Ordinanza cautelare 8 febbraio 2024
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/12/2025, n. 22058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22058 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22058/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2024, proposto da
IO DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Fioravanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
della d.d. rep. n. CB/1900/2023, prot. n. CB/120723/2023 del 08/10/2023, recante ordine demolizione opere edilizie
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. EP LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente avversava la determinazione dirigenziale rep. n. 1990/2023 del Municipio II di Roma Capitale, recante “ ingiunzione al ripristino dello stato legittimo dei luoghi in via Lovanio n. 16, scala B, int. 29 ” chiedendone la sospensione cautelare degli effetti ai sensi dell’art. 55 c.p.a.;
- si costituiva in giudizio Roma Capitale eccependo l’infondatezza della pretesa avversaria;
- con ordinanza n. 526 dell’8 febbraio 2024, la domanda cautelare veniva respinta;
- con dichiarazione notificata a controparte il 3 novembre 2025 e depositata in atti nella stessa data, parte ricorrente rendeva noto di non aver più interesse alla definizione della causa;
- all’udienza pubblica del 4 novembre 2025, l’affare veniva trattenuto in decisione.
Ritenuto che:
- come da consolidata giurisprudenza sul punto (da ultimo, T.A.R. Lazio – Roma, sez. III- ter , n. 16890/2025) , nel processo amministrativo, avendo il ricorrente piena disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e potendo egli dichiarare di non avere più interesse alla decisione del ricorso il giudice, non avendo il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
- a tale esito non sfugge il presente ricorso che, pertanto, va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a.;
- a giudizio del Collegio, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL RA, Presidente
EP LI, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP LI | EL RA |
IL SEGRETARIO