TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11672 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11241/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice monocratico, dott.ssa Cristina Correale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di discussione orale del 19.11.2025, letto il ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato il 28.05.24 da
nato Parte_1 in Sri Lanka il 27.08.1995, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Pasquale Baffi n. 2, rapp. e difeso giusta procura in atti dall'avv. Dario Abruzzese
Contro
MINISTERO DELL'INTERNO – Questura di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Resistente Pronuncia la seguente
SENTENZA
MOTIVO IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.05.24 parte ricorrente chiede accertarsi l'inadempimento della PA ed ordinarsi alla Questura la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, sulla premessa che, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dalla richiesta via pec di appuntamento per formalizzare tale domanda, la Questura non aveva ancora proceduto a convocarlo. Il giudice ha fissato udienza cartolare il 16.09.25 disponendone la sostituzione con lo scambio di note da depositarsi entro il 16.09.25. Il decreto di fissazione dell'udienza cartolare è stato notificato alla parte resistente unitamente al ricorso in data 20.5.25. Scaduto il termine per il deposito di note, lette le conclusioni delle parti e rilevato che entrambe le parti nelle note depositate il 14.9.25 hanno rappresentato l'avvenuta a cessazione della materia del contendere per convocazione del ricorrente in questura come richiesto, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 19.11.25. All'esito di detta udienza, la causa è stata trattenuta in decisione. Parte resistente si è costituita in data 11.7.25 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in primis che il ricorrente era stato convocato in Questura per la data del 18.12.24 per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed aveva già conseguito il permesso per richiesta asilo in data 30.1.25, come da schermata del sistema telematico allegata, con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Nelle note del ricorrente, depositate il 14.09.25, ugualmente si rappresenta l'avvenuta convocazione presso la Questura di Napoli per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale e si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Orbene, essendo pacifica la convocazione del ricorrente in Questura in data antecedente all'udienza, per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, oggetto del ricorso, e l'avvenuta formalizzazione della stessa, con rilascio al ricorrente di permesso provvisorio per richiesta asilo, il giudice ritiene evidente che parte ricorrente non abbia più interesse alla prosecuzione del presente giudizio e che possa dichiararsi cessata la materia del contendere.
La convocazione del ricorrente in Questura con nota datata 16.12.24 - depositata in atti dal ricorrente- e di cui la PA non ha documentato la data di effettiva comunicazione all'interessato, fatto sopravvenuto all'introduzione della lite, certamente è idonea a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18).
Quanto alle spese di lite, se ne dispone la compensazione dal momento che la convocazione in questura, bene della vita richiesto in ricorso, è avvenuta prima ancora del decreto di fissazione dell'udienza e della sua notifica alla controparte da parte del ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese processuali
Si comunichi.
- 2 -
Così deciso a Napoli il 10.12.25
- 3 -
Il Giudice
dott.ssa Cristina Correale
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice monocratico, dott.ssa Cristina Correale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di discussione orale del 19.11.2025, letto il ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato il 28.05.24 da
nato Parte_1 in Sri Lanka il 27.08.1995, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Pasquale Baffi n. 2, rapp. e difeso giusta procura in atti dall'avv. Dario Abruzzese
Contro
MINISTERO DELL'INTERNO – Questura di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Resistente Pronuncia la seguente
SENTENZA
MOTIVO IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.05.24 parte ricorrente chiede accertarsi l'inadempimento della PA ed ordinarsi alla Questura la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, sulla premessa che, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dalla richiesta via pec di appuntamento per formalizzare tale domanda, la Questura non aveva ancora proceduto a convocarlo. Il giudice ha fissato udienza cartolare il 16.09.25 disponendone la sostituzione con lo scambio di note da depositarsi entro il 16.09.25. Il decreto di fissazione dell'udienza cartolare è stato notificato alla parte resistente unitamente al ricorso in data 20.5.25. Scaduto il termine per il deposito di note, lette le conclusioni delle parti e rilevato che entrambe le parti nelle note depositate il 14.9.25 hanno rappresentato l'avvenuta a cessazione della materia del contendere per convocazione del ricorrente in questura come richiesto, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 19.11.25. All'esito di detta udienza, la causa è stata trattenuta in decisione. Parte resistente si è costituita in data 11.7.25 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in primis che il ricorrente era stato convocato in Questura per la data del 18.12.24 per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed aveva già conseguito il permesso per richiesta asilo in data 30.1.25, come da schermata del sistema telematico allegata, con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Nelle note del ricorrente, depositate il 14.09.25, ugualmente si rappresenta l'avvenuta convocazione presso la Questura di Napoli per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale e si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Orbene, essendo pacifica la convocazione del ricorrente in Questura in data antecedente all'udienza, per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, oggetto del ricorso, e l'avvenuta formalizzazione della stessa, con rilascio al ricorrente di permesso provvisorio per richiesta asilo, il giudice ritiene evidente che parte ricorrente non abbia più interesse alla prosecuzione del presente giudizio e che possa dichiararsi cessata la materia del contendere.
La convocazione del ricorrente in Questura con nota datata 16.12.24 - depositata in atti dal ricorrente- e di cui la PA non ha documentato la data di effettiva comunicazione all'interessato, fatto sopravvenuto all'introduzione della lite, certamente è idonea a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18).
Quanto alle spese di lite, se ne dispone la compensazione dal momento che la convocazione in questura, bene della vita richiesto in ricorso, è avvenuta prima ancora del decreto di fissazione dell'udienza e della sua notifica alla controparte da parte del ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese processuali
Si comunichi.
- 2 -
Così deciso a Napoli il 10.12.25
- 3 -
Il Giudice
dott.ssa Cristina Correale