Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6401/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 6401 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ivi elettivamente domiciliato in Via F.
Saporito n. 58 presso lo studio di Avv. Nappa Nicola (CF: ), che lo C.F._2
rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente e
(PI: ), in persona del l.r.p.t., con sede in RU VA (NA) alla Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Cirillo n. 5 ed elettivamente domiciliata in Caivano (Nain Via Gramsci n. 35 presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo (CF: ), che la rappresenta e difende come da C.F._3
procura agli atti
- resistente e
(CF: ), in persona del p.t., con sede in Aversa in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
Piazza Municipio, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pignetti (CF: C.F._4
) elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente
[...]
- resistente
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
di accertamento esecutivo n. 2023/86 notificatogli in data 5.6.2023 dalla in qualità Controparte_1 di concessionaria della riscossione dell'ente impositore avente ad oggetto CP_2 CP_2
entrate patrimoniali 2018 relative al complesso immobiliare sito in via I San Lorenzo per il periodo
2018-2021-Fabb. per la somma di €. 47.320,20. CP_4
Il ricorrente, premessa la sua qualità di conduttore dell'immobile sito in Aversa (CE) alla via San
Lorenzo, n. 75 scala G - interno n. 6, eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento perché carente sotto il profilo motivazionale, l'intervenuta prescrizione del credito, l'errata rivalutazione del canone locatizio mensile con applicazione dei parametri OMI (con conseguente richiesta di una sua esatta quantificazione), nonché l'omesso espletamento di lavori di manutenzione da parte dell'Ente titolare del bene.
Chiedeva quindi al Tribunale di:
“
1. In via preliminare, si chiede la sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2023/86 del 29/05/23 Cod. Ident. 125 anche inaudita altera parte, per tutto quanto evidenziato in parte motiva;
2. Sempre in via preliminare, si chiede di identificare lo status di conduttore, in virtù di regolare contratto stipulato in data 24/08/1989, del sig. e non di occupante;
Parte_1
3. Nel merito, si chiede di disporre la nullità dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2023/86 del 29/05/23 Cod. Ident.125 così come notificato, poiché non sufficientemente motivato.
4. Nel merito, si chiede di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei canoni di locazione per tutti i motivi descritti nel capo 3) del presente ricorso;
5. In subordine, si chiede di accertare e dichiarare l'errata rivalutazione del canone di locazione mensile sulla base dei parametri “OMI”, in virtù di quanto evidenziato nel capo 4) del presente ricorso, e per l'effetto
6. Determinare il canone di locazione base in euro oltre agli aumenti annuali su base ISTAT;
7. In via conclusionale si chiede di accertare e dichiarare l'inadempienza del Controparte_2 riguardo la manutenzione degli alloggi nella qualità di locatario.”.
Costituitasi la contestava le deduzioni di parte ricorrente circa la nullità dell'avviso Controparte_1
di accertamento e, in relazione alle contestazioni riguardanti il merito della pretesa creditoria dell'ente, eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni, “voglia l'On. Giudicante adito disattesa ogni contraria richiesta …
2 In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto non ricorrendone i presupposti
Nel merito
-rigettare l'opposizione nei confronti del concessionario per vizi formali dell'atto impugnato;
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario in riferimento alle contestazioni di merito esposte dalle parti debitrici riferibili al solo Ente impositore;
-condannare in ogni caso parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Controparte_1
In subordine, in caso di accoglimento della opposizione
-compensare le spese di lite della presente procedura nei confronti del concessionario della riscossione per palese carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione opponibili al solo ente impositore.”.
Costituitosi il contestava le deduzioni di parte ricorrente, in particolare Controparte_2 osservava che l'eccezione di prescrizione era da ritenersi superata da provvedimento di sgravio in autotutela adottato dall'ente, affermava la correttezza del criterio di ricalcolo dei canoni applicato dal e, infine, contestava l'eccezione di mancata manutenzione dell'immobile. CP_2
Chiedeva quindi al Tribunale di:
“→ rigettare la richiesta di sospensione dell'impugnata ordinanza;
→rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”.
Preliminarmente disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato, come da ordinanza del 16.1.2024, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12.12.2024, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, viste le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, viene definita con la presente sentenza.
La domanda va accolta in virtù della preliminare e assorbente eccezione di nullità dell'accertamento esecutivo impugnato.
Occorre premettere che l'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, commi da 784 a 815, l.
n. 160/2019 si caratterizza per essere un atto che reca sia le caratteristiche dell'accertamento della sussistenza della pretesa che di titolo esecutivo al fine di fondare l'azione esecutiva intrapresa per il recupero della somma accertata.
In tal senso depone la lettera dell'art. 1, comma 792, l. n. 160/2019, secondo cui decorso inutilmente il termine per impugnare l'atto di accertamento, quest'ultimo assume ipso facto valore di titolo esecutivo;
quindi, di atto idoneo a fondare l'esecuzione forzata nelle speciali forme disciplinate dal d.p.r. n. 602 del 1973, senza che sia necessaria la preventiva notifica di una cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
3 Considerato, pertanto, che l'atto de quo è innanzitutto un atto di accertamento della sussistenza del rapporto sostanziale nonché della esistenza di una relazione di credito/debito inerente al rapporto medesimo, si deve ritenere che lo stesso debba essere adeguatamente motivato e cioè richiamare – sia pure per relationem – le ragioni poste a fondamento dell'accertamento compiuto.
La funzione della motivazione, in particolare, è quella di mettere il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare, se del caso, il suo diritto di difesa per il tramite della presentazione del ricorso. La sua presenza è obbligatoria in forza del disposto sia dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. legge sul procedimento amministrativo), per il quale tutti i provvedimenti amministrativi debbono indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, sia dell'art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritto del contribuente) per il quale ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” che ne hanno determinato il contenuto. L'obbligo di motivazione può dirsi soddisfatto tutte le volte che, con la lettura dell'atto, il contribuente sia messo in grado di conoscere, nei suoi elementi essenziali, la pretesa tributaria da esso portata ad esecuzione e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum (cfr. già Cass. 3569/2010; Cass. Sez. V, n. 14200 del 2000). Dall'obbligo di motivazione, alla cui violazione si lega l'illegittimità dell'avviso di accertamento, va distinto l'obbligo di indicazione delle prove o delle fonti di prova su cui si fonda la rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria la cui violazione, in linea generale, non costituisce causa di illegittimità del provvedimento. L'art. 7, comma 1, ult. cpv., dello Statuto del diritto del contribuente prevede, in punto motivazione, che se in quest'ultima “si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”: tale tecnica di redazione dei provvedimenti amministrativi è identificata come motivazione per relationem e si palesa come legittima solo se l'atto cui si rinvia è allegato al provvedimento notificato ovvero è conosciuto o comunque conoscibile da parte del contribuente. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. V,
19 dicembre 2013, n. 28393) ha per lungo tempo sostenuto che è valida la motivazione per relationem, ricadendo sul contribuente l'onere di provare la non conoscenza né conoscibilità dell'atto richiamato. In altri casi (v. le sentenze n. 16838 del 2009 e n. 2908 del 2010) la stessa
Corte ha precisato che “è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo ad altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del processo verbale di constatazione, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva constatazione”. Si ammette, cioè, che l'avviso di accertamento sia motivato mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, purché, nell'ipotesi di mancata allegazione, nell'atto ne venga riprodotto il contenuto essenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale
4 sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato (v. Cass. Sez. VI-5,
Ordinanza n. 9323 del 2017), ma è inutile l'allegazione per gli atti il cui contenuto è trascritto nell'avviso di accertamento (Cass. Sez. V, n. 24417 del 2018). Tale orientamento è oggi consolidato. Peculiare è peraltro il caso della cd. doppia relatio. La Cassazione ha invero ritenuto che l'avviso di accertamento, nell'ipotesi di doppia motivazione “per relationem”, è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente (Cfr.:
Cass. Sez. V, Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32127, che in applicazione del principio ha ritenuto non assolto tale onere in quanto il processo verbale di constatazione richiamava anche atti di indagine penale, coperti dal segreto investigativo, che erano entrati nella sfera di conoscenza del contribuente dopo la notifica dell'avviso di accertamento).
L'avviso agli atti (Cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso) riporta le seguenti diciture: a) “descrizione: entrate patrimoniali 2018” (senza ulteriore specificazione); b) l'indicazione dell'immobile in questione nonché del “periodo 2018-2021” e il richiamo ad “avv. con prot. 4750/90 del 23.10.2018
e con prot. 664/8 il 7.2.2019”; c) l'importo complessivo da pagare, senza distinzione tra i diversi periodi.
È evidente che, in mancanza di ulteriore produzione documentale da parte dei convenuti, e considerato, altresì, che il ricorrente ha negato di aver mai avuto conoscenza dei due atti richiamati nell'avviso di accertamento, non è dato comprendere a quale specifico titolo sia dovuta la somma, poiché l'avviso contiene solo un generico riferimento alla “entrate patrimoniali” ed all'immobile in questione, quale sia il periodo di riferimento in relazione al quale il credito sarebbe maturato, siccome in un punto si fa riferimento alle “entrate patrimoniali 2018” e in un altro al “periodo 2018-
2021”, né è possibile apprendere il contenuto degli atti prodromici richiamati e, come detto, contestati dal ricorrente.
A creare maggior confusione vi è la relazione del dirigente del (Doc. 1 Controparte_2
produzione dalla quale emerge che gli avvisi di accertamento emessi dalla Controparte_2
riguardano il periodo 2014 ad agosto 2018 e che a seguito di numerose istanze di sgravio era CP_1
stato disposto lo sgravio dal 2003 al 31.12.2012 per la generalità dei soggetti.
Da tanto deve rilevarsi che il contenuto dell'avviso di accertamento non consente al ricorrente di comprendere le ragioni giustificatrici della pretesa, risultando l'atto stesso del tutto inidoneo allo scopo (che è, come premesso, innanzitutto quello di consentire al debitore di pagare discernendo le ragioni per cui è richiesto di pagare) e, quindi, irrimediabilmente nullo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della derivando Controparte_1
l'accoglimento da vizi propri dell'atto emesso dal concessionario.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara nullo l'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/86 notificato il
5.6.2023;
2) Condanna la resistente alla refusione delle spese in favore del ricorrente Sig. Controparte_1
che liquida in €. 3.809,00 per compensi professionali ed €. 545,00 per esborsi, Parte_1
oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Aversa,15/01/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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