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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2024, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15492/2023 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (avv.ti MILITELLO Parte_1
ALESSANDRO e LEO GALLINA PELLEGRINO;
-parte ricorrente-
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
-parte resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: all'udienza del 04/06/2024 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente Controparte_1
, citata e non costituitasi nel presente procedimento.
[...]
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 22/09/2022.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Nessun'altra domanda è stata formulata dal ricorrente.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico del ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore di parte ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di : Controparte_1 dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 22/07/2017 da , nato Parte_1
a PALERMO (PA) il 12/01/1980, e da , nata a Controparte_1
PALERMO (PA) il 18/10/1984, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 122, parte II, serie A, dell'anno 2017; lascia a carico di parte ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 18/06/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15492/2023 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (avv.ti MILITELLO Parte_1
ALESSANDRO e LEO GALLINA PELLEGRINO;
-parte ricorrente-
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
-parte resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: all'udienza del 04/06/2024 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente Controparte_1
, citata e non costituitasi nel presente procedimento.
[...]
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 22/09/2022.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Nessun'altra domanda è stata formulata dal ricorrente.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico del ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore di parte ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di : Controparte_1 dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 22/07/2017 da , nato Parte_1
a PALERMO (PA) il 12/01/1980, e da , nata a Controparte_1
PALERMO (PA) il 18/10/1984, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 122, parte II, serie A, dell'anno 2017; lascia a carico di parte ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 18/06/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.