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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
OL GI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - P.IVA Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 CF Ricorrente_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301709 RITENUTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 03/07/2025, la contribuente sig.ra Nominativo_1, impugnava l'avviso d'accertamento n. T8T03I301709-2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva in qualità di coobbligato il pagamento di ritenute per un importo di euro 2.082,00, più sanzioni e interessi, tale avviso, veniva notificato anche alla società Ricorrente_2 in qualità di obbligato principale, che impugnava congiuntamente in questa causa.
Tale imposta nasceva da un accertamento fiscale effettuato nei confronti della società Ricorrente_2
, e di conseguenza la ritenuta in base all'utile accertato veniva ribaltata sui soci nella misura delle quote percentuali della società possedute, in questo caso pari al 25% del capitale sociale.
I ricorrenti, contestavano l'accertamento effettuato nei confronti della società, chiedendo la riunione dei giudizi e ribadendo quanto indicato nel ricorso principale riguardante il maggior reddito accertato alla società per l'anno 2021. Chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 24/07/2025, l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e insistendo nella pretesa, chiedeva la riunione dei ricorsi e ribadiva punto su punto quanto affermato dai ricorrenti. Chiedeva quindi di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con istanza trasmessa il 12/01/2026, le parti congiuntamente, dichiaravano di avere raggiunto un accordo conciliativo come previsto dall'art. 46 del D.Lgs 546/92 e chiedevano di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte visto che è stato raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 546/92, non c'è più interesse delle parti nel coltivare il contenzioso, per cui deve essere dichiarato estinto. Sempre per l'accordo raggiunto, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Prato Dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Prato, lì 16 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
OL GI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - P.IVA Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 CF Ricorrente_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301709 RITENUTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 03/07/2025, la contribuente sig.ra Nominativo_1, impugnava l'avviso d'accertamento n. T8T03I301709-2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva in qualità di coobbligato il pagamento di ritenute per un importo di euro 2.082,00, più sanzioni e interessi, tale avviso, veniva notificato anche alla società Ricorrente_2 in qualità di obbligato principale, che impugnava congiuntamente in questa causa.
Tale imposta nasceva da un accertamento fiscale effettuato nei confronti della società Ricorrente_2
, e di conseguenza la ritenuta in base all'utile accertato veniva ribaltata sui soci nella misura delle quote percentuali della società possedute, in questo caso pari al 25% del capitale sociale.
I ricorrenti, contestavano l'accertamento effettuato nei confronti della società, chiedendo la riunione dei giudizi e ribadendo quanto indicato nel ricorso principale riguardante il maggior reddito accertato alla società per l'anno 2021. Chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 24/07/2025, l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e insistendo nella pretesa, chiedeva la riunione dei ricorsi e ribadiva punto su punto quanto affermato dai ricorrenti. Chiedeva quindi di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con istanza trasmessa il 12/01/2026, le parti congiuntamente, dichiaravano di avere raggiunto un accordo conciliativo come previsto dall'art. 46 del D.Lgs 546/92 e chiedevano di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte visto che è stato raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 546/92, non c'è più interesse delle parti nel coltivare il contenzioso, per cui deve essere dichiarato estinto. Sempre per l'accordo raggiunto, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Prato Dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Prato, lì 16 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico