delle (iii) spese funerarie.
4.3.1. Le domande relative alla manutenzione devono essere rigettate. Anzitutto, i testi hanno riportato delle dichiarazioni divergenti circa l'effettuazione stesse dei lavori (la e la figlia del convenuto CP_6 le hanno confermato, i testi delle altre parti le hanno negate). Anche ad ammettere che i lavori siano stati eseguiti, il convenuto non ha fornito prova specifica circa la loro esatta consistenza e tipologia, il che non consente di vagliare se gli stessi integrino dei lavori per l'ordinaria manutenzione, legata all'utilizzo e godimento (esclusivi) dei beni o effettivamente lavori per la loro conservazione/miglioramento. Ad ogni modo, il convenuto non ha provato di aver sostenuto degli esborsi e in che misura.
4.3.2. Il convenuto ha invece provato di aver saldato i contributi di bonifica, richiesti dal CP_8
, per € 170,32 in data 30.4.2016, € 170,23 in data 30.4.2017, € 169,75 in data 30.4.2018 ed €
[...]
170,31 in data 30.4.2019. Detti importi, diversamente da quanto dedotto dalle convenute
(conclusionale, pag. 5) non afferiscono a consumi idrici, ma sono assimilabili a tributi;
né vi è prova che le convenute o l'attrice abbiano sostenuto esborsi corrispondenti.
ha quindi diritto al rimborso delle somme sborsate, comprensive di interessi dal pagamento CP_2
(e non della richiesta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta) per complessivi € 757,75 e dunque, detratta la quota di 1/4 che resta a suo carico, ogni sorella è obbligata al rimborso di € 189,43; anche in tal caso trattasi non di somme di cui deve essere disposta la condanna ma di posta debitoria rilevante ex art. 723/724 c.c., provvedendosi come in dispositivo. pagina 16 di 17 4.3.3. Quanto alle spese funerarie, anch'esse sono un debito ereditario, con la conseguenza che l'erede che lo abbia saldato per intero può chiedere l'imputazione pro quota ai coeredi (Cass. Sez. II, sent. n.
28955 del 18/10/2023). Nel caso di specie, tuttavia, il convenuto non ha provato l'esborso (da provarsi per documenti;
inammissibile quindi il cap. 20 articolato sul punto in seconda 183 cp.c.). La domanda deve dunque essere rigettata.
5. Sulle spese di lite si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) accerta e dichiara che , e sono comproprietari, ciascuno per Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_2
l'1/4, degli immobili siti in EG (VI) e così censiti al catasto fabbricati di detto Comune:
C.F. del Comune di EG, foglio 20, m.n. 131 (al catasto terreni n.132), Sub 2 Via Maragnole n. 26
p.T. – Cat C/6 – classe 2 – consistenza 22 m2 – rendita € 30,68; n. 131 Sub 3 Via San Felice n. 26 piano
T-1– Cat. A/3 – classe 2 – consistenza 9.5 vani – rendita € 515,17; n. 131 Sub 4 Via San Felice n. 26
p.T.– Cat. C/6 – classe 2 – consistenza 59 m2 – rendita € 82,27; n. 131 Sub 5 Via San Felice n. 26 P.T-
1-2– Cat. C/6 – classe 1 – consistenza 704 m2 – rendita € 836,25; n. 131 Sub 6 Via San Felice n. 26 piano T – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 50 m2 – rendita € 54,23; n. 131 Sub 7 Via San Felice n. 26 piano T. – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 37 m2 – rendita € 40,13 n. 131 Sub 8 Via San Felice n. 26,
(corte e giardino, sottoposta ai diritti relativi ai subb.nn.2,3,4,5,6,7) CP_7
e al CT di detto Comune, Foglio 20, m.n. 125 di are 02.39 - RDE 2,96 - RAE 1,79;
ii) accerta la non comoda divisibilità in natura degli immobili oggetto di domanda;
iii) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra le parti di cui al punto i), rimettendo, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per la prosecuzione delle operazioni divisionali, attraverso la vendita dei beni, al prezzo base di € 450.279,40. iv) in parziale accoglimento delle domande attoree e delle convenute, accerta e dichiara che CP_2
è debitore nei confronti delle sorelle , e del complessivo importo
[...] Pt_1 CP_1 Controparte_2 di € 58.226,77 (€ 19.408,99 per ciascuna), da imputare alla sua quota, ex art. 723-724 c.c.
v) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, accerta e dichiara che
, e sono debitrici nei confronti del fratello Pt_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_2 dell'importo di € 189,43 ciascuna, da imputare alla loro quota, ex art. 723-724 c.c. vi) spese alla sentenza definitiva.
Vicenza, 23 luglio 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 7374 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 12 marzo 2025, vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Parte_1 C.F._1
Grassani (C.F. ) e Mario Grassani (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Thiene (Vi), Piazza G. Rossi, 7, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- attrice - contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. Milena Maggi (C.F. C.F._5 C.F._6 ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Matelica (Mc), Piazza Enrico Mattei, 17, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenute -
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Borga Controparte_2 C.F._7
(C.F. ) e Marco Pasqualin (C.F. ed elettivamente C.F._8 C.F._9 domiciliato presso il loro studio in Vicenza, Contrà Apolloni, 21, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto -
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 12.3.2025 si riscontrava il pagina 1 di 17 deposito delle note del 6.3.2025 in cui parte attrice così precisava le conclusioni:
“1) dichiararsi lo scioglimento della comunione esistente tra le parti in causa, relativamente agli immobili:
COMUNE DI BREGANZE – Catasto Fabbricati - FG. 20 . Pt_2
- 131 (al catasto terreni M.N. 132) , Sub 2 Via Maragnole n. 26 p.T. – Cat C/6 – classe 2 – consistenza
22 m2 – rendita € 30,68
- 131 Sub 3 Via San Felice n. 26 piano T-1– Cat. A/3 – classe 2 – consistenza 9.5 vani – rendita €
515,17
- 131 Sub 4 Via San Felice n. 26 p.T.– Cat. C/6 – classe 2 – consistenza 59 m2 – rendita € 82,27
- 131 Sub 5 Via San Felice n. 26 P.T-1-2– Cat. C/6 – classe 1 – consistenza 704 m2 – rendita € 836,25 -
131 Sub 6 Via San Felice n. 26 piano T – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 50 m2 – rendita € 54,23 -
131 Sub 7 Via San Felice n. 26 piano T. – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 37 m2 – rendita € 40,13
– - FG. 20 . Controparte_3 Controparte_4 Pt_2
- 125 di are 02.39 RDE 2,96 RAE 1,79
2) Accertarsi e dichiararsi che il compendio non è comodamente divisibile in natura, come accertato dal CTU e riconosciuto dalle parti. Darsi atto che nessuna delle parti ne ha chiesto l'assegnazione, ordinandosi il procedere delle operazioni di vendita.
3)Ordinarsi al convenuto di presentare il rendiconto economico per l'unilaterale Controparte_2 occupazione esclusiva e l'uso permanente degli immobili, delle pertinenze e dei frutti, e accertato e dichiarato l'uso esclusivo della cosa comune, da parte di , per l'effetto condannarsi Controparte_2 lo stesso al pagamento nei confronti dell'attrice della quota di sua spettanza della indennità di occupazione come accertata, che si quantifica, a seguito della CTU, in un importo mensile (per la quota della attrice) di € 223,54 pari ad un importo di € 25.036,48 al mese di febbraio 2025 compreso, così determinato:
n. 95 mensilità (dal novembre 2015 al settembre 2023, come calcolato dal CTU) oltre alle successive mensilità da ottobre 2023 a febbraio 2025 (ulteriori 17 mensilità) per totali n. 112 mensilità pari ad un credito dell'attrice di € 25.036,48, oltre alle successive mensilità fintantoché il convenuto CP_2
continuerà a utilizzare in via esclusiva l'immobile.
[...]
4) Con il rigetto di tutte le diverse domande di , non accettandosi il contraddittorio su Controparte_2 eventuali domande nuove.
5) Spese e competenze di causa secondo la soccombenza”
Nelle note del 4.3.2025 le convenute così precisavano le conclusioni:
“1) accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione fra attore e convenuti in relazione ai beni pagina 2 di 17 descritti in premessa di comparsa di costituzione e risposta e quindi:
a) bene immobile distinto al N.C.E.U. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla 131, sub 2, via
Maragnole n. 26 P.T categoria C/6, classe 2, metri quadrati 22, rendita 30,68; b) bene immobile distinto al N.C.E.U. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla 131, sub 3, categoria A/3, classe
2, consistenza 9,5 vani, superficie catastale 217 metri quadrati, rendita euro 515,17, via san Felice n.
26 piano T - 1; c) bene immobile distinto al N.C.E.U. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla
131, sub 4, categoria C/6, classe 2, consistenza 59 metri quadrati, superficie catastale 65, rendita euro
82,87; via San Felice n. 26 piano T;
d) bene immobile distinto al N.C.E.U. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla 131, sub 5, categoria C/6, classe 1, consistenza 704 metri quadrati, superficie catastale 318, rendita euro 836,25, via san Felice n. 26 piano T – 1 – 2; e) bene immobile distinto al
N.C.E.U. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla 131, sub 6, categoria C/2, classe 2, consistenza 50 metri quadrati, superficie catastale 50, rendita euro 54,23, via San Felice n. 26 piano T;
f) bene immobile distinto al N.C.E.U. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla 131, sub 7, categoria C/2, classe 2, consistenza 37 metri quadrati, superficie catastale 56, rendita euro 40,13, via
San Felice n. 26 piano T;
g) bene distinto al N.C.T. del comune di EG (Vi) al foglio 20, part.lla
125, qualità classe vigneto 1, superficie are 02 ca 39, reddito dominicale euro 2,96, reddito agrario euro 1,79;
2) accertare e dichiarare che il compendio immobiliare non è comodamente divisibile in natura, come accertato dal c.t.u.; dare atto che nessuna delle parti ne ha chiesto l'assegnazione, con conseguente ordine di procedersi alle operazioni di vendita;
4) a) ordinare a di presentare il rendiconto economico per l'unilaterale occupazione Controparte_2 esclusiva e l'uso permanente degli immobili, delle pertinenze e dei frutti;
b) accertato e dichiarato
l'uso esclusivo non autorizzato della cosa comune da parte di , condannare lo stesso Controparte_2 al pagamento nei confronti delle convenute e delle quote di loro spettanza Controparte_2 CP_1 della indennità di occupazione come accertata e quantificata a seguito di c.t.u., determinata in un importo mensile (per le due quote paritarie delle convenute e ) in euro 223,54 CP_1 CP_2 cadauna e quindi euro 447,08 pari a euro 50.072,96 sino al mese di febbraio 2025 compreso e così determinato:
n. 95 mensilità (dal mese di novembre 2015 al mese di settembre 2023, come calcolato in c.t.u.) oltre le successive mensilità dal mese di ottobre 2023 al mese di febbraio 2025 (n. 17), per un totale di n. 112 mensilità pari a un credito di e di euro 50.072,96, oltre le successive mensilità CP_1 CP_2 maturande sino a quando il convenuto continuerà nell'uso esclusivo non autorizzato Controparte_2 dell'immobile; pagina 3 di 17 5) rigettare tutte le domande, eccezioni deduzioni e difese difformi del convenuto , Controparte_2 dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove formulate dallo stesso;
6) vittoria di spese competenze e onorari di causa.”
Nelle note dell'11.3.2025 il convenuto così precisava le conclusioni:
“1) Accertata e dichiarata l'indivisibilità dei beni immobili comuni alle parti, di cui all'atto di citazione, disporsi la vendita coattiva degli stessi, con successiva attribuzione alle parti della somma di spettanza, tenuto conto delle rispettive quote immobiliari.
2) Previo accertamento che il signor è creditore delle comproprietarie e/o coeredi, Controparte_2 per le ragioni di cui in atti, della somma di euro 24.000,00=, ovvero della diversa somma, anche maggiore, che risulterà di giustizia ed anche da liquidarsi in via equitativa dall'On.Le Tribunale, dichiararsi conseguentemente tenute e condannarsi le stesse, per la quota di relativa spettanza, a pagare al convenuto il suindicato importo, maggiorato degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con compensazione con ogni eventuale credito che dovesse essere riconosciuto come dovuto dal convenuto.
3) Spese e competenze del giudizio rifuse.
4) In via istruttoria, si insiste per tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. del 31.01.2022 e non ammesse”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attrice conveniva in giudizio le sorelle e e il fratello , deducendo che in CP_1 CP_2 CP_2 data 22.4.2005 era deceduta ab intestato la madre , lasciando suoi unici eredi i figli, Persona_1 intestatari e comproprietari per la quota di ¼ ciascuno pro-indiviso di alcuni beni immobili siti in
Comune di EG (Vi), catastalmente identificati al Catasto Fabbricati, fg. 20, m.n. 131 (al catasto terreni m.n. 132) Sub 2 in Via Maragnole n. 26 p.T. – Cat C/6 – classe 2 – consistenza 22 m2 – rendita
€ 30,68, m.n. 131 Sub 3 in Via San Felice n. 26 piano T-1– Cat. A/3 – classe 2 – consistenza 9.5 vani – rendita € 515,17, m.n. 131 Sub 4 in Via San Felice n. 26 p.T.– Cat. C/6 – classe 2 – consistenza 59 m2
– rendita € 82,27, m.n. 131 Sub 5 in Via San Felice n. 26 P.T-1-2– Cat. C/6 – classe 1 – consistenza 704
m2 – rendita € 836,25, m.n. 131 Sub 6 in Via San Felice n. 26 piano T – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 50 m2 – rendita € 54,23, m.n. 131 Sub 7 in Via San Felice n. 26 piano T. – Cat. C/2 – classe
2 – consistenza 37 m2 – rendita € 40,13 e al Catasto Terreni, fg. 20 m.n. 125 di are 02.39 R.D. 2,96
R.A. 1,79.
Allegava che il fratello, sin dal decesso della madre, occupava i suddetti immobili in via esclusiva senza il consenso delle sorelle, precisando che le medesime, tramite comunicazione del 19.11.2015 pagina 4 di 17 dell'Avv. Grassani, avevano inutilmente chiesto allo stesso la consegna delle chiavi degli immobili ed il pagamento di un'indennità di occupazione. Dava atto dello svolgimento in data 14.7.2020 del primo incontro per il procedimento di mediazione, poi concluso il 29.7.2020 senza accordo.
Ciò premesso, l'attrice chiedeva anzitutto lo scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente divisione del compendio ereditario, con eventuale conguaglio in denaro, salva la vendita dello stesso in caso di indivisibilità. Chiedeva poi la condanna del convenuto a presentare il rendiconto CP_2 economico e al pagamento in favore della medesima di un indennizzo pro quota per l'occupazione degli immobili (indicato in misura pari al valore locatizio degli stessi) sin dal decesso della madre, per aver impedito alle sorelle di farne uso, in violazione dell'art. 1102 c.c.
L'udienza di prima comparizione, indicata in citazione per il 15.4.2021, veniva differita ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c. al 28.5.2021. Si costituivano tempestivamente le convenute e , CP_1 CP_2 confermando le circostanze dedotte dall'attrice e aderendo alla domanda di divisione. In via riconvenzionale (c.d. trasversale) chiedevano la condanna del fratello al pagamento in favore delle medesime, ciascuna pro quota, di un'indennità di occupazione degli immobili ereditari, con decorrenza dal decesso della madre sino alla cessazione dell'occupazione.
Con decreto del 26.4.2021 la prima udienza veniva ulteriormente differita al 9.11.2021. Si costituiva tempestivamente anche il convenuto , il quale, premettendo di non opporsi alla divisione CP_2 ereditaria, contestava la richiesta di corresponsione di un'indennità di occupazione avanzata dalle sorelle. In proposito assumeva di avere occupato gli immobili ereditari con il consenso delle sorelle, quantomeno sino alla comunicazione dell'Avv. Grassani del 19.11.2015. Allegava di non aver ricevuto alcuna richiesta di uso da parte delle sorelle prima di allora, in quanto, a suo dire, insieme alla moglie si era preso cura degli anziani genitori che ivi risiedevano.
Aggiungeva che, a dimostrazione della propria buona fede e pur non essendovi tenuto, aveva proposto alle sorelle di stipulare un contratto di locazione, ricevendo il diniego delle medesime. Deduceva che l'attrice occupasse una porzione del m.n. 125 e che la restante porzione era libera e accessibile anche alle altre sorelle. Quanto a e , rappresentava che ogni qual volta le stesse, residenti in CP_1 CP_2
Matelica (Mc) da ormai quarant'anni, ovvero i loro stretti congiunti, si erano recate in Veneto, avevano sempre avuto libero accesso agli immobili in questione, anche dormendovi. Esponeva di aver sempre eseguito a proprie cure e spese tutti i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria degli immobili comuni, quali a titolo esemplificativo la manutenzione del tetto e la sostituzione della caldaia, precisando di aver sostenuto per l'intero anche il pagamento di talune imposte sugli stessi e delle spese funerarie della madre. Allegava che l'ammontare dei predetti lavori (eseguiti anche personalmente ed in economia) ed esborsi, era stimabile quanto meno in complessivi euro 24.000, di cui chiedeva il pagina 5 di 17 rimborso pro quota da parte delle sorelle, in misura di ¼ ciascuna, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Alla prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., con rinvio per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 16.3.2022. Con ordinanza del 25.3.2022 venivano ammesse le prove orali, con rinvio all'udienza del 1.6.2022 per l'incombente. A tale udienza, la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale dei convenuti e dell'attrice e l'escussione dei testi Testimone_1 ed di parte attrice, , delle convenute, e Testimone_2 Controparte_5 CP_6 Tes_3
, del convenuto;
il Giudice si riservava. Con ordinanza del 7.6.2022 veniva disposta CTU
[...] affidata all'Arch. , con rinvio per conferimento dell'incarico e giuramento Persona_2 all'udienza del 20.9.2022, all'esito della quale la causa veniva rinviata per esame della relazione peritale all'udienza del 28.2.2023, differita su istanza del CTU prima al 18.4.2023 e successivamente al
2.5.2023. Alla predetta udienza, preso atto del mancato deposito della relazione peritale e della difficoltà del CTU di portare a termine l'incarico per la sopravvenienza di ulteriori impegni lavorativi, veniva disposta la revoca del medesimo, con nomina, in sua sostituzione, dell'Ing. , con Persona_3 rinvio per conferimento dell'incarico e giuramento all'udienza del 24.5.2023. Il CTU prestava giuramento alla predetta udienza e depositava la relazione il 20.10.2023. All'udienza del 22.11.2023, il legale del convenuto contestava la genericità delle controdeduzioni rese dal CTU alle osservazioni del
CTP attoreo circa la presenza o meno di toppe per chiavi nei rustici, rilevando come molte delle porte di accesso non presentassero toppe per chiavi;
chiedeva di essere autorizzato a produrre una planimetria esplicativa e fotografie sul punto e che il CTU venisse chiamato a chiarimenti. I difensori, alla luce delle irregolarità edilistico -urbanistiche rilevate nella CTU, le quali impedivano la divisione/libera commerciabilità degli immobili in oggetto, davano atto della disponibilità delle parti a procedere alla sanatoria, chiedendo a tal fine un rinvio. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 27.2.2024 e subiva ulteriori rinvii, da ultimo al 9.7.2024, per l'esigenza di completare le pratiche di regolarizzazione. Alla predetta udienza i difensori davano atto della definizione con esito favorevole della sanatoria degli immobili e, alla luce della richiesta del difensore del convenuto, veniva disposta
CTU integrativa per l'accertamento della effettiva regolarizzazione degli stessi e della presenza di toppe per le chiavi nelle porte di ingresso, con rinvio per conferimento dell'incarico e giuramento all'udienza del 10.9.2024, all'esito della quale la causa veniva rinviata all'udienza del 15.1.2025 per esame della relazione peritale (medio tempore depositata il 7.12.2024). Seguivano alcuni rinvii anche nella prospettiva di pervenire ad una possibile intesa conciliativa, da ultimo all'udienza 25.2.2025, all'esito della quale, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, il giudizio veniva rinviato per p.c. all'udienza dell'11.3.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del 12.3.2025 si pagina 6 di 17 riscontrava il deposito delle note delle parti e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
2. Al fine di esaminare le domande delle parti, pare opportuno descrivere il compendio ereditario. A tal fine può farsi rinvio alla relazione di CTU del 20.10.2023 (in particolare, relazione CTU, pag. 10 ss.) e alla relazione integrativa del 7.12.2024; esplicative dei luoghi altresì le fotografie, elaborati 1 alla prima e 2 alla seconda relazione.
I beni risultano così censiti al C.F. del Comune di EG, foglio 20, m.n. 131 (al catasto terreni n.132), Sub 2 Via Maragnole n. 26 p.T. – Cat C/6 – classe 2 – consistenza 22 m2 – rendita € 30,68;
131 Sub 3 Via San Felice n. 26 piano T-1– Cat. A/3 – classe 2 – consistenza 9.5 vani – rendita € 515,17;
131 Sub 4 Via San Felice n. 26 p.T.– Cat. C/6 – classe 2 – consistenza 59 m2 – rendita € 82,27;
131 Sub 5 Via San Felice n. 26 P.T-1-2– Cat. C/6 – classe 1 – consistenza 704 m2 – rendita € 836,25;
131 Sub 6 Via San Felice n. 26 piano T – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 50 m2 – rendita € 54,23;
131 Sub 7 Via San Felice n. 26 piano T. – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 37 m2 – rendita € 40,13
131 Sub 8 Via San Felice n. 26, (corte e giardino, sottoposta ai diritti relativi ai CP_7 subb.nn.2,3,4,5,6,7)
e al CT di detto Comune, Foglio 20, mapp. 125 di are 02.39 - RDE 2,96 - RAE 1,79
Il compendio è sito in via S. Felice, loc. Maragnole, Comune di EG (VI), ed è composto da diversi corpi di fabbrica, costituiti da:
- un primo originario edificio (sub. 5), ex scuola elementare della frazione, ora destinato ad annesso rustico;
- un secondo edificio (sub. 3), realizzato dei primi anni '70, adibito a residenza;
- un terzo volume adibito a locali accessori quali autorimessa, tettoia e soppalco.
Il compendio include inoltre un giardino (sul fronte sud) e spazi accessori (corte e terreno sul fronte nord) oltre che un fondo agricolo (m.n. 125), catastalmente censito come vigneto.
Sono inoltre presenti dei volumi adibiti a tettoia, sia nella zona di collegamento tra il primo edificio ed i locali.
Il CTU ha chiarito che alla proprietà si accede da via S. Felice attraverso il cancello carraio posto in fronte agli spazi comuni tra il secondo ed il terzo edificio (corte interna). L'abitazione è anche accessibile anche dal cancello pedonale posto sul limite est della proprietà (cfr. per una migliore ricostruzione, elaborati e 1 e 2 alla relazione integrativa, ove detti accessi sono individuati come accesso 1 e 14).
È presente, inoltre, un cancello carrabile anche su via Maragnole, al limite nord-est della proprietà
(elaborato 2 all rel. int. all. 15). pagina 7 di 17 L'ex scuola elementare - definita dal CTU “edificio originario” - è un fabbricato a pianta pseudorettangolare (23x14,5m circa) su due livelli (terra e primo) oltre che dal sottotetto. A piano terra gli spazi sono divisi da un corridoio centrale da cui si accede, sul lato est, a n.2 locali (ripostiglio e cucina) oltre che ad una cantinetta posta su livello ribassato.
Sul lato ovest sono presenti un porticato, aperto sulla corte interna attraverso una tettoia, la stalla e n.2 piccoli vani destinati a ripostiglio.
Al piano superiore si trovano altri tre locali (lato est e sud), mentre al di sopra dei volumi destinati a stalla vi è il fienile. Una piccola scala permette poi l'accesso al sottotetto praticabile.
L'immobile è in condizioni di forte degrado e di fatto, al momento della relazione di CTU, l'unica parte abitata dell'edificio risultava essere il vano adibito a cucina.
L'abitazione principale (mapp. 131, sub. 3, 2, 8) è posta in aderenza all'ex scuola, lungo il suo lato sud ed in fronte via S. Felice. L'immobile ha una pianta rettangolare, max di 13,5x13m, per un'altezza di gronda di 6,15m circa.
Gli spazi sono articolati su due livelli: a piano terra vi è il porticato d'ingresso, il corridoio disimpegno n.1 camera, una cucina ed un soggiorno pranzo oltre che i locali accessori (bagno, centrale termica e garage) per circa 115,5 mq oltre che vano scala. Da questo si accede al primo livello ove sono presenti n.4 camere oltre che un bagno, spazio per disimpegno, terrazzo esterno e poggiolo per circa 122 mq.
L'edificio è vetusto, con un grado di conservazione medio basso.
I locali accessori si trovano nella parte ovest del compendio e sono collegati agli altri due edifici tramite una tettoia aperta sui lati sud e nord.
La pianta è pseudo rettangolare con dimensioni massime di 8,5x27m, per un'altezza massima interna di
6,3m. Gli spazi sono suddivisi in n.3 locali oltre che soppalco, per una superficie complessiva di circa
320 mq circa. Lo stato manutentivo di quest'ultimo edificio è pessimo.
I fabbricati dispongo di spazi comuni e aree pertinenziali, relative al mappale n.131 (n.132 al catasto terreni) costituite da corte interna e giardino.
Sul fronte nord è stata realizzata una tettoia (sub.7) delle dimensioni di circa 3,2x11,6m, per un'altezza massima di 2,45m: l'area su fronte sul fronte nord è esclusiva del sub. 7.
Il compendio è costituito anche da due fondi: il m.n. 125, si estende a nord ovest dei fabbricati per 239 mq circa, per un'area pseudo rettangolare;
parte dell'area è collocata nella zona di “Centro storico” e in parte in zona agricola;
il fondo si trova collocato entro un contesto urbano e, di fatto, ha perso vocazione agricola, venendo utilizzato come orto domestico e pertinenza agli edifici.
L'area esclusiva del sub. 7 (m.n. 131) è un terreno che, pur collocato in zona agricola, ha perso detta vocazione, essendo destinato a verde privato e rappresentando unicamente uno spazio pertinenziale. pagina 8 di 17 Esclusa la tettoia il terreno misura 1815 mq, è piano e disposto sul lato nord dell'edificio originario ed
è accessibile, oltre che dalla corte comune, anche dalla strada comunale (via Maragnole) attraverso uno stretto passaggio posto presso i limite nord del fondo, in sviluppo in direzione est. È delimitato da una recinzione lungo i confini ovest e nord e sono presenti alberature in filari a ca. 1,5 m oltre il confine est, in proprietà esclusiva di . Il fondo è inerbito e utilizzato, di fatto, come spazio Parte_1 pertinenziale del complesso degli edifici come verde privato, non essendoci colture in atto.
3. La domanda di scioglimento della comunione formulata dall'attrice, cui hanno aderito i convenuti, è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
L'immobile è stato descritto dal CTU, con relazioni chiare, precise e convincenti, che il Tribunale ritiene senz'altro di far proprie.
Il CTU ha accertato che il compendio è effettivamente in comproprietà tra le parti, per la quota di 1/4 ciascuna ed è pervenuto loro per effetto della successione del padre, – cui Persona_4 sono succedute le parti e la madre, – e di quest'ultima (cfr. relazione CTU del Persona_5
20.10.2023, pagg. 21-22).
Quanto alla regolarità edilizia dell'immobile, il CTU ha indicato tutti i titoli abilitativi succedutisi nel tempo (relazione CTU, pag. 23). Il CTU, da una verifica della documentazione reperita tramite accesso agli atti e un confronto con lo stato dei luoghi, aveva rilevato alcuni lievi difformità rispetto agli assentiti acquisiti, salvo “- alcune difformità metriche eccedenti la tolleranza del 2%; - la presenza di una finestra interna nella zona bagno-garage a piano terra;
- la presenza di una porta, al piano terra, tra la stalla e il corridoio del fabbricato sub.n.5; - la presenza di chiusura laterale, lungo il fronte nord, presso copertura piana di collegamento tra gli annessi rustici est ed ovest;
- il cambio d'uso e le modifiche prospettiche rispetto allo stato di fatto e di Progetto autorizzato con Licenza Edilizia n. 93 del 1973 per l'autorimessa, sub 4.
La parte dell'immobile di prima realizzazione (sub.5, porzione sul retro dell'abitazione indicata al sub.3) è certamente di realizzazione antecedente al 1° settembre 1967.
In corso di causa dette irregolarità sono state sanate, come pure accertato dal CTU nella relazione integrativa, sicché nulla osta alla libera commerciabilità.
Il CTU ha quindi evidenziato la non comoda divisibilità in natura del compendio in considerazione delle caratteristiche oggettive del bene e in particolare per la “sostanziale interdipendenza e parziale mutua fusione dei diversi corpi di fabbrica che costituiscono il compendio”, che lo rendono non pagina 9 di 17 utilmente frazionabile (cfr. relazione CTU del 20.10.2023, pag. 35). Le parti non hanno contestato tale assunto,
Nell'impossibilità di addivenire ad una divisione in natura del bene comune e tenuto conto che nessuno dei condividenti ha proposto una valida istanza di assegnazione dell'intero, questo Giudice ritiene senz'altro di disporre lo scioglimento della comunione per cui è causa mediante vendita della piena proprietà, con delega delle relative operazioni ad un notaio come da separata ordinanza.
In ordine al valore dei beni, si rileva che il CTU li ha determinati, nella relazione del 20.10.2023, in €
172.069,68 per l'abitazione (m.n. 131 – indicato in 132 per un refuso in relazione - sub. 3, 2,8), importo determinato sulla superficie dell'immobile (285 mq), computando la superficie della corte/giardino a sud per l'1/2 a carico dell'abitazione, per l'1/2 degli altri fabbricati. Ha quindi fatto riferimento alle quotazioni OMI per la zona di interesse, per 710 € al mq, decurtando il valore del 15% in ragione dello stato di manutenzione.
Per quanto concerne gli altri immobili (e quindi, sia l'ex scuola, sia il residuo: m.n. 131, subb. 5, 6, 7 e
4, comprendendo in detti immobili, sulla scorta dei rilievi del CTP convenuto, anche il garage originariamente valutato dal CTU unitamente all'abitazione), ne ha stimato il valore in € 263.786,07, importo determinato sulla base della superficie dell'immobile (964 mq), + l'1/2 della corte comune, moltiplicata per il valore medio di mercato di € 403/mq per immobili di caratteristiche similari, per caratteristiche e zone d'ubicazione, individuato in base a informazioni commerciali reperite in rete, valore che per i beni destinati a depositi agricoli è stato quantificato nell'1/3 dei 403 mq. Il CTU ha poi operato una decurtazione del 30%, stante il pessimo stato manutentivo.
Quanto al terreno agricolo m.n. 125 il CTU lo ha assimilato a bene di pertinenza all'abitazione, in ragione del suo collocamento nell'ambito del centro storico e dunque della circostanza che i terreni hanno perduto l'originaria vocazione agricola.
Ha quindi determinato la superficie commerciale nel 10% di quella del lotto, senza tetto del 10% della superficie dei vani principali e senza ulteriori riduzioni, stimando il prezzo unitario in quello abitato per l'abitazione, operando anche in questo caso, sulla scorta delle osservazioni del CTP convenuto, Per_6 una riduzione del 15% in analogia a quello applicato per l'abitazione, stimando il valore in € 14.423,65.
Nel complesso, il valore commerciale del compendio è stato stimato in € 450.279,40.
Il CTP di attrice e convenute, non ha mosso rilievi sulla stima, così come le difese di dette parti Per_7 negli scritti conclusivi. Il CTP del convenuto ha svolto dei rilievi (cfr. osservazioni allegate a relazione
20.10.2023), che porterebbero ad una diversa valutazione del compendo in € 439.791,05; in particolare il CTP ha suggerito che il CTU avrebbe dovuto calcolare il valore commerciale con riferimento ai singoli subalterni catastali, in base sostanzialmente alle diverse destinazioni. pagina 10 di 17 Il CTU ha superato tali rilievi, osservando che tale proposta presupporrebbe una autonoma, precisa e distinta capacità commerciale e reddituale dei singoli subalterni, da escludersi in ragione dell'assetto oggettivo dei luoghi (cfr. relazione CTU, pag. 35). Si condividono pienamente le conclusioni dell'ausiliario, frutto di una valutazione chiara e precisa e del confronto con i tecnici di parte. I rilievi del CTP non sono peraltro stati reiterati negli scritti conclusivi del convenuto.
Ne consegue che prezzo base della vendita sarà pari ad € 450.279,40.
All'esito delle operazioni delegate, il ricavato della vendita verrà assegnato in ragione della qualità e consistenza dei relativi diritti sul bene. Pertanto, a ciascuna delle parti spetterà l'1/4 del prezzo ottenuto, al netto della parte di debiti da imputare alle proprie quote ex artt. 723/724 c.p.c., di cui si dirà di seguito.
4. L'attrice e in adesione le convenute e hanno chiesto condannarsi a CP_1 Controparte_2 CP_2 presentare il “rendiconto economico” per l'unilaterale occupazione esclusiva e l'uso permanente degli immobili, delle pertinenze e dei frutti, con conseguente condanna dello stesso al pagamento della quota della “indennità di occupazione” a partire dalla morte della madre e sino all'attualità, domanda circoscritta negli scritti conclusivi al periodo successivo al periodo dal novembre 2015.
Il convenuto ha svolto analoga domanda nei confronti dell'attrice, allegando che essa occuperebbe una porzione del m.n. 125; ha poi allegato di aver sostenuto per l'intero l'esborso per talune imposte sugli immobili, delle spese funerarie della madre e di aver eseguito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (menzionando in particolare la manutenzione del tetto e la sostituzione della caldaia a sue cure, per un valore stimato in € 24.000,00).
Ha chiesto quindi, come in epigrafe, la condanna delle altre parti a pagargli pro quota i relativi importi.
Può osservarsi che le domande delle parti sono tese all'accertamento di debiti e crediti dipendenti dalla comunione nell'ambito del procedimento divisionale e che in quanto tali già dovrebbero essere intese come dirette al rendiconto ex art. 723 c.c. (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 27086 del 6/10/2021); in ogni caso l'attrice ha formulato comunque una espressa istanza in tal senso, sicché, all'esito delle operazioni di vendita, si dovrà procedere al regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dal rapporto di comunione, in ipotesi con il sistema dei prelevamenti (sempre la citata Cass. Sez. II, sent. n. 27086 del
6/10/2021).
4.1.1. Procedendo dall'esame delle domande di attrice e convenute – fondate sull'assunto che il convenuto occupi tutto il compendio immobiliare ereditario – l'attrice ha prodotto copia della comunicazione inviata il 19.11.2015 dal difensore attoreo, per conto suo e delle sorelle, con cui da un lato si invitava il convenuto a concordare la vendita del compendio, rivolgendosi ad una agenzia;
dall'altro “visto l'uso esclusivo che lei fa dell'intero compendio immobiliare, escludendo le sorelle, pagina 11 di 17 sono a diffidarla a voler consegnare alle sorelle copia di tutte le chiavi di accesso a tutti gli immobili della proprietà, segnalando che da oggi Le verrà chiesta una indennità per l'occupazione esclusiva della casa comune, nella misura che a breve Le verrà comunicata, previa stima del valore locatizio”
(doc. 3).
Nel costituirsi, non ha contestato di occupare l'immobile destinato ad abitazione, Controparte_2 limitandosi ad affermare che, fino alla lettera del 2015, le proprietarie fossero concordi che lui e la famiglia lo occupassero e che di seguito si sarebbe concordato di mettere in vendita l'immobile.
In corso di causa le parti hanno articolato vari capitoli di prova diretti a dimostrare se il convenuto occupi o meno il compendio e in che misura. Parte attrice, a prova contraria a fronte dei capitoli articolati dal convenuto e dunque ammissibilmente, ha anche prodotto con la terza memoria una comunicazione del 28.12.2015 (doc. 10) con cui l'allora difensore di , pur dando atto Controparte_2 della disponibilità a procedere alla vendita incaricando agenzie della zona, riferiva che l'assistito non avesse intenzione di consegnare alle sorelle copia delle chiavi dell'abitazione ove risiedeva.
Può dunque ritenersi senz'altro provato che sia nell'esclusiva disponibilità Controparte_2 dell'immobile destinato ad abitazione e lo sia stato già dal 2015.
Quanto alla stalla e annessi rustici, l'attrice e le convenute hanno sostenuto (i) anzitutto che CP_2 ne avrebbe la disponibilità esclusiva, in quanto gli accessi esterni, dalla pubblica via (contraddistinti dai numeri 1 e 14 dell'elaborato 2 all'integrazione di CTU) sarebbero dotati di catena e apertura elettrica, nell'esclusiva disponibilità del convenuto e l'unico altro accesso esterno (n. 16) sarebbe munito di gancio interno (cfr. conclusionale e pag. 8). Pt_1 CP_1
In realtà, può osservarsi che all'esito delle operazioni peritali, è emerso che la parte esterna del compendio immobiliare è liberamente accessibile dal c.d. accesso 1, un cancello carraio metallico a scorrimento laterale;
non è significativo (cfr. memoria replica e pag. 3) che il CTU CP_2 CP_1 avrebbe affermato altresì (cfr. descrizione sub. all. 2 a integrazione di CTU) che “nel pilastrino di battuta presenti segni di usura dovuti a probabile catena (o altro analogo dispositivo di chiusura) non presente al momento della visita. Presente anche battuta su pilastrino, priva del corpo serratura.”, dal che le convenute assumono che di norma detto cancello sarebbe serrato.
Dalle prove testimoniali, non può infatti dirsi provato che di norma detto cancello sia chiuso. Sul punto sono stati tra gli altri esaminati figlio di e marito, del Testimone_1 Pt_1 Testimone_2 secondo dei quali la difesa delle convenute ha eccepito l'incapacità a testimoniare. Può anzitutto osservarsi che l'eccezione è stata posta in maniera incompleta, non avendo le convenute eccepito la nullità della testimonianza assunta (Cass. S.U., sent. n. 9456 del 6/4/2023).
In secondo luogo, l'eccezione sarebbe comunque infondata: la difesa delle convenute ha allegato un pagina 12 di 17 presunto interesse patrimoniale alla causa, essendo il teste coniugato in regime di comunione dei beni, interesse che in realtà sarebbe solamente indiretto - posto che i beni destinati alla non Pt_1 potrebbero comunque formare oggetto della comunione, ex art. 179, n. b) c.c. - e dunque non tale da rilevare ex art. 246 c.p.c.
è stato incerto nel riferire se detto cancello sia o no liberamente apribile “non so dire se il Tes_1 cancello carraio abbia effettivamente un lucchetto;
so però che mio zio lo chiude, rendendolo inaccessibile, credo sbarrandolo dall'interno”; ha anzi riferito che “quanto al cancello Tes_2 carraio su via San Felice, quello non ha una chiave è solamente appoggiato;
si tratta di un cancello scorrevole, che viene chiuso senza chiavi o lucchetto”.
Non è provato che l'accesso 1 fosse di norma reso inaccessibile, anzi dalle stesse dichiarazioni del teste può ritenersi che lo stesso fosse percorribile dall'esterno, per accedere alla corte. Come Tes_2 ricostruito nella CTU integrativa, dalla corte è possibile accedere a parte delle pertinenze: la tettoia in cemento (cfr. foto pag. 4 dell'elaborato 2) e da qui (cfr. planimetria elaborato 1 e fotografie dei vari passaggi interni, da cui emerge che gli stessi risultano per lo più senza toppe/chiusure o dotati di catenacci non funzionanti – cfr. accessi n. 4, 5, 6) si può in realtà accedere a buona parte delle parti interne del fabbricato c.d. rustico;
in particolare, quanto alla c.d. stalla si potrebbe accedere passando dalla corte, accedendo alla tettoia e poi tramite la porta/accesso 5.
Quanto ai locali al piano 1 del rustico, nella CTU integrativa (pag. 1) si dà atto che essi sarebbero accessibili dalle scale di cui alla fotografia del c.d. accesso 7, cui a sua volta in effetti potrebbe accedersi anche dall'accesso 6, apribile da entrambi i lati.
L'unico dei locali accessori dotato di toppe per chiavi è rappresentato dall'autorimessa m.n. 131, sub.
4(cfr. foto accesso 2, pag. 3 elaborato 2). Dalle prove orali assunte può ritenersi provato che la stessa sia nell'esclusiva disponibilità di (cfr. testimonianza dei coerenti con la CP_2 Tes_1 ricostruzione del CTU, che ha appurato la presenza di toppe di chiavi;
può del resto osservarsi che anche le testi del convenuto, la moglie e la figlia si son limitate a riferire genericamente CP_6 Tes_3 che stalla e rustici non avrebbero chiavi, glissando sull'autorimessa).
4.1.2. Alla luce di quanto precede, la domanda di attrice e convenute è solo in parte fondata.
Si ricorda che l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risulti inerte nell'utilizzarlo; tuttavia, allorché quest'ultimo abbia manifestato l'intenzione di pagina 13 di 17 utilizzare l'immobile, eventualmente anche in maniera indiretta, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili del bene medesimo (cfr. Cass. Sez. II, ord. n. 10264 del 18/4/2023); l'ammontare dei frutti può poi essere determinato facendo riferimento al valore figurativo del canone locativo (Cass. Sez. II, ord. n. 17876 del 3/7/2019).
Nel caso di specie, la prima comunicazione con cui attrice e convenute hanno rivendicato il diritto di godere del bene risale al 19.11.2015 (cfr. doc. 3 attoreo).
In conclusionale (pag. 7) il convenuto ha dedotto che tale comunicazione non sarebbe sufficiente a fondare il diritto all'indennità (rectius, quota dei frutti), perché le sorelle non avrebbero mai chiesto di valersi dei beni direttamente, eventualmente con modalità turnarie, limitandosi a chiedere strumentalmente solamente le chiavi dei beni.
Il rilievo non è condivisibile. Anzitutto, la richiesta delle chiavi poteva ben essere finalizzata a consentire un uso diretto dei beni, sicché la mancata consegna necessariamente ha comportato l'impossibilità per le altre coeredi di esercitare i propri diritti dominicali. In secondo luogo, lo stesso convenuto aveva allegato – senza tuttavia provarlo, stante la genericità dei capitoli articolati – di aver proposto alle sorelle di pagare una locazione per i beni;
l'occupazione esclusiva del bene ha quindi impedito l'uso sia diretto, sia indiretto dello stesso da parte delle sorelle.
Il periodo per cui spetta la somma decorre dunque dal 19.11.2015 e, dunque, dal mese di novembre
2025, compreso.
Al CTU è stato chiesto di stimare il valore locativo a partire da tale mese. Il CTU ha provveduto alla stima (cfr. relazione CTU del 20.10.2023), quantificando il canone nell'importo mensile di € 592,78 per l'abitazione e di € 301,39 per i fabbricati rustici e fondo nel loro complesso, stimando quindi il canone in complessivi € 56.314,10 per il fabbricato residenziale, € 28.632,42 per tutto il resto
(fabbricato rustico e fondo) dal novembre 2015 al settembre 2023 (mese precedente al deposito della
CTU).
Detti valori non sono stati contrastati da attrice o convenute.
Il CTP convenuto ha proposto un valore locativo inferiore dell'abitazione (cfr. osservazioni CTP, pag.
4), e ha proposto distinguersi il valore locativo delle singole porzioni residue (cfr. osservazioni, pag. 4).
Quanto al valore locativo dell'abitazione, il CTP non ha meglio argomentato e deve condividersi la stima del CTU. Sul secondo aspetto, l'Ing. non ha condiviso le osservazioni sul rilievo che non Per_3 sarebbe “ipotizzabile suddividere l'affitto per ulteriori le singole porzioni di immobili (stalla, annessi, terreno), in quanto un'ulteriore suddivisione non potrebbe essere verosimilmente considerata come produttrice di reddito […]” (relazione CTU, pag. 32).
La considerazione non è condivisibile. In realtà deve valutarsi, come detto, che di tutto il residuo pagina 14 di 17 compendio, sono occupate solamente le autorimesse. Per tale ragione deve riconoscersi la quota dei frutti civili, parametrata sul valore locativo, solo per tale porzione. Detto valore è stato condivisibilmente – e senza specifiche contestazioni – stimato dal CTP convenuto in € 66,16 al mese
(pag. 4 osservazioni), importo coerente con le caratteristiche delle autorimesse, per € 6.825,20 complessivi dal novembre 2015 al settembre 2023 importo pienamente condivisibile.
Tanto chiarito, deve dunque essere accertato il diritto di attrice e convenute al riconoscimento delle quote dei frutti civili, parametrate come precede, aggiungendosi anche le 22 mensilità dal deposito della CTU e fino all'emissione della presente decisione, dato che è pacifico che stia ancora CP_2 occupando i beni esclusivamente: le ulteriori mensilità ammontano a € 13.041,16 (592,78x22) e €
1.455,52 (66,16x22).
Il valore locativo degli immobili occupati in via esclusiva da ammonta a complessivi € CP_2
69.355,26 (56.314,10 + 13.041,16) per l'abitazione ed € 8.280,72 (6.825,20 + 1.455,52) per le autorimesse.
Ad attrice e convenute deve essere riconosciuta la relativa quota, per l'1/4 ciascuna e quindi €
19.408,99 ciascuna (ossia € 17.338,81 per l'abitazione, € 2.070,18 per le autorimesse), sicché il convenuto è, all'attualità, debitore nei confronti delle sorelle del complessivo importo di € 58.226,97
(19.408,99 x 3).
La domanda per l'indennità (rectius, quota dei frutti) può essere accolta, per ora, solo fino all'attualità:
“Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione” (Cass.
Sez. III, n. 16621 del 19/6/2008; in senso conforme cfr. Cass. Sez. III, n. 19895 del 6/10/2015). Si tratta di una impostazione condivisibile, supportata dall'osservazione per cui i casi in cui è adottabile una condanna pro-futuro sono specificamente individuati dal legislatore (ad es., art. 664, co. 1 c.p.c.).
La domanda può quindi essere ammessa per i crediti derivanti dall'occupazione fino alla pubblicazione del presente provvedimento, posto che non è contestato che fino ad oggi il convenuto abbia occupato in via esclusiva l'immobile; la domanda non potrà essere invece per ora accolta per il periodo successivo, presupponendo l'accertamento del perpetuarsi della occupazione, riconoscimento che potrà essere eventualmente operato nel prosieguo del giudizio nelle operazioni ex art. 723 c.c. successive alla vendita, laddove le parti non concordino un uso turnario, ripartito o indiretto dei beni e laddove non lo abbia liberato, prima della vendita. pagina 15 di 17 Il convenuto non deve per ora essere condannato al versamento di detti importi, trattandosi di una posta debitoria di cui tenersi conto ex art. 723 c.c. e che, integrando un debito tra coeredi sorto in dipendenza dei rapporti di comunione, andrà imputato dalle convenute alle loro quote, ex art. 724, co. 2 c.c., provvedendosi in tal senso come in dispositivo, posto che l'eventuale condanna all'effettivo versamento di importi potrà seguire all'esito delle operazioni divisorie, in ragione dell'effettivo prezzo ritratto dalla vendita.
4.2. ha chiesto la condanna di al versamento dell'indennità per l'utilizzo esclusivo di CP_2 Pt_1 parte del m.n. 132. La domanda deve essere rigettata, non avendo il convenuto provato che la sorella utilizzi parte di detto terreno in maniera tale da escludere l'uso degli altri comunisti, avendo la teste riferito che la si limita a tagliare l'erba su parte del campo (risposta cap. 9; sfalcio CP_6 Pt_1 confermato anche dai testi di parte attrice) utilizzo in evidenza tale da non compromettere il potenziale uso paritario da parte degli altri coeredi.
4.3. ha poi chiesto il rimborso di parte delle spese di manutenzione/di spese per la CP_2 conservazione del bene e, in particolare (i) manutenzione del tetto dell'abitazione e sostituzione caldaia;
(ii) pagamento di imposte, oltre che il rimborso di quota delle (iii) spese funerarie.
4.3.1. Le domande relative alla manutenzione devono essere rigettate. Anzitutto, i testi hanno riportato delle dichiarazioni divergenti circa l'effettuazione stesse dei lavori (la e la figlia del convenuto CP_6 le hanno confermato, i testi delle altre parti le hanno negate). Anche ad ammettere che i lavori siano stati eseguiti, il convenuto non ha fornito prova specifica circa la loro esatta consistenza e tipologia, il che non consente di vagliare se gli stessi integrino dei lavori per l'ordinaria manutenzione, legata all'utilizzo e godimento (esclusivi) dei beni o effettivamente lavori per la loro conservazione/miglioramento. Ad ogni modo, il convenuto non ha provato di aver sostenuto degli esborsi e in che misura.
4.3.2. Il convenuto ha invece provato di aver saldato i contributi di bonifica, richiesti dal CP_8
, per € 170,32 in data 30.4.2016, € 170,23 in data 30.4.2017, € 169,75 in data 30.4.2018 ed €
[...]
170,31 in data 30.4.2019. Detti importi, diversamente da quanto dedotto dalle convenute
(conclusionale, pag. 5) non afferiscono a consumi idrici, ma sono assimilabili a tributi;
né vi è prova che le convenute o l'attrice abbiano sostenuto esborsi corrispondenti.
ha quindi diritto al rimborso delle somme sborsate, comprensive di interessi dal pagamento CP_2
(e non della richiesta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta) per complessivi € 757,75 e dunque, detratta la quota di 1/4 che resta a suo carico, ogni sorella è obbligata al rimborso di € 189,43; anche in tal caso trattasi non di somme di cui deve essere disposta la condanna ma di posta debitoria rilevante ex art. 723/724 c.c., provvedendosi come in dispositivo. pagina 16 di 17 4.3.3. Quanto alle spese funerarie, anch'esse sono un debito ereditario, con la conseguenza che l'erede che lo abbia saldato per intero può chiedere l'imputazione pro quota ai coeredi (Cass. Sez. II, sent. n.
28955 del 18/10/2023). Nel caso di specie, tuttavia, il convenuto non ha provato l'esborso (da provarsi per documenti;
inammissibile quindi il cap. 20 articolato sul punto in seconda 183 cp.c.). La domanda deve dunque essere rigettata.
5. Sulle spese di lite si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) accerta e dichiara che , e sono comproprietari, ciascuno per Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_2
l'1/4, degli immobili siti in EG (VI) e così censiti al catasto fabbricati di detto Comune:
C.F. del Comune di EG, foglio 20, m.n. 131 (al catasto terreni n.132), Sub 2 Via Maragnole n. 26
p.T. – Cat C/6 – classe 2 – consistenza 22 m2 – rendita € 30,68; n. 131 Sub 3 Via San Felice n. 26 piano
T-1– Cat. A/3 – classe 2 – consistenza 9.5 vani – rendita € 515,17; n. 131 Sub 4 Via San Felice n. 26
p.T.– Cat. C/6 – classe 2 – consistenza 59 m2 – rendita € 82,27; n. 131 Sub 5 Via San Felice n. 26 P.T-
1-2– Cat. C/6 – classe 1 – consistenza 704 m2 – rendita € 836,25; n. 131 Sub 6 Via San Felice n. 26 piano T – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 50 m2 – rendita € 54,23; n. 131 Sub 7 Via San Felice n. 26 piano T. – Cat. C/2 – classe 2 – consistenza 37 m2 – rendita € 40,13 n. 131 Sub 8 Via San Felice n. 26,
(corte e giardino, sottoposta ai diritti relativi ai subb.nn.2,3,4,5,6,7) CP_7
e al CT di detto Comune, Foglio 20, m.n. 125 di are 02.39 - RDE 2,96 - RAE 1,79;
ii) accerta la non comoda divisibilità in natura degli immobili oggetto di domanda;
iii) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra le parti di cui al punto i), rimettendo, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per la prosecuzione delle operazioni divisionali, attraverso la vendita dei beni, al prezzo base di € 450.279,40. iv) in parziale accoglimento delle domande attoree e delle convenute, accerta e dichiara che CP_2
è debitore nei confronti delle sorelle , e del complessivo importo
[...] Pt_1 CP_1 Controparte_2 di € 58.226,77 (€ 19.408,99 per ciascuna), da imputare alla sua quota, ex art. 723-724 c.c.
v) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, accerta e dichiara che
, e sono debitrici nei confronti del fratello Pt_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_2 dell'importo di € 189,43 ciascuna, da imputare alla loro quota, ex art. 723-724 c.c. vi) spese alla sentenza definitiva.
Vicenza, 23 luglio 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi pagina 17 di 17