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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 101/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti GIORGI GIANLUCA, CP_1 P.IVA_1 CARUGNO FRANCESCO ( ) Indirizzo Telematico, C.F._1 Controparte_2 ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._2 presso il difensore avv. GIORGI GIANLUCA
ATTORE
Contro
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPOLI MARIA e
[...] P.IVA_2 dell'avv. MANZI ORESTE ( VIA IL 4 , elettivamente C.F._3 _3 domiciliato in VIA IL 4/2 40100 presso il difensore avv. LUPOLI MARIA _3
(C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. LUPOLI MARIA e dell'avv. MANZI ORESTE P.IVA_3 ( VIA IL 4 , elettivamente domiciliato in VIA IL C.F._3 _3 4/2 40100 presso il difensore avv. LUPOLI MARIA _3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18-01-2023, conveniva in giudizio l' e CP_1 _3
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione CP_4 di Giudice del Lavoro. Impugnava l'Avviso di Addebito N°320 2022 00028509 65 000 ed il sottostante _3
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 13-07-2022, sottoscritto congiuntamente dall dalla Guardia di Finanza e dall'Ispettorato Territoriale del _3
Lavoro di notificato in data 14-07-2022. _3
Affermava che l'Avviso di Addebito opposto aveva trovato presupposto nel _3
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 13-07-2022, con cui era stata accertata un'asserita evasione contributiva a carico di , CP_1 Parte_1
Coop VI SR e tutte aderenti alla rete di imprese denominata Parte_2
“Prime Logistic Network”, attuata mediante il frequente ricorso a compensazioni indebite di contributi previdenziali, utilizzando crediti di imposta inesistenti e l'illecita somministrazione di manodopera, realizzata attraverso la falsa qualificazione dei contratti commerciali intercorsi tra le società retiste, e la conseguente responsabilità solidale ex art. 29 del Dlgs N°276/2003, in capo alla società ricorrente. Premessa in via pregiudiziale l'esistenza di un Litisconsorzio necessario tra l' ed _3
, eccepiva l'illegittimità dell'Avviso di Accertamento impugnato, sotto CP_4 diversi profili.
1) In primo luogo eccepiva la nullità dell'Avviso di Accertamento per l'omesso _3 esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 79 Dlgs N°276/2003, stante l'esistenza tra le società in oggetto di un contratto di rete certificato.
2) Eccepiva poi la nullità della notifica dell'Avviso di Addebito opposto, avvenuta mediante Pec, ma priva di relazione di notifica e proveniente dall' indirizzo
“ t” non contenuto in alcun pubblico registro, Email_1 nonché in format pdf senza sottoscrizione digitale ed attestazione di conformità.
3) Eccepiva ancora la violazione dei termini perentori ex art. 14 Legge N°689/1981.
4) Eccepiva poi la prescrizione quinquennale dei contributi asseritamente evasi.
5) Nel merito eccepiva che i contributi dovuti per il periodo contestato, dal 01-11-2016 al 31-12-2021, erano stati ritualmente adempiuti sia mediante rimesse dirette che mediante compensazioni con crediti fiscali, compensazioni accettate dall'Agenzia
[...]
. CP_5
6) Contestava nel merito la sussistenza di un'asserita intermediazione fittizia di manodopera tra le società retiste, sotto i vari aspetti indicati in ricorso. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, annullasse l'Avviso di Addebito opposto, e condannasse gli enti convenuti alle spese del giudizio. Si costituivano in giudizio l' ed , affermando l'infondatezza del ricorso _3 CP_4 in opposizione, in ogni suo aspetto, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. pagina 2 di 5 Chiedevano pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 06-03-2023, 12-06-2023, 01-08-202323-10- 2023, 05-12-2023, 12-12-2023, 23-01-2024, 23-09-2024, 20-01-2025, 11-04-2025 e 04- 07-2025. Con Ordinanza cautelare del 25-03-2023, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'Avviso di Addebito impugnato. Venivano sentiti come testi , Testimone_1 Testimone_2
, , , ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
, , , . Tes_7 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10
Veniva ordinato all'Agenzia delle Entrate di il deposito della documentazione _3 inerente le compensazioni dei contributi previdenziali con crediti erariali, effettuate dalle società cooperative VI, e per le annualità da novembre Parte_1 Parte_2
2016 a dicembre 2021, suddivisa per anno e per azienda, con l'indicazione delle compensazioni rifiutate e l'indicazione degli eventuali accertamenti emessi nei confronti delle società medesime, con l'esito degli stessi. Veniva ordinato all il deposito del resoconto delle obbligazioni contributive delle _3 medesime società, adempiuti mediante compensazione ed adempiuti mediante rimessa diretta, con indicazione degli eventuali residui debiti contributivi non adempiuti in alcun modo, ed ancora dovuti. Gli Enti provvedevano al deposito della documentazione richiesta. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda innanzitutto, la problematica inerente un asserito litisconsorzio necessario con rileva il Tribunale che “perché possa essere affermata la CP_4 qualità di litisconsorte necessaria di in forza del disposto dell'art. 13 CP_4 comma 8 della Legge N°448/1998, è necessaria la prova dell'effettiva cessione dei crediti in esame, alla società di cartolarizzazione”( Cass. Sent. N°26038/2009, Ord. N°31637/2022). Nel caso in esame la società ricorrente nulla ha allegato, e conseguentemente la premessa da cui è partita la società ricorrente, per chiamare in giudizio è CP_4 infondata. A ciò si aggiunge che non solo non vi è litisconsorzio necessario tra l' ed _3 CP_4
ma vi è una evidente carenza di legittimazione passiva della società di
[...] cartolarizzazione, dal momento che è incontestato che per gli anni dal 2016 al 2021, anni oggetto dell'Avviso di Addebito impugnato, non vi è stata alcuna cessione di crediti tra l'Istituto e la Società di cartolarizzazione. Pertanto deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di . CP_4
pagina 3 di 5 2) Per quanto riguarda i motivi di impugnazione inerenti il Verbale di Accertamento, gli stessi sono inammissibili, poiché l' ha già emesso Avviso di Addebito e lo stesso è _3 stato opposto ex art. 24 Dlgs N°46/1999, che può essere impugnato solo per motivi comunque attinenti al merito, in senso ampio (precrizione, decadenza ecc.) , della pretesa contributiva.
3) Per quanto riguarda l'eccezione di parte ricorrente inerente un'asserita nullità della notifica dell'Avviso di Addebito opposto, avvenuta mediante Pec, ma priva di relazione di notifica e proveniente dall' indirizzo “ t” non Email_1 contenuto in alcun pubblico registro, nonché in format pdf senza sottoscrizione digitale ed attestazione di conformità dell'Avviso di Addebito di cui è causa, osserva il Tribunale che anche tale eccezione è infondata e deve essere respinta. Infatti, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è emerso ed è incontestato che ha ricevuto via Pec l'Avviso di addebito opposto al proprio CP_1 indirizzo Pec, con la conseguenza che gli eventuali vizi diversi da quelli integranti inesistenza, sono sanati ex Tunc per raggiungimento dello scopo( Cass. Ord. N° 23593/2019, Ord. N°24329/2024, Sent. N°14916/2016). Sol ad abbuntiam osserva poi il Tribunale che nella fattispecie in esame, la notifica è esente da vizi anche minimi, in quanto rispettosa delle indicazioni di cui all'art. 30 del D.L. N°78/2010, è avvenuta all'indirizzo Pec della società ricorrente, e nessuna norma stabilisce che l'indirizzo di provenienza debba essere proprio quello contenuto nei pubblici registri Ipa, Reginde ed Inipec. Tra l'altro, l'indirizzo di provenienza “ t” è Email_1 facilmente identificabile come indirizzo _3
4) Per quanto riguarda l'eccezione di parte ricorrente inerente un'asserita violazione dei termini perentori di cui all'art. 14 Legge N°689/1981, la stessa non è neppure pertinente alla materia trattata, posto che la norma riguarda le sanzioni amministrative depenalizzate e non l'accertamento del mancato versamento dei contributi previdenziali.
5) E' invece fondata l'eccezione di parte ricorrente inerente la carenza di legittimazione attiva in capo all' _3
Infatti, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è merso ed è incontestato che in contributi previdenziali dovuti da e dalle società retiste, CP_1 sono stati versati o con rimesse dirette o con compensazioni ex art. 17 Dlgs N°241/1997 mediante modelli F24, accettate dall'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che l'eventuale recupero dei crediti di imposta, in caso di compensazione indebita, spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate e non al creditore finale, in questo caso l _3 poiché, ex art. 22 del medesimo Dlgs, l'Ente finale riceve in ogni caso quanto spettante ed indebitamente compensato( Cass. Sent. N°4154/2018). La compensazione ex art. 17 Dlgs N°241/1997 mediante modelli F24, anche se fatta illegittimamente, ha efficacia solutoria per il creditore finale, ed il contribuente infedele rimane obbligato solo nei confronti del soggetto che ha adempiuto al suo debito, ossia l'Agenzia delle Entrate, unico soggetto dotato di legittimazione attiva per il recupero.
pagina 4 di 5 Pertanto difetta la legittimazione attiva dell' ad emettere l'Avviso di Addebito _3 opposto, che viene annullato. L'accoglimento del motivo assorbe ogni altra doglianza. Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la parziale soccombenza reciproca con riferimento alla carenza di legittimazione passiva di , oltre che CP_4 per la novità e complessità delle problematiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara la carenza di legittimazione passiva di . CP_4
Dichiara la carenza di legittimazione attiva dell' e per l'effetto annulla l'Avviso di _3
Addebito N°320 2022 00028509 65 000, emesso contro _3 CP_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 04-07-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 101/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti GIORGI GIANLUCA, CP_1 P.IVA_1 CARUGNO FRANCESCO ( ) Indirizzo Telematico, C.F._1 Controparte_2 ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._2 presso il difensore avv. GIORGI GIANLUCA
ATTORE
Contro
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPOLI MARIA e
[...] P.IVA_2 dell'avv. MANZI ORESTE ( VIA IL 4 , elettivamente C.F._3 _3 domiciliato in VIA IL 4/2 40100 presso il difensore avv. LUPOLI MARIA _3
(C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. LUPOLI MARIA e dell'avv. MANZI ORESTE P.IVA_3 ( VIA IL 4 , elettivamente domiciliato in VIA IL C.F._3 _3 4/2 40100 presso il difensore avv. LUPOLI MARIA _3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18-01-2023, conveniva in giudizio l' e CP_1 _3
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione CP_4 di Giudice del Lavoro. Impugnava l'Avviso di Addebito N°320 2022 00028509 65 000 ed il sottostante _3
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 13-07-2022, sottoscritto congiuntamente dall dalla Guardia di Finanza e dall'Ispettorato Territoriale del _3
Lavoro di notificato in data 14-07-2022. _3
Affermava che l'Avviso di Addebito opposto aveva trovato presupposto nel _3
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 13-07-2022, con cui era stata accertata un'asserita evasione contributiva a carico di , CP_1 Parte_1
Coop VI SR e tutte aderenti alla rete di imprese denominata Parte_2
“Prime Logistic Network”, attuata mediante il frequente ricorso a compensazioni indebite di contributi previdenziali, utilizzando crediti di imposta inesistenti e l'illecita somministrazione di manodopera, realizzata attraverso la falsa qualificazione dei contratti commerciali intercorsi tra le società retiste, e la conseguente responsabilità solidale ex art. 29 del Dlgs N°276/2003, in capo alla società ricorrente. Premessa in via pregiudiziale l'esistenza di un Litisconsorzio necessario tra l' ed _3
, eccepiva l'illegittimità dell'Avviso di Accertamento impugnato, sotto CP_4 diversi profili.
1) In primo luogo eccepiva la nullità dell'Avviso di Accertamento per l'omesso _3 esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 79 Dlgs N°276/2003, stante l'esistenza tra le società in oggetto di un contratto di rete certificato.
2) Eccepiva poi la nullità della notifica dell'Avviso di Addebito opposto, avvenuta mediante Pec, ma priva di relazione di notifica e proveniente dall' indirizzo
“ t” non contenuto in alcun pubblico registro, Email_1 nonché in format pdf senza sottoscrizione digitale ed attestazione di conformità.
3) Eccepiva ancora la violazione dei termini perentori ex art. 14 Legge N°689/1981.
4) Eccepiva poi la prescrizione quinquennale dei contributi asseritamente evasi.
5) Nel merito eccepiva che i contributi dovuti per il periodo contestato, dal 01-11-2016 al 31-12-2021, erano stati ritualmente adempiuti sia mediante rimesse dirette che mediante compensazioni con crediti fiscali, compensazioni accettate dall'Agenzia
[...]
. CP_5
6) Contestava nel merito la sussistenza di un'asserita intermediazione fittizia di manodopera tra le società retiste, sotto i vari aspetti indicati in ricorso. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, annullasse l'Avviso di Addebito opposto, e condannasse gli enti convenuti alle spese del giudizio. Si costituivano in giudizio l' ed , affermando l'infondatezza del ricorso _3 CP_4 in opposizione, in ogni suo aspetto, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. pagina 2 di 5 Chiedevano pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 06-03-2023, 12-06-2023, 01-08-202323-10- 2023, 05-12-2023, 12-12-2023, 23-01-2024, 23-09-2024, 20-01-2025, 11-04-2025 e 04- 07-2025. Con Ordinanza cautelare del 25-03-2023, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'Avviso di Addebito impugnato. Venivano sentiti come testi , Testimone_1 Testimone_2
, , , ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
, , , . Tes_7 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10
Veniva ordinato all'Agenzia delle Entrate di il deposito della documentazione _3 inerente le compensazioni dei contributi previdenziali con crediti erariali, effettuate dalle società cooperative VI, e per le annualità da novembre Parte_1 Parte_2
2016 a dicembre 2021, suddivisa per anno e per azienda, con l'indicazione delle compensazioni rifiutate e l'indicazione degli eventuali accertamenti emessi nei confronti delle società medesime, con l'esito degli stessi. Veniva ordinato all il deposito del resoconto delle obbligazioni contributive delle _3 medesime società, adempiuti mediante compensazione ed adempiuti mediante rimessa diretta, con indicazione degli eventuali residui debiti contributivi non adempiuti in alcun modo, ed ancora dovuti. Gli Enti provvedevano al deposito della documentazione richiesta. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda innanzitutto, la problematica inerente un asserito litisconsorzio necessario con rileva il Tribunale che “perché possa essere affermata la CP_4 qualità di litisconsorte necessaria di in forza del disposto dell'art. 13 CP_4 comma 8 della Legge N°448/1998, è necessaria la prova dell'effettiva cessione dei crediti in esame, alla società di cartolarizzazione”( Cass. Sent. N°26038/2009, Ord. N°31637/2022). Nel caso in esame la società ricorrente nulla ha allegato, e conseguentemente la premessa da cui è partita la società ricorrente, per chiamare in giudizio è CP_4 infondata. A ciò si aggiunge che non solo non vi è litisconsorzio necessario tra l' ed _3 CP_4
ma vi è una evidente carenza di legittimazione passiva della società di
[...] cartolarizzazione, dal momento che è incontestato che per gli anni dal 2016 al 2021, anni oggetto dell'Avviso di Addebito impugnato, non vi è stata alcuna cessione di crediti tra l'Istituto e la Società di cartolarizzazione. Pertanto deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di . CP_4
pagina 3 di 5 2) Per quanto riguarda i motivi di impugnazione inerenti il Verbale di Accertamento, gli stessi sono inammissibili, poiché l' ha già emesso Avviso di Addebito e lo stesso è _3 stato opposto ex art. 24 Dlgs N°46/1999, che può essere impugnato solo per motivi comunque attinenti al merito, in senso ampio (precrizione, decadenza ecc.) , della pretesa contributiva.
3) Per quanto riguarda l'eccezione di parte ricorrente inerente un'asserita nullità della notifica dell'Avviso di Addebito opposto, avvenuta mediante Pec, ma priva di relazione di notifica e proveniente dall' indirizzo “ t” non Email_1 contenuto in alcun pubblico registro, nonché in format pdf senza sottoscrizione digitale ed attestazione di conformità dell'Avviso di Addebito di cui è causa, osserva il Tribunale che anche tale eccezione è infondata e deve essere respinta. Infatti, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è emerso ed è incontestato che ha ricevuto via Pec l'Avviso di addebito opposto al proprio CP_1 indirizzo Pec, con la conseguenza che gli eventuali vizi diversi da quelli integranti inesistenza, sono sanati ex Tunc per raggiungimento dello scopo( Cass. Ord. N° 23593/2019, Ord. N°24329/2024, Sent. N°14916/2016). Sol ad abbuntiam osserva poi il Tribunale che nella fattispecie in esame, la notifica è esente da vizi anche minimi, in quanto rispettosa delle indicazioni di cui all'art. 30 del D.L. N°78/2010, è avvenuta all'indirizzo Pec della società ricorrente, e nessuna norma stabilisce che l'indirizzo di provenienza debba essere proprio quello contenuto nei pubblici registri Ipa, Reginde ed Inipec. Tra l'altro, l'indirizzo di provenienza “ t” è Email_1 facilmente identificabile come indirizzo _3
4) Per quanto riguarda l'eccezione di parte ricorrente inerente un'asserita violazione dei termini perentori di cui all'art. 14 Legge N°689/1981, la stessa non è neppure pertinente alla materia trattata, posto che la norma riguarda le sanzioni amministrative depenalizzate e non l'accertamento del mancato versamento dei contributi previdenziali.
5) E' invece fondata l'eccezione di parte ricorrente inerente la carenza di legittimazione attiva in capo all' _3
Infatti, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è merso ed è incontestato che in contributi previdenziali dovuti da e dalle società retiste, CP_1 sono stati versati o con rimesse dirette o con compensazioni ex art. 17 Dlgs N°241/1997 mediante modelli F24, accettate dall'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che l'eventuale recupero dei crediti di imposta, in caso di compensazione indebita, spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate e non al creditore finale, in questo caso l _3 poiché, ex art. 22 del medesimo Dlgs, l'Ente finale riceve in ogni caso quanto spettante ed indebitamente compensato( Cass. Sent. N°4154/2018). La compensazione ex art. 17 Dlgs N°241/1997 mediante modelli F24, anche se fatta illegittimamente, ha efficacia solutoria per il creditore finale, ed il contribuente infedele rimane obbligato solo nei confronti del soggetto che ha adempiuto al suo debito, ossia l'Agenzia delle Entrate, unico soggetto dotato di legittimazione attiva per il recupero.
pagina 4 di 5 Pertanto difetta la legittimazione attiva dell' ad emettere l'Avviso di Addebito _3 opposto, che viene annullato. L'accoglimento del motivo assorbe ogni altra doglianza. Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la parziale soccombenza reciproca con riferimento alla carenza di legittimazione passiva di , oltre che CP_4 per la novità e complessità delle problematiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara la carenza di legittimazione passiva di . CP_4
Dichiara la carenza di legittimazione attiva dell' e per l'effetto annulla l'Avviso di _3
Addebito N°320 2022 00028509 65 000, emesso contro _3 CP_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 04-07-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 5 di 5