Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5246 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 12641/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12641/21 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 16/01/2025 con i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del 23/01/2025 e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1
legale a Napoli in Via Duomo n. 314, elettivamente domiciliata a Napoli in
Piazza Matteotti n. 7 presso lo studio degli Avv.ti Federico Bergamo e Marco
Bergamo che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
ATTORE
E
(P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede legale a Napoli in via Vicinale Santa Maria del
Pianto, ed elettivamente domiciliata a Napoli in Via N. Nisco n. 11 presso lo studio dell'Avv. Domenico Giovanni Ruggiero che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: appalto – inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: per l'attrice, accertare l'illegittimità del recesso unilaterale esercitato dalla e, per l'effetto, condannare la CP_1 [...]
al pagamento, in favore della ricorrente, della Controparte_1 complessiva somma di € 111.750,00 oltre IVA ed interessi, così ripartita: €
70.000,00, oltre IVA come per legge, per compensi convenuti e non corrisposti, € 1.750,00, oltre IVA, per lavoro eseguito, € 20.000,00 per spese sostenute, o, secondo giustizia ed equità, alle diverse anche maggiori somme da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1126 e 2056 c..c., oltre al risarcimento del danno per lucro cessante da valutarsi secondo l'equo apprezzamento del
Giudice ex artt. 2056, co. II, c.c. per il complessivo importo di € 20.000,00, il tutto oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 anche ai sensi dell'art. 1284, co. II, c.c.; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per la convenuta, in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e/o di quelle nel merito, rigetti le domande della società ricorrente, perché inammissibili, improcedibili ed infondate;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa;
condannarsi, altresì, la società ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per Parte_1
lite temeraria da liquidarsi in via equitativa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria interamente espletata dal
G.U. dott.ssa Valletta e dal Gop dott.ssa Scotti, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge
(cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del
18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più
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complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che, al comma sei della vigente formulazione, dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili d'ufficio; purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del
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libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., notificato ritualmente in data 4/6/2021 in uno al decreto di fissazione d'udienza, la (d'ora in Pt_1 avanti solo “la società attrice”) chiedeva accertarsi l'illegittimità del recesso unilaterale esercitato dall' (d'ora in avanti solo “la Controparte_1 società convenuta”) in relazione al contratto di servizi stipulato il 1/5/2016 con la conseguente richiesta di condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 111.750,00, oltre accessori. Premetteva la società attrice di avere stipulato con la società convenuta un contratto di servizi
(coordinamento e gestione del settore contabile), che la stessa società convenuta aveva esercitato illegittimamente il recesso per carenza di motivazione e che l'esecuzione del contratto era continuata stante il tacito accordo delle parti. Chiedeva, quindi, stante l'inadempimento della convenuta, il pagamento di quanto dovuto secondo il contratto nonché il risarcimento dei danni e le spese.
Si costituiva la società convenuta, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale in virtù della clausola compromissoria prevista
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dall'art. 6 del contratto, la legittimità del recesso comunicato ritualmente e tempestivamente, nonché la mancanza di alcun atto successivo di nessuna delle parti in senso contrario. Precisava che venuto meno il contratto, per effetto del recesso, il rapporto era di fatto proseguito, per volontà delle parti, ovvero la società attrice aveva continuato a svolgere le attività che la società convenuta aveva accettato e pagato il relativo compenso, ricevuto e accettato dalla società attrice.
La causa, disposto il mutamento del rito da speciale a ordinario, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 21/10/2024 (poi differita), veniva riservata in decisione a seguito dell'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 16/01/2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Ciò posto occorre evidenziare come il presente procedimento veniva assegnato allo scrivente per la trattazione a far data dalla comunicazione del
17/6/2024, in sede conclusionale, a seguito delle fasi introduttiva e di trattazione ed istruzione espletate dai precedenti istruttori.
L'eccezione di improponibilità della domanda azionata davanti al G.O. per l'esistenza di clausola compromissoria è fondata e va accolta.
Invero, nel caso in esame, in riferimento alle vicende relative ad una eventuale risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ovvero per inadempimento, l'art. 6, co. II, del contratto di servizi (doc. 1 allegato al fascicolo di parte attrice) prevede che: “Eventuale controversia che dovesse insorgere in merito sarà devoluta ad un arbitro unico, nominato dal
Tribunale di Napoli che deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme del
Codice di procedura civile”.
Orbene, la clausola sottoscritta dalle parti, con doppia firma specifica proprio
Part per gli artt. 5 e 6, è chiara: la , che lamenta l'inadempimento di CP_2 in riferimento all'esecuzione del contratto, avrebbe dovuto rimettere la
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controversia innanzi al Tribunale di Napoli presentando istanza per la nomina di un arbitro unico e non adire il Tribunale con ricorso ex art. 702bis c.p.c. come ha fatto, a nulla rilevando l'avvenuto esperimento della procedura di negoziazione assistita ex legge n. 162/14, che è una procedura di composizione stragiudiziale della insorgente controversia, a differenza della clausola compromissoria ex artt. 808 c.p.c. e ss. che è un accordo negoziale che impone la risoluzione della controversia mediante devoluzione ad arbitri nominati da un terzo (nel caso dal Tribunale di Napoli).
La giurisprudenza di merito è copiosa in materia (cfr. Trib. Verona, IV sez. civile, sent. 22.11.2021, Trib. Napoli, III sez. civile, n.7174/2020; Trib.
Cagliari, n. 2128 del 15.07.2014).
Quanto alla sussistenza della concorrente clausola attributiva della competenza al giudice statale, si osserva che deve ritenersi ormai superato il principio della prevalenza della competenza del giudice ordinario su quella arbitrale affermato in passato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 28.05.1979 nr. 3099; Cass. civ. 23.08.1990 nr.8608).
Tale principio elaborato in passato, prevedeva che nel nostro sistema processuale l'attività relativa alla tutela giurisdizionale fosse una funzione essenziale dello Stato.
Questo comportava, nei casi di incertezza, la prevalenza della competenza del giudice ordinario su quella degli arbitri. Tuttavia, in più riprese si è assistito a un graduale superamento di detto principio in favore di un nuovo orientamento elaborato dai giudici di legittimità (cfr. Cass. civ. 14.10.2016
n.20880) secondo cui la giurisdizione arbitrale non è più un'eccezione o una deroga rispetto alla giurisdizione statale, ma è un rimedio fungibile ed alternativo al processo instaurato dinanzi ai giudici nazionali e consiste in una facoltà delle parti tutelata a livello costituzionale.
Pertanto, nel caso di incertezza circa la volontà delle parti, rispetto alla scelta tra arbitrato e processo ordinario, non deve determinarsi la necessaria attribuzione al giudice ordinario delle controversie della clausola
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compromissoria. Ciò che è necessario è ricercare in concreto la volontà delle parti utilizzando i criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362 e ss c.c..
Nel caso di specie, la clausola compromissoria, data la sua ampiezza
(“Eventuale controversia che dovesse insorgere in merito...”) deve indurre a ritenere che la volontà delle parti fosse quella di devolvere in arbitrato tutte le controversie relative all'esecuzione del contratto.
Nella fattispecie, come già detto, la questione è stata tempestivamente sollevata ed è provata;
nonostante ciò, anche per l'atteggiamento processuale delle parti, si è perpetrata la pendenza della lite dinanzi al giudice ordinario, trascurandosi di affermarne la incompetenza per effetto della convenzione di arbitrato, solo a seguito dello scardinamento del fascicolo e del passaggio in decisione dinanzi a questo giudicante, è stata esaminata l'eccezione che si deve ritenere fondata: per questa ragione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la incompetenza del Tribunale ordinario, per dover essere la presente controversia devoluta ad arbitri, come pattiziamente previsto all'art. 6 del contratto posto dall'attore a fondamento delle proprie domande;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Napoli il 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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