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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/11/2024, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3622/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 6/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/8/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino
Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
STEFANIA RAPAIOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Coppino n. 433, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come integrate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«1- i coniugi vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, con il solo obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali trasferimenti e con autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di nulla-osta per l'espatrio anche per la figlia minore;
Per_1
2- l'abitazione coniugale, sita in Viareggio Via Giulio Cesare n. 52 in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla SI.ra che vi abiterà con le figlie. Il SI. rilascerà l'immobile Pt_1 Pt_2 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, recando con sé i propri effetti personali e trasferendo altrove la propria residenza;
1 I coniugi continueranno a versare per la quota della metà ciascuno le rate mensili relative al mutuo fondiario trentennale contratto in data 10.7.2009 fino alla sua estinzione, mentre estingueranno il secondo mutuo stipulato in data 25.10.2010 che presenta un debito residuo di circa € 25.000,00 provvedendo al saldo per la quota della metà ciascuno;
3- la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e conserverà la residenza Per_1 presso l'abitazione materna, unitamente alla figlia che è maggiorenne ma economicamente Per_2 non autosufficiente. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia : a) nella prima settimana dal Per_1 mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì all'ingresso a scuola, il fine settimana dal venerdì pomeriggio al lunedì all'ingresso a scuola;
b) nella seconda settimana dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì all'ingresso a scuola e così in alternanza nelle settimane successive. Quando non vi è frequenza scolastica, il padre terrà con sé la figlia a decorrere dalle ore 9,00. Qualora la figlia
, durante la settimana, manifesti la necessità di rimanere presso l'abitazione della madre Per_1 per meglio gestire le sue esigenze di studio, i genitori acconsentiranno.
Le vacanze natalizie saranno divise in due periodi di identica durata con alternanza dal 23 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
Anche le vacanze pasquali saranno divise in due periodi di identica durata, salvo che i genitori non intendano portare la figlia in vacanza nel qual caso il periodo pasquale verrà interamente trascorso dalla medesima con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno scolastico fino al giorno fissato per il rientro a scuola.
Durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà due settimane (anche non consecutive) con ogni genitore, da comunicarsi entro la fine dell'anno scolastico.
I giorni e gli orari della frequentazione con il padre previsti per la figlia saranno osservati Per_1 anche dalla figlia maggiorenne , salvi diversi accordi tra i medesimi;
Per_2
4- stante la collocazione prevalente di entrambe le figlie con la madre ed il divario della posizione reddituale dei coniugi, il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento ordinario delle figlie la somma mensile ed annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlia) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.
Tutte le spese straordinarie saranno sostenute nell'interesse delle figlie dai genitori in ragione della metà ciascuno.
Per spese straordinarie sono da intendersi quelle disciplinate nel Protocollo sottoscritto in data
7.10.2020 e qui sinteticamente riportato: “a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese mediche urgenti e necessarie;
-trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); -tickets e spese farmaceutiche;
-tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
-libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
-gite scolastiche didattiche;
-spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
-spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
-spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
-spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
-bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
-spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche,
2 trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); -ripetizioni; -stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); -spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); -gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; -scuole e università private;
-baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); -viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
-attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
-attività ludico-ricreative (centri estivi); -cellulare; -spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
-conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
-spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”.
L'Assegno Unico ed Universale, comprensivo delle eventuali detrazioni fiscali, sarà percepito interamente dalla SI.ra Pt_1
Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno;
5- il cane rimarrà a settimane alterne con ogni coniuge in modo che potranno godere della CP_1 sua compagnia anche le figlie. Le spese di mantenimento e veterinarie saranno divise a metà tra i coniugi;
6- avendo redditi e patrimoni autonomi, i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al loro mantenimento;
7- le condizioni indicate nel presente atto sono immediatamente operative sin dal momento della sua sottoscrizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 28/7/2011, antecedentemente al quale è nata la figlia
(nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e Per_2 successivamente al quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, con la sola integrazione di cui alla condizione n. 3), in epigrafe riportata.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
3 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 28/7/2011, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 45, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2011, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 6/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 6/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/8/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino
Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
STEFANIA RAPAIOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Coppino n. 433, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come integrate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«1- i coniugi vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, con il solo obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali trasferimenti e con autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di nulla-osta per l'espatrio anche per la figlia minore;
Per_1
2- l'abitazione coniugale, sita in Viareggio Via Giulio Cesare n. 52 in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla SI.ra che vi abiterà con le figlie. Il SI. rilascerà l'immobile Pt_1 Pt_2 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, recando con sé i propri effetti personali e trasferendo altrove la propria residenza;
1 I coniugi continueranno a versare per la quota della metà ciascuno le rate mensili relative al mutuo fondiario trentennale contratto in data 10.7.2009 fino alla sua estinzione, mentre estingueranno il secondo mutuo stipulato in data 25.10.2010 che presenta un debito residuo di circa € 25.000,00 provvedendo al saldo per la quota della metà ciascuno;
3- la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e conserverà la residenza Per_1 presso l'abitazione materna, unitamente alla figlia che è maggiorenne ma economicamente Per_2 non autosufficiente. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia : a) nella prima settimana dal Per_1 mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì all'ingresso a scuola, il fine settimana dal venerdì pomeriggio al lunedì all'ingresso a scuola;
b) nella seconda settimana dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì all'ingresso a scuola e così in alternanza nelle settimane successive. Quando non vi è frequenza scolastica, il padre terrà con sé la figlia a decorrere dalle ore 9,00. Qualora la figlia
, durante la settimana, manifesti la necessità di rimanere presso l'abitazione della madre Per_1 per meglio gestire le sue esigenze di studio, i genitori acconsentiranno.
Le vacanze natalizie saranno divise in due periodi di identica durata con alternanza dal 23 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
Anche le vacanze pasquali saranno divise in due periodi di identica durata, salvo che i genitori non intendano portare la figlia in vacanza nel qual caso il periodo pasquale verrà interamente trascorso dalla medesima con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno scolastico fino al giorno fissato per il rientro a scuola.
Durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà due settimane (anche non consecutive) con ogni genitore, da comunicarsi entro la fine dell'anno scolastico.
I giorni e gli orari della frequentazione con il padre previsti per la figlia saranno osservati Per_1 anche dalla figlia maggiorenne , salvi diversi accordi tra i medesimi;
Per_2
4- stante la collocazione prevalente di entrambe le figlie con la madre ed il divario della posizione reddituale dei coniugi, il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento ordinario delle figlie la somma mensile ed annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlia) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.
Tutte le spese straordinarie saranno sostenute nell'interesse delle figlie dai genitori in ragione della metà ciascuno.
Per spese straordinarie sono da intendersi quelle disciplinate nel Protocollo sottoscritto in data
7.10.2020 e qui sinteticamente riportato: “a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese mediche urgenti e necessarie;
-trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); -tickets e spese farmaceutiche;
-tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
-libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
-gite scolastiche didattiche;
-spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
-spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
-spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
-spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
-bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
-spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche,
2 trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); -ripetizioni; -stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); -spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); -gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; -scuole e università private;
-baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); -viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
-attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
-attività ludico-ricreative (centri estivi); -cellulare; -spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
-conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
-spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”.
L'Assegno Unico ed Universale, comprensivo delle eventuali detrazioni fiscali, sarà percepito interamente dalla SI.ra Pt_1
Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno;
5- il cane rimarrà a settimane alterne con ogni coniuge in modo che potranno godere della CP_1 sua compagnia anche le figlie. Le spese di mantenimento e veterinarie saranno divise a metà tra i coniugi;
6- avendo redditi e patrimoni autonomi, i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al loro mantenimento;
7- le condizioni indicate nel presente atto sono immediatamente operative sin dal momento della sua sottoscrizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 28/7/2011, antecedentemente al quale è nata la figlia
(nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e Per_2 successivamente al quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, con la sola integrazione di cui alla condizione n. 3), in epigrafe riportata.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
3 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 28/7/2011, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 45, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2011, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 6/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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