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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
PA DAVIDE, LA
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 327/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Difensore_2 E Difensore_3 - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1/o Studio Difensore_2 E Difensore_3 - CF_Difensore_2
Nominativo_3 Difensore_1/o Studio Difensore_2 E Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Difensore_2 E Difensore_3 - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1/o Studio Difensore_2 E Difensore_3 - CF_Difensore_2
Nominativo_3 Difensore_1/o Studio Difensore_2 E Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Alessandria - Spalto Gamondio 3 15100 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 614/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PIEMONTE sez. 3 e pubblicata il 22/11/2024
Atti impositivi: - AVV. PAGAMENTO n. 313100-17-2020 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI PETROLIO)
- AVV. PAGAMENTO n. 313100-18-2020 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI PETROLIO)
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti di causa. l'ufficio eccepisce inammissibilità ex art 79. Il contribuente eccepisce la tardività di eccezione e replica che il giudice di appello non ha applicato tale articolo, che non era in vigore e che operava l'art 16. Inoltre il giudice ha dichiarato "non prodotti in I grado gli allegati al ricorso"
voglia l'Onorevole Corte di giustizia tributaria adita, disattesa ogni diversa istanza,
1. (fase rescindente) revocare la Sentenza e
2. (fase rescissoria) annullare gli Atti Impugnati per i motivi di cui agli scritti difensivi della
Società; con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Piemonte adita in via preliminare:
- respingere il ricorso per revocazione (in iudicium rescindens) in quanto ritenuto infondato in fatto e in diritto e confermare il contenuto della sentenza di secondo grado. in via principale:
- respingere il ricorso (in iudicium escissorium) in quanto sia l'avviso di pagamento e contestuale l'atto di contestazione 313100-17-2020 di sanzione amministrativa che l'avviso di pagamento e contestuale l'atto di contestazione 313100-18-2020 di sanzione amministrativa risultano essere fondati e legittimi
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 ha ricevuto due avvisi di pagamento per accise su oli lubrificanti relativi agli anni 2015-2017, derivanti da operazioni di cessione intracomunitaria. L'Ufficio ha contestato l'immissione in consumo in Italia per mancanza di prova del trasporto all'estero. La società ha prodotto documentazione (CMR, fatture, MRN) che dimostrerebbe a uso dire il trasporto della merce verso Polonia, Slovenia e Malta. Le contestazioni sono state rigettate in primo e secondo grado.
Secondo la contribuene la CGT Piemonte avrebbe erroneamente ritenuto non depositata la documentazione probatoria, nonostante fosse stata regolarmente prodotta su compact disk con autorizzazione del Presidente della CTP di Alessandria. Inoltre, avrebbe travisato il contenuto delle CMR, affermando che fossero incomplete, mentre erano firmate dai destinatari esteri.
Per tale motivo propone ricorso per revocazione della sentenza di secondo grado che ha respinto l'appello.
Resiste l'Ufficio che sostiene che non sussista errore di fatto ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 546/1992 e art. 395
c.p.c.
La sentenza impugnata sarebbe motivata, coerente e fondata su elementi probatori e giuridici solidi.
La documentazione prodotta da Ricorrente_2 non era, secondo l'Ufficio, presente nel fascicolo telematico e comunque non sarebbe idonea a dimostrare l'effettiva esportazione, perchè incomplete, prive di firma di timbro e di dichiarazione del trasportatore, e pertanto l'onere della prova, che graverebbe sulla controparte, non sarebbe stato assolto e la stessa non avrebbe dimostrato la propria buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è fondato. Effettivamente risulta che la parte fosse stata autorizzata al deposito di un CD dal Presidente della allora Commissione Tributaria di Alessandria. Questo supporto informatico andò, per ragioni non chiarite, smarrito e non venne tenuto in conto dai Giudici. E' stato nuovamente depositato, seppure in diverso formato dal momento che il primo è ormai indisuso. L'Ufficio non ne contesta la conformità all'originale che era stato prodotto in primo grado.
Secondo il combinato disposto dell'art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (di seguito “d.lgs. 546/1992”)
e dell'art. 395, comma 1, n. 4, del c.p.c., applicabile ratione temporis, le sentenze delle corti di giustizia tributaria sono revocabili quando sono l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.
Come precisato dalla disposizione processualcivilistica, questo errore ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'errore di fatto revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, del c.
p.c. si verifica anche nel caso in cui il giudice supponga assente nel fascicolo processuale un documento che, invece, è stato prodotto (Cass. Civ., Sez. V sent. 26 gennaio 2021, n. 1562, conforme ai precedenti ivi richiamati ed alle successive).
Scendendo nello specifico, il documento “ALL_6_RICONCILIAZIONE (EXW_CPT).xlsx” è un file di riconciliazione dettagliato che raccoglie e organizza le operazioni di cessione di oli lubrificanti effettuate da
Ricorrente_2 S.p.A. tra il 2015 e il 2017, suddivise in due sezioni principali:
1. Sezione EXW (Ex Works). Questa sezione documenta le operazioni con resa franco fabbrica, dove il trasporto è a carico del compratore. Per ciascuna operazione sono riportati: numero fattura emessa da Ricorrente_2, prodotti ceduti (es. Magnatec, Edge,
Ford Formula), date di emissione e ricezione, peso lordo e volume, documentazione CMR (lettere di vettura firmate), fatture del trasportatore, destinatari finali (Polonia, Slovenia, Malta), riconciliazione con le fatture e i documenti doganali (inclusi codici MRN per esportazione).
La documentazione mostra che la merce è stata effettivamente spedita all'estero, con prova del trasporto tramite CMR firmate, fatture di trasporto e codici doganali.
2. Sezione CPT (Carriage Paid To), questa sezione riguarda le operazioni con resa trasporto pagato fino a, dove Ricorrente_2 si occupa del trasporto fino a destinazione. Per ciascuna operazione sono indicati: numero fattura, presenza della CMR e firma del destinatario, riconciliazione tra CMR e fattura tramite: numero di consegna (Delivery Note), peso lordo.
Tutte le operazioni risultano correttamente documentate, con corrispondenza tra fatture e CMR firmate, confermando il trasporto internazionale.
Ricorrente_2 ha, pertanto, dimostrato di aver agito con diligenza, in quanto in alcuni casi, in cui la cessione avveniva franco fabbrica, ovvero con trasporto curato da terzi, sarebbe stata indotta in errore da altri soggetti, che operavano fraudolenetemente a sua insaputa, come dimostrato da email che chiedevano di non rivelare alla stessa la reale destinazione della merce. La giurisprudenza del resto ammette che, in tali casi, la prova del trasporto può essere fornita anche con elementi diversi dalla CMR, proprio perchè non in possesso della cedente.
Le indagini penali condotte in Italia e all'estero hanno del resto accertato il trasporto effettivo dei beni fuori dal territorio nazionale, portando all'archiviazione del procedimento penale. Le stesse operazioni sono state definite in sede IVA con conciliazione e adesione, riconoscendo come avvenuto il trasporto all'estero.
La regolazione delle spese non può che tenere conto della presenza di un errore in cui sono incorsi i Giudici, pertanto può addivenirsi alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in revocazione e per l'effetto annulla gli atti impugnati;
dispone la compensazione delle spese processuali
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
PA DAVIDE, LA
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 327/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Difensore_2 E Difensore_3 - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1/o Studio Difensore_2 E Difensore_3 - CF_Difensore_2
Nominativo_3 Difensore_1/o Studio Difensore_2 E Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Difensore_2 E Difensore_3 - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1/o Studio Difensore_2 E Difensore_3 - CF_Difensore_2
Nominativo_3 Difensore_1/o Studio Difensore_2 E Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Alessandria - Spalto Gamondio 3 15100 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 614/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PIEMONTE sez. 3 e pubblicata il 22/11/2024
Atti impositivi: - AVV. PAGAMENTO n. 313100-17-2020 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI PETROLIO)
- AVV. PAGAMENTO n. 313100-18-2020 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI PETROLIO)
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti di causa. l'ufficio eccepisce inammissibilità ex art 79. Il contribuente eccepisce la tardività di eccezione e replica che il giudice di appello non ha applicato tale articolo, che non era in vigore e che operava l'art 16. Inoltre il giudice ha dichiarato "non prodotti in I grado gli allegati al ricorso"
voglia l'Onorevole Corte di giustizia tributaria adita, disattesa ogni diversa istanza,
1. (fase rescindente) revocare la Sentenza e
2. (fase rescissoria) annullare gli Atti Impugnati per i motivi di cui agli scritti difensivi della
Società; con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Piemonte adita in via preliminare:
- respingere il ricorso per revocazione (in iudicium rescindens) in quanto ritenuto infondato in fatto e in diritto e confermare il contenuto della sentenza di secondo grado. in via principale:
- respingere il ricorso (in iudicium escissorium) in quanto sia l'avviso di pagamento e contestuale l'atto di contestazione 313100-17-2020 di sanzione amministrativa che l'avviso di pagamento e contestuale l'atto di contestazione 313100-18-2020 di sanzione amministrativa risultano essere fondati e legittimi
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 ha ricevuto due avvisi di pagamento per accise su oli lubrificanti relativi agli anni 2015-2017, derivanti da operazioni di cessione intracomunitaria. L'Ufficio ha contestato l'immissione in consumo in Italia per mancanza di prova del trasporto all'estero. La società ha prodotto documentazione (CMR, fatture, MRN) che dimostrerebbe a uso dire il trasporto della merce verso Polonia, Slovenia e Malta. Le contestazioni sono state rigettate in primo e secondo grado.
Secondo la contribuene la CGT Piemonte avrebbe erroneamente ritenuto non depositata la documentazione probatoria, nonostante fosse stata regolarmente prodotta su compact disk con autorizzazione del Presidente della CTP di Alessandria. Inoltre, avrebbe travisato il contenuto delle CMR, affermando che fossero incomplete, mentre erano firmate dai destinatari esteri.
Per tale motivo propone ricorso per revocazione della sentenza di secondo grado che ha respinto l'appello.
Resiste l'Ufficio che sostiene che non sussista errore di fatto ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 546/1992 e art. 395
c.p.c.
La sentenza impugnata sarebbe motivata, coerente e fondata su elementi probatori e giuridici solidi.
La documentazione prodotta da Ricorrente_2 non era, secondo l'Ufficio, presente nel fascicolo telematico e comunque non sarebbe idonea a dimostrare l'effettiva esportazione, perchè incomplete, prive di firma di timbro e di dichiarazione del trasportatore, e pertanto l'onere della prova, che graverebbe sulla controparte, non sarebbe stato assolto e la stessa non avrebbe dimostrato la propria buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è fondato. Effettivamente risulta che la parte fosse stata autorizzata al deposito di un CD dal Presidente della allora Commissione Tributaria di Alessandria. Questo supporto informatico andò, per ragioni non chiarite, smarrito e non venne tenuto in conto dai Giudici. E' stato nuovamente depositato, seppure in diverso formato dal momento che il primo è ormai indisuso. L'Ufficio non ne contesta la conformità all'originale che era stato prodotto in primo grado.
Secondo il combinato disposto dell'art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (di seguito “d.lgs. 546/1992”)
e dell'art. 395, comma 1, n. 4, del c.p.c., applicabile ratione temporis, le sentenze delle corti di giustizia tributaria sono revocabili quando sono l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.
Come precisato dalla disposizione processualcivilistica, questo errore ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'errore di fatto revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, del c.
p.c. si verifica anche nel caso in cui il giudice supponga assente nel fascicolo processuale un documento che, invece, è stato prodotto (Cass. Civ., Sez. V sent. 26 gennaio 2021, n. 1562, conforme ai precedenti ivi richiamati ed alle successive).
Scendendo nello specifico, il documento “ALL_6_RICONCILIAZIONE (EXW_CPT).xlsx” è un file di riconciliazione dettagliato che raccoglie e organizza le operazioni di cessione di oli lubrificanti effettuate da
Ricorrente_2 S.p.A. tra il 2015 e il 2017, suddivise in due sezioni principali:
1. Sezione EXW (Ex Works). Questa sezione documenta le operazioni con resa franco fabbrica, dove il trasporto è a carico del compratore. Per ciascuna operazione sono riportati: numero fattura emessa da Ricorrente_2, prodotti ceduti (es. Magnatec, Edge,
Ford Formula), date di emissione e ricezione, peso lordo e volume, documentazione CMR (lettere di vettura firmate), fatture del trasportatore, destinatari finali (Polonia, Slovenia, Malta), riconciliazione con le fatture e i documenti doganali (inclusi codici MRN per esportazione).
La documentazione mostra che la merce è stata effettivamente spedita all'estero, con prova del trasporto tramite CMR firmate, fatture di trasporto e codici doganali.
2. Sezione CPT (Carriage Paid To), questa sezione riguarda le operazioni con resa trasporto pagato fino a, dove Ricorrente_2 si occupa del trasporto fino a destinazione. Per ciascuna operazione sono indicati: numero fattura, presenza della CMR e firma del destinatario, riconciliazione tra CMR e fattura tramite: numero di consegna (Delivery Note), peso lordo.
Tutte le operazioni risultano correttamente documentate, con corrispondenza tra fatture e CMR firmate, confermando il trasporto internazionale.
Ricorrente_2 ha, pertanto, dimostrato di aver agito con diligenza, in quanto in alcuni casi, in cui la cessione avveniva franco fabbrica, ovvero con trasporto curato da terzi, sarebbe stata indotta in errore da altri soggetti, che operavano fraudolenetemente a sua insaputa, come dimostrato da email che chiedevano di non rivelare alla stessa la reale destinazione della merce. La giurisprudenza del resto ammette che, in tali casi, la prova del trasporto può essere fornita anche con elementi diversi dalla CMR, proprio perchè non in possesso della cedente.
Le indagini penali condotte in Italia e all'estero hanno del resto accertato il trasporto effettivo dei beni fuori dal territorio nazionale, portando all'archiviazione del procedimento penale. Le stesse operazioni sono state definite in sede IVA con conciliazione e adesione, riconoscendo come avvenuto il trasporto all'estero.
La regolazione delle spese non può che tenere conto della presenza di un errore in cui sono incorsi i Giudici, pertanto può addivenirsi alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in revocazione e per l'effetto annulla gli atti impugnati;
dispone la compensazione delle spese processuali