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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 240/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 240/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 728/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata,
TRA
, , , nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , anche in proprio, tutti rappresentati e Persona_1 Parte_3 difesi dall'avv.to Giovanni Laurito ed elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania (SA), alla Via F. Pari snc, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Cafaro ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Vallo della Lucania (SA), alla Via G. Murat nr. 34, presso studio difensore.
- appellato –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 728/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Azione di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c.
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 29/02/2024 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 07/03/2024, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella loro qualità di eredi di , e , anche
[...] Persona_1 Parte_3 in proprio, proponevano gravame avverso la sentenza n. 728/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania così decideva: “- accoglie la domanda e per l'effetto ordina a Parte_3 Parte_1
e di reintegrare nel possesso del passaggio per cui è causa,
[...] Parte_2 Controparte_1 mediante la consegna allo stesso di una copia della chiave di apertura del lucchetto apposto al cancello;
- condanna e in solido tra loro, alla refusione in Parte_3 Parte_1 Parte_2 favore di delle spese del presente procedimento, liquidate in € 111,00 per spese ed € Controparte_1
2.500,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del
15% dei compensi, con attribuzione all'avv. Luigi Cafaro dichiaratosi antistatario”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso per reintegra nel possesso ex art. 1168 e 1170 cod. civ. ed ex art. 703 e ss. cod. proc. civ. depositato e iscritto a ruolo presso il Tribunale di
Vallo della Lucania in data 03/01/2013, notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 26/01/2013 per , Parte_3
riferiva di essere proprietario-possessore di un fondo rurale sito in Vallo Controparte_1 della Lucania (SA), alla località “S. Antuono-Valle della Menta”, individuato al Catasto Terreni del Comune di Vallo della Lucania al foglio 16, particelle n. 337 e altre così come da estratto mappale;
riferiva ancora che da tempo immemorabile lo stesso ricorrenti e, prima di lui i suoi danti causa e accedeva al fondo come Persona_1 Parte_1 individuato tramite “esistente stradetta larga metri tre insistente sulle parti di vari fondi distinte nel C.T. al fol. 16 con le part.lle 378, 377, 376, 369, 370, 438, 439, 373, 374 e 375 usufruendo della servitù prediale costituita con atto Notar di Vallo della Lucania del 14/02/1960 (rep. 7552)” (giusta Per_2 previsione per atto notar del 06/03/1994 – rep. n. 28417, racc. n. 16107). Persona_3
pag. 2/8 Lamentava, tuttavia, che da qualche tempo il germano aveva iniziato a Parte_3 molestarlo con diffide verbali tese al rilascio in suo favore del passaggio indicato, con annessa intimazione e inibizione del transito e del passaggio mediante chiusura dell'esistente cancello in ferro con catena e consequenziale impedimento dell'ingresso e fruizione dell'immobile situato oltre detta chiusura;
a nulla erano valsi i tentativi di comporre bonariamente la controversia, pertanto chiedeva all'adito Tribunale di Vallo della Lucania 1) di disporre l'immediata reintegrazione dello stesso ricorrente nel possesso del predetto passaggio al fine di accedere al di lui terreno, con ordine al germano di astenersi dall'arrecare Parte_3 molestie, disturbo o altro nocumento e spoglio al ricorrente. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi.
Con decreto del 10/01/2013 depositato in cancelleria in data 11/01/2013, il Giudice designato fissava per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 24/04/2013, con ordine di notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 24/04/2013, si costituiva in giudizio , quale parte Parte_3 resistente, che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto nudo proprietario del fondo su cui , padre delle parti in causa, Persona_1 godeva del diritto di usufrutto, nel merito contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente evidenziandone l'inammissibilità e l'infondatezza, in subordine eccepiva l'inammissibilità della domanda e la decadenza dal diritto, con vittoria di spese.
All'udienza del 24/04/2013, il Giudice designato rinviava alla successiva udienza del
28/06/2013 autorizzando parte ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti di
; con memoria di costituzione depositata in cancelleria in data Persona_1
28/06/2013, si costituiva in giudizio , quale terzo chiamato in Persona_1 causa, che in via preliminare contestava la ricostruzione in fatto del ricorso possessorio, nel merito ne chiedeva il rigetto perché inammissibile e infondato, con vittoria di spese.
Istruita la causa a mezzo di informatori, il procedimento perveniva all'udienza del
08/01/2014, al cui esito il Giudice designato si riservava con concessione di termine di 30 giorni per il deposito di note;
con ordinanza del 26/04/2014 depositata in cancelleria in data
29/04/2014, il G.D., rilevata in via preliminare, la tempestività del ricorso, rigettava il ricorso nei confronti di , ordinava a di rimuovere la Parte_3 Persona_1
pag. 3/8 catena e il lucchetto o di consegnare copia della chiave del lucchetto al ricorrente al fine di consentire il passaggio e di astenersi da ogni atto di spoglio o di molestia, compensava le spese di lite tra le parti.
Con reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. depositato e iscritto a ruolo presso il
Tribunale di Vallo della Lucania in data 13/05/2014 e notificato per il reclamato CP_1
presso il difensore nel giudizio possessorio a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto
[...] all'UNEP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 18/06/2014, Persona_1
proponeva reclamo avverso l'ordinanza possessoria sulla base di due motivi;
con
[...] decreto del 20/05/2014, il Presidente f.f. fissava per la comparizione delle parti dinanzi al
Collegio in camera di consiglio l'udienza del 02/07/2014, con ordine di notifica del ricorso e del pedissequo decreto entro la data del 20/06/2014.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 02/07/2014, si costituiva nella fase di reclamo che Controparte_1 chiedeva rigettarsi il reclamo in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, temerario, fantasioso, dilatorio e comunque infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale dell'interdetto possessorio e vittoria delle spese di lite;
con memoria difensiva di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 02/07/2014, interveniva nella fase di reclamo anche che aderiva al reclamo proposto e alle formulate Parte_3 conclusioni, con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'ordinanza reclamata da parte del Giudice Delegato per assenza di “sopravvenuti motivi”, all'udienza del 02/07/2014 il Collegio si riservava di provvedere sul reclamo proposto concedendo alle parti termine fino al 31/07/2014 per il deposito di note difensive;
con ordinanza del 31/10/2014, il Collegio rigettava il reclamo e demandava alla fase del merito la statuizione sulle spese di lite.
Con successivo ricorso ex art. 703, comma 4, cod. proc. civ. depositato presso il Tribunale di Vallo della Lucania in data 14/05/2014, chiedeva fissarsi l'udienza per Controparte_1 la prosecuzione del giudizio di merito;
con successivo decreto del 27/06/2014, il G.I. fissava l'udienza del 18/02/2015; concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale e di prova per testi, all'udienza del 06/07/2017 il
G.I. dichiarava l'interruzione del giudizio per morte di . Persona_1
pag. 4/8 Con ricorso depositato telematicamente in data 07/07/2017, Controparte_1 riassumeva il giudizio interrotto e il Giudice fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 08/02/2018; con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data
05/02/2018, si costituivano in giudizio e , quali eredi del Parte_1 Parte_2 de cuius , che si riportavano alle difese già spiegate: in particolare, Persona_1 deducevano che, a seguito del decesso di , titolare del diritto di Persona_1 usufrutto sul fondo su cui insisteva la stradina oggetto di causa, la proprietà si era consolidata in capo a . Parte_3
Completata l'attività istruttoria, il giudizio perveniva all'udienza del 22/11/2022, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; con sentenza n. 728/2023 emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, il Tribunale di Vallo della Lucania in via preliminare dichiarava l'ammissibilità del ricorso in quanto tempestivamente proposto, nel merito accoglieva la domanda e ordinava a , Parte_3
e di reintegrare nel possesso del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 passaggio mediante consegna di copia della chiave di apertura del lucchetto apposto al cancello, regolamentava le spese di lite in € 2.500,00 a carico dei resistenti.
Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, Parte_1
, , nella loro qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1
, e , anche in proprio, censuravano l'impugnata sentenza sulla base
[...] Parte_3 dei seguenti motivi: “1. Erronea qualificazione del rapporto del ricorrente con il bene, ed erronea applicazione dell'art. 1141 c.c. e violazione degli artt. 1144, 1168 e 2697 c.c., con insufficiente e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie e violazione degli artt. 112, 115, 116 cpc;
2. Erronea individuazione di come autore morale dello spoglio ed ingiusta condanna dello stesso alla Parte_3 reintegra;
3. Omesso rilievo della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in seguito al decesso del sig. ; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in Persona_1 riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso proposto da nei confronti di e Controparte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_1 per insussistenza dei presupposti per l'azione possessoria intentata nei loro confronti, e in subordine nei confronti di in proprio, per carenza di legittimazione passiva dello stesso con vittoria di Parte_3 spese del doppio grado in suo favore, nonché nei confronti di tutti i resistenti con dichiarazione di cessazione
pag. 5/8 della materia del contendere e applicazione del principio di soccombenza virtuale per quanto riguarda il capo delle spese, con rimborso delle spese versate in esecuzione della sentenza gravata e vittoria di spese del doppio grado in favore del difensore antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 15/04/2024, si costituiva in giudizio , Controparte_1 quale parte appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto temerario, infondato in fatto e in diritto, fantasioso, dilatorio e nocivo, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese di lite.
Fissata la prima udienza per il 11/07/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127
e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 10/07/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3).
Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c. per l'udienza del 10/07/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, per come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. Con il primo motivo di appello è censurata la violazione dell'art. 1144 c.c. in relazione alla valutazione degli esiti della prova, in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto ricorrente il possesso tutelabile con azione possessoria, senza vagliare l'ipotesi del passaggio consentito per mera tolleranza. In particolare non sarebbe stata valorizzata la posizione del padre
[...]
. già proprietario del fondo in Vallo della Lucania, località Valle della Persona_1 menta, foglio 16, che nel 1994 aveva suddiviso in tre parti , donandole a ciascuno dei tre figli, atto con cui è stata disposta la costituzione delle servitù di passaggio sulla particella 380 in favore di ed , mentre al fondo di si accede attraverso una stradina CP_1 Pt_2 Pt_3 che conduce anche ai fondi degli altri fratelli. Il padre si è riservato, in quella occasione,
l'usufrutto. In particolare, il giudice di primo grado non avrebbe valorizzato la volontà paterna di consentire il passaggio, sulla strada che attraversa la proprietà innanzi all'abitazione paterna, per mero affetto familiare, come riferito dall'allora informatore, e poi teste , Pt_2
Test attuale parte, in quanto erede. In particolare, sarebbe stata valorizzata la testimonianza di pag. 6/8 e , l'interrogatorio formale di , e la dichiarazione di Tes_2 Testimone_3 Pt_3
per affermare la prova del possesso. In relazione alla detta motivazione, l'appellante Pt_2 ritiene che viceversa emerga come il passaggio fosse tollerato dai fratelli, in relazione alla volontà paterna espressa verbalmente, e alla circostanza risalente nel tempo che il CP_1 all'origine abitasse nella casa paterna, quale figlio. In particolare, la relazione familiare, e la mancata partecipazione alle spese della conservazione della stradina riferita dal teste che nell'anno 2007/2008 ha eseguito lavori di contenimento, pagati da Testimone_4
e , avrebbero dovuto condurre alla esclusione del possesso. Detto motivo Per_1 Pt_3
è infondato poiché dalle risultanze probatorie, escussione testimoni, risulta che il cancello prima della chiusura, era aperto o di facile apertura e che ha fruito abitualmente e CP_1 con continuità di detto passaggio, anche con mezzi, data anche la precaria condizione di manutenzione dell'altro passaggio di cui al diritto di servitù. La presunta volontà del padre di consentire tale attività per mera tolleranza non è adeguatamente emersa dal processo, non potendosi valorizzare la dichiarazione del figlio , ora parte del processo, in concorso Pt_2 con gli altri elementi probatori emerso. Il transito è stato ripetuto e costante negli anni, non impedito, se non nell'ultimo episodio di contrasto dell'anno 2012, l'accesso era libero e non consentito da terzi persone, e l'appellato ha avuto accesso senza dover chiedere alcun autorizzazione. Dette circostanze sono state confermate da Testimone_3 [...] che ha riferito che il cancello prima è stato chiuso solo con uno spago, e di aver Tes_4 visto , prima del 2010 passare più volte sulla strada, come pure il teste Controparte_1
che ha riferito di essere passata anche lei sulla stradina, e di aver visto Testimone_5 CP_1 passare, anche con l'auto, senza opposizione di alcuno, se pur presenti.
Considerato che
i testi escussi hanno, altresì, riferito delle cattive condizioni del percorso alternativo, da qui l'abitualità dell'uso del passaggio, deve dirsi che per intensità di utilizzo, e modalità di uso, anche con mezzi meccanici, la esistenza del rapporto di parentela non è elemento sufficiente, nel caso di specie, ad affermare la mera tolleranza. Infondato è il secondo motivo di appello relativo alla carenza di legittimazione di , quale erede, in relazione alla Parte_3 qualifica di autore morale dello spoglio. Detta affermazione non ha ragion d'essere, la circostanza di essere il nudo proprietario non esclude la partecipazione morale alla spoglio, se pur materialmente posta in essere da altri. Appare evidente dalla ricostruzione dei fatti l'interesse del alla esclusione del fratello dal godimento della stradina, come Pt_3
pag. 7/8 espressione della compressione del proprio diritto, traducendosi tutto ciò in una forma di vantaggio del suo godimento. Questa valutazione porta ad escludere anche la affermata cessazione della materia del contendere, per morte del , non Persona_1 essendo il possesso collegato alla presenta volontà paterna non provata in maniera circostanziata. Per tali ragioni l'appello va rigettato. Le spese sono liquidate come da dispositivo e in base al valore indeterminato della controversia, a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e , anche in proprio, nei confronti di , Persona_1 Parte_3 Controparte_1 avverso la sentenza n. 728/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 7.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 16 / 09/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 240/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 240/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 728/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata,
TRA
, , , nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , anche in proprio, tutti rappresentati e Persona_1 Parte_3 difesi dall'avv.to Giovanni Laurito ed elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania (SA), alla Via F. Pari snc, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Cafaro ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Vallo della Lucania (SA), alla Via G. Murat nr. 34, presso studio difensore.
- appellato –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 728/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Azione di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c.
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 29/02/2024 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 07/03/2024, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella loro qualità di eredi di , e , anche
[...] Persona_1 Parte_3 in proprio, proponevano gravame avverso la sentenza n. 728/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania così decideva: “- accoglie la domanda e per l'effetto ordina a Parte_3 Parte_1
e di reintegrare nel possesso del passaggio per cui è causa,
[...] Parte_2 Controparte_1 mediante la consegna allo stesso di una copia della chiave di apertura del lucchetto apposto al cancello;
- condanna e in solido tra loro, alla refusione in Parte_3 Parte_1 Parte_2 favore di delle spese del presente procedimento, liquidate in € 111,00 per spese ed € Controparte_1
2.500,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del
15% dei compensi, con attribuzione all'avv. Luigi Cafaro dichiaratosi antistatario”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso per reintegra nel possesso ex art. 1168 e 1170 cod. civ. ed ex art. 703 e ss. cod. proc. civ. depositato e iscritto a ruolo presso il Tribunale di
Vallo della Lucania in data 03/01/2013, notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 26/01/2013 per , Parte_3
riferiva di essere proprietario-possessore di un fondo rurale sito in Vallo Controparte_1 della Lucania (SA), alla località “S. Antuono-Valle della Menta”, individuato al Catasto Terreni del Comune di Vallo della Lucania al foglio 16, particelle n. 337 e altre così come da estratto mappale;
riferiva ancora che da tempo immemorabile lo stesso ricorrenti e, prima di lui i suoi danti causa e accedeva al fondo come Persona_1 Parte_1 individuato tramite “esistente stradetta larga metri tre insistente sulle parti di vari fondi distinte nel C.T. al fol. 16 con le part.lle 378, 377, 376, 369, 370, 438, 439, 373, 374 e 375 usufruendo della servitù prediale costituita con atto Notar di Vallo della Lucania del 14/02/1960 (rep. 7552)” (giusta Per_2 previsione per atto notar del 06/03/1994 – rep. n. 28417, racc. n. 16107). Persona_3
pag. 2/8 Lamentava, tuttavia, che da qualche tempo il germano aveva iniziato a Parte_3 molestarlo con diffide verbali tese al rilascio in suo favore del passaggio indicato, con annessa intimazione e inibizione del transito e del passaggio mediante chiusura dell'esistente cancello in ferro con catena e consequenziale impedimento dell'ingresso e fruizione dell'immobile situato oltre detta chiusura;
a nulla erano valsi i tentativi di comporre bonariamente la controversia, pertanto chiedeva all'adito Tribunale di Vallo della Lucania 1) di disporre l'immediata reintegrazione dello stesso ricorrente nel possesso del predetto passaggio al fine di accedere al di lui terreno, con ordine al germano di astenersi dall'arrecare Parte_3 molestie, disturbo o altro nocumento e spoglio al ricorrente. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi.
Con decreto del 10/01/2013 depositato in cancelleria in data 11/01/2013, il Giudice designato fissava per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 24/04/2013, con ordine di notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 24/04/2013, si costituiva in giudizio , quale parte Parte_3 resistente, che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto nudo proprietario del fondo su cui , padre delle parti in causa, Persona_1 godeva del diritto di usufrutto, nel merito contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente evidenziandone l'inammissibilità e l'infondatezza, in subordine eccepiva l'inammissibilità della domanda e la decadenza dal diritto, con vittoria di spese.
All'udienza del 24/04/2013, il Giudice designato rinviava alla successiva udienza del
28/06/2013 autorizzando parte ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti di
; con memoria di costituzione depositata in cancelleria in data Persona_1
28/06/2013, si costituiva in giudizio , quale terzo chiamato in Persona_1 causa, che in via preliminare contestava la ricostruzione in fatto del ricorso possessorio, nel merito ne chiedeva il rigetto perché inammissibile e infondato, con vittoria di spese.
Istruita la causa a mezzo di informatori, il procedimento perveniva all'udienza del
08/01/2014, al cui esito il Giudice designato si riservava con concessione di termine di 30 giorni per il deposito di note;
con ordinanza del 26/04/2014 depositata in cancelleria in data
29/04/2014, il G.D., rilevata in via preliminare, la tempestività del ricorso, rigettava il ricorso nei confronti di , ordinava a di rimuovere la Parte_3 Persona_1
pag. 3/8 catena e il lucchetto o di consegnare copia della chiave del lucchetto al ricorrente al fine di consentire il passaggio e di astenersi da ogni atto di spoglio o di molestia, compensava le spese di lite tra le parti.
Con reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. depositato e iscritto a ruolo presso il
Tribunale di Vallo della Lucania in data 13/05/2014 e notificato per il reclamato CP_1
presso il difensore nel giudizio possessorio a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto
[...] all'UNEP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 18/06/2014, Persona_1
proponeva reclamo avverso l'ordinanza possessoria sulla base di due motivi;
con
[...] decreto del 20/05/2014, il Presidente f.f. fissava per la comparizione delle parti dinanzi al
Collegio in camera di consiglio l'udienza del 02/07/2014, con ordine di notifica del ricorso e del pedissequo decreto entro la data del 20/06/2014.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 02/07/2014, si costituiva nella fase di reclamo che Controparte_1 chiedeva rigettarsi il reclamo in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, temerario, fantasioso, dilatorio e comunque infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale dell'interdetto possessorio e vittoria delle spese di lite;
con memoria difensiva di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 02/07/2014, interveniva nella fase di reclamo anche che aderiva al reclamo proposto e alle formulate Parte_3 conclusioni, con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'ordinanza reclamata da parte del Giudice Delegato per assenza di “sopravvenuti motivi”, all'udienza del 02/07/2014 il Collegio si riservava di provvedere sul reclamo proposto concedendo alle parti termine fino al 31/07/2014 per il deposito di note difensive;
con ordinanza del 31/10/2014, il Collegio rigettava il reclamo e demandava alla fase del merito la statuizione sulle spese di lite.
Con successivo ricorso ex art. 703, comma 4, cod. proc. civ. depositato presso il Tribunale di Vallo della Lucania in data 14/05/2014, chiedeva fissarsi l'udienza per Controparte_1 la prosecuzione del giudizio di merito;
con successivo decreto del 27/06/2014, il G.I. fissava l'udienza del 18/02/2015; concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale e di prova per testi, all'udienza del 06/07/2017 il
G.I. dichiarava l'interruzione del giudizio per morte di . Persona_1
pag. 4/8 Con ricorso depositato telematicamente in data 07/07/2017, Controparte_1 riassumeva il giudizio interrotto e il Giudice fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 08/02/2018; con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data
05/02/2018, si costituivano in giudizio e , quali eredi del Parte_1 Parte_2 de cuius , che si riportavano alle difese già spiegate: in particolare, Persona_1 deducevano che, a seguito del decesso di , titolare del diritto di Persona_1 usufrutto sul fondo su cui insisteva la stradina oggetto di causa, la proprietà si era consolidata in capo a . Parte_3
Completata l'attività istruttoria, il giudizio perveniva all'udienza del 22/11/2022, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; con sentenza n. 728/2023 emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, il Tribunale di Vallo della Lucania in via preliminare dichiarava l'ammissibilità del ricorso in quanto tempestivamente proposto, nel merito accoglieva la domanda e ordinava a , Parte_3
e di reintegrare nel possesso del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 passaggio mediante consegna di copia della chiave di apertura del lucchetto apposto al cancello, regolamentava le spese di lite in € 2.500,00 a carico dei resistenti.
Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, Parte_1
, , nella loro qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1
, e , anche in proprio, censuravano l'impugnata sentenza sulla base
[...] Parte_3 dei seguenti motivi: “1. Erronea qualificazione del rapporto del ricorrente con il bene, ed erronea applicazione dell'art. 1141 c.c. e violazione degli artt. 1144, 1168 e 2697 c.c., con insufficiente e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie e violazione degli artt. 112, 115, 116 cpc;
2. Erronea individuazione di come autore morale dello spoglio ed ingiusta condanna dello stesso alla Parte_3 reintegra;
3. Omesso rilievo della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in seguito al decesso del sig. ; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in Persona_1 riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso proposto da nei confronti di e Controparte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_1 per insussistenza dei presupposti per l'azione possessoria intentata nei loro confronti, e in subordine nei confronti di in proprio, per carenza di legittimazione passiva dello stesso con vittoria di Parte_3 spese del doppio grado in suo favore, nonché nei confronti di tutti i resistenti con dichiarazione di cessazione
pag. 5/8 della materia del contendere e applicazione del principio di soccombenza virtuale per quanto riguarda il capo delle spese, con rimborso delle spese versate in esecuzione della sentenza gravata e vittoria di spese del doppio grado in favore del difensore antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 15/04/2024, si costituiva in giudizio , Controparte_1 quale parte appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto temerario, infondato in fatto e in diritto, fantasioso, dilatorio e nocivo, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese di lite.
Fissata la prima udienza per il 11/07/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127
e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 10/07/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3).
Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c. per l'udienza del 10/07/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, per come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. Con il primo motivo di appello è censurata la violazione dell'art. 1144 c.c. in relazione alla valutazione degli esiti della prova, in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto ricorrente il possesso tutelabile con azione possessoria, senza vagliare l'ipotesi del passaggio consentito per mera tolleranza. In particolare non sarebbe stata valorizzata la posizione del padre
[...]
. già proprietario del fondo in Vallo della Lucania, località Valle della Persona_1 menta, foglio 16, che nel 1994 aveva suddiviso in tre parti , donandole a ciascuno dei tre figli, atto con cui è stata disposta la costituzione delle servitù di passaggio sulla particella 380 in favore di ed , mentre al fondo di si accede attraverso una stradina CP_1 Pt_2 Pt_3 che conduce anche ai fondi degli altri fratelli. Il padre si è riservato, in quella occasione,
l'usufrutto. In particolare, il giudice di primo grado non avrebbe valorizzato la volontà paterna di consentire il passaggio, sulla strada che attraversa la proprietà innanzi all'abitazione paterna, per mero affetto familiare, come riferito dall'allora informatore, e poi teste , Pt_2
Test attuale parte, in quanto erede. In particolare, sarebbe stata valorizzata la testimonianza di pag. 6/8 e , l'interrogatorio formale di , e la dichiarazione di Tes_2 Testimone_3 Pt_3
per affermare la prova del possesso. In relazione alla detta motivazione, l'appellante Pt_2 ritiene che viceversa emerga come il passaggio fosse tollerato dai fratelli, in relazione alla volontà paterna espressa verbalmente, e alla circostanza risalente nel tempo che il CP_1 all'origine abitasse nella casa paterna, quale figlio. In particolare, la relazione familiare, e la mancata partecipazione alle spese della conservazione della stradina riferita dal teste che nell'anno 2007/2008 ha eseguito lavori di contenimento, pagati da Testimone_4
e , avrebbero dovuto condurre alla esclusione del possesso. Detto motivo Per_1 Pt_3
è infondato poiché dalle risultanze probatorie, escussione testimoni, risulta che il cancello prima della chiusura, era aperto o di facile apertura e che ha fruito abitualmente e CP_1 con continuità di detto passaggio, anche con mezzi, data anche la precaria condizione di manutenzione dell'altro passaggio di cui al diritto di servitù. La presunta volontà del padre di consentire tale attività per mera tolleranza non è adeguatamente emersa dal processo, non potendosi valorizzare la dichiarazione del figlio , ora parte del processo, in concorso Pt_2 con gli altri elementi probatori emerso. Il transito è stato ripetuto e costante negli anni, non impedito, se non nell'ultimo episodio di contrasto dell'anno 2012, l'accesso era libero e non consentito da terzi persone, e l'appellato ha avuto accesso senza dover chiedere alcun autorizzazione. Dette circostanze sono state confermate da Testimone_3 [...] che ha riferito che il cancello prima è stato chiuso solo con uno spago, e di aver Tes_4 visto , prima del 2010 passare più volte sulla strada, come pure il teste Controparte_1
che ha riferito di essere passata anche lei sulla stradina, e di aver visto Testimone_5 CP_1 passare, anche con l'auto, senza opposizione di alcuno, se pur presenti.
Considerato che
i testi escussi hanno, altresì, riferito delle cattive condizioni del percorso alternativo, da qui l'abitualità dell'uso del passaggio, deve dirsi che per intensità di utilizzo, e modalità di uso, anche con mezzi meccanici, la esistenza del rapporto di parentela non è elemento sufficiente, nel caso di specie, ad affermare la mera tolleranza. Infondato è il secondo motivo di appello relativo alla carenza di legittimazione di , quale erede, in relazione alla Parte_3 qualifica di autore morale dello spoglio. Detta affermazione non ha ragion d'essere, la circostanza di essere il nudo proprietario non esclude la partecipazione morale alla spoglio, se pur materialmente posta in essere da altri. Appare evidente dalla ricostruzione dei fatti l'interesse del alla esclusione del fratello dal godimento della stradina, come Pt_3
pag. 7/8 espressione della compressione del proprio diritto, traducendosi tutto ciò in una forma di vantaggio del suo godimento. Questa valutazione porta ad escludere anche la affermata cessazione della materia del contendere, per morte del , non Persona_1 essendo il possesso collegato alla presenta volontà paterna non provata in maniera circostanziata. Per tali ragioni l'appello va rigettato. Le spese sono liquidate come da dispositivo e in base al valore indeterminato della controversia, a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e , anche in proprio, nei confronti di , Persona_1 Parte_3 Controparte_1 avverso la sentenza n. 728/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 7.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 16 / 09/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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