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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valbrona - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1857 DEL 17/02/2025 IMU 2021 - sul ricorso n. 175/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valbrona - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1813 DEL 17/02/2025 IMU 2022
- sul ricorso n. 176/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Valbrona - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1814 DEL 17/02/2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: In via principale:
- annullamento integrale degli atti impugnati stante l'acclarato stato di inagibilità dell'immobile oggetto di rettifica;
In ogni caso:
- condanna dell'A.F. alle spese processuali anche in considerazione del fatto che il ricorrente, prima della presentazione delle impugnative giudiziali, ha proposto istanza di annullamento al Comune di Valbrona senza ricevere alcun riscontro.
Resistente: rigetto integrale di ogni ricorso, perché improponibile, inammissibile ed improcedibile, oltre che infondato in fatto ed inattendibile in diritto per le ragioni tutte espresse in narrativa da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio;
con la condanna di parte ricorrente alla maggiorazione del
50% ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 septies del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 e ss.. mm.ii;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1857 del 17/2/2025 di Resistente_1 SpA concessionario del Comune di Valbrona, per il pagamento dell'IMU anno 2021, in riferimento all'immobile censito al catasto alla sez. Visino, mapp. 93 sub. 703, che il 27/6/2012 aveva dichiarato come inagibile e inabitabile, per ottenere la riduzione dell'imposta al 50%, senza alcuna contestazione da parte del Comune.
Deduceva che già nel 2022 la Resistente_1 ignorando, inspiegabilmente ed immotivatamente, lo stato di fatto dell'unità immobiliare gli aveva notificato quattro distinti avvisi di accertamento per gli anni dal 2017 al 2020, calcolando l'IMU sul 100% della base imponibile, commisurata al valore catastale dell'immobile, che la CGT di Como aveva poi annullato con sentenza n. 77/2023 del 22/2/2023, divenuta definitiva, ma nonostante ciò, la Resistente_1 aveva reiterato la medesima pretesa incomprensibilmente, in assenza di qualsiasi novità, fattuale o giuridica, notificando altri tre avvisi di accertamento, anche per gli anni dal 2021 al 2023. Sosteneva il mancato fondamento dell'atto impugnato, che non teneva conto dello stato di “inagibilità” (e, conseguentemente di “inabitabilità”) dell'unità immobiliare, meritevole dell'agevolazione IMU, come indicato nella “autocertificazione fabbricati inagibili ed inabitabili”, a cui non era seguito alcun accertamento contrario del Comune di Valbrona, e poi confermato anche dal tecnico incaricato, che aveva accertato la mancata ultimazione della ristrutturazione, che rendeva l'immobile ancora inagibile.
Si costituiva la Resistente_1 S.p.A. e negava che la precedente sentenza n. 77/2023 della CGT di Como avesse effetti vincolanti nel giudizio, in quanto riguardava periodi imponibili distinti, per cui non aveva valore di giudicato esterno su annualità successive, né era stato dimostrato che le condizioni materiali dell'immobile nel 2021 coincidessero con quelle degli anni precedenti.
In ogni caso, anche se lo stato di fatto fosse rimasto lo stesso, l'art. 13 co 3 lett. b) D.L. 201/2011 richiedeva comunque che l'immobile fosse accertato, o dichiarato, come inagibile/inabitabile, e inutilizzato, per cui il
Comune era legittimato a una nuova valutazione per l'anno 2021 e il contribuente restava onerato della prova di continuazione dello stato.
Inoltre, per lo stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo era necessario che sussistessero le seguenti condizioni: l'inagibilità o inabitabilità doveva consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3 lett. a) e b) D.P.R. 380/2001), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3 lett. c) e d) D.P.
R. 380/2001).
Al primo ricorso venivano riuniti gli altri due, relativi agli avvisi di accertamento n. 1813 del 17/2/2025 anno d'imposta 2022 e n. 1814 del 17/2/2025 anno d'imposta 2023.
All'udienza del 17/12/2026 i ricorsi riuniti venivano decisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito l'effetto preclusivo del giudicato in quanto la sentenza n. 77/2023 del 22/2/2023 di questa CGT, in relazione alle precedenti annualità 2017/2020, aveva accertato il diritto alla riduzione dell'IMU, stante l'inagibilità dell'immobile, le cui condizioni non erano mutate negli anni successivi, oggetto degli avvisi di accertamento impugnati.
Secondo la giurisprudenza “nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. 13152/2019, conf. SU 13916/2006).
In applicazione di tali principi, è stato chiarito che, sempre in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei (soli) casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass. 32254 e 21824/2018).
In definitiva, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto.
Di conseguenza, “l'eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi fattuali rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d'imposta, onde potersene desumere che l'accertamento di fatto su tali elementi (e solo l'accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d'imposta diverso” (in motivaz. a Cass. 11328/2022).
E' quindi onere di chi invoca l'efficacia preclusiva del giudicato, dimostrare che la situazione di fatto, rilevante ai fini impositivi, oggetto della precedente decisione ormai definitiva, sia la stessa degli anni successivi, ancora in contestazione.
Ciò premesso, occorre quindi verificare se lo stato di inagibilità/inabitabilità dell'immobile, già accertato dalla precedente sentenza, in riferimento alle annualità 2017/2020, sia rimasto immutato anche negli anni successi, oggetto degli avvisi impugnati.
Ai ricorsi è allegata la perizia del maggio 2025 con cui il tecnico incaricato ha attestato che la ristrutturazione dell'immobile non è stata ultimata perchè manca ancora l'intero impianto elettrico, per cui non è stata presentata la richiesta di agibilità.
Resistente_1 a sua volta, ovviando all'omissione della controparte, ha allegato alle controdeduzioni la perizia del marzo 2022, prodotta nel precedente contenzioso, dove il medesimo tecnico attestava la mancata ultimazione della ristrutturazione, in quanto l'immobile era “carente dell'intero impianto elettrico, necessario per chiudere i lavori e richiedere la relativa agibilità”
Risulta pertanto dimostrato che le attuali condizioni dell'immobile sono rimaste immutate dagli anni oggetto della precedente sentenza, per cui deve concludersi che dal 2017/2020 lo stato dell'immobile è rimasto inalterato fino a oggi.
Di conseguenza, essendo lo stato di fatto dell'immobile il medesimo, l'accertamento della sua inagibilità, contenuto nella precedente sentenza, estende i suoi effetti anche alle annualità successive, oggetto degli atti impugnati, non essendo possibile rivedere nel senso richiesto da Resistente_1, il precedente giudizio di inabilità/ inagibilità, in mancanza di una modifica delle condizioni dell'immobile.
Poiché senza la perizia prodotta da Resistente_1 non sarebbe stato possibile stabilire l'identico stato dell'immobile rispetto al periodo 2017/2020, e quindi, accogliere i ricorsi, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica,
accoglie i ricorsi riuniti e compensa
le spese di giudizio.
Como, 17/12/2025
Il giudice (AN UC TO)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valbrona - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1857 DEL 17/02/2025 IMU 2021 - sul ricorso n. 175/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valbrona - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1813 DEL 17/02/2025 IMU 2022
- sul ricorso n. 176/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Valbrona - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1814 DEL 17/02/2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: In via principale:
- annullamento integrale degli atti impugnati stante l'acclarato stato di inagibilità dell'immobile oggetto di rettifica;
In ogni caso:
- condanna dell'A.F. alle spese processuali anche in considerazione del fatto che il ricorrente, prima della presentazione delle impugnative giudiziali, ha proposto istanza di annullamento al Comune di Valbrona senza ricevere alcun riscontro.
Resistente: rigetto integrale di ogni ricorso, perché improponibile, inammissibile ed improcedibile, oltre che infondato in fatto ed inattendibile in diritto per le ragioni tutte espresse in narrativa da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio;
con la condanna di parte ricorrente alla maggiorazione del
50% ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 septies del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 e ss.. mm.ii;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1857 del 17/2/2025 di Resistente_1 SpA concessionario del Comune di Valbrona, per il pagamento dell'IMU anno 2021, in riferimento all'immobile censito al catasto alla sez. Visino, mapp. 93 sub. 703, che il 27/6/2012 aveva dichiarato come inagibile e inabitabile, per ottenere la riduzione dell'imposta al 50%, senza alcuna contestazione da parte del Comune.
Deduceva che già nel 2022 la Resistente_1 ignorando, inspiegabilmente ed immotivatamente, lo stato di fatto dell'unità immobiliare gli aveva notificato quattro distinti avvisi di accertamento per gli anni dal 2017 al 2020, calcolando l'IMU sul 100% della base imponibile, commisurata al valore catastale dell'immobile, che la CGT di Como aveva poi annullato con sentenza n. 77/2023 del 22/2/2023, divenuta definitiva, ma nonostante ciò, la Resistente_1 aveva reiterato la medesima pretesa incomprensibilmente, in assenza di qualsiasi novità, fattuale o giuridica, notificando altri tre avvisi di accertamento, anche per gli anni dal 2021 al 2023. Sosteneva il mancato fondamento dell'atto impugnato, che non teneva conto dello stato di “inagibilità” (e, conseguentemente di “inabitabilità”) dell'unità immobiliare, meritevole dell'agevolazione IMU, come indicato nella “autocertificazione fabbricati inagibili ed inabitabili”, a cui non era seguito alcun accertamento contrario del Comune di Valbrona, e poi confermato anche dal tecnico incaricato, che aveva accertato la mancata ultimazione della ristrutturazione, che rendeva l'immobile ancora inagibile.
Si costituiva la Resistente_1 S.p.A. e negava che la precedente sentenza n. 77/2023 della CGT di Como avesse effetti vincolanti nel giudizio, in quanto riguardava periodi imponibili distinti, per cui non aveva valore di giudicato esterno su annualità successive, né era stato dimostrato che le condizioni materiali dell'immobile nel 2021 coincidessero con quelle degli anni precedenti.
In ogni caso, anche se lo stato di fatto fosse rimasto lo stesso, l'art. 13 co 3 lett. b) D.L. 201/2011 richiedeva comunque che l'immobile fosse accertato, o dichiarato, come inagibile/inabitabile, e inutilizzato, per cui il
Comune era legittimato a una nuova valutazione per l'anno 2021 e il contribuente restava onerato della prova di continuazione dello stato.
Inoltre, per lo stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo era necessario che sussistessero le seguenti condizioni: l'inagibilità o inabitabilità doveva consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3 lett. a) e b) D.P.R. 380/2001), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3 lett. c) e d) D.P.
R. 380/2001).
Al primo ricorso venivano riuniti gli altri due, relativi agli avvisi di accertamento n. 1813 del 17/2/2025 anno d'imposta 2022 e n. 1814 del 17/2/2025 anno d'imposta 2023.
All'udienza del 17/12/2026 i ricorsi riuniti venivano decisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito l'effetto preclusivo del giudicato in quanto la sentenza n. 77/2023 del 22/2/2023 di questa CGT, in relazione alle precedenti annualità 2017/2020, aveva accertato il diritto alla riduzione dell'IMU, stante l'inagibilità dell'immobile, le cui condizioni non erano mutate negli anni successivi, oggetto degli avvisi di accertamento impugnati.
Secondo la giurisprudenza “nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. 13152/2019, conf. SU 13916/2006).
In applicazione di tali principi, è stato chiarito che, sempre in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei (soli) casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass. 32254 e 21824/2018).
In definitiva, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto.
Di conseguenza, “l'eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi fattuali rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d'imposta, onde potersene desumere che l'accertamento di fatto su tali elementi (e solo l'accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d'imposta diverso” (in motivaz. a Cass. 11328/2022).
E' quindi onere di chi invoca l'efficacia preclusiva del giudicato, dimostrare che la situazione di fatto, rilevante ai fini impositivi, oggetto della precedente decisione ormai definitiva, sia la stessa degli anni successivi, ancora in contestazione.
Ciò premesso, occorre quindi verificare se lo stato di inagibilità/inabitabilità dell'immobile, già accertato dalla precedente sentenza, in riferimento alle annualità 2017/2020, sia rimasto immutato anche negli anni successi, oggetto degli avvisi impugnati.
Ai ricorsi è allegata la perizia del maggio 2025 con cui il tecnico incaricato ha attestato che la ristrutturazione dell'immobile non è stata ultimata perchè manca ancora l'intero impianto elettrico, per cui non è stata presentata la richiesta di agibilità.
Resistente_1 a sua volta, ovviando all'omissione della controparte, ha allegato alle controdeduzioni la perizia del marzo 2022, prodotta nel precedente contenzioso, dove il medesimo tecnico attestava la mancata ultimazione della ristrutturazione, in quanto l'immobile era “carente dell'intero impianto elettrico, necessario per chiudere i lavori e richiedere la relativa agibilità”
Risulta pertanto dimostrato che le attuali condizioni dell'immobile sono rimaste immutate dagli anni oggetto della precedente sentenza, per cui deve concludersi che dal 2017/2020 lo stato dell'immobile è rimasto inalterato fino a oggi.
Di conseguenza, essendo lo stato di fatto dell'immobile il medesimo, l'accertamento della sua inagibilità, contenuto nella precedente sentenza, estende i suoi effetti anche alle annualità successive, oggetto degli atti impugnati, non essendo possibile rivedere nel senso richiesto da Resistente_1, il precedente giudizio di inabilità/ inagibilità, in mancanza di una modifica delle condizioni dell'immobile.
Poiché senza la perizia prodotta da Resistente_1 non sarebbe stato possibile stabilire l'identico stato dell'immobile rispetto al periodo 2017/2020, e quindi, accogliere i ricorsi, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica,
accoglie i ricorsi riuniti e compensa
le spese di giudizio.
Como, 17/12/2025
Il giudice (AN UC TO)