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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente ERCOLANI DAVIDE, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01FY00673 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01FY00673 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01FY00673 2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti: come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. THU01FY00673/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Rimini ha rettificato, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/73, la dichiarazione Modello 730 presentata dalla ricorrente ai fini dell'Irpef relativa all'annualità 2018, mediante il recupero di ritenute, a titolo di responsabilità solidale, non spettanti pari a complessivi €. 31.086,00 ai fini IRPEF, a €. 1.752,00 e €. 146,00 per addizionali regionale e comunale Irpef operate sul reddito di lavoro dipendente dichiarato pari a €. 88176,83, inerente all'attività di Soc_1 Soc_2consulenza aziendale svolta presso le S.r.l. e S.r.l. costituite ed amministrate da Nom_1 e Nom_2, rispettivamente fratello e padre della ricorrente. Società queste due che, in qualità di sostituti di imposta, avevano indicato nei modelli 770 i compensi erogati senza effettuare, tuttavia, alcun versamento a titolo di ritenute o di imposte in attuazione di un disegno evasivo e truffaldino disvelato dalle approfondite indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Rimini consistente nella acquisizione della rappresentanza legale di società finalizzate alla gestione di strutture alberghiere in locazione in cui effettivamente si forniva il servizio nella stagione turistica nel periodo immediatamente successivo alla costituzione delle società stesse − con il pagamento dei fornitori di prossimità al fine di garantire il servizio agli ospiti delle strutture alberghiere ma senza onorare i pagamenti verso il Fisco, l'INPS, il Comune e i fornitori di utenze − ma che al termine della stagione estiva venivano dismesse con il licenziamento del personale, lo spoglio di ogni bene, l'azzeramento dei conti correnti ed il trasferimento all'estero (per lo più in Albania) delle predette compagini sociali costituenti delle mere
“scatole vuote”.
Nell'atto introduttivo veniva eccepita la genericità della motivazione dell'avviso di accertamento e l'inesistenza della solidarietà ex art. 35 DPR 602\1973 (a norma del quale
“Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”) non essendo stato asseritamente provato il coinvolgimento negli illeciti della ricorrente - la quale in qualità di dipendente delle società Nom_8riconducibili alla famiglia si sarebbe sempre occupata dell'attività alberghiera senza partecipare in alcun modo all'amministrazione ed alle vicende gestionali - e stante l'inesistenza della solidarietà di cui all'art. 35 DPR 602/1973 in ragione del principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 10378/2019 secondo cui la solidarietà sarebbe esclusa nelle ipotesi di inadempimento del sostituto qualora le ritenute siano comunque state operate.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Rimini che contestava in fatto e diritto le ragioni della ricorrente, richiamando la sentenza n. 477\2022 emessa dal GUP del Tribunale di Rimini in data 12\10\2022 con la quale la ricorrente è stata giudicata colpevole del delitto di riciclaggio p. e p. dagli artt. 110-648 ter c.p. e condannata alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 6.000,00 di multa con la
2 confisca di tutto quanto sequestrato in forza del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 23.09.2019 a titolo di profitto del reato di riciclaggio dell'art. 648 ter c.p., nonché le sentenze favorevoli all'Ufficio relative alle annualità 2014, 2015, 2016, e 2017, emesse dalla CGT di Rimini, rispettivamente n. 104/1/2022; n. 16/1/2023; n. 212/01/2023; n. 149/1/2024.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in conformità con quanto già ritenuto dalla CGT di Rimini nelle sentenze sopra richiamate.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, risulta decisivo come l'Ufficio abbia allegato all'avviso opposto uno stralcio del verbale unico di accertamento e notificazione della GdF n.2019\000778\DDL in data 14\05\2019 in cui sono stati riportati ampi stralci delle indagini svolte, assolvendo in tale modo per relationem (cfr. Cass. Ord. n. 14159 del 24 maggio 2021) all'onere motivazionale gravante sull'Ufficio.
Vi è solo da aggiungere come la fondatezza degli accertamenti fiscali sia stata confermata dalla sentenza penale di condanna della ricorrente n. 477\2022 emessa dal GUP in SEDE della quale vengono di seguito riportati alcuni significativi stralci: “ …Tanto premesso in diritto, venendo allora al caso di specie in ordine alle condotte poste in essere dagli imputati, in sintesi v'è prova:
- del trasferimento del denaro, frutto del risparmio fiscale illecito realizzato dal Nom_2
con le società del gruppo. Per riassumere le diversi fasi della condotta criminosa, il denaro è passato, dapprima, dalle casse delle società ai conti personali del Nom_2
(direttamente dalle società evasori e/o tramite altre società del gruppo cui confluiti parte dei risparmi illeciti); quindi, dai conti personali del Nom_2 ai conti dei figli (Nom_3, Nom_4 e Ricorrente_1); subito dopo, e quasi contestualmente, dai figli alla madre Nom_5, moglie del “donante”; infine, dalla madre, verso i conti correnti delle società Soc_3 S.R.L. (costituita in data 26.05.2016, tra Nom_1, Ricorrente_1 e Nom_4 ) e Soc_4 S.R.L. (costituita in data 10.03.2017 tra Nom_5
e Ricorrente_1; amministratore Nom_5), di cui la Nom_5 e figli amministratori e soci);
- della consapevolezza in capo ai familiari della provenienza illecita del denaro, frutto dei risparmi illeciti da reati tributari commessi dal Nom_2 con le società amministrate;
- della quasi contestualità dei trasferimenti di denaro (dal padre ai figli, da questi alla madre e/o alle società) e della costituzione delle società. Più in specifico la somma complessiva di euro 939.536 ricevuta dai figli veniva successivamente trasferita, tra il 21/03/2017 ed il 25/06/2018, sui conti correnti personali di Nom_5 (euro 204.536,54 da parte di Ricorrente_1 –che nel medesimo periodo aveva ricevuto dal padre n.7 bonifici per oltre 330.000 euro-; euro 50.000 da parte di Nom_4; euro 685.000 da parte di Nom_1, ovvero quasi l'intera somma ricevuta dal padre dal luglio 2016 al giugno 2018); Quindi la indicata somma di oltre 900.000 euro ricevuta dalla Nom_5 veniva subito trasferita sul conto della società “Soc_4 S.r.l.”, costituita nel marzo 2017. Nel dettaglio tra il marzo e maggio 2017 la Nom_5, che aveva ricevuto
3 dai figli complessivamente circa € 580.000 euro, ne girava sul conto della “Soc_4 SRL” complessivi euro 565.000 (con due bonifici, il primo di € 420.00 il 12.05.2017, ed il secondo di € 145.00 il 22.05.2017); quindi il 26.06.2018 bonificava sempre sul conto della stessa società altri € 349.650, subito dopo averli ricevuti dal figlio Nom_3 (€ 350.000 con bonifico del 25.06.2018; Nom_3, tra il gennaio e maggio 2018, aveva ricevuto dal padre € 247.000, oltre 100.000 euro ricevuti poco prima, che in toto trasferirà il 25.06.2018 alla madre;
sino ad arrivare, con altri bonifici usciti dal proprio conto personale, alla somma complessiva di euro 1.174.650,00 trasferita alla società TOTO SRL, che veniva arricchita ulteriormente anche dalla Ricorrente_1 con l'ulteriore somma di € 170.000. Invece già a far data dal 26.05.2016, i tre fratelli (Nom_1, Ricorrente_1, Nom_4
) avevano costituito la Soc. “Soc_3 SRL” (tutti con una quota di un terzo;
amministratore: Nom_1); tra il giugno e settembre 2016 trasferivano sul conto della stessa la complessiva somma di € 696.000 (ricevuta dal padre), bonificata a titolo di
“prestito infruttifero” (bonifico di € 232.000 ciascuno) a cui si sarebbe aggiunta la somma di oltre 60.000 euro ciascuno nell'anno seguente;
- della effettiva titolarità, e gestione, delle società in capo agli imputati, soci e amministratori;
- delle operazioni commerciali intraprese dalle società con i fondi illeciti ricevuti. Come già spiegato nel capitolo delle risultanze investigative, le somme di denaro così trasferite alle società Soc_3 SRL, Soc_4 SRL, erano state conferite, oltreché per la costituzione delle stesse (capitale sociale rispettivamente di euro 84.000 ed euro 45.000), soprattutto quale
“finanziamento soci” in modo da consentire alle società di disporre delle risorse finanziarie necessarie per l'acquisto, tramite due Aste Giudiziarie tenute presso il Tribunale di Rimini, degli immobili delle strutture alberghiere “Nom_6” (acquistato in data 27.02.107) e
“Nom_7” (acquistato da parte della società Società_3 in data 19.06.2017), pagati rispettivamente euro 735.000 ed euro 788.000…”.
Sotto altro profilo la prova della partecipazione di Ricorrente_1 all'attività criminale evasiva e truffaldina appare ampiamente provata dal fatto che la ricorrente:
− risulta avere ricoperto la carica di socia in due delle società di famiglia (la Soc_5 SRL e la Soc_6 SRL) con una partecipazione al 50% del capitale sociale;
- risulta avere lavorato insieme al fratello Nom_3 alle dipendenze di otto società riconducibili ai Nom_8, rivestendo il ruolo di consulente aziendale con libero accesso ai libri e ai registri aziendali;
− risulta avere percepito redditi incompatibili con le funzioni di una lavoratrice dipendente stagionale pari a quasi 800.000 Euro in soli quattro anni erogati dalle società Soc_7 SRL, Soc_8 SRL, Soc_9 SRL, Soc_2 SRL e Società Soc_1 SRL, tutte riconducibili alla famiglia Nom_8”.
Ancora, sul punto, nella sentenza n. 477\2022 si legge: “ …Eppure, ritiene questo giudice, i fatti lasciano tendere altro, e cioè che tutti gli imputati, almeno a partire dall'anno 2017 e cioè dall'anno in cui iniziarono a ricevere -dal padre Nom_2- sui propri conti personali le ingenti somme (oltre 500.000 euro ciascuno), conoscessero bene la disastrosa situazione economica delle società gestite dal genitore e le imponenti esposizioni debitorie maturate nei confronti del Fisco: di talché la spiegazione più logica e ragionevole dell'origine del denaro ricevuto, a fronte della esposizione debitoria delle società per centinaia di migliaia
4 di euro, non poteva che essere quella di ipotizzare che quel denaro fosse proprio quello sottratto dal genitore all'Erario quale profitto dei reati fiscali...Ebbene, nel caso di specie, si individuano svariati elementi e circostanze dell'azione che rappresentano altrettanti indicatori della sussistenza del dolo eventuale della provenienza illecita del denaro. Il vincolo di parentela, abitativo e lavorativo tra gli imputati. Anzitutto, non può non evidenziarsi il vincolo di sangue esistente tra gli imputati (madre e figli) e la convivenza nel medesimo nucleo familiare e stesso domicilio (Rimini, Indirizzo_1 ). Così, per la Nom_5, moglie del Nom_2, si ha una convivenza ininterrotta con l'imputato Nom_2, dominus del piano criminoso e dell'associazione. Ma ciò vale anche per la figlia Ricorrente_1. Infatti, anche se negli anni universitari alloggerà temporaneamente a Bologna, città della sede universitaria, in realtà l'imputata non reciderà mai il legame -abitativo e neppure economico con i propri genitori, decidendo ad un certo punto (avendo da sempre collaborato, inizialmente come semplice cameriera, nei periodi estivi negli alberghi gestiti dalla famiglia) di essere assunta alle dipendenze delle società del padre per venire regolarmente retribuita. Questa commistione, tra vincolo di sangue ed interessi economici/lavorativi, si avrà in realtà per tutti i familiari (ad eccezione di Nom_4, di cui si dirà), ovvero per Nom_5 e figli Nom_3 (stralciato) e Ricorrente_1. Così, per tutti gli anni delle contestazioni la Nom_5 dalla fine del 2014 licenziatasi dal suo precedente impiego presso il Tribunale di Rimini, collaborerà stabilmente nelle strutture alberghiere del marito, principalmente presso l'Hotel “Nom_9 (alle dipendenze, prima della Soc_10 –anno 2014- poi della Soc_11 Srl – dall'ottobre 2014 all'ottobre 2016 e quindi della Soc_9 SRL dall'ottobre 2016 in avanti (proprio le società coinvolte negli illeciti fiscali). Allo stesso modo la Ricorrente_1 lavorerà prevalentemente presso l'Hotel Nom_10 alle dipendenze, prima della sSoc_10 SRL (anno 2014), poi Soc_7 SRL (anno 2015), e quindi Soc_8 SRL (da novembre 2016 a novembre 2017). Dunque, gli imputati (Nom_2, moglie Nom_5, figli Nom_3 e Ricorrente_1) non solo erano legati da vincolo di sangue, ma pure convivevano (abitando sotto lo stesso tetto), esercitavano la medesima attività lavorativa (esercizio di strutture alberghiere), alle dipendenze e per conto di società amministrate e gestite, tutte, dagli stessi familiari o, meglio, dalla coppia Nom_2 e figlio Nom_3.
L'epoca degli accertamenti fiscali condotti dalla GdF e la tempistica dei trasferimenti di denaro. Come si evince dagli atti di PG allegati vi è un momento storico che segna “l'inizio della fine” del disegno criminoso (come detto quello ideato dagli amministratori Nom_2
e figlio Nom_3 di sostituire, nella gestione delle strutture, ogni anno società sempre nuove al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte/altri debiti maturati nell'anno precedente), ovvero gli anni in cui, scoperto dalla GdF il “meccanismo di frode” dopo avere condotto tra il 2012 e 2015 gli accertamenti fiscali nei confronti di oltre una decina società del gruppo Nom_8, l'Agenzia delle Entrate prendeva a notificare a tappeto (tra il dicembre 2015-settembre 2017) i processi verbale di constatazione con gli avvisi di accertamento delle violazioni penali ed amministrative riferite alle evasioni fiscali per centinaia di migliaia di euro. Tra le società interessate vi erano anche quelle che si erano occupate della gestione delle strutture alberghiere, “Nom_9 ” e
“Nom_10”, in cui collaboravano i familiari (imputate Nom_5 e Ricorrente_1), ovvero la Soc_10 e la Società_14 . E così, proprio negli anni 2016, ma soprattutto dal 2017 in avanti, il Nom_2 prendeva a bonificare, dai propri conti correnti su quelli dei figli, le ingenti somme di denaro indicate al capo di imputazione. Così Ricorrente_1 riceverà sul proprio c/c (n. 5135/1000/3687) in poco tempo (tra l'aprile 2017 e aprile 2018) n. 8 bonifici dal padre per totali € 335.000 come “regalìa” (vd. segnalazione
5 UF2018-4026; Vd. estratto c/c Nom_2: si tratta di n. 3 bonifici di € 50.000 ciascuno del 19.04.2017, 01.08.2017, 21.08.2017; n. 1 bonifico di € 35.000 il 24.01.2018 e n. 3 bonifici di € 50.000 ciascuno, il 31.01.2018, 19.02.2018, 17.04.2018; n. 1 bonifico da € 20.000 il 04.04.2018), a cui vanno aggiunti altri € 112.00 ricevuti nell'anno 2016 (tra l'agosto e ottobre 2016) ed € 45.000 nell'anno 2015 (complessivamente € 492.000); a sua volta Nom_4 riceverà in bonifici, tra il 2017 e 2018, la complessiva somma di € 300.000, oltre agli € 112.000 ricevuti nel 2016 ed € 45.000 nell'anno 2015 (complessivamente € 457.000); infine Nom_3, che solo tra il luglio 2016 e aprile 2018 riceverà dal padre, in bonifici, totali € 636.000, a cui vanno aggiunto altri € 350.000 circa negli anni 2014-2015. Ebbene, il dato che risalta è che, appunto nell'anno centrale della notifica dei processi verbali di constatazione (anno 2017), le ”regalie” del Nom_2 ai figli lievitano a dismisura, passando alla complessiva somma di oltre 300.000 euro ciascuno, così triplicando i circa 100.000 euro già “regalati” nel 2016. Ed allora, alla luce di tali dati fattuali (convivenza; medesimi interessi economici-lavorativi perché tutti impegnati -ad eccezione di Nom_4 di cui si dirà- nel lavoro presso le strutture alberghiere gestite dalle società dei familiari Nom_2 e figlio Nom_3; debiti fiscali anche delle società che gestivano gli alberghi presso cui lavoravano la Nom_5 e Ricorrente_1; somme di denaro ingenti ricevute proprio negli anni in cui le società erano state oggetto degli accertamenti fiscali da parte della GdF), è ragionevole sostenere, come preteso dalla difesa, che gli imputati non avessero neppure il dubbio sulla provenienza illecita di tali ingenti somme di denaro provenienti dai risparmi del genitore-marito? Così non pare, perché la lettura, più logica e ragionevole di tali comportamenti, sorretta anche da regole esperienziali (quella dell'id quod plerumque accidit), non può che essere, invece, quella ipotizzata dalla Pubblica Accusa, ovvero che i familiari Nom_8 – Nom_2, Nom_5 e D. Ricorrente_1 anche conviventi -, divenuti tutti consapevoli, e degli ingenti debiti, soprattutto fiscali, che gravavano (direttamente o indirettamente tramite le società) sul
“capo famiglia”, e delle azioni di recupero che stavano per essere avviate dall'Agenzia delle Entrate, pianificarono a tavolino il trasferimento - frazionato in più rate – degli ingenti profitti, dai conti personali del dominus a quelli degli altri familiari (moglie e figli), per consentirne il reimpiego nelle nuove attività economiche da loro intraprese (art. 648 ter c.p. –se ne parlerà meglio più avanti)…le attenuanti vanno invece negate agli imputati Nom_4 e Ricorrente_1 e Nom_5, non emergendo alcun motivo di ordine oggettivo - stante la gravità della condotta per l'ingente somma di denaro riciclata, poco meno di 1 milione di euro - e soggettivo - stante l'intensità del dolo in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del denaro impiegato nelle nuove attività - che li rendano meritevoli di un trattamento premiale…”.
Non pertinente infine deve ritenersi il richiamo operato dalla ricorrente al principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 10378/2019 secondo cui la solidarietà sarebbe esclusa nelle ipotesi di inadempimento del sostituto qualora le ritenute siano comunque state operate (principio affermato in un caso di opposizione a cartella di pagamento emessa a seguito di mero controllo formale e documentale, ex art. 36 ter Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la riscossione delle somme che il sostituto d'imposta non aveva provveduto a versare, pur avendo operato le ritenute d'acconto).
. Ben diverso, infatti, il caso di specie in cui il lavoratore sostituito (la ricorrente), pienamente consapevole della provenienza illecita dei proventi a lei elargiti, ha percepito redditi assolutamente sproporzionati alle dichiarate attività lavorative stagionali di natura
6 subordinata, usufruendo di impostanti detrazioni (e quindi di sconti di imposta) a fronte di imposte mai versare dal sostituto.
Le spese di lite, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Ricorrente_1 alla refusione, in favore della Agenzia Entrate, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.500,00.
Rimini, 13 ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Davide ERCOLANI) (Dott. ssa Maria DE CONO)
7
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente ERCOLANI DAVIDE, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01FY00673 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01FY00673 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01FY00673 2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti: come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. THU01FY00673/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Rimini ha rettificato, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/73, la dichiarazione Modello 730 presentata dalla ricorrente ai fini dell'Irpef relativa all'annualità 2018, mediante il recupero di ritenute, a titolo di responsabilità solidale, non spettanti pari a complessivi €. 31.086,00 ai fini IRPEF, a €. 1.752,00 e €. 146,00 per addizionali regionale e comunale Irpef operate sul reddito di lavoro dipendente dichiarato pari a €. 88176,83, inerente all'attività di Soc_1 Soc_2consulenza aziendale svolta presso le S.r.l. e S.r.l. costituite ed amministrate da Nom_1 e Nom_2, rispettivamente fratello e padre della ricorrente. Società queste due che, in qualità di sostituti di imposta, avevano indicato nei modelli 770 i compensi erogati senza effettuare, tuttavia, alcun versamento a titolo di ritenute o di imposte in attuazione di un disegno evasivo e truffaldino disvelato dalle approfondite indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Rimini consistente nella acquisizione della rappresentanza legale di società finalizzate alla gestione di strutture alberghiere in locazione in cui effettivamente si forniva il servizio nella stagione turistica nel periodo immediatamente successivo alla costituzione delle società stesse − con il pagamento dei fornitori di prossimità al fine di garantire il servizio agli ospiti delle strutture alberghiere ma senza onorare i pagamenti verso il Fisco, l'INPS, il Comune e i fornitori di utenze − ma che al termine della stagione estiva venivano dismesse con il licenziamento del personale, lo spoglio di ogni bene, l'azzeramento dei conti correnti ed il trasferimento all'estero (per lo più in Albania) delle predette compagini sociali costituenti delle mere
“scatole vuote”.
Nell'atto introduttivo veniva eccepita la genericità della motivazione dell'avviso di accertamento e l'inesistenza della solidarietà ex art. 35 DPR 602\1973 (a norma del quale
“Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”) non essendo stato asseritamente provato il coinvolgimento negli illeciti della ricorrente - la quale in qualità di dipendente delle società Nom_8riconducibili alla famiglia si sarebbe sempre occupata dell'attività alberghiera senza partecipare in alcun modo all'amministrazione ed alle vicende gestionali - e stante l'inesistenza della solidarietà di cui all'art. 35 DPR 602/1973 in ragione del principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 10378/2019 secondo cui la solidarietà sarebbe esclusa nelle ipotesi di inadempimento del sostituto qualora le ritenute siano comunque state operate.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Rimini che contestava in fatto e diritto le ragioni della ricorrente, richiamando la sentenza n. 477\2022 emessa dal GUP del Tribunale di Rimini in data 12\10\2022 con la quale la ricorrente è stata giudicata colpevole del delitto di riciclaggio p. e p. dagli artt. 110-648 ter c.p. e condannata alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 6.000,00 di multa con la
2 confisca di tutto quanto sequestrato in forza del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 23.09.2019 a titolo di profitto del reato di riciclaggio dell'art. 648 ter c.p., nonché le sentenze favorevoli all'Ufficio relative alle annualità 2014, 2015, 2016, e 2017, emesse dalla CGT di Rimini, rispettivamente n. 104/1/2022; n. 16/1/2023; n. 212/01/2023; n. 149/1/2024.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in conformità con quanto già ritenuto dalla CGT di Rimini nelle sentenze sopra richiamate.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, risulta decisivo come l'Ufficio abbia allegato all'avviso opposto uno stralcio del verbale unico di accertamento e notificazione della GdF n.2019\000778\DDL in data 14\05\2019 in cui sono stati riportati ampi stralci delle indagini svolte, assolvendo in tale modo per relationem (cfr. Cass. Ord. n. 14159 del 24 maggio 2021) all'onere motivazionale gravante sull'Ufficio.
Vi è solo da aggiungere come la fondatezza degli accertamenti fiscali sia stata confermata dalla sentenza penale di condanna della ricorrente n. 477\2022 emessa dal GUP in SEDE della quale vengono di seguito riportati alcuni significativi stralci: “ …Tanto premesso in diritto, venendo allora al caso di specie in ordine alle condotte poste in essere dagli imputati, in sintesi v'è prova:
- del trasferimento del denaro, frutto del risparmio fiscale illecito realizzato dal Nom_2
con le società del gruppo. Per riassumere le diversi fasi della condotta criminosa, il denaro è passato, dapprima, dalle casse delle società ai conti personali del Nom_2
(direttamente dalle società evasori e/o tramite altre società del gruppo cui confluiti parte dei risparmi illeciti); quindi, dai conti personali del Nom_2 ai conti dei figli (Nom_3, Nom_4 e Ricorrente_1); subito dopo, e quasi contestualmente, dai figli alla madre Nom_5, moglie del “donante”; infine, dalla madre, verso i conti correnti delle società Soc_3 S.R.L. (costituita in data 26.05.2016, tra Nom_1, Ricorrente_1 e Nom_4 ) e Soc_4 S.R.L. (costituita in data 10.03.2017 tra Nom_5
e Ricorrente_1; amministratore Nom_5), di cui la Nom_5 e figli amministratori e soci);
- della consapevolezza in capo ai familiari della provenienza illecita del denaro, frutto dei risparmi illeciti da reati tributari commessi dal Nom_2 con le società amministrate;
- della quasi contestualità dei trasferimenti di denaro (dal padre ai figli, da questi alla madre e/o alle società) e della costituzione delle società. Più in specifico la somma complessiva di euro 939.536 ricevuta dai figli veniva successivamente trasferita, tra il 21/03/2017 ed il 25/06/2018, sui conti correnti personali di Nom_5 (euro 204.536,54 da parte di Ricorrente_1 –che nel medesimo periodo aveva ricevuto dal padre n.7 bonifici per oltre 330.000 euro-; euro 50.000 da parte di Nom_4; euro 685.000 da parte di Nom_1, ovvero quasi l'intera somma ricevuta dal padre dal luglio 2016 al giugno 2018); Quindi la indicata somma di oltre 900.000 euro ricevuta dalla Nom_5 veniva subito trasferita sul conto della società “Soc_4 S.r.l.”, costituita nel marzo 2017. Nel dettaglio tra il marzo e maggio 2017 la Nom_5, che aveva ricevuto
3 dai figli complessivamente circa € 580.000 euro, ne girava sul conto della “Soc_4 SRL” complessivi euro 565.000 (con due bonifici, il primo di € 420.00 il 12.05.2017, ed il secondo di € 145.00 il 22.05.2017); quindi il 26.06.2018 bonificava sempre sul conto della stessa società altri € 349.650, subito dopo averli ricevuti dal figlio Nom_3 (€ 350.000 con bonifico del 25.06.2018; Nom_3, tra il gennaio e maggio 2018, aveva ricevuto dal padre € 247.000, oltre 100.000 euro ricevuti poco prima, che in toto trasferirà il 25.06.2018 alla madre;
sino ad arrivare, con altri bonifici usciti dal proprio conto personale, alla somma complessiva di euro 1.174.650,00 trasferita alla società TOTO SRL, che veniva arricchita ulteriormente anche dalla Ricorrente_1 con l'ulteriore somma di € 170.000. Invece già a far data dal 26.05.2016, i tre fratelli (Nom_1, Ricorrente_1, Nom_4
) avevano costituito la Soc. “Soc_3 SRL” (tutti con una quota di un terzo;
amministratore: Nom_1); tra il giugno e settembre 2016 trasferivano sul conto della stessa la complessiva somma di € 696.000 (ricevuta dal padre), bonificata a titolo di
“prestito infruttifero” (bonifico di € 232.000 ciascuno) a cui si sarebbe aggiunta la somma di oltre 60.000 euro ciascuno nell'anno seguente;
- della effettiva titolarità, e gestione, delle società in capo agli imputati, soci e amministratori;
- delle operazioni commerciali intraprese dalle società con i fondi illeciti ricevuti. Come già spiegato nel capitolo delle risultanze investigative, le somme di denaro così trasferite alle società Soc_3 SRL, Soc_4 SRL, erano state conferite, oltreché per la costituzione delle stesse (capitale sociale rispettivamente di euro 84.000 ed euro 45.000), soprattutto quale
“finanziamento soci” in modo da consentire alle società di disporre delle risorse finanziarie necessarie per l'acquisto, tramite due Aste Giudiziarie tenute presso il Tribunale di Rimini, degli immobili delle strutture alberghiere “Nom_6” (acquistato in data 27.02.107) e
“Nom_7” (acquistato da parte della società Società_3 in data 19.06.2017), pagati rispettivamente euro 735.000 ed euro 788.000…”.
Sotto altro profilo la prova della partecipazione di Ricorrente_1 all'attività criminale evasiva e truffaldina appare ampiamente provata dal fatto che la ricorrente:
− risulta avere ricoperto la carica di socia in due delle società di famiglia (la Soc_5 SRL e la Soc_6 SRL) con una partecipazione al 50% del capitale sociale;
- risulta avere lavorato insieme al fratello Nom_3 alle dipendenze di otto società riconducibili ai Nom_8, rivestendo il ruolo di consulente aziendale con libero accesso ai libri e ai registri aziendali;
− risulta avere percepito redditi incompatibili con le funzioni di una lavoratrice dipendente stagionale pari a quasi 800.000 Euro in soli quattro anni erogati dalle società Soc_7 SRL, Soc_8 SRL, Soc_9 SRL, Soc_2 SRL e Società Soc_1 SRL, tutte riconducibili alla famiglia Nom_8”.
Ancora, sul punto, nella sentenza n. 477\2022 si legge: “ …Eppure, ritiene questo giudice, i fatti lasciano tendere altro, e cioè che tutti gli imputati, almeno a partire dall'anno 2017 e cioè dall'anno in cui iniziarono a ricevere -dal padre Nom_2- sui propri conti personali le ingenti somme (oltre 500.000 euro ciascuno), conoscessero bene la disastrosa situazione economica delle società gestite dal genitore e le imponenti esposizioni debitorie maturate nei confronti del Fisco: di talché la spiegazione più logica e ragionevole dell'origine del denaro ricevuto, a fronte della esposizione debitoria delle società per centinaia di migliaia
4 di euro, non poteva che essere quella di ipotizzare che quel denaro fosse proprio quello sottratto dal genitore all'Erario quale profitto dei reati fiscali...Ebbene, nel caso di specie, si individuano svariati elementi e circostanze dell'azione che rappresentano altrettanti indicatori della sussistenza del dolo eventuale della provenienza illecita del denaro. Il vincolo di parentela, abitativo e lavorativo tra gli imputati. Anzitutto, non può non evidenziarsi il vincolo di sangue esistente tra gli imputati (madre e figli) e la convivenza nel medesimo nucleo familiare e stesso domicilio (Rimini, Indirizzo_1 ). Così, per la Nom_5, moglie del Nom_2, si ha una convivenza ininterrotta con l'imputato Nom_2, dominus del piano criminoso e dell'associazione. Ma ciò vale anche per la figlia Ricorrente_1. Infatti, anche se negli anni universitari alloggerà temporaneamente a Bologna, città della sede universitaria, in realtà l'imputata non reciderà mai il legame -abitativo e neppure economico con i propri genitori, decidendo ad un certo punto (avendo da sempre collaborato, inizialmente come semplice cameriera, nei periodi estivi negli alberghi gestiti dalla famiglia) di essere assunta alle dipendenze delle società del padre per venire regolarmente retribuita. Questa commistione, tra vincolo di sangue ed interessi economici/lavorativi, si avrà in realtà per tutti i familiari (ad eccezione di Nom_4, di cui si dirà), ovvero per Nom_5 e figli Nom_3 (stralciato) e Ricorrente_1. Così, per tutti gli anni delle contestazioni la Nom_5 dalla fine del 2014 licenziatasi dal suo precedente impiego presso il Tribunale di Rimini, collaborerà stabilmente nelle strutture alberghiere del marito, principalmente presso l'Hotel “Nom_9 (alle dipendenze, prima della Soc_10 –anno 2014- poi della Soc_11 Srl – dall'ottobre 2014 all'ottobre 2016 e quindi della Soc_9 SRL dall'ottobre 2016 in avanti (proprio le società coinvolte negli illeciti fiscali). Allo stesso modo la Ricorrente_1 lavorerà prevalentemente presso l'Hotel Nom_10 alle dipendenze, prima della sSoc_10 SRL (anno 2014), poi Soc_7 SRL (anno 2015), e quindi Soc_8 SRL (da novembre 2016 a novembre 2017). Dunque, gli imputati (Nom_2, moglie Nom_5, figli Nom_3 e Ricorrente_1) non solo erano legati da vincolo di sangue, ma pure convivevano (abitando sotto lo stesso tetto), esercitavano la medesima attività lavorativa (esercizio di strutture alberghiere), alle dipendenze e per conto di società amministrate e gestite, tutte, dagli stessi familiari o, meglio, dalla coppia Nom_2 e figlio Nom_3.
L'epoca degli accertamenti fiscali condotti dalla GdF e la tempistica dei trasferimenti di denaro. Come si evince dagli atti di PG allegati vi è un momento storico che segna “l'inizio della fine” del disegno criminoso (come detto quello ideato dagli amministratori Nom_2
e figlio Nom_3 di sostituire, nella gestione delle strutture, ogni anno società sempre nuove al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte/altri debiti maturati nell'anno precedente), ovvero gli anni in cui, scoperto dalla GdF il “meccanismo di frode” dopo avere condotto tra il 2012 e 2015 gli accertamenti fiscali nei confronti di oltre una decina società del gruppo Nom_8, l'Agenzia delle Entrate prendeva a notificare a tappeto (tra il dicembre 2015-settembre 2017) i processi verbale di constatazione con gli avvisi di accertamento delle violazioni penali ed amministrative riferite alle evasioni fiscali per centinaia di migliaia di euro. Tra le società interessate vi erano anche quelle che si erano occupate della gestione delle strutture alberghiere, “Nom_9 ” e
“Nom_10”, in cui collaboravano i familiari (imputate Nom_5 e Ricorrente_1), ovvero la Soc_10 e la Società_14 . E così, proprio negli anni 2016, ma soprattutto dal 2017 in avanti, il Nom_2 prendeva a bonificare, dai propri conti correnti su quelli dei figli, le ingenti somme di denaro indicate al capo di imputazione. Così Ricorrente_1 riceverà sul proprio c/c (n. 5135/1000/3687) in poco tempo (tra l'aprile 2017 e aprile 2018) n. 8 bonifici dal padre per totali € 335.000 come “regalìa” (vd. segnalazione
5 UF2018-4026; Vd. estratto c/c Nom_2: si tratta di n. 3 bonifici di € 50.000 ciascuno del 19.04.2017, 01.08.2017, 21.08.2017; n. 1 bonifico di € 35.000 il 24.01.2018 e n. 3 bonifici di € 50.000 ciascuno, il 31.01.2018, 19.02.2018, 17.04.2018; n. 1 bonifico da € 20.000 il 04.04.2018), a cui vanno aggiunti altri € 112.00 ricevuti nell'anno 2016 (tra l'agosto e ottobre 2016) ed € 45.000 nell'anno 2015 (complessivamente € 492.000); a sua volta Nom_4 riceverà in bonifici, tra il 2017 e 2018, la complessiva somma di € 300.000, oltre agli € 112.000 ricevuti nel 2016 ed € 45.000 nell'anno 2015 (complessivamente € 457.000); infine Nom_3, che solo tra il luglio 2016 e aprile 2018 riceverà dal padre, in bonifici, totali € 636.000, a cui vanno aggiunto altri € 350.000 circa negli anni 2014-2015. Ebbene, il dato che risalta è che, appunto nell'anno centrale della notifica dei processi verbali di constatazione (anno 2017), le ”regalie” del Nom_2 ai figli lievitano a dismisura, passando alla complessiva somma di oltre 300.000 euro ciascuno, così triplicando i circa 100.000 euro già “regalati” nel 2016. Ed allora, alla luce di tali dati fattuali (convivenza; medesimi interessi economici-lavorativi perché tutti impegnati -ad eccezione di Nom_4 di cui si dirà- nel lavoro presso le strutture alberghiere gestite dalle società dei familiari Nom_2 e figlio Nom_3; debiti fiscali anche delle società che gestivano gli alberghi presso cui lavoravano la Nom_5 e Ricorrente_1; somme di denaro ingenti ricevute proprio negli anni in cui le società erano state oggetto degli accertamenti fiscali da parte della GdF), è ragionevole sostenere, come preteso dalla difesa, che gli imputati non avessero neppure il dubbio sulla provenienza illecita di tali ingenti somme di denaro provenienti dai risparmi del genitore-marito? Così non pare, perché la lettura, più logica e ragionevole di tali comportamenti, sorretta anche da regole esperienziali (quella dell'id quod plerumque accidit), non può che essere, invece, quella ipotizzata dalla Pubblica Accusa, ovvero che i familiari Nom_8 – Nom_2, Nom_5 e D. Ricorrente_1 anche conviventi -, divenuti tutti consapevoli, e degli ingenti debiti, soprattutto fiscali, che gravavano (direttamente o indirettamente tramite le società) sul
“capo famiglia”, e delle azioni di recupero che stavano per essere avviate dall'Agenzia delle Entrate, pianificarono a tavolino il trasferimento - frazionato in più rate – degli ingenti profitti, dai conti personali del dominus a quelli degli altri familiari (moglie e figli), per consentirne il reimpiego nelle nuove attività economiche da loro intraprese (art. 648 ter c.p. –se ne parlerà meglio più avanti)…le attenuanti vanno invece negate agli imputati Nom_4 e Ricorrente_1 e Nom_5, non emergendo alcun motivo di ordine oggettivo - stante la gravità della condotta per l'ingente somma di denaro riciclata, poco meno di 1 milione di euro - e soggettivo - stante l'intensità del dolo in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del denaro impiegato nelle nuove attività - che li rendano meritevoli di un trattamento premiale…”.
Non pertinente infine deve ritenersi il richiamo operato dalla ricorrente al principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 10378/2019 secondo cui la solidarietà sarebbe esclusa nelle ipotesi di inadempimento del sostituto qualora le ritenute siano comunque state operate (principio affermato in un caso di opposizione a cartella di pagamento emessa a seguito di mero controllo formale e documentale, ex art. 36 ter Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la riscossione delle somme che il sostituto d'imposta non aveva provveduto a versare, pur avendo operato le ritenute d'acconto).
. Ben diverso, infatti, il caso di specie in cui il lavoratore sostituito (la ricorrente), pienamente consapevole della provenienza illecita dei proventi a lei elargiti, ha percepito redditi assolutamente sproporzionati alle dichiarate attività lavorative stagionali di natura
6 subordinata, usufruendo di impostanti detrazioni (e quindi di sconti di imposta) a fronte di imposte mai versare dal sostituto.
Le spese di lite, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Ricorrente_1 alla refusione, in favore della Agenzia Entrate, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.500,00.
Rimini, 13 ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Davide ERCOLANI) (Dott. ssa Maria DE CONO)
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